Art. 5.
In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.
All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.
((Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, gia' inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati))
In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.
All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.
((Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, gia' inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati))