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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO ROMERIO Parte_1
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GERARDO MANUNZA Controparte_1
PARTE RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
In fatto ed in diritto
Non è contestato il mancato pagamento, da parte dell'opponente, dei canoni di locazione (€500,00 mensili) maturati da gennaio a marzo 2023.
Con riguardo alla consegna dell'immobile al 1 aprile 2022 (art. 1575 n. 1 c.c.) la circostanza è smentita dalle deposizioni dei testi geom. e dell'imprenditore edile i quali hanno riferito che Tes_1 CP_2 l'immobile era stato interessato da lavori sino all'ottobre 2022 (quando sono stati ripristinati i servizi igienici) e che in precedenza l'immobile era occupato dalla impresa esecutrice dei lavori.
Depone in questo senso la circostanza che i canoni condominiali erano stati pagati sino a ottobre 2022 dalla opposta mentre solo quelli successivi dall'opponente (teste ). Tes_2
Non vi è la prova di ulteriori pregiudizi subiti dal conduttore opponente con la conseguenza che deve ritenersi non fondata la eccezione di inadempimento dal medesimo formulata.
D'altro canto, la eccezione di parte opposta la quale si richiama al principio del solve et repete non ha appiglio né normativo né giurisprudenziale nella ipotesi in cui la prestazione del locatore (i.e. permettere al conduttore il godimento dell'immobile) sia venuta completamente a mancare (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011).
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e la domanda formulata in via monitoria parzialmente accolta come in dispositivo.
La reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione delle spese tra le medesime.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. n. 297/2024.
Condanna al pagamento a favore di della somma di €1.500,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi (€500,00 relativi ai mesi da gennaio a marzo 2022).
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO ROMERIO Parte_1
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GERARDO MANUNZA Controparte_1
PARTE RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
In fatto ed in diritto
Non è contestato il mancato pagamento, da parte dell'opponente, dei canoni di locazione (€500,00 mensili) maturati da gennaio a marzo 2023.
Con riguardo alla consegna dell'immobile al 1 aprile 2022 (art. 1575 n. 1 c.c.) la circostanza è smentita dalle deposizioni dei testi geom. e dell'imprenditore edile i quali hanno riferito che Tes_1 CP_2 l'immobile era stato interessato da lavori sino all'ottobre 2022 (quando sono stati ripristinati i servizi igienici) e che in precedenza l'immobile era occupato dalla impresa esecutrice dei lavori.
Depone in questo senso la circostanza che i canoni condominiali erano stati pagati sino a ottobre 2022 dalla opposta mentre solo quelli successivi dall'opponente (teste ). Tes_2
Non vi è la prova di ulteriori pregiudizi subiti dal conduttore opponente con la conseguenza che deve ritenersi non fondata la eccezione di inadempimento dal medesimo formulata.
D'altro canto, la eccezione di parte opposta la quale si richiama al principio del solve et repete non ha appiglio né normativo né giurisprudenziale nella ipotesi in cui la prestazione del locatore (i.e. permettere al conduttore il godimento dell'immobile) sia venuta completamente a mancare (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011).
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e la domanda formulata in via monitoria parzialmente accolta come in dispositivo.
La reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione delle spese tra le medesime.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. n. 297/2024.
Condanna al pagamento a favore di della somma di €1.500,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi (€500,00 relativi ai mesi da gennaio a marzo 2022).
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2