Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza breve 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 26/05/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 01700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2025, proposto da
TO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
nei confronti
IO IN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 14/GAB in data 12 febbraio 2025, nella parte in cui contempla la nomina della controinteressata quale componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione venatoria per la Provincia Ragusa per la materia “norme di pronto soccorso” (mentre l’odierno interessato è stato nominato come membro supplente).
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 14/GAB in data 12 febbraio 2025, nella parte in cui contempla la nomina della controinteressata quale componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione venatoria per la Provincia Ragusa per la materia “norme di pronto soccorso” (mentre l’odierno interessato è stato nominato come membro supplente).
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) con decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 sono state avviate le selezioni per la nomina delle nuove commissioni provinciali per gli esami di abilitazione venatoria; b) il ricorrente ha presentato domanda per la materia “norme di pronto soccorso”, documentando il possesso della laurea in infermieristica, oltre a numerosi attestati; c) in violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 29 della legge regionale n. 33/1997, il provvedimento impugnato è sprovvisto di congrua motivazione, limitandosi ad elencare i soggetti che sono stati nominati, senza indicazione dei criteri a tal fine applicati; d) l’Amministrazione ha fatto esclusivo riferimento al cosiddetto intuitu PE , non contemplato dalla lex specialis e quindi inidoneo a giustificare l’assenza di una appropriata valutazione comparativa; e) il ricorrente possiede titoli superiori rispetto alla controinteressata, la quale, tra l'altro, aveva già ricoperto l’incarico in passato, con conseguente violazione del criterio di priorità previsto in favore dei nuovi candidati; f) il provvedimento impugnato risulta, in conclusione, illogico e arbitrario e si fonda su un vero e proprio travisamento dei fatti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1481 in data 9 maggio 2025 il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:
Il Collegio osserva quanto segue.
Per la materia “norme di pronto soccorso”, come previsto dall’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024, era necessaria la laurea in medicina o, in subordine, l’attestazione di infermiere professionale.
Ai fini della decisione il Collegio deve richiedere all’Amministrazione intimata documentati chiarimenti in ordine al titolo effettivamente posseduto dalla controinteressata IN IO e ai concreti criteri che hanno determinato la nomina della controinteressata quale membro effettivo e dell’odierno ricorrente quale membro supplente.
I documentati chiarimenti che sono stati indicati dovranno essere depositati nel termine di sette dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
In data 14 maggio 2025 l’Amministrazione ha depositato documentazione, precisando in particolare, con relazione n. 47481 in data 12 maggio 2025, che “ relativamente alla procedura di selezione ”, come “ riportato al quattordicesimo capoverso ” del decreto assessoriale n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025, “ la scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici, rivest[iva] carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu PE ”.
In pari data l’Amministrazione intimata ha anche depositato l’allegato 005 (secondo la numerazione del sistema NSIGA) da cui risulterebbe indirettamente che la controinteressata era in possesso del diploma di infermiera professionale.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Come risulta, invero, dall’impugnato decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025 e come evidenziato nella menzionata relazione n. 47481 del 12 maggio 2025, l’Amministrazione ha ritenuto che la scelta dei candidati, “ ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici ”, rivestisse “ carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu PE ”.
In realtà l’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 stabiliva che per la materia “norme di pronto soccorso” era richiesta la laurea in medicina o, in subordine, l’attestazione di infermiere professionale.
Non solo, quindi, erano richiesti gli specifici titoli che sono stati indicati per l’accesso alla selezione con riferimento alla materia di cui si tratta, ma la qualifica la qualifica di infermiere professionale era contemplata “in subordine” rispetto al possesso della laurea in medicina (qualsiasi significato si intenda concretamente assegnare all’espressione “in subordine”).
L’Amministrazione ha, però, affermato e ribadito che, fermi i requisiti di accesso, la nomina è stata effettuata secondo un criterio fiduciario.
Tale affermazione, però, contrasta con il menzionato allegato B e, altresì, con quanto espressamente sancito dal decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024: “ ravvisata la necessità di stabilire idonei criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendano più semplice e lineare la fase di istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa ”.
Da ciò consegue che - come peraltro già rilevato in analoghe circostanze dal Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, I, 21 aprile 2022, n. 1157 e 1138; 10 luglio 2015, n. 1901; 30 luglio 2015, n. 2093) - il provvedimento di nomina avrebbe dovuto contenere una pur sommaria motivazione in merito alla valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati.
Occorre altresì rilevare che il citato allegato B stabiliva che “a parità di condizioni” sarebbe stata “data priorità ai dell’Amministrazione regionale o statale in servizio o quiescenza”.
L’art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024 prevedeva, poi, che avrebbe potuto “essere data priorità a coloro i quali non” fossero “stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite ai sensi del decreto assessoriale n. 21/GAB del 16 marzo 2018 e del decreto assessoriale n. 44/GAB del 9 agosto 2021.
Va, poi, aggiunto che l’affermazione secondo cui la scelta avrebbe natura fiduciaria appare anche in contrasto con il disposto di cui all’art. 29 della legge regionale n. 33/1997, secondo cui la commissione deve essere composta da “esperti” nelle materie ivi indicate (con rinvio, pertanto, ad un giudizio di valore e non ad una valutazione esclusivamente fondata sull’ UI PE ).
In buona sostanza, fermi i requisiti per accedere alla procedura, la normativa primaria e la specifica disciplina della selezione in esame non consentivano una decisione semplicemente fondata sul cosiddetto UI PE , ma imponevano l’osservanza dei vincoli sopra indicati e, conseguentemente, l’adozione di una motivazione che desse conto, pur succintamente, delle ragioni poste a fondamento della scelta adottata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui contempla la nomina della controinteressata quale componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione venatoria per la Provincia Ragusa per la materia “norme di pronto soccorso”
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, mentre restano salvi e riservati gli ulteriori poteri dell’Amministrazione, la quale provvederà, comunque, secondo quanto affermato con la presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione e annulla nella parte di interesse il decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO