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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/02/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5467/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Costa Volpino (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOIOLI RENATA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Controparte_1 C.F._2
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. REPETTI ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.12.2023) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione dei coniugi;
- quanto al figlio minore:
Disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo alla stessa Persona_1
l'esercizio in va esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dello stesso e la possibilità di trasferimento del minore assieme alla madre in Marocco, con collocazione del figlio minore presso la madre;
b) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, a partire dalla domanda, un assegno mensile di euro Org_ 500,00 (somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice del costo della vita a partire da aprile 2024) entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario oltre al pagamento della metà delle seguenti spese:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ma prescritti Organizzazione_2
dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
c) sospensione degli incontri padre-figlio che potranno essere ripresi, in forma protetta, solo su richiesta del padre ai servizi sociali competenti che ne fisseranno i tempi nell'interesse del minore, ove la ripresa degli incontri sia conforme agli interessi del minore
- quanto alla ricorrente personalmente:
Nessun assegno il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 21.1.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bergamo, al n.4, parte II, serie C, anno 2021, unione dalla quale sono nati è nato il figlio in data 11.10.2021. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso, e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 8.2.2024
Il Presidente estensore
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5467/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Costa Volpino (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOIOLI RENATA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Controparte_1 C.F._2
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. REPETTI ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.12.2023) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione dei coniugi;
- quanto al figlio minore:
Disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo alla stessa Persona_1
l'esercizio in va esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dello stesso e la possibilità di trasferimento del minore assieme alla madre in Marocco, con collocazione del figlio minore presso la madre;
b) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, a partire dalla domanda, un assegno mensile di euro Org_ 500,00 (somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice del costo della vita a partire da aprile 2024) entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario oltre al pagamento della metà delle seguenti spese:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ma prescritti Organizzazione_2
dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
c) sospensione degli incontri padre-figlio che potranno essere ripresi, in forma protetta, solo su richiesta del padre ai servizi sociali competenti che ne fisseranno i tempi nell'interesse del minore, ove la ripresa degli incontri sia conforme agli interessi del minore
- quanto alla ricorrente personalmente:
Nessun assegno il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 21.1.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bergamo, al n.4, parte II, serie C, anno 2021, unione dalla quale sono nati è nato il figlio in data 11.10.2021. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso, e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 8.2.2024
Il Presidente estensore
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209