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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e il 1° aprile 2006. Per_1 Persona_2
Le parti hanno manifestato -negli atti processuali e nelle note scritte- univocamente la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo della Giudice Relatrice affinché questa -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bologna il 31 maggio 1970 e nato a [...] il 24 febbraio Parte_2
1970, unitisi in matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 19 parte 2 serie A - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) assegna alla signora a casa coniugale Parte_1
3) prende atto che il signor rasferirà altrove la propria residenza alla Pt_2 data di avvenuta annotazione della separazione dei coniugi nei registri dello Stato Civile del Comune di Sasso Marconi;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando Pt_2 Per_2 mediante bonifico bancario, iban [...]CC0011108150, alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT trascorso un anno dal deposito del ricorso;
ciò con espressa previsione di adeguamento del suddetto importo qualora sopravvenissero ulteriori necessità nell'interesse del figlio , previo accordo tra i genitori. Tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 2 di 5 primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prende atto che i ricorrenti concordano nel far rientrare nelle spese straordinarie:
pagina 3 di 5 - le paghette, a oggi pari a 50,00 euro mensili, che gli stessi corrispondo al figlio per le proprie uscite / acquisti personali e che comunque andranno previamente concordate tra le parti;
- gli esborsi da sostenersi per i periodi di vacanze di;
Per_2
7) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico o equipollente sarà percepito interamente dalla moglie;
8) prende atto che la Signora i impegna a sostenere per intero tutte le Parte_1 spese di natura ordinaria inerenti all'abitazione familiare;
9) prende atto che le parti convengono che, previo accordo tra loro, il signor possa rientrare nella casa coniugale in caso di necessità abitativa;
in tal Pt_2 caso, lo stesso si impegna a sostenere al 50% tutte le spese di ordinarie inerenti all'immobile per la durata dell'occupazione;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a dar corso alla futura compravendita dell'immobile adibito a casa familiare che sarà venduto al valore di mercato che sarà in corso alla data del perfezionamento dell'affare in base alle ordinarie future valutazioni immobiliari e, previa estinzione del mutuo, con suddivisione del ricavato tra i coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano a provvedere alla divisione dei beni, degli arredi e delle suppellettili conservati nella casa coniugale al momento della avvenuta compravendita dell'immobile;
12) prende atto che i signori e si impegnano a Parte_1 Pt_2 corrispondere, per la quota pari al 50 % ciascuno, le rate del mutuo cointestato ING n. 70600202579 con addebito a valere sul c/c n. I108150 ING agli stessi cointestato ed in uso esclusivamente alla Signora Parte_1
13) prende atto che le parti, in considerazione della loro reciproca autosufficienza economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento nonché di aver regolato ogni rapporto personale ed economico tra loro e, pertanto con l'adempimento di quanto sopra, di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o causa;
14) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e possa sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e il 1° aprile 2006. Per_1 Persona_2
Le parti hanno manifestato -negli atti processuali e nelle note scritte- univocamente la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo della Giudice Relatrice affinché questa -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bologna il 31 maggio 1970 e nato a [...] il 24 febbraio Parte_2
1970, unitisi in matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 19 parte 2 serie A - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) assegna alla signora a casa coniugale Parte_1
3) prende atto che il signor rasferirà altrove la propria residenza alla Pt_2 data di avvenuta annotazione della separazione dei coniugi nei registri dello Stato Civile del Comune di Sasso Marconi;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando Pt_2 Per_2 mediante bonifico bancario, iban [...]CC0011108150, alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT trascorso un anno dal deposito del ricorso;
ciò con espressa previsione di adeguamento del suddetto importo qualora sopravvenissero ulteriori necessità nell'interesse del figlio , previo accordo tra i genitori. Tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 2 di 5 primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prende atto che i ricorrenti concordano nel far rientrare nelle spese straordinarie:
pagina 3 di 5 - le paghette, a oggi pari a 50,00 euro mensili, che gli stessi corrispondo al figlio per le proprie uscite / acquisti personali e che comunque andranno previamente concordate tra le parti;
- gli esborsi da sostenersi per i periodi di vacanze di;
Per_2
7) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico o equipollente sarà percepito interamente dalla moglie;
8) prende atto che la Signora i impegna a sostenere per intero tutte le Parte_1 spese di natura ordinaria inerenti all'abitazione familiare;
9) prende atto che le parti convengono che, previo accordo tra loro, il signor possa rientrare nella casa coniugale in caso di necessità abitativa;
in tal Pt_2 caso, lo stesso si impegna a sostenere al 50% tutte le spese di ordinarie inerenti all'immobile per la durata dell'occupazione;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a dar corso alla futura compravendita dell'immobile adibito a casa familiare che sarà venduto al valore di mercato che sarà in corso alla data del perfezionamento dell'affare in base alle ordinarie future valutazioni immobiliari e, previa estinzione del mutuo, con suddivisione del ricavato tra i coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano a provvedere alla divisione dei beni, degli arredi e delle suppellettili conservati nella casa coniugale al momento della avvenuta compravendita dell'immobile;
12) prende atto che i signori e si impegnano a Parte_1 Pt_2 corrispondere, per la quota pari al 50 % ciascuno, le rate del mutuo cointestato ING n. 70600202579 con addebito a valere sul c/c n. I108150 ING agli stessi cointestato ed in uso esclusivamente alla Signora Parte_1
13) prende atto che le parti, in considerazione della loro reciproca autosufficienza economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento nonché di aver regolato ogni rapporto personale ed economico tra loro e, pertanto con l'adempimento di quanto sopra, di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o causa;
14) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e possa sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
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