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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3706/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Curseri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. Controparte_2
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620230075093951000 notifica l'1 febbraio
2024 con cui il concessionario per la riscossione, per conto della
[...]
[...
[...] richiedeva il pagamento di € 4.074,40 a titolo di Parte_2
contributi integrativi ex art. 11 della L. 576/1980 relativi agli anni 2011 e 2012. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (o anche decennale) del credito contenuto nella cartella impugnato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 gennaio 2025 la
[...] ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la Controparte_2
fondatezza dell'eccezione di prescrizione (cfr. memoria).
ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3
contumace.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'odierno giudizio ha per oggetto l'obbligo contributivo maturato in capo al ricorrente negli anni 2011 e 2012.
Tali contributi, in base all'art. 3, comma 9, L. 335/1995 si sarebbero prescritti in cinque anni, con la conseguenza che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 66 della L.
247/2012 (secondo cui ai contributi spettanti alla Cassa forense sarebbe tornata ad applicarsi la prescrizione decennale dell'art. 3 della L. 335/1995), l'obbligazione del ricorrente non era ancora estinta: per tale ragione, in ossequio all'insegnamento della
Corte di Cassazione condiviso da entrambe le parti, ai contributi di cui si discute deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. a fortiori Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 1246/2022 del 22 dicembre 2022 – 17/20 febbraio 2023).
Chiarito quanto precede, va immediatamente osservato che la convenuta interrompeva il decorso del termine prescrizionale con la missiva pervenuta all'obbligato in data 22 luglio 2022 (cfr. allegati 4 e 4.1 della memoria di costituzione), con la conseguenza che tra la scoperta da parte della Cassa del reddito dell'iscritto nel 2016 (cfr. memoria di costituzione) e la predetta notifica decorreva un termine inferiore a dieci anni.
2 Come giustamente notato dalla creditrice, infatti, la notifica avveniva presso l'indirizzo comunicato dal Carducci alla propria Cassa (circostanza specificamente dedotta e non contestata dal ricorrente) e l'impugnazione della sottoscrizione del destinatario dell'avviso di ricevimento della raccomandata “non può essere proposta se non con querela di falso” (Cass., sez. III, sentenza n. 3014 del 26 agosto 1975).
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto e l'opponente va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in CP_2
dispositivo.
Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno certamente compensate.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.312,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3706/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Curseri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. Controparte_2
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620230075093951000 notifica l'1 febbraio
2024 con cui il concessionario per la riscossione, per conto della
[...]
[...
[...] richiedeva il pagamento di € 4.074,40 a titolo di Parte_2
contributi integrativi ex art. 11 della L. 576/1980 relativi agli anni 2011 e 2012. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (o anche decennale) del credito contenuto nella cartella impugnato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 gennaio 2025 la
[...] ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la Controparte_2
fondatezza dell'eccezione di prescrizione (cfr. memoria).
ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3
contumace.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'odierno giudizio ha per oggetto l'obbligo contributivo maturato in capo al ricorrente negli anni 2011 e 2012.
Tali contributi, in base all'art. 3, comma 9, L. 335/1995 si sarebbero prescritti in cinque anni, con la conseguenza che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 66 della L.
247/2012 (secondo cui ai contributi spettanti alla Cassa forense sarebbe tornata ad applicarsi la prescrizione decennale dell'art. 3 della L. 335/1995), l'obbligazione del ricorrente non era ancora estinta: per tale ragione, in ossequio all'insegnamento della
Corte di Cassazione condiviso da entrambe le parti, ai contributi di cui si discute deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. a fortiori Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 1246/2022 del 22 dicembre 2022 – 17/20 febbraio 2023).
Chiarito quanto precede, va immediatamente osservato che la convenuta interrompeva il decorso del termine prescrizionale con la missiva pervenuta all'obbligato in data 22 luglio 2022 (cfr. allegati 4 e 4.1 della memoria di costituzione), con la conseguenza che tra la scoperta da parte della Cassa del reddito dell'iscritto nel 2016 (cfr. memoria di costituzione) e la predetta notifica decorreva un termine inferiore a dieci anni.
2 Come giustamente notato dalla creditrice, infatti, la notifica avveniva presso l'indirizzo comunicato dal Carducci alla propria Cassa (circostanza specificamente dedotta e non contestata dal ricorrente) e l'impugnazione della sottoscrizione del destinatario dell'avviso di ricevimento della raccomandata “non può essere proposta se non con querela di falso” (Cass., sez. III, sentenza n. 3014 del 26 agosto 1975).
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto e l'opponente va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in CP_2
dispositivo.
Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno certamente compensate.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.312,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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