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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRINO ANGELINA, Presidente e Relatore
MILILLO GIORGIO, Giudice
MISERI CARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parte Resistente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate ha notificato alla Ricorrente_1 , esercente l'attività di “noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”, con sede legale a Koper (Slovenia), e sede amministrativa in Italia a Muggia (TS),
l'avviso di accertamento n. TI3030100807/2024 con il quale, relativamente al 2016, sono state accertate maggiori IRES, IVA ed IRAP e irrogate le conseguenti sanzioni. L'atto impositivo è scaturito da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, gli esiti della quale, compendiati nel processo verbale di constatazione notificato in precedenza hanno fatto emergere, ad avviso dell'Agenzia, che l'oggetto principale dell'attività della società, nonché la sua gestione direttiva e commerciale erano di fatto localizzati nel territorio dello
Stato italiano;
per conseguenza, in base all'avviso, la società in questione è stata considerata “esterovestita” in quanto costituita all'estero in maniera fittizia al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso, sottraendosi, di conseguenza, alla imposizione nel territorio dello Stato.
La società ha impugnato l'avviso, con ricorso affidato a un motivo proposto in via principale e a due in via subordinata;
l'Agenzia si è costituita con controdeduzioni.
La sola Agenzia ha discusso la causa alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, in esito alla quale la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Fondata è l'eccezione di tardività del ricorso proposta dall'Agenzia, posto che, a fronte della notifica dell'avviso, che la stessa società dichiara di aver ricevuto in data 16 dicembre 2024, il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 17 febbraio 2025 (che cadeva di venerdì), oltre, dunque, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92.
2.- Nel merito il ricorso è comunque infondato, in quanto, a differenza di quanto ivi sostenuto, l'Agenzia ha fornito piena e convincente prova che nel 2016 la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale fosse in Italia secondo il criterio di collegamento di cui al co. 3 dell'art. 73 Tuir.
Va difatti evidenziato, per un verso, che il legale rappresentante della società, dal 2011 gode del diritto di abitazione presso l'immobile in Muggia di proprietà della figlia Nominativo_1, la quale, tuttavia, da anni, a partire dal 26 gennaio 2015 (ossia da epoca antecedente all'anno d'imposta cui si riferisce la ripresa) abita altrove (precisamente dal 2015 al 19 marzo 2018 in Trieste, in Indirizzo_1, e dal 20 marzo 2018 sempre in Trieste in Indirizzo_2).
Emerge poi dal pvc e dai pertinenti allegati, segnatamente dalle numerose e-mail rinvenute in sede di accesso (relative al periodo dal 2015 al 2017), che Rappresentante_1 veniva avvisato da tale Nominativo_2, slovena, della consegna, presso l'abitazione di quest'ultima, di corrispondenza privata intestata allo stesso Rappresentante_1. Sempre dal pvc emerge che Rappresentante_1 è stato ripetutamente visto recarsi presso un'area di parcheggio del negozio Bricocenter nel Comune di Muggia per controllare i mezzi della Ricorrente_1 ivi parcheggiati, oppure per consegnare veicoli stessi a soggetti non meglio identificati.
Quanto, poi, specificamente alla sede dell'amministrazione e al luogo di svolgimento dell'attività della Ricorrente_1
, i verbalizzanti hanno reperito presso l'abitazione in Muggia in uso a Rappresentante_1 la documentazione della Ricorrente_1 relativa al periodo 2016-2023, nonché apparecchiature e supporti informatici utilizzati per la gestione amministrativa della società, In quell'occasione, Rappresentante_1 ha dichiarato che:
− la sede societaria dichiarata in Slovenia coincide con la sede dello studio commercialista “
Società_2”; − in Slovenia non si dispone di alcun locale dove esercitare l'attività di impresa;
− l'attività di impresa è stata esercitata tramite un camper di proprietà della Ricorrente_1 e presso la propria abitazione privata;
− la società dispone di circa 60 mezzi, la maggior parte dei quali in leasing, e che gli stessi vengono parcheggiati in varie aree a parcheggio pubblico situate presso il confine italo-sloveno (Casinò Carnevale di Skofije), Capodistria centro, Sezana, in altri parcheggi siti nel Comune di Muggia e nel Comune di Trieste;
− di aver abitato dal 2016 fino ad agosto del 2019, con contratto di comodato, in Koper (Slovenia) e successivamente e fino all'inizio della pandemia nel Comune di Divaca (Slovenia);
− di aver iniziato a svolgere, a partire dal 2020, attività amministrativa in Muggia, Indirizzo_3;
− la società si avvale della collaborazione, quali dipendenti, della figlia Nominativo_1 e della moglie Nominativo_3 ;
- la società si avvale di un proprio Internet denominato “Sito_1” predisposto solo esclusivamente in lingua italiana (è possibile la consultazione anche in inglese e in sloveno, ma in questi casi la traduzione viene fornita da Google).
Emerge d'altronde dal sito internet, nella sezione “Servizi – Servizio NCC”, che “Società_1 è un'azienda che vanta una grande esperienza nel settore dei servizi di trasporto a Trieste . . . I servizi di trasporto a Trieste sono due e riguardano il trasporto bagagli e il trasporto con autista . . . Scegliere i servizi di trasporto a Trieste offerti da Società_1 significa affidarsi ad un'azienda che da anni offre spostamenti impeccabili sotto tutti i punti di vista . . . tutto viene curato nei minimi dettagli al fine di offrire i 7 migliori servizi di trasporto a Trieste che si possano desiderare”. Per effettuare le prenotazioni e per qualsiasi contatto viene indicata l'e-mail “Email_2” e un'unica utenza telefonica italiana Telefono_1 intestata a Rappresentante_1.
Ancora, l'analisi delle e-mail ha fatto emergere che la corrispondenza intercorsa con i clienti è principalmente avvenuta con utenti italiani e che i veicoli venivano consegnati e ritirati nei pressi della stazione dei treni di
Trieste, in altre località del comune di Trieste, presso l'aeroporto di Ronchi delle Legionari (GO) e in altre località del Nord Italia.
Inoltre, la documentazione ricevuta dai clienti ha evidenziato che:
- i contatti per il noleggio di mezzi avvenivano quasi esclusivamente con Rappresentante_1 sia a mezzo e- mail che tramite l'utenza telefonica italiana;
− i veicoli noleggiati venivano principalmente consegnati ai clienti e ritirati dagli stessi nel territorio dello Stato;
− i pagamenti avvenivano nella maggior parte dei casi tramite assegno bancario e/o bonifico su corrente societario italiano, talvolta verso il conto societario sloveno e occasionalmente per contanti.
Infine, i verificatori hanno riscontrato l'esistenza di un conto corrente societario acceso in Italia presso la
Banca_1 le cui movimentazioni in entrata sono riferite unicamente ad incassi di fatture emesse da Ricorrente_1
, ove la quasi totalità è riferita a clienti italiani;
è altresì emerso che molteplici operazioni di pagamento noleggi da parte dei clienti sono avvenute mediante ricarica su carte POSTEPAY private sempre intestate a Rappresentante_1.
L'avviso è dunque legittimo, perché conforme all'art. 73, comma 3, del Tuir, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del
1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (in termini, da ultimo, Cass. n. 23842/2025).
Generica è infine la richiesta subordinata dello scomputo dell'iva in relazione alle operazioni in reverse charge, posto che la richiesta è nella sostanza affidata all'espletamento di una consulenza che, in base a com'è congegnata la richiesta, è meramente esplorativa (sull'esclusione della legittimità della consulenza meramente esplorativa, vedi Cass., sez. un., n. 3086/2022). Si consideri comunque che nel caso in esame la consegna dei veicoli risulta avvenuta nel territorio italiano;
che le prestazioni di servizio relative ai mezzi messi a disposizione dei clienti in Slovenia o sia in Slovenia sia in Italia, sono da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia;
che i clienti della società sono risultati domiciliati, residenti o con sede in Italia e che i mezzi noleggiati sono stati messi a disposizione e utilizzati nell'ambito del territorio nazionale, così come emerso dai contratti e dalle e-mail intercorsi tra le parti;
laddove l'attività svolta, ossia di noleggio autoveicoli, non rientra fra quelle per le quali è prevista l'applicabilità del regime di reverse charge domestico.
Il ricorso è quindi infondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.000 per compensi oltre ad accessori se dovuti.
Trieste, 26/01/2026
La Presidente Relatrice
NG RR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRINO ANGELINA, Presidente e Relatore
MILILLO GIORGIO, Giudice
MISERI CARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T13030100807/2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parte Resistente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate ha notificato alla Ricorrente_1 , esercente l'attività di “noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”, con sede legale a Koper (Slovenia), e sede amministrativa in Italia a Muggia (TS),
l'avviso di accertamento n. TI3030100807/2024 con il quale, relativamente al 2016, sono state accertate maggiori IRES, IVA ed IRAP e irrogate le conseguenti sanzioni. L'atto impositivo è scaturito da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, gli esiti della quale, compendiati nel processo verbale di constatazione notificato in precedenza hanno fatto emergere, ad avviso dell'Agenzia, che l'oggetto principale dell'attività della società, nonché la sua gestione direttiva e commerciale erano di fatto localizzati nel territorio dello
Stato italiano;
per conseguenza, in base all'avviso, la società in questione è stata considerata “esterovestita” in quanto costituita all'estero in maniera fittizia al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso, sottraendosi, di conseguenza, alla imposizione nel territorio dello Stato.
La società ha impugnato l'avviso, con ricorso affidato a un motivo proposto in via principale e a due in via subordinata;
l'Agenzia si è costituita con controdeduzioni.
La sola Agenzia ha discusso la causa alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, in esito alla quale la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Fondata è l'eccezione di tardività del ricorso proposta dall'Agenzia, posto che, a fronte della notifica dell'avviso, che la stessa società dichiara di aver ricevuto in data 16 dicembre 2024, il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 17 febbraio 2025 (che cadeva di venerdì), oltre, dunque, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92.
2.- Nel merito il ricorso è comunque infondato, in quanto, a differenza di quanto ivi sostenuto, l'Agenzia ha fornito piena e convincente prova che nel 2016 la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale fosse in Italia secondo il criterio di collegamento di cui al co. 3 dell'art. 73 Tuir.
Va difatti evidenziato, per un verso, che il legale rappresentante della società, dal 2011 gode del diritto di abitazione presso l'immobile in Muggia di proprietà della figlia Nominativo_1, la quale, tuttavia, da anni, a partire dal 26 gennaio 2015 (ossia da epoca antecedente all'anno d'imposta cui si riferisce la ripresa) abita altrove (precisamente dal 2015 al 19 marzo 2018 in Trieste, in Indirizzo_1, e dal 20 marzo 2018 sempre in Trieste in Indirizzo_2).
Emerge poi dal pvc e dai pertinenti allegati, segnatamente dalle numerose e-mail rinvenute in sede di accesso (relative al periodo dal 2015 al 2017), che Rappresentante_1 veniva avvisato da tale Nominativo_2, slovena, della consegna, presso l'abitazione di quest'ultima, di corrispondenza privata intestata allo stesso Rappresentante_1. Sempre dal pvc emerge che Rappresentante_1 è stato ripetutamente visto recarsi presso un'area di parcheggio del negozio Bricocenter nel Comune di Muggia per controllare i mezzi della Ricorrente_1 ivi parcheggiati, oppure per consegnare veicoli stessi a soggetti non meglio identificati.
Quanto, poi, specificamente alla sede dell'amministrazione e al luogo di svolgimento dell'attività della Ricorrente_1
, i verbalizzanti hanno reperito presso l'abitazione in Muggia in uso a Rappresentante_1 la documentazione della Ricorrente_1 relativa al periodo 2016-2023, nonché apparecchiature e supporti informatici utilizzati per la gestione amministrativa della società, In quell'occasione, Rappresentante_1 ha dichiarato che:
− la sede societaria dichiarata in Slovenia coincide con la sede dello studio commercialista “
Società_2”; − in Slovenia non si dispone di alcun locale dove esercitare l'attività di impresa;
− l'attività di impresa è stata esercitata tramite un camper di proprietà della Ricorrente_1 e presso la propria abitazione privata;
− la società dispone di circa 60 mezzi, la maggior parte dei quali in leasing, e che gli stessi vengono parcheggiati in varie aree a parcheggio pubblico situate presso il confine italo-sloveno (Casinò Carnevale di Skofije), Capodistria centro, Sezana, in altri parcheggi siti nel Comune di Muggia e nel Comune di Trieste;
− di aver abitato dal 2016 fino ad agosto del 2019, con contratto di comodato, in Koper (Slovenia) e successivamente e fino all'inizio della pandemia nel Comune di Divaca (Slovenia);
− di aver iniziato a svolgere, a partire dal 2020, attività amministrativa in Muggia, Indirizzo_3;
− la società si avvale della collaborazione, quali dipendenti, della figlia Nominativo_1 e della moglie Nominativo_3 ;
- la società si avvale di un proprio Internet denominato “Sito_1” predisposto solo esclusivamente in lingua italiana (è possibile la consultazione anche in inglese e in sloveno, ma in questi casi la traduzione viene fornita da Google).
Emerge d'altronde dal sito internet, nella sezione “Servizi – Servizio NCC”, che “Società_1 è un'azienda che vanta una grande esperienza nel settore dei servizi di trasporto a Trieste . . . I servizi di trasporto a Trieste sono due e riguardano il trasporto bagagli e il trasporto con autista . . . Scegliere i servizi di trasporto a Trieste offerti da Società_1 significa affidarsi ad un'azienda che da anni offre spostamenti impeccabili sotto tutti i punti di vista . . . tutto viene curato nei minimi dettagli al fine di offrire i 7 migliori servizi di trasporto a Trieste che si possano desiderare”. Per effettuare le prenotazioni e per qualsiasi contatto viene indicata l'e-mail “Email_2” e un'unica utenza telefonica italiana Telefono_1 intestata a Rappresentante_1.
Ancora, l'analisi delle e-mail ha fatto emergere che la corrispondenza intercorsa con i clienti è principalmente avvenuta con utenti italiani e che i veicoli venivano consegnati e ritirati nei pressi della stazione dei treni di
Trieste, in altre località del comune di Trieste, presso l'aeroporto di Ronchi delle Legionari (GO) e in altre località del Nord Italia.
Inoltre, la documentazione ricevuta dai clienti ha evidenziato che:
- i contatti per il noleggio di mezzi avvenivano quasi esclusivamente con Rappresentante_1 sia a mezzo e- mail che tramite l'utenza telefonica italiana;
− i veicoli noleggiati venivano principalmente consegnati ai clienti e ritirati dagli stessi nel territorio dello Stato;
− i pagamenti avvenivano nella maggior parte dei casi tramite assegno bancario e/o bonifico su corrente societario italiano, talvolta verso il conto societario sloveno e occasionalmente per contanti.
Infine, i verificatori hanno riscontrato l'esistenza di un conto corrente societario acceso in Italia presso la
Banca_1 le cui movimentazioni in entrata sono riferite unicamente ad incassi di fatture emesse da Ricorrente_1
, ove la quasi totalità è riferita a clienti italiani;
è altresì emerso che molteplici operazioni di pagamento noleggi da parte dei clienti sono avvenute mediante ricarica su carte POSTEPAY private sempre intestate a Rappresentante_1.
L'avviso è dunque legittimo, perché conforme all'art. 73, comma 3, del Tuir, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del
1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (in termini, da ultimo, Cass. n. 23842/2025).
Generica è infine la richiesta subordinata dello scomputo dell'iva in relazione alle operazioni in reverse charge, posto che la richiesta è nella sostanza affidata all'espletamento di una consulenza che, in base a com'è congegnata la richiesta, è meramente esplorativa (sull'esclusione della legittimità della consulenza meramente esplorativa, vedi Cass., sez. un., n. 3086/2022). Si consideri comunque che nel caso in esame la consegna dei veicoli risulta avvenuta nel territorio italiano;
che le prestazioni di servizio relative ai mezzi messi a disposizione dei clienti in Slovenia o sia in Slovenia sia in Italia, sono da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia;
che i clienti della società sono risultati domiciliati, residenti o con sede in Italia e che i mezzi noleggiati sono stati messi a disposizione e utilizzati nell'ambito del territorio nazionale, così come emerso dai contratti e dalle e-mail intercorsi tra le parti;
laddove l'attività svolta, ossia di noleggio autoveicoli, non rientra fra quelle per le quali è prevista l'applicabilità del regime di reverse charge domestico.
Il ricorso è quindi infondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.000 per compensi oltre ad accessori se dovuti.
Trieste, 26/01/2026
La Presidente Relatrice
NG RR