Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 26/05/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06080/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6080 del 2024, proposto da
Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3436388B8, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile “Sale della Terra", in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Sale della Terra Società Coop. Soc. Consortile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Macolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di adeguate misure cautelari:
a) della determinazione n. 711 del 31 ottobre 2024, pubblicata sull’albo pretorio on line in pari data, del Comune di San Bartolomeo in Galdo avente a oggetto “Procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore per l'esecuzione, in prosecuzione, delle attività relative ai servizi di accoglienza, integrazione tutela di titolari di protezione internazionale – SAI del Comune di San Bartolomeo in Galdo (Bn) prog-1252-pr-2 fino al 31 dicembre 2026 di cui n. 30 per il comune di San Bartolomeo in Galdo (Bn) – n. 20 posti per il comune di Pietramontecorvino (Fg), n. 15 posti per il comune di Roseto Valfortore (Fg) n. 15 posti per il comune di Castelvetere in Valfortore. cupg31h24000180001–cigb3436388b8. Aggiudicazione definitiva”; b) dell’avviso di esito di gara adottato dal Comune di San Bartolomeo in Galdo del 31 ottobre 2024; c) del verbale n. 1 del 23.10.2024 (seduta pubblica); verbale n. 2 del 25.10.2024 (seduta riservata); verbale n. 3 del 28.10.2024 (seduta pubblica) che ha concluso l’esame delle offerte con relativa attribuzione del punteggio complessivo all’offerta in esito alle suddette operazioni e contenente la proposta di aggiudicazione del servizio in questione in favore del Consorzio “Sale della Terra”; d) del riscontro reso dal Comune di San Bartolomeo in Galdo del 18 ottobre 2024; e) degli atti di gara (bando, disciplinare e capitolato nonché dei relativi allegati, di tutti i verbali di gara tutti pubblicati sul sito del Comune di San Bartolomeo in Galdo) nei sensi e termini di cui nel ricorso; f) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi; g) di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, lesivo degli interessi del Consorzio Matrix;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more della proposizione del presente ricorso e/o nel corso del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Bartolomeo in Galdo e di Sale della Terra Società Coop. Soc. Consortile, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, seconda graduata con punteggio pari a 94.34/100, impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, la determinazione n. 711 del 31 ottobre 2024, con la quale il Comune di San Bartolomeo in Galdo, all’esito della procedura aperta indetta “per la selezione del soggetto attuatore per l'esecuzione, in prosecuzione, delle attività relative ai servizi di accoglienza, integrazione tutela di titolari di protezione internazionale”, ha aggiudicato il servizio de quo al “Consorzio Sale della Terra” (d’ora innanzi Sdt) con un punteggio attribuito pari a 100/100.
I.1. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, comma 5 del novellato codice dei contratti che fonda la scelta dell’operatore economico sui soli criteri qualitativi, con un punteggio massimo pari a 100/100 punti, rimanendo fisso il costo del valore di € 2.597.170,00.
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) violazione dell’art. 19, comma 6, del disciplinare di gara. Superamento del limite massimo di pagine dell’offerta tecnica previsto dal disciplinare di gara. Violazione dell’autolimite. Macroscopico difetto di istruttoria e inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza: si contesta alla Commissione di gara di non aver tenuto alcun conto dello sforamento di pagine dell’offerta tecnica del Consorzio SdT aggiudicatario, avvenuta in violazione della clausola del disciplinare di gara, art. 19.6, rubricato “Documentazione tecnica - Busta “B”, nella parte in cui, di contro, si prescrive di non considerare il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato ai fini della valutazione dell’offerta tecnica (limite di 40 facciate). Nella specie, la Commissione, in violazione dell’autovincolo imposto, ha attribuito al Consorzio aggiudicatario un punteggio pari a 2,6 per il sub criterio 3 c) (solo parzialmente compreso nel limite) e un punteggio di 4,583 per il sub criterio 3 d) (allocato nella proposta di SdT da pag. 41 a pag. 47), dunque totalmente esplicato oltre il limite di pagine contemplato dalla lex di gara (cfr. tabella sinottica). Ne consegue che l’offerta del Consorzio aggiudicatario, parametrata ai limiti imposti dalla lex specialis , non contiene integralmente tutti gli elementi essenziali che poi sono stati apprezzati favorevolmente dalla Commissione. Valutandosi l’offerta dell’aggiudicataria nelle sue complessive 49 pagine si è, altresì, avvantaggiata detta offerente che ha potuto contare sulla valutazione di un elaborato di dimensioni maggiori rispetto a quello dell’altra concorrente, attuale ricorrente, con palese violazione della par condicio . Tale violazione ricorre perché l’attuale ricorrente, che si è attenuta ai criteri redazionali, non ha potuto inserire ulteriori elementi suscettibili di valutazione: di talché, tale circostanza, se non all’esclusione, comunque non poteva che condurre allo stralcio della parte difforme al fine di ristabilire la par condicio violata;
II) violazione ed errata applicazione del disciplinare. Scelta di criteri non trasparenti od intellegibili. Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 23 del disciplinare di gara. Macroscopico difetto di istruttoria e inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità o abnormità, arbitrarietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento: la ricorrente lamenta la disparità di trattamento e l’incongruità del giudizio nella valutazione di offerte assolutamente identiche se non maggiormente performanti (Matrix), che – non essendo state correttamente soppesate - inficiano, travolgendone la legittimità, l’esito della gara de qua . L’art. 22 del disciplinare, rubricato “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, prevede che: “Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottopunti con la relativa ripartizione dei punteggi: relativamente al criterio “3. Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente”: - quanto alla lett. “a) Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: Fino ad un massimo di 10”: è stato attribuito a SdT il punteggio di 8,667, mentre a Matrix quello deteriore di 8,167 p. (i.e., uno scarto di appena 0,50 punti) laddove, a seguito di mera sovrapposizione fra le due offerte concorrenti, il numero di servizi dichiarati dal Consorzio SdT è perfettamente identico; - quanto alla lett. “c) Attività e servizi in essere sul territorio provinciale e/o regionale o limitrofo di appartenenza dell’ente titolare del progetto oggetto di gara relativi all’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: Fino ad un massimo di 3”: è stato attribuito alla aggiudicataria un punteggio pari a 2,60 mentre a Matrix 2,550. La SDT si è limitata a una generica descrizione delle modalità e tecniche di gestione dei progetti SAI e delle maturate collaborazioni territoriali, non indicando alcun servizio tuttora in corso di svolgimento mentre Matrix, attuale ricorrente, può vantare ben 10 servizi in attivo. Conseguentemente, essa Matrix avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore a quello attribuito al Consorzio SdT (i.e., 100/100), rilevandosi, in subordine, che la aggiudicataria, invero, non avrebbe dovuto ottenere alcuna attribuzione di punteggio;
III) violazione ed errata applicazione del disciplinare. Scelta di criteri non trasparenti od intellegibili. Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 23 del disciplinare di gara nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Macroscopico difetto di istruttoria e inadeguatezza della stessa. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente ed errata. Eccesso di potere per macroscopiche illogicità o abnormità, arbitrarietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento: l’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che l’illecito professionale grave si può desumere al verificarsi di alcuni elementi tassativamente indicati, tra cui, per quanto interessa: “b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche con negligenza, informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione, l’aggiudicazione”. L’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio, superiore a quello del consorzio Matrix, ricorrente, per le attività e l’esperienza in corso di svolgimento sul territorio; tuttavia, tra i servizi dichiarati al criterio 3.a) (Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria), rispondenti anche al criterio 3.c), si evidenzia che almeno due dei servizi elencati dal Consorzio SdT (Sai per uomini adulti di Roccabascerana; Sai msna - minori stranieri non accompagnati - di Benevento) non possono essere annoverati fra quelli riconducibili all’aggiudicataria, essendo attualmente gestiti proprio da Matrix. Sicchè è errato anche che, complessivamente, la rete attualmente gestita conti 681 posti attivi. Ne consegue allora che, in merito alla descrizione del criterio 3.a) presentata da SdT, non risulta valutabile né tantomeno è possibile attribuire un punteggio superiore a quello attribuito al Consorzio Matrix, perché riportante informazioni false e fuorvianti che pregiudicano anche la valutazione del criterio 3.c) e conseguentemente inficiano in toto l’offerta tecnica. Ingiustificata è altresì la mancata applicazione del medesimo criterio di valutazione anche all’offerta presentata da Matrix.
III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale intimata e la cooperativa controinteressata, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 13.03.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art.19, comma 6, del disciplinare di gara in relazione alla non valutabilità delle facciate della relazione tecnica successive alla 41, di cui al primo motivo di gravame, la censura è priva di pregio.
V.1.1. Ora, dispone, per quanto d’interesse, il richiamato articolo 19.6 del bando di gara e disciplinare, rubricato “Documentazione tecnica - Busta “B”: “La relazione tecnica così come sopra descritta non deve superare il limite di 40 facciate in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere “times new roman” 12, interlinea singola. Sono esclusi dal conteggio eventuali allegati. Le facciate successive alla 41 non verranno esaminate”.
V.1.2. Ebbene, risulta indimostrato che il giudizio espresso ed il punteggio consequenzialmente attribuito sia frutto di una delibazione del progetto che esula dal perimetro valutabile della relazione tecnica dell’aggiudicataria.
V.1.3. Il limite massimo dimensionale dell’offerta tecnica, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, è di n. 40 facciate in carattere Times New Roman 12 con interlinea singola, con la precisazione che “sono esclusi dal conteggio eventuali allegati” (Disciplinare di gara, pag. 24).
L’offerta tecnica del Consorzio Sale della Terra si presenta strutturata in un gran numero di “grafici e tabelle”, non valutabili nel conteggio delle pagine secondo lo stesso disposto del disciplinare, utilizzate, invero, nel dichiarato intento di offrire al seggio di gara una più immediata percezione dell’articolato programma di assistenza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale.
Orbene, dal semplice esame dell’offerta tecnica presentata dal Consorzio Sale della Terra emerge, infatti, che il file presentato dall’odierna controinteressata in sede di gara si compone, complessivamente, di n. 49 pagine, che comprendono però, oltre all’offerta tecnica, una serie di allegati inseriti nel corpo del documento, alcuni all’inizio, altri all’interno, altri alla fine. Si tratta, specificatamente, di grafici, rilievi fotografici, certificazioni, documenti di identità. L’inserimento di tali elementi all’interno del documento scritto ha determinato, peraltro, anche l’utilizzo solo parziale di alcune delle facciate di cui si compone il file, lasciate in bianco per motivi di impaginazione. Alla luce di quanto sopra, secondo asserzione di parte controinteressata, non adeguatamente contestata sul punto, vanno, quindi, espunte dal calcolo del numero complessivo di facciate, proprie dell’offerta tecnica del Consorzio Sale della Terra, le seguenti pagine: 1, 19, 35, 38, 42, 43, 47, 48, 49, risultando, così, rispettato il limite dimensionale previsto dall’art. 19.6 del Disciplinare di Gara. Peraltro, come controdedotto, nelle tabelle e schemi ivi contenuti e, precisamente, da pag. 15 a 16, da pag. 20 a 22, da pag. 25 a 27 ed infine da pag. 28 a 33, non è stata utilizzata l’interlinea singola, come previsto dal Capitolato, ma l’interlinea multipla 1,08, che risulta più ampia della prima e, di conseguenza, riduce il numero di parole contenute nella pagina.
Nessuna disparità di trattamento può lamentarsi anche nell’ulteriore considerazione che dall’esame del Verbale di gara n. 1 del 23/10/2024 emerge, alla pagina 5, che la dimensione effettiva (misurata in KB) del file contenente l’offerta tecnica del Consorzio Matrix, ricorrente, è in realtà superiore alla dimensione dell’offerta tecnica del Consorzio Sale della Terra. Ed invero, se si computa il contenuto delle Offerte tecniche presentate da Matrix e dal Sale della Terra, effettuando la ritrascrizione del testo, epurato, cioè, delle immagini e delle copie dei documenti, anche di identità, risulta, nello specifico, secondo quanto dedotto dalla controinteressata e rimasto sostanzialmente incontestato, che: l’Offerta tecnica di Matrix si compone di 22.547 parole, corrispondenti a n. 32,2 pagine in Times New Roman 12 con interlinea singola; l’Offerta tecnica del Sale della Terra di compone di 24.172 parole, corrispondenti a n. 34,5 pagine in Times New Roman 12 con interlinea singola. Risulta, dunque, matematicamente, che entrambe le concorrenti, Matrix e Sale della Terra, hanno rispettato ampiamente il limite dimensionale di n. 40 pagine in Times New Roman 12 interlinea singola, come imposto dal Disciplinare di gara.
In definitiva, e per quanto di interesse, il contenuto della relazione di Sdt contenente l’offerta tecnica non si articola dimostratamente in un numero di pagine (facciate) sostanzialmente superiore rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis (40 pagine), ove si consideri esclusivamente il puro “scritto”: la controinteressata ha meramente scelto di inserire la parte discorsiva in appositi grafici e tabelle al fine di meglio schematizzare ed articolare la propria proposta tecnica, sicché alcuna violazione della par condicio può rilevarsi nel dirimente rilievo che lo stesso disciplinare di gara, all’art. 19.6, prevede, testualmente, oltre al limite di quaranta facciate per la formulazione dell’offerta tecnica, che “Gli allegati richiesti non rientrano nel conteggio delle 40 facciate”, non rinvenendosi l’ulteriore limitazione, secondo cui l’art. 16 avrebbe individuato gli unici allegati ammessi, in deroga a tale limite, esclusivamente ove a latere (cfr. in termini, Cons. di St., sez. IV, 29/12/2023, n. 11371).
V.1.4. Come, peraltro, condivisibilmente osservato, “la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta (possibilità ipotizzata dalla parte odierna ricorrente in alternativa alla più grave esclusione dalla gara) “rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Pertanto… una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico … alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla “comodità” d’esame dell’amministrazione” (così espressamente Cons. Stato n. 4371/21; nello stesso senso Cons. Stato n. 7967/2020, n. 7787/2020 e n. 1451/2020) … nel nuovo codice, il principio di tassatività ha una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente art. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16 (così anche TAR Lazio – Roma n. 140/24) … Ciò è desumibile dalla collocazione del principio di tassatività tra i principi generali del nuovo codice (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell’ambito dei requisiti di ordine speciale) e dalla strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato, di cui all’art. 3 d.lgs. n. 36/23; ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II^ Bis, 17/6/2024, n. 12303).
Ciò posto, “Vanno richiamati, inoltre, i principi più volte affermati da questo Consiglio sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all’offerta, in base ai quali, da un lato, “la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis ” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815) e, dall’altro, “il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis ], deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro” (Cons. di St., sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112).
Orbene, ricorrente sostiene che la valutazione integrale dell’offerta tecnica avrebbe ingiustamente avvantaggiato il Consorzio Sale della Terra, poiché nelle pagine da 41 a 49 sarebbero stati indicati quei requisiti che hanno determinato la differenza tra le due concorrenti. Tale censura è infondata, dal momento che il possesso dei requisiti da parte della concorrente controinteressata, unitamente a quelli della consorziata, non è stato attestato nella relazione all’offerta tecnica, ma nel documento denominato allegato C, depositato in atti (“Dichiarazione possesso requisiti speciali di cui all’art. 12.2 del disciplinare di gara”).
V.2. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale il Consorzio ricorrente si duole della circostanza che, in relazione al criterio 3, lettera a) concernente la “valutazione dell’esperienza maturata”, la Commissione, in violazione del criterio di proporzionalità di cui all’art. 23, abbia attribuito all’aggiudicatario Consorzio 0,50 punti in più (8,667 a fronte 8,167), pur a fronte di identici servizi dichiarati da entrambi i concorrenti.
Ed invero in disparte la considerazione che le valutazioni offerte dalla Commissione costituiscono espressione di un potere discrezionale sindacabile solo nell’ipotesi di manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nel caso di specie, è erronea, nel caso di specie, la stessa prospettazione in fatto, quanto all’identità delle posizioni.
Presa a termine di confronto la tabella complessiva dei requisiti posseduti tanto dal Consorzio Sale della Terra che dalla consorziata Il ME, emerge, di contro, a titolo esemplificativo, che il Consorzio ricorrente vanta quale dato esperienziale, a partire dal 2016, n. 8 progetti SAI (Servizi di accoglienza integrata) mentre il Consorzio controinteressato, con la Consorziata, a partire dall’anno 2014, ne vanta oltre il doppio.
V.2.1. Riguardo, poi, sub criterio 3 “Valutazione dell'esperienza ..: lett.c) Attività e servizi in essere sul territorio”, in relazione al quale è stato attribuito alla aggiudicataria un punteggio pari a 2,60 mentre a Matrix punti 2,550 - nonostante parte ricorrente deduca che il Consorzio SdT aggiudicatario non abbia indicato alcun servizio tuttora in corso di svolgimento sul territorio, limitandosi a una generica descrizione delle modalità e tecniche di gestione dei progetti SAI e delle maturate collaborazioni territoriali -, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, l’illustrazione delle metodiche di intervento (quali attività e servizi) funzionali al perseguimento dell’obiettivo di inserimento ed integrazione dei richiedenti asilo e/o rifugiati nel territorio si conforma comunque a quanto richiesto. Ciò posto, il possesso dei requisiti esperienziali da parte della concorrente controinteressata, unitamente a quelli della consorziata, è stato dettagliatamente attestato nell’allegato C all’offerta tecnica, depositato in atti, come di seguito specificato.
V.3. Infondato è infine il terzo motivo di impugnazione, con cui il Consorzio Matrix lamenta la violazione della norma di cui all’art. 98 del Codice degli Appalti, sostenendo che il Consorzio Sale della Terra, controinteressato aggiudicatario, ha attestato il falso laddove, a pag. 33 della propria offerta tecnica, avrebbe dichiarato di gestire due servizi (SAI di Roccabascerana e SAI msna di Benevento) che invece rientrano attualmente nell’attività svolta dalla stessa ricorrente.
Orbene, nella propria offerta tecnica, il Consorzio Sale della Terra, controinteressato, ha riportato, come espressamente richiesto per il criterio di cui all’art. 3, lett. a), le esperienze di servizio maturate nel settore di riferimento, inserendo sia quelle attualmente in corso che quelle precedenti. “Come Enti gestori dei comuni capofila, ad oggi si annovera la gestione di quattordici progetti, di cui otto per famiglie (Petruro Irpino, Castelpoto, Baselice, Santa Paolina, Sassinoro, Torrecuso, Tiggiano, Roseto Capo Spulico), tre per uomini adulti (Roccabascerana, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo), due per uomini e donne adulte (Chianche e Tricase) e uno per minori stranieri non accompagnati (Benevento). Dal 2014 sono stati accolti oltre 500 migranti di diverse nazionalità.”, ove, incidentalmente, l’espressione “ad oggi” utilizzata in tale contesto (“Esperienze maturate”), è da ritenersi sinonimo dell’avverbio “sino ad oggi”. Indica, cioè, i servizi che il Consorzio ha svolto fino alla data attuale (compresi quelli di SAI Roccabascerana e del msna Benevento, gestiti in passato), ma non necessariamente tuttora inseriti nella propria attività.
Ed invero, il Consorzio Sale della Terra e, con esso, la consorziata Il ME, hanno correttamente, poi, specificato, nell’allegato C della propria offerta (doc. 7 ed 8, in atti), che i servizi relativi ai SAI di Roccabascerana e SAI msna di Benevento sono stati espletati in passato, il primo, dal 2014 al 2021, e, il secondo, dal 2016 al 2017 – come tali, da inserirsi nel proprio cursus laborum riconducibile al diverso criterio 3, lettera a), relativo, cioè, all’esperienza maturata -, mentre all’attualità entrambi gestiscono altri e diversi servizi. Quest’ultimi, nella specie, sono elencati a pag. 4/5 della Dichiarazione possesso requisiti speciali (allegato C) quanto al Consorzio Sale della Terra (doc. 7): “A tal fine dichiara di avere in gestione alla data della presente dichiarazione i seguenti progetti Sprar/Siproimi/SAI:” e, correlativamente, a pag. 3/4 della Dichiarazione possesso requisiti speciali (allegato C) quanto alla consorziata Il ME (doc. 8): “A tal fine dichiara di avere in gestione alla data della presente dichiarazione i seguenti progetti Sprar/Siproimi/S AI”, senza alcun riferimento ai contestati progetti pregressi. Ne consegue che nessuna falsa dichiarazione è stata formulata dal Consorzio Sale della Terra e dalla propria consorziata nella propria relazione dell’offerta tecnica, in quanto i servizi relativi a SAI di Roccabascerana e SAI msna di Benevento sono stati inseriti tra quelli gestiti “ad oggi” ( rectius, sino ad oggi), mentre non sono stati inseriti tra quelli gestiti “oggi” (ossia attualmente).
E’ invece pianamente riconosciuto dalla controinteressata l’errore materiale commesso nell’indicazione numerica dei servizi attivi, invero ininfluente e, comunque, privo dell’indimostrato intento di fuorviare la Commissione. Il semplice calcolo aritmetico dimostra che la somma algebrica di tali servizi con quelli attualmente in corso non determina il contestato risultato di 681.
VI. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in € 4.000,00 (di cui € 2.000,00 in favore della controinteressata ed € 2.000,00, in favore del Comune resistente), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO