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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 104 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 104/2025 V.G.; avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio; posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Villasmundo-Frazione di Melilli in via Vittorio Emanuele n. 11, elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a Villasmundo-Frazione di Melilli in via Vittorio Emanuele n. 11, elettivamente domiciliata a MELILLI, VIA IBLEA N. 127, presso lo studio dell'avv. ELIA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 30.1.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 15/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
12.10.2012.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 12.10.2012 in Comune di Melilli;
- che dell'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 19.6.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) La casa coniugale sita in via Vittorio Emanuele n. 11 a Villasmundo, di proprietà di quest'ultimo con tutti i mobili e suppellettili che l'arredano;
3) Non disporre alcun assegno di mantenimento per la moglie atteso che la Parte_2
stessa è indipendente economicamente;
4) Il sig. si obbliga a trasferire alla sig. l'autovettura Fiat Parte_1 CP_1
Panda tg CA804NE a spese di quest'ultima. I coniugi dichiarano che il presente trasferimento
è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei loro rapporti e, pertanto, chiedono in relazione alle attribuzioni e/o trasferimenti suddetti l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 1547/1999.
5) Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte dal presente accordo e di aver definito
ogni rapporto di natura economica.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione di cui sopra, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.10.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile in Campione d'Italia nell'anno 2012 (Anno 2012 – n. 4 –
Parte II – Serie C); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune Campione d'Italia (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 104/2025 V.G.; avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio; posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Villasmundo-Frazione di Melilli in via Vittorio Emanuele n. 11, elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a Villasmundo-Frazione di Melilli in via Vittorio Emanuele n. 11, elettivamente domiciliata a MELILLI, VIA IBLEA N. 127, presso lo studio dell'avv. ELIA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 30.1.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 15/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
12.10.2012.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 12.10.2012 in Comune di Melilli;
- che dell'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 19.6.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) La casa coniugale sita in via Vittorio Emanuele n. 11 a Villasmundo, di proprietà di quest'ultimo con tutti i mobili e suppellettili che l'arredano;
3) Non disporre alcun assegno di mantenimento per la moglie atteso che la Parte_2
stessa è indipendente economicamente;
4) Il sig. si obbliga a trasferire alla sig. l'autovettura Fiat Parte_1 CP_1
Panda tg CA804NE a spese di quest'ultima. I coniugi dichiarano che il presente trasferimento
è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei loro rapporti e, pertanto, chiedono in relazione alle attribuzioni e/o trasferimenti suddetti l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 1547/1999.
5) Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte dal presente accordo e di aver definito
ogni rapporto di natura economica.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione di cui sopra, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.10.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile in Campione d'Italia nell'anno 2012 (Anno 2012 – n. 4 –
Parte II – Serie C); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune Campione d'Italia (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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