TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5088/2023 promossa
DA
C.F. , con sede in Cinisello Balsamo, via Margherita Viganò De Parte_1 P.IVA_1
Vizzi nn. 93/95, in persona del legale rappresentante p.t., geom. elettivamente Parte_2 domiciliata in Milano, piazza Velasca n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Pietro SI e
PP SI che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Milano, via G. Battista Monteggia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Guercino n. 9 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Bullaro che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7 luglio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1218 c.c. della in Controparte_3 persona del l.r. p.t., alle obbligazioni su di essa gravanti in forza del contratto di subappalto n.
pagina 1 di 10 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011, stipulati con e per l'effetto, Parte_1 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di subappalto n. 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011 con ogni effetto di legge;
2. Accertato e dichiarato risolto il contratto di subappalto n. 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011 per grave inadempimento della condannare Controparte_3 quest'ultima al risarcimento dei danni conseguentemente patiti da e quindi al pagamento Parte_1 in favore della in persona del l.r. p.t., della complessiva somma €. 67.660,00 Parte_1
(sessantasettemilaseicentosessanta), ovvero della, maggiore o minore, somma che, per le causali di cui al presente atto, risulterà dovuta all'esito di causa, oltre, comunque, rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla domanda giudiziale e successivamente ex art. 1284, c. 4, c.c.,
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora di ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testi su tutte le circostanze dedotte nella parte espositiva CP_3 numerate da 1 a 36, con riserva di capitolazione ed indicazione dei testi nel prefiggendo termine ex art. 171-ter c.p.c. nel giudizio di merito, fermo quanto preliminarmente eccepito. Si chiede, altresì, di acquisire gli atti e la documentazione versata nel procedimento di A.T.P. R.G.n. 5618/2014 avanti il
Tribunale di Monza, nonché gli atti e la documentazione depositata nel fascicolo R.G.n.2050/2016 avanti il Tribunale di Monza.
e, in ogni caso,
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Con ogni riserva, anche istruttoria, come per legge”.
PER LA CONVENUTA
“Per quanto sopra esposto e con riserva di ogni ulteriore svolgimento, deduzione, e/o osservazione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
- in via principale e nel merito:
- respingersi ogni domanda proposta nei confronti della in quanto non opponibili alla CP_3 stessa gli atti e documenti del procedimento di ATP di cui al n. di R.G. 5618/2014 e del giudizio di merito di cui al n. R.G. 2050/2016, sulla base dei quali si fonda la domanda attorea;
- respingersi ogni domanda proposta nei confronti della anche per intervenuta CP_3 decadenza e prescrizione in materia di appalto e con particolare riferimento alla responsabilità dei subappaltatori ex art. 1670 cod. civ., oltre perché inammissibile, infondata in fatto, per le ragioni esposte in narrativa e in diritto perché riva dei presupposti di legge.
pagina 2 di 10 - in via istruttoria: ci si oppone alla acquisizione degli atti e documenti del procedimento di ATP di cui al n. di R.G. 5618/2014 e del giudizio di merito di cui al n. R.G. 2050/2016 e si chiede l'esclusione dei documenti prodotto dal presente fascicolo.
Con riserva di depositare memorie ex art. 183 cpc.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3 al fine di vederla condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in combinato disposto con l'art. 1453 c.c.,
[...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per i vizi emersi a seguito dei lavori, originariamente affidati nella qualità di subappaltatrice a ed alla quale Controparte_4
l'odierna convenuta era subentrata nell'anno 2011, eseguiti all'interno del cantiere di quali Pt_3 aventi ad oggetto la realizzazione del complesso immobiliare denominato Condominio “Le Navette”.
Ha lamentato che, a decorrere dall'anno 2013, era emersa una serie di vizi e difetti nelle parti comuni e negli immobili di proprietà individuale, tra cui infiltrazioni e umidità sulle superfici dei terrazzi e dei balconi, propagatesi susseguentemente anche all'interno degli stessi appartamenti, in relazione ai quali nell'anno 2014 il Condominio e tutti i condomini danneggiati avevano instaurato nei propri confronti un procedimento per A.T.P. innanzi al Tribunale di Monza all'esito del quale era stata accertata la necessità di effettuare alcune modifiche alla pendenza del massetto per ovviare al ristagno dell'acqua sui balconi e di intervenire sulle guarnizioni al fine di consentire il regolare flusso delle acque meteoriche, nonché vari difetti di impermeabilizzazione con riferimento alle singole unità immobiliari, tutti comunque ricollegabili alle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Incardinato nei propri confronti il relativo giudizio di merito, con sentenza n. 1352/2019 emessa in data
5.6.2019, ormai passata in giudicato, previa qualificazione come gravi vizi e difetti costruttivi di quelli accertati sia in sede di A.T.P. che nella perizia integrativa disposta nel medesimo giudizio di merito, “in quanto causa di infiltrazioni, ristagni, umidità e quant'altro che pregiudicano, quantomeno dal punto di vista qualitativo e igienico sanitario, il godimento degli immobili”, il Tribunale di Monza aveva affermato la responsabilità solidale delle convenute, e ai sensi dell'art. Controparte_5 Parte_1
1669 c.c., condannandole a corrispondere in favore del Condominio, per i vizi attinenti alle parti individuali e comuni, la complessiva somma di € 89.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data del deposito della perizia ed all'ulteriore importo di €
26.220,00, maggiorato delle spese di C.T.U., di A.T.P. e legali di quel giudizio, ripartito in favore di ciascuno dei singoli proprietari danneggiati per il ripristino della propria rispettiva unità immobiliare.
pagina 3 di 10 Ha dedotto l'attrice di avere tentato invano di ottenere il ristoro della quota pari al 50% della somma posta a proprio carico, interagendo quasi esclusivamente con compagnia Controparte_6 assicurativa di avendo quest'ultima, dapprima, eccepito la propria estraneità al Controparte_3 contratto d'appalto originario e, successivamente, essendosi resa irreperibile una volta richiestale la corresponsione della complessiva somma di € 67.660,00, pari - come detto - al 50% della condanna che era stata disposta a proprio carico con la sentenza n. 1352/2019.
Nel costituirsi in questo giudizio ha eccepito, preliminarmente, la decadenza e la Controparte_3 prescrizione dell'azione proposta dall'attrice ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito in quanto fondata su calcoli arbitrari emergenti da un accertamento peritale (in realtà ben due considerando l'integrazione disposta nel precedente giudizio di merito) espletato in propria assenza senza avere avuto modo di effettuare in quella sede ogni opportuna difesa.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dalla convenuta, all'udienza del 7.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e contestualmente rimessa in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nei successivi 30 giorni.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da sia solo in minima parte fondata e Pt_1 nei limiti appresso precisati meriti di essere accolta.
La domanda proposta trae il proprio fondamento sul contratto di sub-appalto n. 162/2011 con cui
è subentrata, a decorrere dal 30 ottobre 2011, alle obbligazioni originariamente assunte da CP_3
che avevano ad oggetto l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione Controparte_4 preparatorie, accessorie, provvisorie e complementari a regola d'arte, accompagnate dalla garanzia di rimuovere i vizi eventualmente manifestatisi in corso d'opera, funzionali all'edificazione del
Condominio “Le Navette”.
Sotto tale aspetto, come noto, il contratto di sub-appalto, ugualmente a quello d'appalto, richiede espressamente, ai fini dell'operatività della garanzia per le difformità ed i vizi inficianti l'opera realizzata, che il committente, a pena di decadenza, li denunci all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta ovvero, solo nel caso previsto dall'art. 1669 c.c., ovverosia qualora si tratti di vizi particolarmente gravi, entro un anno: nel caso di specie e per quanto attinente alla controversia per cui
è causa, l'interesse di nella qualità di appaltatrice, era quello di agire in regresso nei Parte_1 confronti di propria subappaltatrice responsabile del ripristino delle problematiche Controparte_3 accertate nei propri confronti nell'ambito del procedimento per A.T.P. instaurato dal Condominio “Le
Navette” e dai condomini danneggiati, oltreché, naturalmente, nel successivo giudizio di merito, e, per pagina 4 di 10 tale ragione, avrebbe necessariamente dovuto contestarle quei vizi, volendo ritenersi essere effettivamente gravi così come, d'altro canto, accertato con la sentenza n. 1352/2019, quantomeno entro un anno dalla loro scoperta.
Da tale assunto muove la parte convenuta, avendo giustamente lamentato nel proprio atto introduttivo
“(…) il mancato coinvolgimento dell'impresa nel giudizio di merito – a seguito dell'esito dell'ATP – conferma la assoluta estraneità di ai fatti (…)”, affermazione che trova pieno riscontro CP_3 nella condotta serbata da la quale, dapprima coinvolta nel procedimento di accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. n. 5618/2014 conclusosi con l'elaborato peritale depositato dall'arch. Per_1 in data 20 febbraio 2015, e, successivamente, convenuta nel giudizio di merito R.G. n.
[...]
2050/2016 incardinato dal Condominio e dai condomini danneggiati presso questo stesso Tribunale, non ha ritenuto opportuno (e si fa fatica a comprenderne il perché) coinvolgervi la propria subappaltatrice salvo poi, solo all'esito di quel giudizio e successivamente all'emissione della sentenza di merito n. 1352/2019, ormai definitiva e che l'ha condannata in solido con la società costruttrice- venditrice, al risarcimento integrale del danno subito, richiederle l'integrale rifusione delle somme poste a proprio carico (il 50% stante la solidarietà) in quanto necessarie per l'integrale pristino dello status quo ante.
Tanto basterebbe a certificarne la decadenza e finanche la prescrizione dell'azione sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. sia ai sensi dell'art. 1669 c.c..
E ugualmente dovrebbe sostenersi qualora si voglia utilizzare la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., essendo datata 7.6.2019 la prima missiva, peraltro oggettivamente assai generica, con cui l'attrice si è limitata a trasmettere la sentenza di merito emessa nei propri confronti (cfr. in tal senso il documento n. 14 prodotto dall'attrice) le cui conclusioni, però, in assenza di un accertamento effettuato in contraddittorio, non avrebbero potuto essere automaticamente estese alla subappaltatrice, a maggior ragione se si considera che non è presente nella missiva alcuna formale contestazione e/o richiesta risarcitoria.
A tale missiva ha fatto seguito quella del 18.12.2019 (cfr. in tal senso il documento n. 17), stavolta destinata alla sola compagnia e inoltrata solo per conoscenza a nella Controparte_6 Controparte_3 quale si fa per la prima volta espressamente riferimento a vizi e difetti concretamente imputabili a quest'ultima.
Per di più, solo con quella del 18.7.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 20) è stato richiesto alla medesima compagnia assicurativa il pagamento della somma di oltre € 63.000.00.
È, insomma, di indubbia evidenza come un tale modus procedendi non sia di per sé idoneo a giustificare il necessario coinvolgimento di , quantomeno per tale via, nell'azione, esercitata CP_3
pagina 5 di 10 in questa sede, volta ad ottenere il recupero di tutto quanto corrisposto dall'attrice ai soggetti danneggiati dai gravi vizi e difetti costruttivi accertati in sede di A.T.P. nonché nel successivo procedimento di merito, la prima relazione peritale essendo stata depositata in data 22.5.2017, a distanza di oltre 5 anni dalla prima lettera interruttiva della prescrizione che, al più, parrebbe essere quella inviata in data 18.7.2022.
Non è, peraltro, corretto sostenere che il Tribunale non possa in ogni caso valutare autonomamente gli esiti dei due accertamenti peritali effettuati precedentemente al fine di supportare la pretesa azionata nell'ambito di un procedimento giudiziale in cui, è bene rimarcarlo ancora, del tutto inopinatamente l'odierna convenuta non è stata coinvolta, a maggior ragione se si considera che, al netto dell'eccezione sollevata in ordine ad una loro non utilizzabilità per un'asserita, quanto del tutto astratta e generica, violazione del principio del contraddittorio e del proprio sacrosanto diritto di difesa, non ha fornito alcuna prova in ordine alla diversa valutazione che avrebbe potuto derivarne a seguito della propria partecipazione, essendosi limitata a contestare nel merito la sussistenza dei gravi vizi e difetti costruttivi accertati in quella sede, quali oggettivamente valutabili sulla scorta dello stato del compendio, e, in ogni caso, la loro riconducibilità al proprio operato nella qualità di subappaltatrice.
E' noto, infatti, che l'organo giudicante possa formare il proprio convincimento anche sulla scorta di presunzioni semplici, anche sulla scorta di un'unica presunzione, eventualmente anche contrastante con altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, a condizione, ovviamente, che gli indizi presunti siano “gravi, precisi e concordanti”, sicché la prova per presunzione semplice diverrà una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri elementi acquisiti e prevalente nel convincimento del giudice.
La Suprema Corte, pronunciatasi in materia, ha parificato le presunzioni semplici alle c.d. prove atipiche, che sfuggono alla tassativa previsione codicistica, mancando nell'ordinamento giuridico vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché, in assenza di divieti di legge, il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, ovverosia quelle raccolte in un diverso processo tra le parti o tra altre parti, sempreché vengano acquisite nel giudizio della cui cognizione è investito: difatti, sebbene si tratti di prove raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio s'instaura con la loro produzione e, pertanto, la prova atipica può essere liberamente valutata, nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre risultanze istruttorie, quale elemento indiziario idoneo, se grave e preciso, alla dimostrazione di un fatto determinato, poiché anche una sola prova presuntiva semplice può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, non essendo tale prova inferiore alle altre (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
2353/2023). pagina 6 di 10 È per tali ragioni che entrambe le perizie espletate al di fuori di questo processo, ritualmente prodotte e valutabili al pari di ogni altro elemento documentale prodotto, possono essere pienamente utilizzate ai fini del decidere.
La mancata tempestiva denuncia, effettuata nei termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., dei vizi accertati nel precedente giudizio e la prescrizione dell'azione risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. parrebbero a questo punto essere tranchant, non consentendo l'analisi nel merito della domanda proposta, se non fosse che parte attrice ha anche dedotto, in questo caso correttamente, che nel corso di due incontri intercorsi tra le imprese coinvolte nella costruzione del complesso “le Navette” e il direttore dei lavori, una datata 15 giugno 2017 e l'altra datata 24 novembre 2017, vi sarebbe stato un parziale riconoscimento dei vizi presenti ed un contestuale impegno della subappaltatrice ad effettuarne il ripristino.
Seppur il verbale della prima riunione non sia stato sottoscritto da (la quale ha dedotto nelle CP_3 proprie memorie di non avervi partecipato e, a ben vedere, non v'è alcuna prova del contrario), quello della seconda risulta essere stato siglato e sottoscritto da legale rappresentante della Controparte_2 medesima società, il quale, come risulta, si è ivi impegnato a “…eseguire i lavori inerenti la verifica e la manutenzione e gli eventuali ripristini della guaina impermeabile della copertura e del canale di gronda”.
Un tale impegno dimostra incontrovertibilmente il preventivo riconoscimento ad opera di dei CP_3 vizi inficianti tali manufatti in quanto, evidentemente, imputabili all'attività posta in essere all'interno del cantiere e la volontà di porvi soluzione.
Sul punto, è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, a fronte della decadenza dell'obbligo di comunicazione al subappaltatore dei vizi e difetti costruttivi imputabili all'attività demandatagli, qualora quest'ultimo si impegni ad intervenire per la loro risoluzione la prescrizione è quella decennale in quanto all'obbligazione originaria riconducibile al contratto (nel caso di specie il subappalto stipulato in data 30 ottobre 2011) se ne sostituisce un'altra, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
A fronte di tale ricostruzione è, però, altrettanto evidente come si sia espressamente CP_3 impegnata alla rimozione solo di una parte dei gravi vizi e difetti costruttivi accertati nel primo giudizio a cui era rimasta estranea e quivi integralmente richiamati sicché solo quelli espressamente riconosciuti nel superiore impegno, in quanto non prescritti, le possono essere concretamente estesi al pari dei danni ad essi concretamente imputabili.
Quanto al tema della gravità dei difetti lamentati da parte attrice, in questa sede risulta essere un problema di rilevanza relativa, per i motivi suesposti non addebitabili a;
infatti, parte attrice CP_3
pagina 7 di 10 ha anche chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., norma generale che disciplina i rimedi generali a disposizione del creditore in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
Nel caso in esame il riferimento alla normativa generale in materia di inadempimento non è appropriato stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1668 c.c., norma specifica in materia di contratto d'appalto, che supporta la risoluzione nella sola ipotesi in cui le difformità o vizi dell'opera tali da rendere l'opus del tutto inadatto alla propria destinazione.
Sul punto l'attrice non ha allegato né fornito prove (quantomeno fotografiche) idonee a consentire di identificare le condizioni in cui versa(va) il complesso immobiliare, essendo comunque ciascun appartamento privato indiscutibilmente utilizzato;
per di più, le problematiche accertate nel precedente giudizio di merito, seppur utilizzabili e valutabili in questa sede quali prove atipiche, non sono ascrivibili alla condotta dell'odierna convenuta se limitatamente a tutto quanto oggetto di impegno nella riunione del 24 novembre 2017, ovverosia, come detto, la “…verifica, manutenzione ed eventuali ripristini della guaina impermeabile della copertura e della canale di gronda, secondo tempistiche da concordare con l'amministratore di condominio”.
Di conseguenza, l'inadempimento de quo e il conseguente risarcimento del danno è da circoscriversi esclusivamente al mancato rispetto dell'impegno che aveva assunto in quella sede, non CP_3 giustificando però la risoluzione del contratto essendo il complesso immobiliare adatto e più che idoneo alla propria destinazione (abitativa e non).
Al fine di individuare la somma liquidabile in favore dell'attrice e seguito dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta nella predetta riunione, analizzando le due relazioni tecniche prodotte, ritiene il Tribunale che i danni, ivi accertati, che è possibile estendere all'odierna convenuta attengano, in via di approssimazione e sulla scorta di quanto ivi descritto dal C.T.U. stante la non particolareggiata disamina effettuata in questa sede (e che spettava alla difesa attorea effettuare), unicamente i seguenti: travasi e percolazioni di giunti e tubazioni per € 12.810,00, oltre iva, ed infiltrazioni terrazzi collegamento per ulteriori € 16.530,00, oltre iva, importo quest'ultimo riaggiornato in € 19.530,00, oltre Iva, nella perizia integrativa depositata nel giudizio di merito (cfr. in tal senso i documento n. 7 e 9 prodotti dall'attrice).
Trattasi, infatti, di vizi e difetti direttamente riconducibili all'obbligazione assunta dalla subappaltatrice in quanto derivanti dalla mancata manutenzione e dal mancato ripristino della guaina impermeabilizzante della copertura e del canale di gronda.
Non si ritiene opportuno liquidare ulteriori voci di danno nonostante, a ben vedere, esaminando entrambe le relazioni per ciò che attiene ai vizi rilevati all'interno degli immobili di proprietà pagina 8 di 10 individuale sia stata spesso richiamata la seguente voce: “Occorre ripristinare il manto impermeabile dei balconi come indicato ai punti 14.a/b/c” verosimilmente riconducibile all'impegno contrattuale assunto.
Ciò in quanto la quantificazione dei danni subiti da ciascun condomino è onnicomprensiva di tutte le singole voci di volta in volta analizzate (a mero titolo esemplificativo, con riferimento all'immobile di proprietà Hoc, il C.T.U. ha quantificato l'intervento di ripristino in complessivi € 3.550,00, oltre oneri di legge, ricomprendendovi indistintamente ben quattro voci di danno), non essendo stata fornito alcun valido elemento o criterio distintivo per consentire una ragionevole specifica imputazione a ciascuna di esse.
Difficoltà tipica del presente separato giudizio che, ovviamente, sarebbe stata del tutto eliminata semplicemente estendendo in quella sede il contraddittorio nei confronti dell'odierna convenuta sicché, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., neppure tale voce di danno può essere riconosciuta.
In definitiva, quindi, l'importo risarcitorio astrattamente imputabile all'impegno di ripristino specificamente assunto dall'odirne convenuta ammonta a complessivi € 32.340,00 di cui, tuttavia, solo il 50% può esserle posto a carico maggiorato degli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla prima messa in mora, come detto risalente alla PEC inviata in data 18.7.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 20), sino alla data di introduzione del presente giudizio e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Venendo alla ripartizione tra le parti ed alla liquidazione delle spese di lite, la notevole rideterminazione dell'importo azionato con il riconoscimento di una somma pari ad ¼ circa di quella richiesta induce a compensare proporzionalmente le spese di lite sostenute dall'attrice la cui liquidazione si effettua come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornati con il D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da ridursi al minimo stante il mancato espletamento di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., a corrispondere, per i motivi suesposti, in favore di in persona del Controparte_7 legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € 16.170,00, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 18.7.2022 sino a quella 27.6.2023 e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino a quella dell'effettivo soddisfo;
pagina 9 di 10 - condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore di Controparte_3 CP_7
in persona del legale rapp.te p.t., ¼ delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente
[...] giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi 3.013,50, di cui 196,50 per spese esenti e
2.817,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A ed I.V.A., quest'ultima solo se non detraibile, con compensazione della rimanente quota.
Così deciso in Monza in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5088/2023 promossa
DA
C.F. , con sede in Cinisello Balsamo, via Margherita Viganò De Parte_1 P.IVA_1
Vizzi nn. 93/95, in persona del legale rappresentante p.t., geom. elettivamente Parte_2 domiciliata in Milano, piazza Velasca n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Pietro SI e
PP SI che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Milano, via G. Battista Monteggia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Guercino n. 9 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Bullaro che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7 luglio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1218 c.c. della in Controparte_3 persona del l.r. p.t., alle obbligazioni su di essa gravanti in forza del contratto di subappalto n.
pagina 1 di 10 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011, stipulati con e per l'effetto, Parte_1 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di subappalto n. 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011 con ogni effetto di legge;
2. Accertato e dichiarato risolto il contratto di subappalto n. 162/2011 e successiva scrittura integrativa datata 15.11.2011 per grave inadempimento della condannare Controparte_3 quest'ultima al risarcimento dei danni conseguentemente patiti da e quindi al pagamento Parte_1 in favore della in persona del l.r. p.t., della complessiva somma €. 67.660,00 Parte_1
(sessantasettemilaseicentosessanta), ovvero della, maggiore o minore, somma che, per le causali di cui al presente atto, risulterà dovuta all'esito di causa, oltre, comunque, rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla domanda giudiziale e successivamente ex art. 1284, c. 4, c.c.,
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora di ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testi su tutte le circostanze dedotte nella parte espositiva CP_3 numerate da 1 a 36, con riserva di capitolazione ed indicazione dei testi nel prefiggendo termine ex art. 171-ter c.p.c. nel giudizio di merito, fermo quanto preliminarmente eccepito. Si chiede, altresì, di acquisire gli atti e la documentazione versata nel procedimento di A.T.P. R.G.n. 5618/2014 avanti il
Tribunale di Monza, nonché gli atti e la documentazione depositata nel fascicolo R.G.n.2050/2016 avanti il Tribunale di Monza.
e, in ogni caso,
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Con ogni riserva, anche istruttoria, come per legge”.
PER LA CONVENUTA
“Per quanto sopra esposto e con riserva di ogni ulteriore svolgimento, deduzione, e/o osservazione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
- in via principale e nel merito:
- respingersi ogni domanda proposta nei confronti della in quanto non opponibili alla CP_3 stessa gli atti e documenti del procedimento di ATP di cui al n. di R.G. 5618/2014 e del giudizio di merito di cui al n. R.G. 2050/2016, sulla base dei quali si fonda la domanda attorea;
- respingersi ogni domanda proposta nei confronti della anche per intervenuta CP_3 decadenza e prescrizione in materia di appalto e con particolare riferimento alla responsabilità dei subappaltatori ex art. 1670 cod. civ., oltre perché inammissibile, infondata in fatto, per le ragioni esposte in narrativa e in diritto perché riva dei presupposti di legge.
pagina 2 di 10 - in via istruttoria: ci si oppone alla acquisizione degli atti e documenti del procedimento di ATP di cui al n. di R.G. 5618/2014 e del giudizio di merito di cui al n. R.G. 2050/2016 e si chiede l'esclusione dei documenti prodotto dal presente fascicolo.
Con riserva di depositare memorie ex art. 183 cpc.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3 al fine di vederla condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in combinato disposto con l'art. 1453 c.c.,
[...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per i vizi emersi a seguito dei lavori, originariamente affidati nella qualità di subappaltatrice a ed alla quale Controparte_4
l'odierna convenuta era subentrata nell'anno 2011, eseguiti all'interno del cantiere di quali Pt_3 aventi ad oggetto la realizzazione del complesso immobiliare denominato Condominio “Le Navette”.
Ha lamentato che, a decorrere dall'anno 2013, era emersa una serie di vizi e difetti nelle parti comuni e negli immobili di proprietà individuale, tra cui infiltrazioni e umidità sulle superfici dei terrazzi e dei balconi, propagatesi susseguentemente anche all'interno degli stessi appartamenti, in relazione ai quali nell'anno 2014 il Condominio e tutti i condomini danneggiati avevano instaurato nei propri confronti un procedimento per A.T.P. innanzi al Tribunale di Monza all'esito del quale era stata accertata la necessità di effettuare alcune modifiche alla pendenza del massetto per ovviare al ristagno dell'acqua sui balconi e di intervenire sulle guarnizioni al fine di consentire il regolare flusso delle acque meteoriche, nonché vari difetti di impermeabilizzazione con riferimento alle singole unità immobiliari, tutti comunque ricollegabili alle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Incardinato nei propri confronti il relativo giudizio di merito, con sentenza n. 1352/2019 emessa in data
5.6.2019, ormai passata in giudicato, previa qualificazione come gravi vizi e difetti costruttivi di quelli accertati sia in sede di A.T.P. che nella perizia integrativa disposta nel medesimo giudizio di merito, “in quanto causa di infiltrazioni, ristagni, umidità e quant'altro che pregiudicano, quantomeno dal punto di vista qualitativo e igienico sanitario, il godimento degli immobili”, il Tribunale di Monza aveva affermato la responsabilità solidale delle convenute, e ai sensi dell'art. Controparte_5 Parte_1
1669 c.c., condannandole a corrispondere in favore del Condominio, per i vizi attinenti alle parti individuali e comuni, la complessiva somma di € 89.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data del deposito della perizia ed all'ulteriore importo di €
26.220,00, maggiorato delle spese di C.T.U., di A.T.P. e legali di quel giudizio, ripartito in favore di ciascuno dei singoli proprietari danneggiati per il ripristino della propria rispettiva unità immobiliare.
pagina 3 di 10 Ha dedotto l'attrice di avere tentato invano di ottenere il ristoro della quota pari al 50% della somma posta a proprio carico, interagendo quasi esclusivamente con compagnia Controparte_6 assicurativa di avendo quest'ultima, dapprima, eccepito la propria estraneità al Controparte_3 contratto d'appalto originario e, successivamente, essendosi resa irreperibile una volta richiestale la corresponsione della complessiva somma di € 67.660,00, pari - come detto - al 50% della condanna che era stata disposta a proprio carico con la sentenza n. 1352/2019.
Nel costituirsi in questo giudizio ha eccepito, preliminarmente, la decadenza e la Controparte_3 prescrizione dell'azione proposta dall'attrice ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito in quanto fondata su calcoli arbitrari emergenti da un accertamento peritale (in realtà ben due considerando l'integrazione disposta nel precedente giudizio di merito) espletato in propria assenza senza avere avuto modo di effettuare in quella sede ogni opportuna difesa.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dalla convenuta, all'udienza del 7.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e contestualmente rimessa in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nei successivi 30 giorni.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da sia solo in minima parte fondata e Pt_1 nei limiti appresso precisati meriti di essere accolta.
La domanda proposta trae il proprio fondamento sul contratto di sub-appalto n. 162/2011 con cui
è subentrata, a decorrere dal 30 ottobre 2011, alle obbligazioni originariamente assunte da CP_3
che avevano ad oggetto l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione Controparte_4 preparatorie, accessorie, provvisorie e complementari a regola d'arte, accompagnate dalla garanzia di rimuovere i vizi eventualmente manifestatisi in corso d'opera, funzionali all'edificazione del
Condominio “Le Navette”.
Sotto tale aspetto, come noto, il contratto di sub-appalto, ugualmente a quello d'appalto, richiede espressamente, ai fini dell'operatività della garanzia per le difformità ed i vizi inficianti l'opera realizzata, che il committente, a pena di decadenza, li denunci all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta ovvero, solo nel caso previsto dall'art. 1669 c.c., ovverosia qualora si tratti di vizi particolarmente gravi, entro un anno: nel caso di specie e per quanto attinente alla controversia per cui
è causa, l'interesse di nella qualità di appaltatrice, era quello di agire in regresso nei Parte_1 confronti di propria subappaltatrice responsabile del ripristino delle problematiche Controparte_3 accertate nei propri confronti nell'ambito del procedimento per A.T.P. instaurato dal Condominio “Le
Navette” e dai condomini danneggiati, oltreché, naturalmente, nel successivo giudizio di merito, e, per pagina 4 di 10 tale ragione, avrebbe necessariamente dovuto contestarle quei vizi, volendo ritenersi essere effettivamente gravi così come, d'altro canto, accertato con la sentenza n. 1352/2019, quantomeno entro un anno dalla loro scoperta.
Da tale assunto muove la parte convenuta, avendo giustamente lamentato nel proprio atto introduttivo
“(…) il mancato coinvolgimento dell'impresa nel giudizio di merito – a seguito dell'esito dell'ATP – conferma la assoluta estraneità di ai fatti (…)”, affermazione che trova pieno riscontro CP_3 nella condotta serbata da la quale, dapprima coinvolta nel procedimento di accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. n. 5618/2014 conclusosi con l'elaborato peritale depositato dall'arch. Per_1 in data 20 febbraio 2015, e, successivamente, convenuta nel giudizio di merito R.G. n.
[...]
2050/2016 incardinato dal Condominio e dai condomini danneggiati presso questo stesso Tribunale, non ha ritenuto opportuno (e si fa fatica a comprenderne il perché) coinvolgervi la propria subappaltatrice salvo poi, solo all'esito di quel giudizio e successivamente all'emissione della sentenza di merito n. 1352/2019, ormai definitiva e che l'ha condannata in solido con la società costruttrice- venditrice, al risarcimento integrale del danno subito, richiederle l'integrale rifusione delle somme poste a proprio carico (il 50% stante la solidarietà) in quanto necessarie per l'integrale pristino dello status quo ante.
Tanto basterebbe a certificarne la decadenza e finanche la prescrizione dell'azione sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. sia ai sensi dell'art. 1669 c.c..
E ugualmente dovrebbe sostenersi qualora si voglia utilizzare la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., essendo datata 7.6.2019 la prima missiva, peraltro oggettivamente assai generica, con cui l'attrice si è limitata a trasmettere la sentenza di merito emessa nei propri confronti (cfr. in tal senso il documento n. 14 prodotto dall'attrice) le cui conclusioni, però, in assenza di un accertamento effettuato in contraddittorio, non avrebbero potuto essere automaticamente estese alla subappaltatrice, a maggior ragione se si considera che non è presente nella missiva alcuna formale contestazione e/o richiesta risarcitoria.
A tale missiva ha fatto seguito quella del 18.12.2019 (cfr. in tal senso il documento n. 17), stavolta destinata alla sola compagnia e inoltrata solo per conoscenza a nella Controparte_6 Controparte_3 quale si fa per la prima volta espressamente riferimento a vizi e difetti concretamente imputabili a quest'ultima.
Per di più, solo con quella del 18.7.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 20) è stato richiesto alla medesima compagnia assicurativa il pagamento della somma di oltre € 63.000.00.
È, insomma, di indubbia evidenza come un tale modus procedendi non sia di per sé idoneo a giustificare il necessario coinvolgimento di , quantomeno per tale via, nell'azione, esercitata CP_3
pagina 5 di 10 in questa sede, volta ad ottenere il recupero di tutto quanto corrisposto dall'attrice ai soggetti danneggiati dai gravi vizi e difetti costruttivi accertati in sede di A.T.P. nonché nel successivo procedimento di merito, la prima relazione peritale essendo stata depositata in data 22.5.2017, a distanza di oltre 5 anni dalla prima lettera interruttiva della prescrizione che, al più, parrebbe essere quella inviata in data 18.7.2022.
Non è, peraltro, corretto sostenere che il Tribunale non possa in ogni caso valutare autonomamente gli esiti dei due accertamenti peritali effettuati precedentemente al fine di supportare la pretesa azionata nell'ambito di un procedimento giudiziale in cui, è bene rimarcarlo ancora, del tutto inopinatamente l'odierna convenuta non è stata coinvolta, a maggior ragione se si considera che, al netto dell'eccezione sollevata in ordine ad una loro non utilizzabilità per un'asserita, quanto del tutto astratta e generica, violazione del principio del contraddittorio e del proprio sacrosanto diritto di difesa, non ha fornito alcuna prova in ordine alla diversa valutazione che avrebbe potuto derivarne a seguito della propria partecipazione, essendosi limitata a contestare nel merito la sussistenza dei gravi vizi e difetti costruttivi accertati in quella sede, quali oggettivamente valutabili sulla scorta dello stato del compendio, e, in ogni caso, la loro riconducibilità al proprio operato nella qualità di subappaltatrice.
E' noto, infatti, che l'organo giudicante possa formare il proprio convincimento anche sulla scorta di presunzioni semplici, anche sulla scorta di un'unica presunzione, eventualmente anche contrastante con altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, a condizione, ovviamente, che gli indizi presunti siano “gravi, precisi e concordanti”, sicché la prova per presunzione semplice diverrà una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri elementi acquisiti e prevalente nel convincimento del giudice.
La Suprema Corte, pronunciatasi in materia, ha parificato le presunzioni semplici alle c.d. prove atipiche, che sfuggono alla tassativa previsione codicistica, mancando nell'ordinamento giuridico vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché, in assenza di divieti di legge, il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, ovverosia quelle raccolte in un diverso processo tra le parti o tra altre parti, sempreché vengano acquisite nel giudizio della cui cognizione è investito: difatti, sebbene si tratti di prove raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio s'instaura con la loro produzione e, pertanto, la prova atipica può essere liberamente valutata, nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre risultanze istruttorie, quale elemento indiziario idoneo, se grave e preciso, alla dimostrazione di un fatto determinato, poiché anche una sola prova presuntiva semplice può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, non essendo tale prova inferiore alle altre (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
2353/2023). pagina 6 di 10 È per tali ragioni che entrambe le perizie espletate al di fuori di questo processo, ritualmente prodotte e valutabili al pari di ogni altro elemento documentale prodotto, possono essere pienamente utilizzate ai fini del decidere.
La mancata tempestiva denuncia, effettuata nei termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., dei vizi accertati nel precedente giudizio e la prescrizione dell'azione risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. parrebbero a questo punto essere tranchant, non consentendo l'analisi nel merito della domanda proposta, se non fosse che parte attrice ha anche dedotto, in questo caso correttamente, che nel corso di due incontri intercorsi tra le imprese coinvolte nella costruzione del complesso “le Navette” e il direttore dei lavori, una datata 15 giugno 2017 e l'altra datata 24 novembre 2017, vi sarebbe stato un parziale riconoscimento dei vizi presenti ed un contestuale impegno della subappaltatrice ad effettuarne il ripristino.
Seppur il verbale della prima riunione non sia stato sottoscritto da (la quale ha dedotto nelle CP_3 proprie memorie di non avervi partecipato e, a ben vedere, non v'è alcuna prova del contrario), quello della seconda risulta essere stato siglato e sottoscritto da legale rappresentante della Controparte_2 medesima società, il quale, come risulta, si è ivi impegnato a “…eseguire i lavori inerenti la verifica e la manutenzione e gli eventuali ripristini della guaina impermeabile della copertura e del canale di gronda”.
Un tale impegno dimostra incontrovertibilmente il preventivo riconoscimento ad opera di dei CP_3 vizi inficianti tali manufatti in quanto, evidentemente, imputabili all'attività posta in essere all'interno del cantiere e la volontà di porvi soluzione.
Sul punto, è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, a fronte della decadenza dell'obbligo di comunicazione al subappaltatore dei vizi e difetti costruttivi imputabili all'attività demandatagli, qualora quest'ultimo si impegni ad intervenire per la loro risoluzione la prescrizione è quella decennale in quanto all'obbligazione originaria riconducibile al contratto (nel caso di specie il subappalto stipulato in data 30 ottobre 2011) se ne sostituisce un'altra, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
A fronte di tale ricostruzione è, però, altrettanto evidente come si sia espressamente CP_3 impegnata alla rimozione solo di una parte dei gravi vizi e difetti costruttivi accertati nel primo giudizio a cui era rimasta estranea e quivi integralmente richiamati sicché solo quelli espressamente riconosciuti nel superiore impegno, in quanto non prescritti, le possono essere concretamente estesi al pari dei danni ad essi concretamente imputabili.
Quanto al tema della gravità dei difetti lamentati da parte attrice, in questa sede risulta essere un problema di rilevanza relativa, per i motivi suesposti non addebitabili a;
infatti, parte attrice CP_3
pagina 7 di 10 ha anche chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., norma generale che disciplina i rimedi generali a disposizione del creditore in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
Nel caso in esame il riferimento alla normativa generale in materia di inadempimento non è appropriato stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1668 c.c., norma specifica in materia di contratto d'appalto, che supporta la risoluzione nella sola ipotesi in cui le difformità o vizi dell'opera tali da rendere l'opus del tutto inadatto alla propria destinazione.
Sul punto l'attrice non ha allegato né fornito prove (quantomeno fotografiche) idonee a consentire di identificare le condizioni in cui versa(va) il complesso immobiliare, essendo comunque ciascun appartamento privato indiscutibilmente utilizzato;
per di più, le problematiche accertate nel precedente giudizio di merito, seppur utilizzabili e valutabili in questa sede quali prove atipiche, non sono ascrivibili alla condotta dell'odierna convenuta se limitatamente a tutto quanto oggetto di impegno nella riunione del 24 novembre 2017, ovverosia, come detto, la “…verifica, manutenzione ed eventuali ripristini della guaina impermeabile della copertura e della canale di gronda, secondo tempistiche da concordare con l'amministratore di condominio”.
Di conseguenza, l'inadempimento de quo e il conseguente risarcimento del danno è da circoscriversi esclusivamente al mancato rispetto dell'impegno che aveva assunto in quella sede, non CP_3 giustificando però la risoluzione del contratto essendo il complesso immobiliare adatto e più che idoneo alla propria destinazione (abitativa e non).
Al fine di individuare la somma liquidabile in favore dell'attrice e seguito dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta nella predetta riunione, analizzando le due relazioni tecniche prodotte, ritiene il Tribunale che i danni, ivi accertati, che è possibile estendere all'odierna convenuta attengano, in via di approssimazione e sulla scorta di quanto ivi descritto dal C.T.U. stante la non particolareggiata disamina effettuata in questa sede (e che spettava alla difesa attorea effettuare), unicamente i seguenti: travasi e percolazioni di giunti e tubazioni per € 12.810,00, oltre iva, ed infiltrazioni terrazzi collegamento per ulteriori € 16.530,00, oltre iva, importo quest'ultimo riaggiornato in € 19.530,00, oltre Iva, nella perizia integrativa depositata nel giudizio di merito (cfr. in tal senso i documento n. 7 e 9 prodotti dall'attrice).
Trattasi, infatti, di vizi e difetti direttamente riconducibili all'obbligazione assunta dalla subappaltatrice in quanto derivanti dalla mancata manutenzione e dal mancato ripristino della guaina impermeabilizzante della copertura e del canale di gronda.
Non si ritiene opportuno liquidare ulteriori voci di danno nonostante, a ben vedere, esaminando entrambe le relazioni per ciò che attiene ai vizi rilevati all'interno degli immobili di proprietà pagina 8 di 10 individuale sia stata spesso richiamata la seguente voce: “Occorre ripristinare il manto impermeabile dei balconi come indicato ai punti 14.a/b/c” verosimilmente riconducibile all'impegno contrattuale assunto.
Ciò in quanto la quantificazione dei danni subiti da ciascun condomino è onnicomprensiva di tutte le singole voci di volta in volta analizzate (a mero titolo esemplificativo, con riferimento all'immobile di proprietà Hoc, il C.T.U. ha quantificato l'intervento di ripristino in complessivi € 3.550,00, oltre oneri di legge, ricomprendendovi indistintamente ben quattro voci di danno), non essendo stata fornito alcun valido elemento o criterio distintivo per consentire una ragionevole specifica imputazione a ciascuna di esse.
Difficoltà tipica del presente separato giudizio che, ovviamente, sarebbe stata del tutto eliminata semplicemente estendendo in quella sede il contraddittorio nei confronti dell'odierna convenuta sicché, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., neppure tale voce di danno può essere riconosciuta.
In definitiva, quindi, l'importo risarcitorio astrattamente imputabile all'impegno di ripristino specificamente assunto dall'odirne convenuta ammonta a complessivi € 32.340,00 di cui, tuttavia, solo il 50% può esserle posto a carico maggiorato degli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla prima messa in mora, come detto risalente alla PEC inviata in data 18.7.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 20), sino alla data di introduzione del presente giudizio e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Venendo alla ripartizione tra le parti ed alla liquidazione delle spese di lite, la notevole rideterminazione dell'importo azionato con il riconoscimento di una somma pari ad ¼ circa di quella richiesta induce a compensare proporzionalmente le spese di lite sostenute dall'attrice la cui liquidazione si effettua come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornati con il D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da ridursi al minimo stante il mancato espletamento di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., a corrispondere, per i motivi suesposti, in favore di in persona del Controparte_7 legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € 16.170,00, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 18.7.2022 sino a quella 27.6.2023 e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino a quella dell'effettivo soddisfo;
pagina 9 di 10 - condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore di Controparte_3 CP_7
in persona del legale rapp.te p.t., ¼ delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente
[...] giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi 3.013,50, di cui 196,50 per spese esenti e
2.817,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A ed I.V.A., quest'ultima solo se non detraibile, con compensazione della rimanente quota.
Così deciso in Monza in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10