Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
AL ZE Presidente AN Parlato Giudice ND IN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69532 EL registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
1. MO GU (C.F. [...]), nato il [...] a OG (PA), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Rosaria Messina - pec rosariamessina@pecavvpa.it – e IP Di TT – pec filippodimatteo@pecavvpa.it – con i quali elegge domicilio in Monreale nella Via Venero n.186 presso lo studio ELl’Avv. IP Di TT;
2. AL TT LA, nato il [...] a [...], non cosituito;
3. IC ME IO, nato il [...] a [...],
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv.
AN Di EN (antoniodilorenzo@pecavvpa.it) e dall’Avv.
AN Di IO (adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it), con cui elett.te domicilia presso lo studio EL primo in Corleone (PA) alla N. 32/2026 Via Carmine n.3;
4. FR AN, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall’Avv. AN Di IO
(adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it), con cui elett.te domicilia in CH AN (PA) nella Piazza Castello, n. 4;
5. RO LA ([...]), nato il [...] a [...]
(PA), elett.te dom.to in NE (PA), Corso dei Mille n. 171 presso lo studio ELl’Avv. AN Lo NT (pec:
antonino.lopinto@cgn.legalmail.it) che lo rapp.ta e difende giusta procura speciale in atti;
6. IP SI (c.f. [...]), nato il [...] a NE (PA) ed elett.te domiciliato in Palermo, alla Via Caltanissetta 1, presso lo studio degli avv. GI Mazzarella
(gmazzarella@pecavvpa.it) e AL GG
(avvocatomaggio@pec.it) da cui è rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti;
7. AN MO D’AM (C.F. [...]), nato il 14.5.1964 a Bagheria (PA), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti UI MATTEI (pec:
luigimattei@pecavvpa.it) e Velio Domenico SPRIO
(veliodomenicosprio@pecavvpa.it) con cui elettivamente domicilia in Palermo, alla Via FR Ferrara n. 8;
8. AL Di IN (C.F. [...]), nato il 02.02.1962 a Castronovo di Sicilia (PA), dove elett.te domicilia in Via Papa IO XXIII n. 2 presso lo studio ELl’avv. AL Militello da cui è rapp.to e difeso in virtù di procura speciale in atti - pec:
salvatore.militello@cert.avvocatitermini.it;
9. GI La NI (C.F.: [...]), nato a [...]
il 16.04.1964, elett.te domiciliato in Palermo alla via Gioacchino di Marzo n. 2/F presso lo studio ELl’avv. Guido MA (p.e.c.
guidomacaluso@pecavvpa.it) che lo rappresenta e difende, ex art. 29 co. 1 bis c.g.c., in virtù ELla procura speciale già depositata nella fase pre-processuale EL giudizio.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica EL 18.06.2025, il Relatore Primo Ref. Dott.
ND IN, il Pubblico Ministero, nella persona EL Sostituto Procuratore Generale Dr. VI Liprino, e, come da verbale di udienza, gli Avv.ti AL Militello (per Di IN), Guido MA (per La NI GI), AN Lo NT (per LA)
e per ELega degli Avv.ti AN Di EN ed AN Di IO
(per IO), Calì NC per ELega degli Avv.ti Messina e Di TT (per GU), AL GG (per SI), UI TT
(per D’amico).
Ritenuto in
FATTO
I. Considerate le deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c. prodotte da taluni invitati incapaci di sollecitare una rimeditazione ELl’impostazione accusatoria, il Requirente ha evocato in giudizio i convenuti, per ottenerne la condanna al pagamento in favore di AGEA
– Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ELla somma di euro 98.610,00 (novantottomilaseicentodieci,euro), oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese di giustizia, queste ultime, in favore ELlo Stato.
I.1. Il danno erariale oggetto di contestazione rappresenta la differenza fra quanto incassato dal soggetto richiedente l’aiuto, meglio descritto successivamente, e quanto viceversa recuperato, in via amministrativa, a seguito ELl’escussione ELla fidejussione presentata dall’istante a garanzia ELla realizzazione ELl’intervento finanziato. Il titolo soggettivo di imputazione è per tutti il dolo, mentre, solo in via subordinata, viene richiesta la condanna a titolo di colpa grave e, in via sussidiaria, dei convenuti AL Di IN e GI La NI per aver svolto i controlli di spettanza con gravissima negligenza ed imperizia.
II. L’istruttoria di responsabilità amministrativa sui fatti causativi ELl’illecito erariale prendono avvio, espone l’atto introduttivo, da una segnalazione di danno promanante dalla GdF competente, la quale, attraverso la trasmissione degli esiti investigativi compiuti (costituiti, fra l’altro, da verifiche documentali, nonché captazioni telefoniche ed ambientali ampiamente trascritte in citazione), avrebbe disvelato una più ampia macchinazione fraudolenta nella gestione ELle iniziative progettuali a valere sul PSR Sicilia 2007/2013. In questo contesto, centrale è il ruolo assunto da taluni funzionari infeELi (SI, Di IN e La NI) ELl’IPA – istituti, questi, incaricati di istruire le pratiche amministrative e, in particolare, quelle a valere sulle Misure 112 (“insediamento dei giovani agricoltori”) e 121 (“ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo”) di diretto rilievo in questa vicenda contenziosa – che si sarebbero ingeriti, in forza EL rapporto organico, direttamente ovvero indirettamente, nelle fasi di verifica amministrativa, esecuzione e rendicontazione EL progetto proposto dall’istante e in termini tali da legittimare la illecita locupletazione di contributi pubblici ad opera ELla ditta INGUÍ. Il concorso causativo di questi ultimi, peraltro, si sarebbe materializzato – specie quanto al SI – nella concreta appartenenza e collaborazione ad un sodalizio collusivo EL quale avrebbe fatto parte lo Studio IO
(presso cui, a vario titolo, prestavano collaborazione i convenuti IO, AN e LA).
III. Ciò evidenziato in termini generali, l’atto di citazione – ricostruiti ampiamente la finalità EL PSR 2007/2013, le principali disposizioni normative e regolari di riferimento, la concreta dinamica che ha condotto a finanziare illecitamente l’iniziativa controversa e, ancora, gli esiti ELle investigazioni compiute dalla GdF, peraltro favorevolmente vagliati dall’ordinanza cautelare EL GIP di Termini Imerese EL 06.06.2021 – prospetta la consumazione ELla indebita percezione, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013, da parte ELla ditta individuale INGUI’ MASSIMO nella misura più sopra contestata. In particolare, in data 25.11.2010, il Sig. INGUI’ MO ha presentato la domanda di aiuto n. 94750496153, a valere sulla Misura 112
(“Insediamento dei giovani agricoltori”), attraverso il portale SIAN –
AGEA: istanza assunta in carico, con protocollo n. 23198, ELl’IPA di Palermo il successivo 06.12.2010. La misura specifica prescelta dall’interessato per integrare, come obbligatoriamente prescritto dallo strumento unionale di finanziamento, il “Pacchetto giovani” è stata la Misura 121 (“ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo”) EL PSR Sicilia 2017/2013.
a. A proposito ELla responsabilità di MO GU e AL TT LA, l’atto introduttivo – dedotta, con articolate considerazioni, la “illecita fissazione”, in sede di domanda di accesso alla misura, EL budget per l’acquisto di macchinari ed attrezzature con lo scopo di sovrastimare i costi di investimento finanziati e servendosi di accordi fraudolenti con taluni fornitori (CASEAR Service S.r.l.,
MA S.r.l. e RI.M.A. S.a.s.) - espone che la ditta INGUI’
MO, in occasione ELla presentazione ELla domanda di pagamento relativa ad uno stato avanzamento lavori (I° SAL), ha attestato falsamente all’amministrazione regionale di avere effettuato dei pagamenti a favore ELla I.C. Servizi Srl sostenuti, in realtà, solamente in parte. A tal fine, il beneficiario ometteva la presentazione ELl’estratto conto attestante tale movimentazione: ciò che, non venendo rilevato in sede di controllo amministrativo da parte dei funzionari preposti (La NI e Di IN), consentì di ottenere il pagamento da parte di AGEA di una somma non dovuta. La condotta fraudolenta è poi proseguita nelle fasi successive ELl’iter di finanziamento. Quale conseguenza ELl’illecita fissazione EL budget, più sopra prospettata, infatti, vennero poste in essere ELle operazioni commerciali prive, in parte o in tutto, di sostanza economica onde far rientrare, nella disponibilità ELla I.C. Servizi S.r.l. (società asseritamente riconducibile alle famiglie EL e INGUÍ), la parte “fittizia” ELle somme corrisposte a fornitori compiacenti. In questo modo, come detto, i costi “reali” effettivamente sostenuti dalla ditta INGUI’ MO per la realizzazione EL programma di investimento sono stati inferiori a quelli dichiarati. In sede di saldo finale ELle spese sostenute, infatti, il beneficiario ha rendicontato alla Regione Siciliana costi per complessivi euro 351.911,16 (IVA esclusa),
fra i quali i seguenti: - euro 103.478,91 relativi a fatture emesse dalla società MA S.r.l. (oltre IVA per euro 22.765,36); - euro 79.046,00 relativi a fatture emesse dalla società CASEAR Service Srl
(oltre IVA per euro 17.390.12); - euro 4.620,00 relativi a fatture emesse dalla ditta RI.M.A. S.a.s. (oltre IVA per euro 1.016,40). Una volta ricevuti i pagamenti dalla ditta INGUI’ MO i suddetti fornitori erano però chiamati a restituire la parte sovrafatturata, chi per il tramite ELla I.C. Servizi (MA S.r.l. e RI.M.A. S.a.s.) chi in altre forme (CASEAR Service S.r.l.). In questa direzione, in effetti: -
MA RL avrebbe dovuto quindi liquidare la somma di €
24.400,00 IVA inclusa a favore ELla I.C. Servizi S.r.l. per il pagamento ELla fattura n. 161 emessa da quest’ultima in data 24.05.2017 per il montaggio ELle serre presso la stessa ditta INGUI’ MO e presso una terza ditta (estranea alla vicenda); - RI.M.A. S.a.s ha liquidato la somma di euro 16.177,20 (IVA inclusa) a favore ELla I.C. Servizi S.r.l.
per il pagamento ELla fattura n. 196 EL 18.07.2016 emessa da quest’ultima per il noleggio di un camion con pianale targato BD 145YX e trattore stradale Iveco EA546BF; - CASEAR Service S.r.l.,
avrebbe dovuto restituire la somma di € 26.000,00 (IVA esclusa).
L’GU MO, tuttavia, ebbe ad incontrare difficoltà nel saldare le forniture alle società in questione, così come riepilogate nella domanda di pagamento EL saldo n. 74750017001 presentata, in data 19.05.2017, all’amministrazione regionale, nonché nel riconciliare quanto percepito a titolo di anticipazione e richiedere la liquidazione EL saldo finale, quantificato in euro 46.721,00. La difficoltà nel fornire la documentazione di riscontro a quanto dichiarato nella domanda di pagamento EL saldo finale ha quindi portato i funzionari incaricati a definire con esito “negativo” l’istruttoria ELla domanda di pagamento con la contestuale revoca ELl’intero finanziamento. In conseguenza di ciò il fornitore MA non ha liquidato la “restituzione “a I.C. Servizi S.r.l., mentre il fornitore CASEAR Service S.r.l. ha emesso la nota di credito n. 2103 in data 11.11.2017 a favore ELla ditta INGUI’
MO per l’importo di € 26.046,00. Solamente la RI.M.A. S.a.s. ha liquidato la propria “restituzione” alla I.C. Servizi S.r.l. nonostante non avesse ricevuto, alla data EL 28.10.2018, il pagamento ELla fornitura resa al beneficiario. Tale ultima circostanza, sostiene il P.M. contabile, è certamente da ascrivere al fatto che la fattura di restituzione comprendeva le quote degli altri due finanziamenti, INGUI’ VI e EL AN andati a buon fine. Sicché, le condotte sopra descritte, attuate da parte di INGUI’ MO attraverso la predisposizione e la trasmissione di documentazione falsa e/o incompleta (preventivi di spesa, fatture) hanno dunque indotto in errore i funzionari ELla Regione Siciliana deputati all’istruttoria ed al controllo ELla domanda di aiuto presentata dalla ditta in argomento con riguardo all’ammissibilità ELla domanda per la realizzazione ELl’iniziativa imprenditoriale. Nonostante, poi, la domanda di pagamento n. 74750017001 presentata all’amministrazione regionale in data 19.05.2017 per riconciliare quanto percepito a titolo di anticipazione e richiedere la liquidazione EL saldo finale (quantificato in euro 46.721,00) sia stata chiusa con esito negativo da parte dei funzionari incaricati e abbia portato all’avvio ELla procedura di revoca EL finanziamento, il profitto EL reato deve essere commisurato all’intero importo EL finanziamento indebitamente percepito. Inoltre, il beneficiario, nella stessa domanda di pagamento EL saldo finale presentata in data 19.05.2017, ha attestato, ai sensi EL DPR 445/2000, la completa esecuzione dei lavori progettuali ed il pagamento di tutti i fornitori: ciò che il seguito degli eventi avrebbe dimostrato essere falso.
Ancora la I.C. Servizi S.r.l. – uno dei fornitori EL beneficiario - ha falsamente attestato, in data 31.03.2016 e quindi in occasione ELla presentazione ELla domanda di SAL, di avere emesso le fatture oggetto di pubblica sovvenzione e di avere ricevuto i relativi pagamenti. Del pari, i fornitori MA S.r.l., RI.M.A. S.a.s. di DI VI e la ditta PI FE hanno falsamente attestato, nelle dichiarazioni liberatorie rilasciate alla ditta INGUI’
MO, di avere emesso le fatture oggetto di pubblica sovvenzione e di avere ricevuto i relativi pagamenti. Siffatta condotta illecita vede come protagonista non solo l’GU, ma anche LA AL TT, il quale, come emerso dalle indagini tecniche, costituiva l’interlocutore pressoché esclusivo dei componenti ELlo Studio IO e dei funzionari ELl’IPA per la gestione ELla misura di aiuto e quindi coamministratore ELla pratica. L’istruttoria ha permesso, infatti, di accertare che il LA AL TT non si è limitato ad agire quale legale rappresentate ELl’impresa esecutrice dei lavori (I.C.
Servizi s.r.l.), ma costituiva il punto di riferimento di tutte le parti in causa per la gestione ELle misure di aiuto, rivestendo un ruolo centrale non solo nella costruzione ELla falsa rappresentazione degli interventi eseguiti, ma anche nelle movimentazioni funzionali alle restituzioni di denaro da parte dei fornitori e strumentali a far apparire una spesa superiore a quella effettiva. Il LA AL TT, cui le imprese fornitrici appaiono variamente legate da rapporti economici, ha gestito in prima persona l’intera operazione di aiuto dal punto di vista finanziario. A lui infatti si rivolgevano SI IP e LA RO nel sollecitare la presentazione dei documenti all’UIA ELle Petralie; è sempre a lui che IO chiede se può confermare un appuntamento con i funzionari ELl’UIA ELle Petralie; sempre EL AL TT viene informato da IO quando gli stessi funzionari gli riferiscono di problemi con dei preventivi; è un suo dipendente (ELla I.C. Servizi S.r.l.) l’Olivieri RO che consegna, nell’ufficio di SI presso l’IPA di Palermo, al funzionario LE GI alcuni preventivi e relazioni da allegare alle pratiche di INGUI’ VI e EL AN.
b. Quanto alla responsabilità degli ulteriori convenuti, la citazione è ELl’avviso che dei falsi sopra richiamati debbano anche rispondere i sigg. IC ME IO, FR AN, RO LA, i quali non solo hanno falsamente attestato il termine dei lavori, ma risultavano, sì come emerso dalle intercettazioni disposte dall’AG, al centro EL meccanismo finalizzato a fornire una falsa rappresentazione circa il rispetto dei presupposti per la lecita percezione degli aiuti.
Dalla disamina EL certificato di collaudo e dai documenti di trasporto emessi da uno dei fornitori (MA Srl) e, ancora dalle risultanze ELle attività tecniche espletate, è emerso che tali documenti sono da considerarsi ideologicamente mendaci perché attestano a una certa data il completamento dei lavori progettuali, allorché, per converso, essi non lo erano. L’illecito disegno fraudolento, d’altronde, non avrebbe avuto esito positivo senza l’accondiscendente adesione ai desiderata ELl’GU, mediata dall’opera EL SI, ad opera dei funzionari AL Di IN e GI La NI ELl’IPA. La condotta posta in essere da costoro ha certamente violato l’art. 3.4 ELle disposizioni attuative. Infatti, i due, a seguito ELle richieste di SI, si rendevano disponibili a curare gli interessi privati di INGUI’ MO, posticipando il sopralluogo in situ e ritardando l’iter istruttorio ELla domanda di pagamento EL saldo finale. Si permetteva, così, al beneficiario di definire i lavori e di recuperare la documentazione mancante, salvo poi – ma solo a seguito ELl’intervento ELla P.G. – assumere un comportamento intransigente e rispettoso ELle regole che conduceva alla revoca ELla linea di finanziamento assentita. Il sistema di controllo da parte ELl’IPA è stato asservito agli interessi privati, posticipando nel tempo i controlli e abilitando la sostituzione ELla documentazione presente nel fascicolo per consentire all’GU di conseguire indebitamente l’illecito profitto.
Fino al momento in cui si è avuta contezza ELl’intervento ELla P.G.
(28.03.2018, data in cui essa provvide all’acquisizione documentale di alcuni fascicoli tra i quali quello ELla ditta INGUI’ MO), i due funzionari si sono prestati alle richieste che pervenivano da EL AL TT, per conto di INGUI’ MO e per il tramite di LO IP, a ritardare e/o spostare la data EL sopralluogo in situ per permettere allo stesso INGUI’ MO di definire i lavori progettuali e di recuperare la documentazione mancante nonché di definire i pagamenti necessari. Fino a pochi giorni prima ELl’intervento EL 28.03.2018, esattamente in data 23.03.2018, infatti, il Di IN AL riferiva allo stesso EL AL TT di fargli avere al più presto tutti i documenti mancanti (“…l’agibilità dei locali la porti pure vero?...ci vediamo lunedì mattina allora…”). Viceversa, a seguito ELl’intervento EL 28.03.2018, l’atteggiamento muta drasticamente, come confermato dall’intercettazione di una telefonata intervenuta fra l’LF RL
(dirigente IPA di Palermo) ed il convenuto SI IP. Accade, spiega il P.M. contabile, che i funzionari Di IN e La NI, dopo avere invitato il beneficiario a produrre la documentazione richiesta, constatata l’inottemperanza alla richiesta, hanno comunicato al beneficiario l’avvio EL procedimento di revoca. Gli stessi, tuttavia, hanno atteso ben oltre i novanta giorni previsti per effettuare il controllo in situ (il controllo è stato effettuato in data 29.09.2017) e, a seguito di esso, hanno riscontrato alcune difformità, provvedendo, per l’effetto, a chiedere l’integrazione ELla documentazione mancante.
Siffatto ritardo, come emerso dalle intercettazioni, è conseguenza ELla consapevolezza dei funzionari ELl’incompletezza sia dei lavori che ELla documentazione. A distanza soltanto di circa 7 mesi (16.04.2018),
su richiesta ELl’IPA di Palermo, l’UIA di Lercara ha comunicato alla ditta INGUI’ MO l’avvio EL procedimento di revoca per la mancata presentazione di una serie di documenti, a cui fa seguire, in data 22.05.2018, un nuovo sopralluogo “controllo in situ”. Dal nuovo controllo, i funzionari rilevano che l’impianto di trasformazione non è funzionante ma che il progetto rimane valido per la produzione e commercializzazione. In data 24.05.2018 la ditta INGUI’ MO trasmette la documentazione mancante citata dai funzionari nella nota EL 16.04.2018. Solo nelle date EL 23.05.2018 e EL 24.05.2018, i due funzionari inviano al beneficiario la richiesta di restituzione bonaria degli importi percepiti a titolo di anticipazione e di SAL e, in data 04.06.2018, chiudono con esito negativo (revoca) la scheda di fine istruttoria. A seguire, in data 16.07.2018, l’IPA di Palermo comunica al beneficiario la revoca EL finanziamento concesso con DDS n. 1585 EL 22.05.2012.
c. A proposito ELla responsabilità EL D’AM, all’epoca dei fatti al vertice EL servizio ispettorato di Palermo, l’atto introduttivo sostiene che nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D’AM, che ben conosceva degli interessi EL SI nello studio IO e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione. Il D’AM, d’altronde, nelle pratiche di proprio interesse agiva in modo analogo a quanto sopra descritto con riferimento al modus operandi ELl’IPA in sede di istruttoria o in sede di controlli. Sulla conoscenza ELla situazione e EL modus operandi da parte EL D’AM, il P.M. contabile riporta i passaggi salienti ELle attività tecniche effettuate dalla P.G., nonché gli stralci ELl’ordinanza 6 giugno 2022 EL Tribunale di Termini Imerese (n. I. 220/2021 EPPO),
con riguardo, in particolare, ad altre pratiche (es. SI, Consorzio Agrario di Palermo, San Cipirello) ed al sistema di nomina ELle Commissioni di valutazione dei progetti.
IV. In data 08.10.2024, si è costituito in atti D’AM AN MO, instando per il suo proscioglimento da ogni addebito. Premette il convenuto che la contestazione accusatoria a lui rivolta, nella qualità di Dirigente ELl’IPA di Palermo, fa leva su due assunti, entrambi infondati perché smentiti dagli stessi esiti investigativi cui il Requirente si richiama.
(a) Secondo il convenuto, infatti, le attività investigative espletate dalla P.G. – tanto attraverso l’acquisizione di documenti quanto per il tramite di intercettazioni ambientali e telefoniche tra presenti, nonché, ancora, attraverso captazioni video effettuate anche all’interno EL suo ufficio - hanno condotto ad escludere, radicalmente, ogni suo personale coinvolgimento nella illecita erogazione dei fondi comunitari e nella successiva locupletazione ad opera dei Sigg. GU’
MO e LA AL TT. Più precisamente, l’esistenza di una “collaborazione” fra il funzionario IPA IP SI e lo studio IO di NE è circostanza venuta ad emersione solo all’esito ELla discovery dei risultati ELle indagini penali (relative, nello specifico, ai finanziamenti indebitamente percetti da società riconducibili ai Fratelli Di Liberto) occorsa in occasione ELl’applicazione EL primo provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo (proc. pen. n. 1563/2017 R.G.N.R.), nel cui ambito, però, al D’AM furono contestate residuali ipotesi di reato rivelatesi, già in fase di indagini preliminari, parzialmente infondate e perciò archiviate. Da questo procedimento, peraltro, origina, a seguito ELla dichiarazione di incompetenza territoriale riconducibile al GIP di Palermo, quello instauratosi presso Procura e Tribunale di Termini Imerese ed al quale, in dettaglio, fa riferimento l’atto di citazione. Ora, prosegue il convenuto, è certo che dal fascicolo processuale non si ricavino elementi che consentano di contraddire la conclusione per cui fu solo con la notifica ELla citata ordinanza applicativa di misure cautelari a carico EL SI che al D’AM fu possibile conoscere ELl’esistenza di attività contrarie ai doveri d’ufficio attuate da questo funzionario. La conclusione è qui dirimente, visto che, nella qualità di Dirigente IPA, egli aveva designato il SI allo svolgimento ELle funzioni di
“monitoraggio e controllo Fondi Comunitari” e di “referente informatico ELl’IPA di Palermo” e non certo allo svolgimento di compiti che afferivano alla fase di ammissibilità, di istruzione e di liquidazione ELle pratiche di aiuto di cui al PSR 2007-2013 ove la
“collaborazione” illecita, in realtà, si consumava. Sicché egli poté apprendere di questa indebita ingerenza EL SI – resa possibile solo dalla “complicità di altri funzionari” – solo con la discovery ELle indagini penali. Così stando effettivamente le cose, è allora infondata
– puntualizza il D’AM - la domanda attorea laddove è ancorata all’affermazione per cui “nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D’AM, che ben sapeva degli interessi EL SI nello studio IO e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione” (p. 107 ELl’atto di citazione a giudizio). Infatti, spiega il comparente, le trascrizioni ELle intercettazioni telefoniche ed ambientali escludono che il D’AM sia stato presente, o comunque in qualche modo in contatto, con i funzionari infeELi in relazione alla vicenda antigiuridica in considerazione o che egli sapesse EL rapporto privilegiato tra funzionari e tecnici progettisti. Tutto, dunque, si svolgeva a sua insaputa. D’altronde, le funzioni di organizzazione e di coordinamento ELle attività interne per il perseguimento ELla performance richiesta al personale ELl’Ente – e di cui egli era titolare all’interno ELl’IPA di Palermo all’epoca dei fatti – non possono per ciò stesso renderlo responsabile o corresponsabile EL danno erariale per cui è processo in ragione di un omesso controllo sull’attività dei funzionari, atteso che la dotazione organica era costituita, a quel tempo, da centinaia di unità fra impiegati e funzionari deputati alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla fase di istruzione e liquidazione di diverse centinaia di pratiche di aiuto;
(b) non condivisibile, EL pari, è l’affermazione EL Requirente secondo cui “il D’AM nelle pratiche di proprio interesse agiva in modo analogo a quanto sopra descritto con riferimento al modus operandi ELl’IPA in sede di istruttoria o in sede di controlli” (p. 107 ELl’atto di citazione), in quanto le pratiche di aiuto comunitario enumerate, a titolo esemplificativo, dall’Ufficio di Procura non sono state ammesse a liquidazione in quanto dichiarate irricevibili ovvero ritenute non idonee per l’assegnazione EL finanziamento. Da tali esemplificazioni, in altri termini, non potrebbe inferirsi un esercizio ELle proprie attribuzioni, ad opera EL comparente, difforme dai principi costituzionali posti dall’art. 97 Cost. Infatti:
- la domanda di aiuto dei fratelli AU, GI e AL non ha mai ricevuto alcun finanziamento da parte ELl’IPA di Palermo. La pertinente contestazione di reato, adombrata in sede cautelare penale a carico EL comparente, è stata peraltro abbondonata dalla competente Procura ELla Repubblica nel corso EL successivo procedimento penale a suo carico (come da decreto che dispone il giudizio proc. n. 1563/2017 R.G.N.R.), una volta che, prima il Tribunale EL Riesame di Palermo e poi la Suprema Corte di cassazione, hanno definitivamente eliso, in suo favore, la plausibilità ELla contestazione penale concernente l’episodio che occupa per assenza di gravi indizi di colpevolezza. In conseguenza, osserva il D’AM, non è utile, per radicare la responsabilità amministrativa EL convenuto, citare la vicenda dei germani AU che, ormai superata in sede penale, neppure comunque ha condotto ad alcun finanziamento pubblico;
- anche la richiesta di aiuto avanzata dal Comune di San Cipirello non è mai stata accolta dall’IPA di Palermo e, anzi, è stata dichiarata, già nella prima fase di esame ELle richieste, non ricevibile. E, in questo senso, depongono le captazioni ambientali. Esse danno atto, infatti, che i presenti ad una riunione con il CO EL (fra cui, il SI ed il D’AM) ravvisarono l’assenza di un presupposto di ricevibilità ELla domanda di aiuto formalizzata dall’Amministrazione (ex art. 4 EL Reg (UE) n. 809/2014). Nel merito ELla specifica vicenda, il comparente espone che il presupposto mancante (di ricevibilità/ammissibilità ELla domanda comunale di finanziamento)
era costituito dall’omesso inserimento ELl’intervento costruttivo nel Piano triennale ELle OO.PP., di talché, per acclarare se una tale carenza fosse reale ovvero frutto di errore o, comunque, in qualche modo ovviabile posto l’interesse pubblico sotteso all’intervento
(realizzazione di un parcheggio di pertinenza ELla locale Caserma dei Carabinieri allocata in bene confiscato alla criminalità organizzata), fu convocato presso gli Uffici IPA il CO ELl’amministrazione richiedente in conformità all'art 4 EL REG UE n. 809/2014 disciplinante il soccorso istruttorio. Su queste premesse, il comparente esclude che potrà addivenirsi, in sede penale, alla sua condanna per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio per il quale è attualmente imputato, come altri funzionari EL Comune richiedente, in relazione all’episodio di che trattasi. Analoghe considerazioni, prospetta il convenuto, devono formularsi con riferimento al reato di falso contestato per l’apposizione di una data nella domanda di aiuto. La condotta contestata, infatti, non integra alcuna violazione normativa, poiché la richiesta di finanziamento era stata inserita attraverso il portale SIAN e quindi era già dotata di data certa. Inoltre, ai fini erariali, è assorbente che la domanda sia stata dichiarata irricevibile.
V. In data 15.10.2024, ha prodotto documentata memoria di costituzione il convenuto IP SI, il quale, preliminarmente ricostruita la contestazione attorea ed il tipo di finanziamento per cui è controversia (provviste stanziate dal Piano di Sviluppo Regionale Sicilia per gli anni 2007/2013, misura 112 “Pacchetto giovani” collegata alla Misura 121), eccepisce la prescrizione ELl’azione recuperatrice, la sua inammissibilità/improcedibilità e, comunque, la infondatezza di quest’ultima nel merito. In subordine, richiede farsi ampio uso EL potere riduttivo.
(a) Sul versante ELla eccepita prescrizione, il comparente deduce che il dies a quo EL decorso prescrizionale debba essere identificato nell’08 luglio 2016, data cui risale il pagamento ELl’ultima somma (euro 71643,70) relativa al primo SAL oggetto ELl’istanza EL richiedente datata 25 marzo 2016. Anche se si ipotizzasse un doloso occultamento EL danno, d’altronde, il dies a quo non muterebbe. Di talché, in estrema sintesi, il dies ad quem EL termine quinquennale rimonta al 07 luglio 2021, allorché, in assenza di atti interruttivi medio tempore intervenuti, l’azione erariale si è inesorabilmente prescritta.
(b) Secondo il convenuto, ad oggi, il danno erariale contestato difetta EL requisito ELl’attualità sul rilievo che, oltre all’escussione ELla polizza fidejussoria presentata dal richiedente per l’importo di euro 137.500,00, il GIP presso Tribunale di Termini Imerese (ord. n.
647/2022, doc. 1) ha disposto l’applicazione ELla misura cautelare reale EL sequestro ELle somme detenute dall’GU. Il che ha permesso di recuperare integralmente tutte le somme che sono state erogate dall’Amministrazione regionale alla Ditta GU.
(c) Il comparente evidenzia che l’intero impianto probatorio posto a suffragio ELl’impostazione accusatoria si risolve nelle intercettazioni eseguite in sede di indagini penali o, più precisamente, nella interpretazione che di esse danno le trascrizioni eseguite dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, questa unica fonte probatoria, ad oggi, deve dirsi
“venuta meno” a seguito ELl’ordinanza 19 luglio 2024 con cui il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni acquisite nell’ambito di altro procedimento
(segnatamente quello iscritto al n. 1563/2017 R.G.N.R.) avviato dalla Procura ELla Repubblica di Palermo. Sostiene il SI, infatti, che l’accertata inutilizzabilità ELle suddette prove in sede penale, per essere state assunte in violazione EL divieto posto dall’art. 270 c.g.c.,
ne comporta la inutilizzabilità ad ogni fine, ivi incluso quello afferente allo scrutinio ELla presente fattispecie di responsabilità amministrativa (evoca, sul punto, Cass. Pen., Sez. Unite, n. 1153/2009 e Id., n. 13426/2010).
(d) Il SI denunzia, peraltro, la violazione EL suo diritto di difesa – e, per questa via, la inammissibilità ELla citazione ex art. 86 c.g.c. - sul presupposto che l’Ufficio di Procura si è limitato a riprodurre, nell’atto introduttivo, i brani ELle intercettazioni penali per come interpretati, nelle corrispondenti trascrizioni, dalla Guardia di Finanza senza mettere a disposizione ELle parti, dunque, il testo integrale ELle stesse tanto attraverso il doveroso supporto informatico originale quanto mediante la loro semplice, ma integrale, trascrizione.
(e) Nel merito, il comparente, premesso che la maggior parte ELle condotte prospettate in citazione a carico dei convenuti come illecite non riguardano fatti o comportamenti a lui direttamente riferibili (es.
ritenuta non conformità dei preventivi di raffronto inviati dalla Ditta GU ovvero ritardo nella presentazione ELla documentazione richiesta, entrambe concernenti la posizione EL beneficiario), oppone, alle singole contestazioni EL Requirente, la seguente trama difensiva:
(e.1) non sussiste, anzitutto, l’ipotizzata associazione atta ad
“inquinare” i procedimenti amministrativi di rilievo in questo processo. Il SI spiega la sua presenza presso lo studio IO di NE in ragione di pregressi rapporti di conoscenza (AN CI), di frequentazione personale (RO LA) o di parentela
(FR AN) che trovano fondamento nella comune provenienza geografica (NE). Anzi, proprio il rapporto di parentela che lo lega allo AN lo induceva - dopo avere prestato servizio all’Assessorato Agricoltura e foreste ELla Regione Sicilia ed una volta rientrato all’Unità di Monitoraggio e Controllo ELl’I.P.A. di Palermo nel mese di giugno EL 2016 - a depositare una dichiarazione illustrativa ELla propria situazione di potenziale conflitto di interessi.
Di quest’ultima, acquisita al prot. 8401 EL 16 giugno 2016, egli richiede al Collegio l’acquisizione ex art. 94 co. 1 e 2 c.g.c. avendone a disposizione la sola copia informale (doc. 3). È per tali ragioni, pertanto, che il convenuto non ebbe più materialmente ad istruire e/o a seguire formalmente i procedimenti che riguardavano le istanze presentate dallo Studio IO. Allorché ha fornito il suo personale avviso sui procedimenti amministrativi, ciò è avvenuto, in altri termini, perché i colleghi gliene facevano richiesta. In ogni caso, esclude la fondatezza degli assunti attorei secondo cui “sussistevano precisi interessi economici personali dei convenuti nell’attività di ufficio”
ovvero per cui egli sarebbe stato “regolarmente pagato per la propria condotta contraria ai doveri di ufficio”: affermazioni che il corredo probatorio in atti in alcun modo consente di validare;
(e.2) rispetto alla contestata regolarità dei preventivi di raffronto che hanno portato a ELimitare il budget di spesa EL progetto ELla ditta GU (al quale ultimo, nella qualità di beneficiario, esclusivamente competeva la elaborazione/raffronto dei preventivi: punto 6.1. Disp Generali attuazione PSR 2007-2013), il SI si dice assolutamente estraneo al corrispondente, specifico, procedimento amministrativo. In effetti egli, dall’01.02.2015 al 31.05.2016 (è al 25.03.2015 che si colloca, temporalmente, la istanza di liquidazione GU EL primo SAL),
neppure prestava servizio presso l’Ispettorato Agricoltura di Palermo per essere in servizio, viceversa, presso l’Area 3 EL Dipartimento Agricoltura;
(e.3) in relazione alla censura attorea per cui la ditta GU, dopo aver presentato la propria istanza, ha proceduto a meramente comunicare una variazione progettuale con la contestuale sostituzione di un fornitore, il SI obietta che, a mente EL punto 5.7 ELla Parte generale ELle Disposizioni Attuative al PSR 2007-2013 (doc. 5), la
“variante” di che trattasi non ha portata “sostanziale” e, dunque, non necessitava di autorizzazione preventiva ELl’Amministrazione.
Correttamente, quest’ultima, ha dunque verificato la rispondenza in sede di accertamento finale dei lavori (pagina 42 ELle Disposizioni Generali), dovendo escludersi che la sostituzione di un fornitore, a quadro economico invariato, sia annoverabile nell’ambito ELle cd.
varianti progettuali sostanziali;
(e.4) con riguardo alla doglianza attorea afferente alla illegittima concessione, in favore ELla ditta GU, ELla possibilità di integrare la documentazione oltre i termini procedimentali, inizialmente previsti, ovvero di proroghe per la conclusione dei lavori progettuali, il SI, rimarcato in limine che “i fatti e le circostanze in discorso non possono riguardare il Sig. SI (in assenza di prove certe al riguardo)”,
segnala che alcuna norma sancisce la valenza perentoria dei termini previsti dalla normativa vigente. Per converso, depongono per la generale prorogabilità dei termini procedimentali ulteriori disposizioni di riferimento (l’art. 6 ELla circolare AGEA n. 31/2012, doc. 6, laddove, occupandosi EL rinnovo/proroga di validità ELle garanzie bancarie o assicurative presentate dagli istanti/beneficiari, postula implicitamente l’assenza di perentorietà dei termini procedimentali; la transitabilità, doc. 7, ELle pratiche sovvenzionate con il PSR Sicilia 2007/2013 nel PSR Sicilia 2014/2020, la quale abilita la conclusione EL loro completamento con i fondi di tale ultimo programma; il D. D. n. 2658/2012, che, modificando l’art. 5.8 ELle Disposizioni attuative generali EL PSR 2007-2013 in base al quale può
“essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei)”,
ha introdotto un ultimo capoverso EL seguente tenore “considerata la sfavorevole congiuntura economica e le difficoltà di accesso al credito, l'Autorità di Gestione si riserva, caso per caso, di valutare la possibilità di concedere proroghe in specifiche condizioni”, conseguendone che è l’Autorità di Gestione, e non lui, ad avere valutato o a dover valutare la sussistenza dei presupposti per ottenere la proroga);
(e.5.) circa, infine, al rilievo accusatorio concernente la serie di progetti seguiti dal Sig. AN MO D’AM, all’epoca dei fatti Dirigente ELl’Ispettorato Provinciale di Palermo, il SI dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto a fatti che attengono a diverso soggetto. Per il resto:
- con segnato riguardo alle pratiche relative al Comune di San Cipirello ed alla Sig.ra SI - che hanno visto, effettivamente, un suo interessamento – evidenzia che, in queste evenienze, i richiedenti sono stati abilitati ad integrare due autocertificazioni, prive di data, in conformità a precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali che hanno il comune denominatore nell’istituto EL cd. soccorso istruttorio
(art. 6 ELla L. 241/1990; circolare dirigenziale prot. n. 29627 EL 17.6.2019; art. 2.4 ELle disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale - Parte Generale; art. 16.2 ELle disp.
attuative specifiche ELla sottomisura 4.1.; T.A.R. Sicilia, Palermo, sent.
n. 118/2020 e, a proposito di ipotesi speculare alla pratica SI, T.A.R.
Sicilia, Palermo, n. 1242/2020). Per la pratica relativa al Comune di San Cipirello, comunque, è assorbente che essa fu ritenuta, conclusivamente, immeritevole di finanziamento come da DDS n.
1605/2018;
- in rapporto alla pratica relativa al Consorzio Agrario di Palermo –
rispetto a cui viene ipotizzato un illecito accordo per sostituire il funzionario addetto al controllo ex post dei progetti – puntualizza il SI che la sua riassegnazione rispose esclusivamente all’esigenza di ottemperare al sollecito fatto dall’Assessorato agli effetti ELla definizione ELle pratiche oggetto di verifica entro il 31 dicembre di ogni anno solare (che, nella specie, è il 2017). In sintesi, la frase
“Tannu tu mi dicisti poi glielo diciamo a IP”, raccolta dalla GdF e riportata in citazione, non accredita la ricerca di un funzionario compiacente ma al fatto che il SI, all’epoca, era l’unico funzionario incardinato nell’Unita Operativa di Monitoraggio e Controllo ELl’Ispettorato di Palermo: ciò che fu superato dalla redistribuzione EL carico ad altri funzionari. Richiama a proprio discarico, sulla vicenda, le deposizioni testimoniali ELla Dott.ssa AR IA ELl’8 luglio 2021 e EL Lo Faso RO EL 24 novembre 2022). Per questa medesima istanza presentata il 12 gennaio 2018, a confutazione degli argomenti fondanti l’accusa da qualificarsi come suggestiva, il SI sostiene che è da escludersi che egli potesse sapere EL numero e ELla composizione fisica ELle commissioni esaminatrici, atteso che il primo dato dipende dal numero complessivo ELle domande pervenute (che, alla data EL 12.01.2018, non era noto)
mentre il secondo è frutto ELla determinazione di nomina (effettuata dal D’AM solo il successivo 14.02.2018) EL competente Ispettore Capo. Infine, a proposito ELlo scarto temporale contestato tra la data di entrata ELl’istanza e data di effettiva protocollazione, le deposizioni dei testi AP e Di Maio hanno chiarito che, a causa ELla farraginosità EL sistema, era abituale che le pratiche in entrata il venerdì 12 gennaio 2018 fossero state protocollate il successivo lunedì 15 gennaio 2018.
III. In data 16.10.2024, si è costituito in giudizio RO LA, il quale
- fatta preliminare richiesta di sospensione EL presente giudizio fino alla definizione EL procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Termini Imerese (n. 46/2021Eppo e n. 3/2024 RGT) dappoiché il primo avente a fondamento fatti costitutivi identici ai capi di imputazione ELl’altro - conclude per il rigetto ELla domanda attorea.
Sul presupposto di essere stato evocato in questo processo quale professionista parte di un “fantomatico Studio IO” EL quale farebbe parte unitamente a IC IO e FR AN, esclude che sussista in atti prova ELl’esistenza ELlo studio in questione. Espone, in particolare, di aver svolto in termini trasparenti, prudenti e corretti le sue prestazioni consistenti, segnatamente, nell’effettuazione EL controllo formale sulla provenienza EL bene aziendale acquistato e sulla sua corrispondenza con i beni indicati sui preventivi di spesa già approvati dall’IPA. Sottolinea che tale conclusione non potrebbe essere posta in discussione per effetto ELle intercettazioni acquisite in atti, le quali, per ragioni omologhe a quelle enucleate dal SI, devono dirsi inutilizzabili. Inutilizzabili le intercettazioni, l’impianto probatorio offerto dal Requirente è privo di ogni suffragio. Inesistente, secondo il comparente, è da ultimo l’elemento soggettivo di responsabilità amministrativa.
IV. In data 17.10.2024, ha prodotto in atti memoria difensiva FR AN che, previamente riscostruito l’addebito di responsabilità sollevato nei suoi riguardi dall’Ufficio Requirente, deduce nell’ordine:
(a) il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere ELla presente controversia a motivo EL fatto che l’attività investigativa che fonda la domanda attorea promana da un processo penale. Richiede, inoltre, disporsi la sospensione EL giudizio per le stesse motivazioni esposte dallo LA;
(b) la inutilizzabilità ELle intercettazioni in atti, per ragioni speculari a quelle già sostenute da altri convenuti e, pertanto, la conseguente inammissibilità ELl’atto di citazione, nonché la nullità ELl’atto di citazione per assenza di “indicazione dei criteri per la determinazione EL danno”;
(c) la prescrizione ELl’azione recuperatrice;
(d) nel merito, insta per la declaratoria di assenza di ogni sua responsabilità amministrativa, in quanto:
- relativamente al costrutto accusatorio per cui, sulla base ELle investigazioni compiute, sarebbe stata acclarata l’esistenza di
“un’associazione” – ELla quale lo AN, unitamente ad altri professionisti (IO IC, LA RO, CI AN) ed al SI (“regolarmente pagato per la propria condotta contraria ai doveri d’ufficio) avrebbe fatto parte – finalizzata a ricercare ed ottenere una corsia privilegiata nella gestione dei finanziamenti concessi alle0 imprese istanti/clienti, oppone che le investigazioni in discorso sono in realtà intercettazioni inutilizzabili; che, ove mai rituali, le intercettazioni sono riportate solo per stralcio e sono frutto ELl’attività interpretativa degli agenti di P.G.; che, comunque, il valore probatorio di esse è impalpabile non avendo il Requirente versato in atti il testo integrale ELle intercettazioni né prodotto il supporto informatico originale. Secondo il comparente, le intercettazioni, in ogni caso, non consentono di affermare la sua presenza presso lo studio IO.
Peraltro, la eventuale compresenza dei convenuti, ivi registrata, si spiega in ogni caso alla stregua dei rapporti di parentela/frequentazione fra i medesimi per come suffragati dalla comune origine nel piccolo comune di NE. Infine, deduce il comparente, alle intercettazioni non si connette alcuna evidenza EL fatto che egli ha cooperato illecitamente onde l’GU percepisse i contributi;
- in ordine all’ulteriore addebito, secondo il quale egli avrebbe falsamente attestato la fine dei lavori, esso non trova alcun valido fondamento probatorio. L’impostazione accusatoria, che sul punto fa appello all’allegato 261, equivoca – spiega il comparente – la fine dei lavori con il collaudo strutturale. La prima, in particolare, consiste nella verifica ELla ultimazione ELle lavorazioni e/o opere, mentre per
“collaudo strutturale” si intende la verifica ELla rispondenza ELle strutture alle norme ingegneristiche e, a sua volta, essa segue necessariamente la fine dei lavori, dovendo essere effettuata nei 60 giorni successivi alla definizione dei lavori. E, tanto, è accaduto in fattispecie. Più precisamente, stando al punto 5.2. ELl’Allegato A ELle disposizioni attuative e procedurali EL PRS (in allegato), la “fine dei lavori” coincide con l’emissione ELle fatture di saldo e non con la consegna dei materiali, i quali, anzi, possono essere consegnati anche successivamente. Di talché, è da escludersi che i convenuti siano responsabili di qualsivoglia violazione di legge, posto che le fatture di saldo per i materiali erano state emesse ed i lavori ultimati. Mutatis mutandis, dunque, non giova alla tesi accusatoria richiamarsi
“certificato di collaudo e i documenti di trasporto emessi da uno dei fornitori (MA Srl)”, visto che, per parlarsi di fine dei lavori, deve farsi riferimento alla emissione ELla fattura di saldo e non alla consegna ELle merci;
(e) con riferimento al sistema ELle proroghe, che secondo il P.M.
contabile è sintomatico degli illeciti perpetrati nella presente fattispecie, il potere ELla IPA di accordarle è limitato alla sola prima proroga. Il potere di accordare quelle successive è infatti intestato esclusivamente all’Autorità di Gestione che vi provvedere eventualmente attraverso il sistema SIAN e, con riguardo al caso concreto, il comparente rammenta che il contributo è stato poi revocato;
- insussistente è il rapporto di causalità fra condotta contestata e danno erariale;
- l’ipotetico accoglimento ELla domanda attorea condurrebbe alla illegittima duplicazione di titolo, uno relativo alla sentenza di condanna in sede penale e l’altro alla eventuale sentenza di condanna di questo giudizio.
V. In data 17.10.2024, ha prodotto memoria difensiva GI La NI che, ricostruito il tenore ELla contestazione accusatoria emarginata nei suoi confronti in citazione, conclude per la inammissibilità ed infondatezza ELla domanda.
(a) Il comparente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione ELl’azione erariale sul presupposto che il dies a quo EL termine quinquennale di prescrizione risale all’8.7.2016, (data di percezione ELl’ultimo contributo riscosso dall’GU a titolo di SAL) ovvero al 22 maggio EL 2018 (data EL verbale ex art. 28 EL Reg. UE n. 65/2011) e che solo il successivo 23.1.2024 gli è stato notificato, con valore interruttivo, l’invito a dedurre. Il convenuto esclude d’altronde ogni ipotesi di occultamento doloso EL danno, rammentando che l’attività amministrativa da lui espletata è consistita nella liquidazione EL I SAL e nell’istruttoria ELla domanda di saldo (id est esecuzione/rendicontazione EL finanziamento). Quest’ultima, in particolare, si è conclusa, come detto, nel mese di maggio EL 2018, allorché, terminati i controlli demandategli ex art. 28 EL Reg. UE n.
65/2011 e art. 13 par. 3 EL Reg. CE n. 1974/2006, egli perveniva alla decisione di revocare i contributi concessi all’GU, in conseguenza ELla riscontrata assenza di alcuni documenti essenziali nonché in base a quanto rilevato nel corso dei controlli (EL maggio 2018 e EL 29.9.2017) effettuati. Secondo il verbale EL 22.5.2018, anzi, egli ha espressamente dato atto, unitamente ad altre difformità rilevate, che la fattura n. 44 EL 23.02.2016 ELla I.C. Servizi S.r.l. risultava essere stata pagata parzialmente (doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 270). Ora, poiché il comparente, attraverso i superiori rilievi, ha consentito all’amministrazione di avviare le procedure di recupero, deve escludersi l’occultamento doloso EL danno ipotizzato ex adverso.
(b) Per le stesse ragioni illustrate da altri convenuti, il La NI deduce la inutilizzabilità ELle intercettazioni ambientali e telefoniche su cui poggia il costrutto accusatorio.
(c) Nel merito, il convenuto prospetta la infondatezza degli addebiti contestatigli in quanto:
- l’interpretazione offerta in citazione EL punto 3.4 ELle disposizioni attuative ELla parte generale, e che nella prospettiva accusatoria fonderebbe il rimprovero di responsabilità, non è in realtà condivisibile. Da essa, sostiene il comparente, si ricava infatti che qualsiasi termine di natura istruttoria decorra, per l’Ufficio istruttore, dal deposito/inoltro cartaceo ELla domanda di saldo e che il mancato rispetto dei termini per la presentazione ELla domanda di saldo, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio ELle procedure di verifica con eventuale revoca totale o parziale EL finanziamento in caso di esito negativo. Sicché, la previsione in discorso non avalla l’impostazione attorea per la quale il mancato rispetto EL termine di presentazione ELla domanda di saldo comporta eo ipso la revoca EL finanziamento concesso, conseguenza, questa, prevista solo in via eventuale e, in ogni caso, all’esito di un apposito procedimento. Del pari, secondo il La NI, la disposizione EL successivo punto 5.4., dedicata alla parziale esecuzione dei lavori, suffraga la conclusione per la quale l’eventuale decorso EL termine di 90 giorni per l’istruttoria ELla domanda di saldo, anche nell’ipotesi di un’opera parzialmente realizzata, comporta, al più, l’avvio di un apposito procedimento di verifica volto all’accertamento ELle violazioni per l’applicazione ELle riduzioni e ELle sanzioni previste ma non necessariamente la revoca totale EL finanziamento. Tale essendo la corretta ricostruzione EL quadro normativo di riferimento, il comparente è ELl’avviso pertanto di aver per avviato, in tempi utili, il procedimento di verifica, posto che, con nota datata 29.08.2017 n.
3979, il convenuto, reiterando quanto richiesto con la nota n. 3383 EL 27.06.2017 all’atto ELl’inizio ELl’istruttoria ELla domanda di saldo, ha comunicato altresì alla ditta GU l’avvio EL procedimento di archiviazione per non essere stata prodotta la documentazione richiesta (cfr. doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 264);
- per i medesimi fatti contestatigli in citazione, il G.I.P. EL Tribunale di Termini Imerese (cfr. doc. Sub 4 atto citazione All. 1 ordinanza EL 6.6.2022, p. 595) ha negato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, escludendo, per l’effetto, i presupposti necessari per applicarsi, nei suoi confronti, ogni misura cautelare. Il comparente, ponendo l’accento sugli atti amministrativi da lui adottati e comunque sull’attività amministrativa a lui riconducibile (nota prot. n. 3383 EL 27.06.2017 cit.; n. 3979 EL 29.08.2017; esito EL controllo EL 29.9.2017;
nota prot. n. 1564 EL 16.04.2018 di avvio EL procedimento di revoca EL finanziamento per la mancata presentazione di documentazione essenziale, doc. sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegati n. 266 e 269; esito EL sopralluogo-controllo in situ datato 22.05.2018, effettuato, presso la ditta GU, nell’ambito EL diverso procedimento ex art. 28 EL Reg. UE n. 65/2011 e art. 13 par. 3 EL Reg. CE n. 1974/2006, ove, per un verso, si riscontrava la parziale funzionalità dei macchinari e ELle attrezzature presenti e, quindi, che il progetto, pur in mancanza dei macchinari per la trasformazione, rimaneva valido per la produzione e commercializzazione, nonché il parziale pagamento ELla fattura n. 44 ELla I.C. Servizi s.r.l., liquidata integralmente il 6.6.2016 all’atto EL pagamento EL I SAL (doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18, allegato n. 270), assume l’infondatezza di ogni ipotesi accusatoria che lo qualificasse come funzionario piegato alle richieste EL sig. GU o che abbia agito fraudolentemente per evitare la revoca EL finanziamento ovvero l’applicazione ELle relative sanzioni. Questa tesi, peraltro, è incompatibile sia con l’attività amministrativa compiuta che, una volta rilevate difformità, rappresentava presupposto di inammissibilità di determinate spese di cui era stata chiesta la liquidazione, sia con l’esame ELl’intercettazione EL 6.3.2018.
In base a quest’ultima, che si colloca temporalmente prima di ogni intervento ELla GdF, il Di IN (incaricato con il La NI ELl’istruttoria in argomento), rappresentava al SI di essere pervenuti alla determinazione di revocare il finanziamento concesso all’GU, per le difformità documentali che erano state rilevate nel corso ELl’istruttoria e che, perciò, sarebbe stata attivata una procedura di recupero ELle somme erogate (cfr. progr. n. 22957 - linea 9774 - RI 1705/17 - Allegato n. 328);
(d) a proposito ELle attività amministrative correlate al pagamento EL I° SAL, il comparente evidenzia che l’omessa rilevazione, nel verbale EL 6.6.2016, ELla mancanza ELlo stralcio ELl’estratto conto bancario attestante l’avvenuto incasso ELl’assegno bancario n. 0036873850 tratto sul conto corrente n. 2174 acceso presso la banca BPM Agenzia di Termini Imerese (PA) per l’importo di € 10.000,00 emesso a pagamento ELla fattura n. 44 EL 23.02.2016 ELla I.C. Servizi S.r.l.:
- non è certamente dolosamente voluta, come pure registra l’ordinanza ordinanza cautelare EL GIP EL Tribunale di Termini Imerese datata 6.6.2022, quanto è frutto di errore giustificato dalla mole dei documenti esaminati;
- avrebbe implicato, ove rilevata, semplicemente l’esclusione dal pagamento ELla somma di € 5.000,00 (ovvero ELla misura massima che poteva essere ammessa a finanziamento sulla somma di € 10.000, fatturata) e non certamente la non ammissione ELle restanti somme ELle quali si era chiesta la liquidazione, attesa la completezza ELla pertinente documentazione di spesa di queste ultime;
- che fu lo stesso comparente, resosi conto di tale errore nel redigere il verbale EL 22.5.2018, a dare atto che la fattura n. 44 EL 23.02.2016 ELla I.C. Servizi S.r.l. risultava essere stata pagata parzialmente (cfr. doc.
Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 270), così da consentire all’amministrazione di provvedere anche al recupero di tale somma di denaro;
(e) non sussiste l’elemento soggettivo di responsabilità amministrativa, alla stregua ELle superiori circostanze in fatto;
(f) a proposito EL danno contestato, lo stesso deve dirsi sproporzionato. A ben considerare, infatti, l’errore nella liquidazione EL I° SAL avrebbe comportato la liquidazione di soli € 5.000,00 in più rispetto a quanto compiutamente dallo stesso riscontrato nel corso ELl’istruttoria documentale.
V. Ancora il 17.10.2024, si è costituito in atti il AL Di IN, il quale, richiesta la sospensione EL presente giudizio nell’attesa ELla definizione di quello penale (pendente innanzi al Tribunale Penale di Termini Imerese con numero proc. pen. 3/2024 R.G.T), esclusa la ricorrenza di un danno certo ed attuale alla stregua dei recuperi effettuati verso l’GU dall’Amministrazione e, ancora, la utilizzabilità ELle intercettazioni, contesta la plausibilità, nel merito, EL costrutto accusatorio. Versando il Di IN in posizione speculare a quella EL La NI, il comparente, attraverso trama argomentativa sovrapponibile a quella declinata da quest’ultimo convenuto, esclude sia di essersi piegato alle richieste EL sig. GU ovvero di aver agito fraudolentemente per evitare la revoca EL finanziamento o, ancora, l’applicazione ELle relative sanzioni, sia di avere volontariamente omesso di rilevare – incorrendo, per questa via, in una falsa attestazione – l’assenza ELlo stralcio ELl’estratto conto bancario n.
0036873850 in occasione (verbale EL 6.6.2016) ELle attività amministrative correlate al pagamento EL I° SAL. Tale ultima evenienza risulta affermata anche dall’ordinanza cautelare EL GIP EL Tribunale di Termini Imerese datata 6.6.2022. Non ricorre, infine, l’elemento soggettivo di responsabilità (dolosa o colposa)
amministrativa a suo carico.
VI. Il 17.10.2024, si è costituto IO IC ME, svolgendo in rito e nel merito, difese omologhe a quelle rassegnate dallo AN stante la sovrapponibilità sostanziale EL ruolo asseritamente svolto nella vicenda che occupa.
VII. In data 24.02.2024, ha prodotto memoria difensiva MO GU, il quale ricostruito il tenore ELla contestazione accusatoria rinvolta nei suoi confronti in citazione nonché, succintamente, l’iter amministrativo ELla domanda amministrativa da lui formalizzata, esclude, in fattispecie, la esistenza ELl’elemento soggettivo di responsabilità amministrativa. Il fulcro ELla tesi difensiva sta nell’evidenziare che le intercettazioni in atti riguardano conversazioni tra i funzionari ELl’Ispettorato e tra questi e IO o altri convenuti, ma che in nessuna di esse ricorre il suo nome, nonché che non si riscontrano intercettazioni dirette di GU MO con i detti funzionari. La ragione di ciò – spiega il convenuto – è che egli, in effetti, è terzo percettore EL tutto estraneo alle attività dei pubblici ufficiali e dei tecnici che hanno posto in essere le condotte contestate per propri fini ed interessi; di talché, al più, egli deve dirsi parte lesa di tale pactum sceleris, essendo pacifica la titolarità, in capo a sé, dei requisiti di partecipazione previsti dalla misura.
VIII. Con ordinanza pronunziata a verbale di udienza EL 26.02.2025, il Collegio ha disposto incombenti a carico EL Requirente, il qualei, rimasto inottemperante agli stessi, ha proposto istanza di revoca EL provvedimento interlocutorio ex art. 102 c.g.c. All’esito ELla successiva udienza EL 16.04.2025, sentite in contraddittorio le parti, il Collegio pronunziava, quindi, ordinanza n. 55/2025 alla cui esecuzione il Requirente provvedeva in data 21.05.2025.
IX. All’odierna udienza, le Parti, come da verbale, hanno concluso in conformità ai rispettivi scritti difensivi, opponendosi alle conclusioni avverse.
Considerato in
DIRITTO
1. Deve darsi atto, anzitutto, ELla contumacia EL LA AL TT che, attinto da notificazione a mani proprie (il 09.05.2024)
ELl’atto di citazione e EL decreto presidenziale di fissazione di udienza, ha scientemente ritenuto di non costituirsi in giudizio.
2. Sussiste la potestas iudicandi di questa Corte a decidere la controversia nei confronti di tutti di convenuti. Con orientamento risalente, le SS. UU. ELla Suprema Corte di legittimità, in ragione EL sempre più frequente operare ELl’amministrazione al di fuori degli schemi EL regolamento di contabilità ELlo Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, hanno spostato il baricentro, per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile, dalla qualità EL soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura EL danno e degli scopi perseguiti, enunciando regole di carattere più generale (Cass., SS. UU., n.
14436/2018; Id. nn. 9966/2010, 14825/2008 e 4511/2006). In questo contesto argomentativo, è stata ritenuta pacifica, anzitutto, la configurabilità di un rapporto di servizio – e con esso la giurisdizione di questa Corte - tra la pubblica amministrazione erogatrice EL contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione EL finanziamento o disponendo ELla somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., Sez. UU.,
nn.30526/2019; Id.,13245/2019, 8676/2019,14436/2018; 18991/2017 e 23897/2015, 1774/2013). Alla conseguente affermazione (Cass., Sez.
UU., n. 30526/2019) ELla giurisdizione ELla Corte dei conti nei confronti EL percettore EL finanziamento che ottenga erogazioni di denaro pubblico sulla base di dichiarazioni non veritiere, così sottraendo il finanziamento a determinata destinazione pubblica e corretto impiego, sono seguite, nel tempo, specificazioni di questo principio. Si è giunti, in particolare, ad identificare la potestas iudicandi EL Giudice contabile come estesa al professionista incaricato di svolgere attività di consulenza e di assistenza per ogni questione relativa alla richiesta di agevolazioni finanziarie da parte ELla società, privo di qualsiasi investitura in favore ELla P.A. o anche di un inserimento nell'organizzazione ELla medesima e pure di qualsiasi forma di maneggio di denaro pubblico (Cass., Sez. UU., n. 9966/2010)
e, ancora, EL privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente EL futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa ELl’attività istruttoria ELla P.A. erogante (Cass., SS. UU., n. 14436/2018). Su queste composite basi, e stando alla prospettazione accusatoria, deve concludersi per la sussistenza ELla giurisdizione nei confronti ELl’Inguí che, ai fini ELla percezione EL contributo, si sarebbe reso autore di falsi dichiarativodocumentali; EL LA che, anche per legami di ordine economico discendenti dal futuro affidamento di lavori finanziati con le risorse pubbliche per cui è processo in favore ELla I.C. Servizi S.r.l. (di cui era socio e legale rappresentante p.t.), avrebbe agito, per conto (proprio e)
ELl’GU, nell’interlocuzione, in “entrata” ed in “uscita”, con il SI – dipendente IPA ma, a sua volta, interfaccia ELl’amministrazione procedente e dei suoi funzionari direttamente incaricati di curare, a vario titolo, l’istruttoria ELla pratica di finanziamento – e con i tecnici LA, AN e IO, orientando, in tale modo, il corretto svolgersi ELl’azione amministrativa sub specie di agevolare il buon fine (amministrativo) sia ELl’istanza EL beneficiario sia ELla esecuzione ELl’intervento; consequenzialmente EL SI, EL Di IN e EL La NI, parti distinte, per quanto detto, di quell’ingranaggio che segna il dipanarsi ELl’azione amministrativa di rilievo in questo giudizio; nonché ELlo LA, ELlo AN e EL IO per il contributo da essi profuso nel confezionamento ELla documentazione afferente la pratica, rilevatasi inattendibile quando non falsa; da ultimo, EL D’AM che, almeno in violazione dei doveri d’ufficio, avrebbe disatteso dall’obbligo di adottare misure di vigilanza idonee per scongiurare l’illecita percezione ascritta all’GU.
3. Va disattesa l’istanza di sospensione EL giudizio nelle more ELla definizione di quello penale, attesa la tendenziale indipendenza EL giudizio contabile rispetto a quello che si svolge innanzi al Giudice ordinario, pur quando gli stessi abbiano ad oggetto i medesimi fatti (ex plurimis, cfr. App. II Sez. sent. n. 45/2020).
4. È da escludersi, poi, la nullità ELl’atto introduttivo EL giudizio, cui allude il SI, per essersi il P.M. contabile limitato a recepire e trascrivere le risultanze investigative e gli atti EL procedimento penale. Diversamente, osserva il Collegio, la citazione è senz’altro dotata di sufficiente carattere critico nella rielaborazione di tali atti, connotandosi per l’altrettanto sufficiente chiarezza degli elementi ELl’editio actionis ex art. 86 c.g.c.
5. È infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da più comparenti.
Le condotte contestate consistono, infatti, nella falsa rappresentazione e rendicontazione ELla spesa, nella sostituzione illecita di documenti, nella falsa rappresentazione ELla data di conclusione dei lavori e nelle altre condotte illecite strumentali all’indebita erogazione dei contributi oggetto di causa, tutte circostanze emerse nel corso ELle indagini penali e non conoscibili prima ELla segnalazione EL danno erariale né da parte di AGEA né da parte EL P.M. contabile. Sussiste, nel caso di specie, un’ipotesi di occultamento doloso EL danno, comportante uno slittamento EL termine iniziale ELla prescrizione alla data ELla sua scoperta. In caso di occultamento doloso EL danno relativo a condotte illecite che integrano anche gli estremi di un reato, secondo la consolidata giurisprudenza contabile il momento EL disvelamento EL danno erariale viene ordinariamente fatto coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui il danno stesso viene in evidenza nelle sue componenti, soggettive e oggettive (cfr. C. conti, ex multis:
Sez. I App, sent. n. 207/2019; Sez. App Reg. Siciliana, sent. n. 94/2016)
o nella data di ricevimento da parte ELla Procura contabile ELla comunicazione ELla Procura ELla Repubblica, ex art. 129, co. 3, disp.
att. c.p.p., recante notizia ELl’esercizio ELl’azione penale per un reato che ha cagionato danno all’erario (cfr. C. conti, ex multis: Sez. I App n.
43/2020; Sez. I App. 487/2015) o quella ELl’applicazione di misure cautelari nei confronti degli imputati (cfr. C. conti, ex multis: Sez. I App., sent. n. 336/2022 e Sez. II App., sent. n. 66/2020). Nel caso di specie la vicenda è stata ELineata nei suoi elementi essenziali solo a seguito ELla discovery intervenuta in sede penale verificatasi quando la Procura regionale ha ricevuto la prima notizia di danno sui fatti di causa con la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. avvenuta con PEC EL 29.06.2022 con cui l’Ufficio Procura Europea Palermo ha trasmesso l’ordinanza di applicazione ELle misure cautelari personali e reali EL GIP di Termini Imerese R.G. EL 6 giugno 2022 con ordine di esecuzione EL 13.06.2022 (cfr. all.ti A e A1 ELla nota di deposito EL P.M. EL 21.05.2025). Tale ultima data marca il decorso prescrizionale, validamente interrotto dalla notificazione ELl’invito a dedurre.
Assorbente la unitarietà ELla fattispecie di danno contestata (alla quale asseritamente concorrono con distinte condotte i convenuti) agli effetti EL rigetto ELl’eccezione di prescrizione, deve aggiungersi quanto segue. Con specifico riguardo alla posizione EL SI, questi ha depositato agli atti ELl’amministrazione di appartenenza una dichiarazione concernente l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi (su cui, infra) per ragioni di parentela con lo AN, assumendosi l’onere di comunicare all’amministrazione ipotesi concrete o reali di conflitto. Allorché ingeritosi nella pratica GU, curata professionalmente da suo cognato, avrebbe dovuto comunicarlo all’amministrazione di appartenenza ma, per quanto disvelato, ciò non è accaduto. In fattispecie, dunque, egli ha dolosamente occultato il danno attraverso la violazione di specifici obblighi di comunicazione.
Lo stesso dicasi quanto al Di IN che avrebbe dovuto comunicare all’amministrazione di appartenenza la condotta EL SI, suo collega, di ritardare ovvero omettere atti implicati dai doveri di servizio. Per il D’AM e per il La NI, ulteriori considerazioni sono assorbite dal loro proscioglimento nel merito.
5.1. E’ infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli esiti ELle attività tecniche prodotte in atti dall’Ufficio di Procura. Alla stregua dei motivi che fondano l’eccezione, per i quali si rinvia alla narrativa, deve osservarsi che, in fattispecie, viene in rilievo una ipotesi di
“inutilizzabilità relativa” ex art. 270 c.p.p. Sicché, priva di pertienza è la giurisprudenza evocata dai convenuti, la quale muove, infatti, dalla distinta ipotesi di inutilizzabilità assoluta ex art. 271 c.p.p. (cfr. Cass.
pen., SS.UU., n. 13426/2010). Nel caso di specie, quindi, va fatto richiamo ELla giurisprudenza contabile, ormai consolidata sul punto, la quale è concorde nel ritenere che il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. è confinato all’ambito penale entro cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione ELla prova, per cui i risultati ELle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in un processo penale sono pienamente utilizzabili nel giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, coerentemente EL resto con i pertinenti principi che regolano l’acquisizione e la valutazione ELla prova (artt. 94 e 95 c.g.c.) nel processo contabile (cfr. C. conti, ex multis:
Sez. I App., sent. n. 150/2024; Sez. App. Reg. Siciliana, sentenze n. 79 e n. 99 EL 2024). Le intercettazioni prodotte dall’Ufficio di Procura, dunque, rilevano quali elementi di prova, sottoposti al libero apprezzamento EL Collegio. Infatti, per come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile, in tema di prove “il giudice può porre a fondamento ELla decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti ELl’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali
– previo contraddittorio tra le parti - può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.)” (di recente, C. conti, Sez. II App., sent. n. 230/2023; si veda altresì SS.RR.,
sent. n. 27/QM/2015).
6. Il danno è certo ed attuale. A dispetto di quanto ritenuto dal SI, il quale ne deduce l’attitudine paralizzante rispetto all’azione erariale di danno, è irrilevante il sequestro penale preventivo di beni e somme quale profitto EL reato ovvero per equivalente (questa sezione, sent. n. 167/2023 con ampi richiami giurisprudenziali) al trattarsi di istituti che, di là dalla loro diversità strutturale, mirano a perseguire esigenze protettive eterogenee.
7. Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
8. La composita contestazione accusatoria (pp. 22 a 63 e pp. 98 a 103)
chiama in causa la realizzazione di un insieme di condotte artificiose che, diacronicamente, si estendono dal momento iniziale di presentazione ELla domanda di ammissione al finanziamento a quello finale ELla rendicontazione a saldo ELla iniziativa progettuale. Il Requirente ravvisa in tali condotte una continuità funzionale, identificandola, in definitiva, nella sovrastima dei costi sostenuti e nella rappresentazione contabile di operazioni spesso prive di sostanza economica. I convenuti, con specifico riferimento alla fase procedurale riguardante la presentazione ELla domanda di pagamento EL saldo sulla quale, però, si proiettano anche criticità maturate anteriormente, sono chiamati a rispondere (ad eccezione EL D’AM) di condotte commissivo-omissive che, creando l’apparentia iuris di legittimità/legalità nella realizzazione ELl’intervento, consentivano di oscurare l’intervenuto materializzarsi di motivi revocatori ELl’intero contributo accordato e, pertanto, di mantenere le risorse già incamerate a titolo di premio primo insediamento, di anticipazione e di primo
SAL.
8.1. Nella ricostruzione ELla vicenda - costituente lo sfondo cui ricondurre la valutazione giudiziale ELle singole condotte antigiuridiche imputate ai convenuti - deve prendersi avvio dal combinato disposto degli artt. 6.1 ELle “disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” (doc. B, all. 6 ELla produzione riorganizzata EL fasc. di Procura, cui, in seguito, si farà riferimento) e 17.3 ELle “disposizioni attuative - parte specifica” (doc. B, doc. 10). La prima di tali disposizioni prescrive come “necessaria” una procedura concorrenziale che presidii gli acquisti da effettuare con la risorsa pubblica stanziata per la misura (esemplificativamente, beni materiali, impianti, componenti edili etc.) e fondata sul confronto di almeno tre preventivi, dei quali la norma sancisce, altresì, taluni requisiti di
“contenuto-forma”. La seconda disposizione qualifica come
“essenziale” invece tale documentazione, imponendo, a pena di inammissibilità, che essa debba perciò corredare la domanda di aiuto.
La disciplina regolamentare richiamata, come evidenziato in citazione, è senz’altro da considerarsi “principio cardine per la determinazione ELla spesa finanziabile”, garantendo o agevolando sia la finalizzazione ELla risorsa pubblica secondo lo scopo cui è destinata, sia il suo proficuo utilizzo (nel senso di evitarne la totale o parziale distrazione), sia, da ultimo, la tracciabilità dei flussi finanziari e gli eventuali controlli, oggettivi e soggettivi, sui fornitori (cfr., su tale ultimo punto, anche il quadro Q ELla domanda di aiuto formulata dall’GU e contenente le dichiarazioni di responsabilità ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000: all. 224 EL doc. B). Al suo rispetto, il richiedente l’aiuto risulta d’altronde reiteratamente richiamato dagli atti amministrativi che gli conferiscono il finanziamento (art. 5, ultimo periodo, EL DDS n.
1585/2012 di concessione EL finanziamento: doc. B, all. 227).
8.2 Dalla disamina EL progetto GU (doc. B, all. 225), teso alla realizzazione di un impianto per la “trasformazione” e lavorazione di carpofori con costruzione di n. 4 serre e centro di lavorazione, risulta che, all’esito ELla presunta comparazione concorrenziale effettuata dalla ditta richiedente l’aiuto, i fornitori selezionati per “acquisto attrezzature” (a parte il trascurabile costo computato per l’impianto di oliveto) siano stati i seguenti quattro: La LC TI RO (per fornitura serre per produrre e lavorare funghi, nonché per fornitura celle frigorifere per conservare il prodotto fresco); RI.MA (per fornitura attrezzatura agricola), LG SY (per fornitura di hardware, software e servizio di website making); Marimpianti di Cannizzaro IO & C. s.a.s. (per impianto di climatizzazione).
8.2.1. Le indagini di P.G. (doc. B, all. da 56 a 60) hanno però consentito di acclarare, anzitutto, che i preventivi ELla società Eurocrop s.a.s. (con sede nella provincia di Potenza) e ELla Agrifor di RC GI
(con sede in Messina) – asserite società competitors di La LC - sono risultati privi di ogni attendibilità se non falsi. In questa direzione, militano, in termini convergenti, le sommarie informazioni rese dai legali rappresentanti ELle ditte “concorrenti”. Di talché, in violazione ELle disposizioni regolamentari già richiamate (cfr. 8.1), il richiedente dà vita, a monte, ad una procedura comparativa certamente simulata.
8.2.2. Analoga violazione, unitamente a quella concernente la norma recata dall’art. 5.7 ELle “disposizioni attuative e procedurali misure a investimento”, viene perpetrata dall’GU successivamente (in particolare, alla luce ELle date dei preventivi MARIMAserre s.r.l. e Casear Service, rispettivamente, EL 29.04.2016 e EL 30.06.2016: doc. B, all. 281 e 284) alla presentazione ELla domanda di pagamento di primo SAL (25.03.2016: doc. B. all. 243). A proposito ELle “attrezzature”, è accaduto infatti che:
- sia stata anzitutto realizzata la sostituzione, a mezzo
“spacchettamento”, ELl’originario fornitore La LC TI con MARIMAserre (fornitura n. 4 serre, complete di sistema computerizzato di gestione serra, complete di montaggio e posa in opera: euro 103.478,91) e Casear Service (fornitura n. 2 celle frigo e attrezzatura di filiera: euro 79.046,00). In linea con quanto prospettato dall’Ufficio di Procura (p. 31 ELla citazione), nonché dalla presupposta CNR n. 1563/2017 (p. 156), la documentazione in atti conferma che la sostituzione dei fornitori sia avvenuta senza alcuna comunicazione all’amministrazione e, osserva il Collegio, in violazione perciò anche ELl’art. 5.7 cit. secondo cui: “per la categoria macchine, attrezzi e l’impiantistica non rappresenta, altresì , variante il cambio dei fornitori e/o l’acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità similari a quelle preventivate, fermo restando l’importo massimo inizialmente ammesso.
In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all’acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente”. In conseguenza, l’argomentazione difensiva con cui il SI sostiene che la sostituzione dei fornitori non costituisce variante essenziale assoggettata all’autorizzazione/approvazione ELl’amministrazione (ancora, art.
5.7 cit.), per quanto astrattamente corretta, non supera né intercetta il diverso, e fondato, assunto accusatorio;
- ancora senza comunicazioni, il nuovo fornitore MARIMAserre provvedeva (almeno formalmente) a “sub-affidare” – come da S.I.T.
EL suo legale rappresentante p.t. GI Denato (doc. B, all. n. 286)
– i lavori di montaggio ELle serre ad I.C. Servizi s.r.l. E’ appena il caso di dire che quest’ultima società – già affidataria dei lavori edili di progetto (stimati, come da computo allegato alla domanda di aiuto, in euro 274.948,07), e che emetterà consistenti fatture riportate nelle domande di pagamento EL I° SAL e in quella di saldo finale, è compagine di cui il convenuto LA AL TT e GU GI (padre EL MO GU) sono soci, ciascuno, al 49,5%. Di essa, inoltre, il convenuto GU MO è dipendente. Ora, in relazione al segmento procedurale che qui occupa, l’assunto accusatorio è nel senso che, in realtà, il fornitore (id est MARIMAserre, piuttosto che l’originario La LC) “fosse, per le motivazioni in precedenza esposte, già stato deciso”. Di questo composito ordito motivazionale, in quanto atto ad avallare la conclusione rassegnata dal Requirente, il Collegio ritiene assorbente, perché poco controvertibile, la criticità esplicitata attorno alla fattura n. 161/2017 (doc. B, all. 286) emessa da I.C. Service s.r.l. a MA. Sulla base ELle SIT rese dal legale rappresentante di una terza compagine estranea ai fatti, la Società IC DO NC (doc. B, all. 287), deve dirsi che la contabile richiamata emargina un’operazione inesistente nella parte in cui ha riguardo a lavori di adeguamento di n. 2 fungaie e n. 2 strutture in ferro presso la società terza appena indicata. La persona informata dei fatti riferisce, precisamente, che le opere in questione sono state realizzate, a suo vantaggio, da personale MA (e non da I.C. Service), con cui peraltro erano stati intrattenuti, esclusivamente, documentati rapporti commerciali fra il 2016 e 2017 (cfr. preventivi e fatture allegate al citato verbale S.I.T.). Inoltre, nella parte in cui la fattura in argomento reca un importo di 12.000,00 euro per il montaggio ELle serre finanziate all’GU, essa è chiaramente disallineata dal preventivo apprestato da MA s.r.l. al richiedente il contributo, ove il costo ELla prestazione di montaggio è pari ad euro 3.880,00 iva esclusa (doc.
B, all. n. 280). Così stando le cose, vi è perciò materia per ritenere che la posticcia competizione simulata a monte ELla domanda di aiuto (fra la LC, Agrifor ed Eurocrop), culminata nella scelta EL preventivo predisposto dall’accondiscendente La LC, permette di identificare, in itinere, un soggetto di comodo (MA) – fornitore, lo si è precisato, sostituito a La LC in violazione ELl’art. 5.7 cit. –
funzionale a stornare, a mezzo di fattura almeno parzialmente inattendibile, risorse pubbliche in favore di I.C. Servizi s.r.l. (preteso subfornitore identificato senza nulla comunicare all’amministrazione),
a sua volta, “compagine di famiglia” EL convenuto Inguí. Poiché l’operazione commerciale documentata dalla fattura n. 161/2017 è, inoltre, in tutto o in parte inesistente, il suo pagamento, da opera di MA, costituisce per quest’ultima “operazione antieconomica” e, tanto, può logicamente giustificarsi solo ammettendo la sovrafatturazione dei costi di impianto patita dall’amministrazione danneggiata;
- anche la preferenza accordata al fornitore Casear s.r.l. - sostituito in quota parte ELla commessa già assegnata a La LC e, sempre, in assenza di comunicazioni all’amministrazione - rispetto agli ulteriori due fornitori MAT.CO s.r.l. e EI RR risulta l’esito di una procedura concorrenziale simulata. Il legale rappresentante di MAT.CO, al pari di altro preteso competitor (ossia EI RR),
sentiti a SIT (doc. B, all. 288 e 289), hanno escluso di avere intrattenuto con GU rapporti di sorta. Ciò sul presupposto, rispettivamente, che MAT.CO, in liquidazione dal 31.12.2009, da quel momento non ha più effettuato operazioni sociali che non tendessero alla liquidazione e che il preventivo gli era stato richiesto non dall’GU ma addirittura dal legale rappresentante Casear s.r.l., suo asserito concorrente.
8.3. La violazione ELla disciplina in tema di concorrenza fra (n. 3)
fornitori (cf., punto 8.2) è stata realizzata anche in occasione ELla selezione EL fornitore Rima s.a.s., almeno perché il preventivo ELla ditta “concorrente” GI s.r.l. in liquidazione (doc. B, all. n. 292),
privo di firma leggibile, risulta inattendibile per quanto risulta dalle informazioni sommarie rese, in forma “prudenziale”,
ELl’Amministratore GI Paolo (doc. B, all. 77 e 78). La circostanza concludente, letta unitamente alle altre, è qui rappresentata dal fatto che i database aziendali ELla GI non abbiano restituito, dopo ricerca nominativa effettuata dal ragioniere ELla società, il nome di GU MO. La violazione ELla medesima disciplina, e di quella recata dal citato art. 5.7 cit., si registra anche a proposito ELla sostituzione, senza selezione comparativa, EL fornitore IR FE all’originaria Marimpianti s.a.s. Nel merito di questa operazione commerciale, tuttavia, il Collegio osserva per completezza che non risultano dirimenti gli elementi esposti dal P.M. contabile (p. 52) a suffragio ELla sua inattendibilità, in quanto, a ben considerare, i lavori realizzati da IC Servizi s.r.l. in favore di IR riguardano (doc. B, all.
86 e, ivi, all. 4) un cantiere sito in diverso comune siciliano e non quello EL progetto controverso.
8.4. Fondatamente, poi, il Requirente addebita all’GU di aver rendicontato, in sede di presentazione di domanda di primo SAL (doc.
B, all. 243), costi verso I.C. Servizi, incaricata dei lavori edili, per un totale di 10.000,00 privi di documentazione bancaria di riscontro. Di questa somma, le indagini hanno acclarato peraltro che il mezzo di pagamento (assegno bancario) utilizzato per la transazione mai sarà incassato da I.C. Servizi s.r.l. Per l’approfondimento ELl’articolata vicenda, può operarsi rinvio, fra le altre, alle pp. 53 e ss. ELl’atto di citazione ed alla documentazione probatoria ivi richiamata. Qui mette conto osservare, piuttosto, che la fondatezza oggettiva ELl’impianto accusatorio è ammessa anche dallo stesso La NI (punto V ELla parte narrativa), per cui, sul punto, non vi è ragione per attardarsi ulteriormente. Viceversa, il Collegio ritiene opportuno evidenziare ulteriormente che, secondo il quadro E ELla domanda di pagamento EL primo SAL, il richiedente attesta, nelle forme degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che le spese effettuate, per come documentate dai giustificativi, sono conformi all’operazione. E, tanto, avviene d’altronde (ma contrariamente al vero) in linea con la previsione ELl’art. 3.3 ELle “disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” (doc. B, all. 6 cit.) – ELla quale, per l’effetto, è conclamata la violazione - secondo cui “l’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte EL beneficiario di una “domanda di pagamento”,
corredata dalla seguente documentazione: … - elenco ELle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi ELla data e EL numero EL titolo di spesa, EL nominativo EL fornitore, ELla descrizione ELla fornitura, ELl’imponibile in euro; - le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità”.
8.5. Con specifico riferimento al segmento procedurale attinente alla presentazione ELla domanda di saldo finale (cfr. doc. B, all. 262), il Collegio evidenzia come la stessa sia stata presentata (il 19.05.2017),
dall’GU, di certo, tardivamente. Infatti, ai sensi ELl’art. 3.4. ELle
“disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” (doc. B, all. 6 cit.), la domanda di saldo, con acclusa documentazione (comprensiva di “- elenco ELle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi ELla data e EL numero EL titolo di spesa, EL nominativo EL fornitore, ELla descrizione ELla fornitura, ELl’imponibile in euro; - le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità”), deve essere presentata “entro e non oltre” sessanta giorni dalla scadenza dei termini concessi per “la realizzazione ELle attività”. Il termine in questione, interpretato letteralmente e sistematicamente nel quadro degli enunciati di cui si compone il citato art. 3.4., è da considerarsi perentorio, in linea con l’avviso esegetico declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di finanziamenti pubblici e, appunto, a partire ELla locuzione “entro e non oltre” (Cass., Sez. I, n. 36592/2022). Il termine de quo, in fattispecie, cadeva quindi il 22.04.2017 (o, trattandosi di sabato, il successivo 24.04.2017), atteso che, in ragione ELl’ultimo provvedimento concessivo di proroga accordato dall’amministrazione (doc. B, all. n.
257), il dies ad quem per la “esecuzione ELle attività” era fissato al 21.02.2017. In merito, è il caso di rammentare che l’istituto ELla proroga ELl’atto/provvedimento amministrativo consiste nel mero differimento in avanti ELl’efficacia temporale sancita dal provvedimento/atto prorogato (o di altri atti concessivi di proroga, come in questo caso), immutato nel resto, comunque, l’atto amministrativo prorogato. In estrema sintesi, la proroga (al 21.02.2027)
riconducibile da ultimo al DDS n. 8110 EL 22.12.2016 – per quanto
“inspiegabilmente” comunicato all’interessato, giusta nota prot. 1453 EL 14.03.2017 (doc. B, all. 260), a distanza di tre mesi dall’adozione EL provvedimento di proroga e di due mesi dalla sua registrazione presso la Sezione di controllo ELla Corte dei conti (30.01.2017) – ha riguardo in ogni caso alla “esecuzione ELle attività” (così il DDS n. 1558/2013, doc. B, all. n. 227) ovvero (ma è lo stesso), stando alla nota prot. n.
12229/2013 successiva alla presa d’atto ELla cantierabilità EL programma di investimenti (doc. B, all. 231), alla “esecuzione degli interventi finanziati”. In questa specifica linea argomentativa, d’altronde, si colloca senza equivoco di sorta la comunicazione EL 21.02.2027 (prot. IPA, Palermo, n. 02913 EL 23.02.2017; prot.
Roccapalumba, n. 947 EL 07 marzo 2017: doc. B, all. 259) con cui viene rappresentato dal richiedente che “in data 21.02.2027 ha ultimato i lavori e gli acquisti” concernenti il finanziamento di “un investimento aziendale per la realizzazione di un locale lavorazione, confezionamento e stoccaggio prodotti ortofrutticoli con annesso ufficio e punto vendita, realizzazione di 4 tunnel per funghi pleurotus, acquisto di attrezzatura di filiera”, con l’impegno di “produrre la domanda di pagamento EL saldo finale e tutta la documentazione prevista entro 60 giorni, così come previsto dalle disposizioni attuative e procedurali parte generale Misure ad investimento”. In tempi coevi, l’agronomo LA e gli ingegneri IO e AN, quali tecnici incaricati dall’GU, dichiarano (doc. B, all. n. 261) –
espressamente evocando l’art. 49 ELla L. R. Sicilia n. 13/1986 - “la rispondenza ELle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori” e, ancora, che i lavori sono stati ultimati il 21.02.2017.
8.5.1. Ora, sia il quadro regolamentare richiamato appena sopra (punto 8.5.) sia il contesto dichiarativo-documentale descritto, abilita alcune considerazioni:
(a) in primo luogo, pur a non voler accreditare la più rigida interpretazione per la quale i pagamenti dei fornitori devono eseguirsi entro la data (21.02.2017) di ultimazione degli interventi finanziati, come pure il SI dimostra di sapere bene nella conversazione captata con il convenuto LA l’11.09.2017 (doc. B, all. 300: “sti cosi dovevano essere chiusi da febbraio”), è certo che essi giammai potrebbero essere eseguiti dopo la scadenza EL termine di 60 giorni successivo a quello entro cui la domanda di saldo deve (“entro e non oltre”, come detto) essere presentata. In questo senso, infatti, lo stesso articolo 3.4.
ELle “disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” è chiarissimo nel prevedere che il mancato rispetto EL termine di 60 giorni, quando non adeguatamente giustificato come in fattispecie, comporta eo ipso l’avvio di un’attività amministrativa qualificata
(tutt’altro che interlocutoria) rappresentata dalla “verifica” –
finalizzata all’eventuale revoca totale o parziale EL contributo – che l’Ufficio “provvede” (si noti, il tempo presente utilizzato dalla norma con valore imperativo: sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sent.
6075/2007) ad espletare in 90 giorni, evidentemente successivi a quello in cui scade il termine previsto per produrre domanda di pagamento corredata dalla documentazione richiesta. In estrema sintesi, la mancata presentazione nei termini ELla domanda di pagamento EL saldo viene elevata, da parte ELle disposizioni regolamentari di riferimento, ad alert o spia di irregolarità che fonda la necessità di una subitanea attività di verifica ad opera degli uffici competenti. In concreto, è invece stato acclarato dalle indagini di PG che, a proposito ELle macro-voci di spesa fornitura serre, fornitura celle frigo e attrezzature di filiera, nonché acquisto di attrezzature agricole, pagamenti di fatture, per almeno euro 61.000,00, siano stati effettuati successivamente al 24.04.2017 (data di scadenza EL termine di 60 gg.
per presentare domanda di saldo finale). Sul punto si rinvia, unitamente alle indagini/documentazione probatoria di supporto richiamate ELla Cnr 2017, alle tabelle di pp. 56 e 57 ELl’atto di citazione, nonché alla pag. 58, ultimo periodo, ELla citazione, ove si identificano, più analiticamente, gli effetti bancari regolati dopo il 24.04.2017. Contestualmente, le indagini di PG hanno disvelato anche che molteplici fatture, valorizzate nella domanda di pagamento EL saldo finale, mai sono state pagate; che, talora, le quietanze rilasciate dai fornitori, e parte ELla documentazione prodotta dall’GU, erano in conseguenza inattendibili e che, ancora, la documentazione utilizzata per richiedere il saldo era carente, in diversi casi, ELle contabili atte a comprovare il pagamento di alcune fatture (cfr.,
nuovamente, pp. 56 a 58 cit. e documenti ivi richiamati);
(b) inoltre, la dichiarazione resa dai tecnici (doc. B, all. n. 261 cit.) è da ritenersi infeELe. In linea con le previsioni ELl’art. 49 ELla L.R. Sicilia n. 13/1986, in particolare co. 12 (secondo cui “nei casi in cui la contabilità finale è redatta dal direttore dei lavori o da altro professionista, lo stesso è tenuto ad attestare con dichiarazione rilasciata sotto la propria personale responsabilità che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione e a quelli finali ivi compresa la relativa contabilità”),
gli esiti EL controllo amministrativo, riportati nel verbale di sopralluogo in situ redatto dall’amministrazione il 22.05.2018 (p. 2 ELl’all. 270 al doc. B), oltre a dare atto ELla presenza e ELla completezza ELla dichiarazione (integrante allegato ELla domanda di pagamento di saldo e, dunque, presente all’istruttoria almeno dal maggio 2017), ne ricostruiscono, correttamente, la portata
“certificativa” sancita (ex lege). Essa, in particolare, attesta: - la corrispondenza fra contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; - che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri; - che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all’iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica ELl’oggetto ELla fornitura. Ora, la infeELtà ELla dichiarazione, che attiene non solo ai lavori ma anche alla “iniziativa progettuale oggetto di finanziamento” appare poco discutibile, almeno, ed esemplificativamente, perché: (i) in sede di acconto, il beneficiario ELl’aiuto ha documentato costi per 10.000,00 euro di I.C. Servizi, incaricata dei lavori edili, in realtà senza documentazione bancaria di riscontro; (ii) l’intervento finanziato, pur concepito nel progetto originario come teso a realizzare anche un “impianto di trasformazione” EL prodotto, è risultato non funzionale né funzionante per tale segmento ELla filiera produttiva, anche per non essere “stato previsto l’acquisto di un generatore di vapore” (cfr. doc. B, all.
270; fatto questo, d’altronde, noto al Di IN sin dal 20.10.2017: doc.
B, all. 305). Con il che difettava, in fattispecie, la conformità, l’efficienza e la funzionalità (art. 49 co. 5 cit.) ELl’iniziativa progettuale che la dichiarazione attestava; (iii) per le complessive criticità presenti nella contabilità ELl’iniziativa, più sopra illustrate (cfr., precedente lettera a). Le conclusioni appena rassegnate, oggetto di pacifico accertamento
“cartolare”, trovano ulteriore suffragio, inoltre, nelle attività tecniche svolte dalla P.G., le quali, in data di molto successiva alla dichiarazione dei tecnici ed alla presentazione ELla domanda di saldo, accreditano la conclusione di forniture di attrezzature di progetto non ancora effettuate o di rapporti economici non regolarizzati (montaggio teloni ELle serre e consegna macchine, di cui alla captazione ambientale fra SI e LA: doc. B, all. 300; attrezzature fornite da Rima:
doc. B, all. 304).
8.6. In caso di presentazione di una domanda di pagamento EL saldo, massimamente quando tardiva come in fattispecie, i commi 4 e seguenti ELl’art. 3.4, prevedono, come accennato, che gli uffici incaricati ELl’istruttoria provvedano alle attività di verifica tecnicocontabile. Esse includono, per il pagamento EL saldo, lo svolgimento di sopralluoghi per la verifica ELl’effettiva realizzazione ELle attività in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione. Le medesime disposizioni, attraverso il richiamo espresso agli artt. 27 e 28 EL regolamento UE, compendiano specifici controlli in situ, i quali, ai sensi EL comma 5 ELl’art. 27 cit., “possono” prevedere un “preavviso [al beneficiario] purché non venga compromesso lo scopo EL controllo”. Inoltre, in base alla disciplina appena richiamata, “se nel corso dei controlli il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed al punto 3 EL “Manuale ELle procedure per la determinazione ELle riduzioni, ELle esclusioni e ELle sanzioni”,
allegato “A” al D.D.G. n. 2763 EL 16/12/2008 e s.m.i.”.
8.6.1. Ora, l’attività amministrativa di verifica e di controllo, dipartitasi dalla presentazione (tardiva) ELla domanda di saldo ad opera ELl’interessato, si allontana dal paradigma normativo richiamato. Il sopralluogo in situ, svoltosi alla presenza dei progettisti il 27.09.2017
(cfr. doc. B, all. 270), risulta anticipato da una serie di note istruttorie ed interlocutorie, con cui l’amministrazione richiede la presentazione di documenti essenziali ovvero l’integrazione di documentazione essenziale. Mai, comunque, si ritrae dall’inosservanza ELle richieste così impartite l’archiviazione ELla domanda di aiuto – pure preannunziata nella nota prot. 3979 EL 29.08.2017 (doc. B, all. 264),
quest’ultima richiamata ulteriormente dal provvedimento di revoca EL decreto concessivo l’aiuto (doc. B, all. 274) – provvedendosi, piuttosto, a comunicare l’avvio EL procedimento di revoca solo il 16.04.2018 (doc. B, all. 273) e, quindi, a disporre la revoca EL finanziamento il successivo 16.07.2018 (doc. B, all. 274). Nel quadro di tale composita attività istruttoria, il verbale di sopralluogo dei controlli in sito EL maggio 2018 (doc. B, all. 270) dà peraltro atto EL cambiamento dei fornitori, ritendendo ammissibili le modifiche perché inidonee ad incidere sulle impostazioni di progetto e sui limiti minimi e massimi ELla spesa.
8.6.2. Le ragioni di un’azione di controllo ritardata, che come correttamente evidenzia il Requirente termina solo quando (il 28.03.2018) si verifica l’acquisizione di taluni fascicoli presso IPA ad opera ELla P.G. (e per lasciare spazio ad un atteggiamento intransigente), trova spiegazione nelle attività di intercettazione, telefonica ed ambientale, in atti. Gli esiti ELle medesime, infatti, dimostrano che il Di IN, sovente attraverso l’intermediazione EL SI e talora direttamente interloquendo con il IO ovvero con il convenuto LA, si presta a rinviare incessantemente i sopralluoghi e le verifiche dovute, con ciò concedendo termine agli interessati per perfezionare pagamenti e di regolarizzare incompletezze ELlo stato di fatto rispetto a quello di progetto (cfr., per esempio, doc. B, all. 299, 301, 302, 305, 307).
9. Così ricostruita la complessa vicenda amministrativa, e previamente richiamati i termini ELla composita prospettazione accusatoria più sopra ricostruiti (punto 8), va accolta la domanda attorea nei confronti ELl’GU, EL LA, dei tecnici LA, IO e AN, EL SI e EL Di IN, corresponsabili, a titolo di dolo, EL danno erariale contestato. Devono dichiararsi esenti da responsabilità amministrativa, invece, il D’AM ed il La NI per i quali non si ravvisa l’elemento soggettivo di responsabilità.
9.1. Sia producendo dichiarazioni, attestazioni e documenti inattendibili, sovente oggetto di sostitutiva di dichiarazione di veridicità ex art. 46, 47 e 76 EL DPR 445/2000, nonché interloquendo direttamente, talora, con i fornitori indebitamente sostituiti (cfr. sit in atti), l’GU ha contravvenuto, sotto gli innumerevoli profili evidenziati, agli impegni sanciti a suo carico EL decreto di concessione EL finanziamento ed agli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (generale e speciale) da quello richiamata. Dirimenti, in questa prospettiva, sono, fra l’altro, la surrettizia sostituzione di fornitori, l’utilizzazione di quietanze e/o fatture inattendibili ai fini ELla domanda di pagamento EL primo SAL (I.C. Service, per l’importo di 10.000 euro) nonché ELla domanda di saldo o, ancora, l’infeELe attestazione (al febbraio 2017) di intervenuta esecuzione dei lavori progettuali e di completamento degli acquisti relativi all’investimento aziendale finanziato. Non può evidentemente convincere l’impianto difensivo ELl’GU, che, nell’escludere l’elemento soggettivo di responsabilità ipotizzato a suo carico, mira a sostenere, nella sostanza, che tutto (inclusa l’infeELe attività professionale dei tecnici incaricati) si svolgesse a sua insaputa. La tesi è smentita, evidentemente, dalle dichiarazioni di responsabilità da lui rese circa la genuinità ELla documentazione prodotta e ELla veridicità ELle situazioni dichiarate, disseminate, come precisato, nelle varie fasi in cui si è articolata la procedura d’investimento. Dalla trascrizione ELla conversazione fra presenti EL 26.10.2017 presso lo studio di NE (doc. B, all. 316), emerge, diversamente, un ruolo attivo e pienamente consapevole ELl’GU nell’attività di posticcia riconciliazione contabile necessaria per superare i controlli amministrativo-contabili e, quindi, per condurre a buon fine la rendicontazione ELl’intervento.
9.2. Analoga responsabilità dolosa deve riconoscersi in capo al LA, il quale, sebbene formalmente estraneo alla pratica di finanziamento GU, assume, secondo gli atti, un ruolo centrale nella interlocuzione con i tecnici incaricati, con il SI, con i fornitori, ma anche con lo stesso Di IN. Le attività tecniche, effettuate a partire dall’11.09.2017 (cfr. pp. 64 a 94 ELl’atto di citazione, ove le trascrizioni ELle attività tecniche corrispondono agli allegati via via richiamati: ad esse, dunque, si fa rinvio ex art. 17 ELl’All. 2 al d.lgs.
174/2016) comprovano che egli, di fatto titolare ELl’iniziativa di finanziamento che occupa e certamente interessato al buon esito ELla medesima anche per le favorevoli implicazioni economiche che ne derivavano per I.C. Service, fosse pienamente consapevole – ad onta ELl’apparenza di legalità creata, specie in occasione ELla presentazione ELla domanda di pagamento ELla domanda di saldo -
ELla mancata ultimazione EL progetto, EL mancato completamento degli acquisiti nei termini richiesti dalla normativa di settore, dei presupposti ELla piena, feELe, rendicontabilità ELl’investimento. Ciò che, in estrema sintesi, avrebbe precluso l’ottenimento di un esito positivo ELle verifiche amministrative, incluse quelle in situ (doc. B, all. 298). Il LA si adopera, in questa prospettiva, a richiedere (ed ottenere) al Di IN il sistematico rinvio dei controlli, in prevalenza attraverso la intermediazione EL SI. Il LA si dimostra a più riprese disponibile a costruire documentazione artefatta (es. doc.
B, all. 300, all. 316) e a curare, anche con questa finalità, l’individuazione dei fornitori (cfr. SIT in atti) nonché la interlocuzione con i medesimi anche agli effetti ELla rendicontazione dei pagamenti.
Il medesimo convenuto è il punto di contatto dei tecnici, operando, come tale, verso i fornitori e verso gli uffici amministrativi; è lui, infine, che il Di IN ricerca, attraverso il SI, per mettere in regola la pratica GU.
9.3. Il SI ha comprovato (all. 3 alla sua memoria) di aver depositato agli atti ELl’amministrazione di appartenenza, nel giugno 2016, una dichiarazione illustrativa ELla propria situazione di potenziale conflitto di interessi legata a rapporti di parentela con soggetti (lo AN, in particolare) che esercitano attività professionale in settori di attività amministrativa capaci di intercettare lo svolgimento EL suo rapporto di servizio, impegnandosi a comunicare situazioni di conflitto reale. A fronte ELl’apparentia iuris, così confezionata, il SI, viceversa, si ingerisce scientemente nella pratica GU, sia rendendosi parte attiva, per conto EL LA (e di GU), nel caldeggiare – con esito favorevole - presso il Di IN il ritardo nelle doverose attività istruttorie sull’intervento, sia intervenendo, con il proprio “avviso”, sulle modalità di chiusura ELle operazioni commerciali inattendibili finalizzate al saldo e, tanto, nella prospettiva ELla creazione di un simulacro di legalità capace di schermare l’investimento ammesso da motivi di revoca, in realtà, già maturati. In questo ultimo senso, emblematica è la vicenda riguardante il fornitore Casear Service s.r.l. (doc. B. all. n. 316). Se implausibili sono i tentativi EL SI di derubricare i fatti illustrati come sintomatici di un rapporto amicale/personale intrattenuto con i soggetti coinvolti nel confezionamento ELla pratica, il Collegio osserva piuttosto che lo stesso, forse ritenendosi formalmente in regola con il regime di incompatibilità da lui stesso correttamente rappresentato nella dichiarazione di conflitto di interessi citata, utilizza la sua posizione, le conoscenze tecnico-amministrative maturate nel settore ed i contatti (con il Di IN) a disposizione per ragioni di servizio per legittimare nel LA/GU, anche contra ius, il mantenimento ELla risorsa pubblica già incamerata ed il conseguimento EL saldo poi non corrisposto. Le attività tecniche, infatti, dimostrano senza tema di smentita che egli sapesse che le forniture non erano tutte pervenute, con conseguente impossibilità di una valutazione amministrativa EL progetto di investimento in termini di funzionalità, nonché ELle criticità ELle operazioni contabili inerenti agli acquisiti. Contribuisce con ciò, nell’interesse EL LA/GU, a sviare consapevolmente la risorsa pubblica dagli scopi cui è destinata, sì come contestato in citazione.
9.4. Per i tecnici LA, IO e AN rileva la inattendibilità tecnico-contabile ELla dichiarazione di ultimazione ELl’intervento resa ai sensi ELl’art. 49 L.R. Sicilia n. 13/1986 che, per le ragioni spiegate, mai avrebbe potuto attestare, alla data in cui è stata resa, la
“efficienza” e la “conformità” ELlo stato di fatto a quello di progetto, vista l’impossibilità ELl’investimento realizzato di soddisfare il segmento produttivo di filiera di “trasformazione” dedotto nel progetto originario e per il quale, anche, la risorsa pubblica era stata erogata. E, tanto, indipendentemente dalle operazioni di collaudo o ELle verifiche di agibilità cui le difese di questi comparenti, infruttuosamente, si richiamano. Sebbene assorbite nelle conclusioni appena raggiunte, deve puntualizzarsi che, nelle attività tecniche, emerge la consapevolezza – specie nel IO e nello LA - ELla mancata ultimazione ELl’intervento ancora in epoca successiva alla dichiarazione resa, oltre che ELle criticità connesse nella conclusione ELle operazioni contabili relative agli “acquisti” (cfr.,
esemplificativamente, doc. B, all. 304 relativo alla trascrizione ELl’intercettazione telefonica IO/Rinaldi IM s.a.s./LA; ma pure, all. n. 187).
9.5. Nel richiamare quanto più sopra chiarito [punti 8.5 e 8.5.1 lett. a),
in particolare], con partito riguardo alla posizione EL Di IN, il Collegio esclude, anzitutto, la seria significanza ELl’episodio stigmatizzato in citazione a proposito ELla liquidazione di euro 10.000,00 per la fattura I.C. Servizi, non potendosi escludere l’errore non marchiano da lui commesso in ragione ELla mole documentale oggetto di istruttoria. Non di meno, con riguardo alla fase successiva alla presentazione ELla domanda di saldo, deve evidenziarsi come le attività tecniche dimostrino compiutamente che questo funzionario, su richiesta specie EL SI, ritardi consapevolmente i sopralluoghi dovuti e, ancora, che egli sia perfettamente a conoscenza sia dei problemi di funzionalità ELl’iniziativa progettuale relativa al segmento di filiera produttiva ELla trasformazione sia ELle criticità afferenti alla comprova ELle operazioni contabili
(esemplificativamente, doc. B, all. 305). Almeno fino alle acquisizioni documentali operate dalla P.G., questi omette gli atti conseguenti - id est, chiudere il preavviso di archiviazione per omessa produzione di documentazione essenziale già avviato fra il luglio e l’agosto 2017;
effettuare tempestivamente il controllo in situ e istruire, altrettanto prontamente, il procedimento di revoca ELl’intero contributo, con l’effetto di abilitare in capo al beneficiario l’illecito mantenimento degli acconti già incassati - esclusivamente per consentire al richiedente il finanziamento di completare/regolarizzare la pratica. Nell’ambito ELle acquisizioni probatorie in atti, il Di IN costituisce, peraltro, interlocutore esclusivo EL SI e, talora, EL richiedente (in senso sostanziale) il contributo, relegando, con la propria iniziativa proattiva, il La NI ad una posizione subordinata e comprimaria rispetto al compimento ELl’istruttoria sulla pratica. La sussunzione ELl’operato EL Di IN nell’articolato contesto regolamentare più sopra sintetizzato, una volta riletto alla luce degli esiti ELle attività tecniche espletate, esclude ogni plausibilità EL costrutto difensivo di parte convenuta laddove teso a dimostrare, con il richiamo agli atti da lui formalizzati, di aver agito nel rispetto ELle regole. Le difese svolte da questo convenuto, nella parte in cui sono concentrate a giustificare le proroghe accordate dall’amministrazione al termine di ultimazione ELl’iniziativa progettuale (da ultimo, fissate al 21.02.2017), non intercettano poi le fondate contestazioni EL Requirente che si pongono a valle ELla scadenza di quel termine.
9.6. A proposito EL La NI, ribadito quanto esplicitato appena sopra in punto di irrilevanza ELl’episodio ELla (parte di) fattura IC Service in sede di primo SAL, il Collegio ritiene che non sia incontrovertibilmente provato a carico di questo convenuto neppure l’elemento soggettivo ELla colpa grave, subordinatamente prospettato dall’Ufficio di Procura. In merito, si evidenzia che non esiste attività tecnica in atti che consenta di collegare il La NI all’atteggiamento collaborativo tenuto dal co-istruttore Di IN o una qualche consapevolezza che questi avesse ELla proattività dimostrata dal collega verso il SI o verso il richiedente (sostanziale) il contributo. La captazione ambientale EL 30.11.2017 (doc. B all. 231) è infatti neutra, sotto il profilo segnalato, non soltanto perché non corroborata da ulteriori elementi probatori ed indiziari, ma anche perché l’assenza di concludenti riferimenti temporali, nominativi e spaziali, non consente di ritenere, con sufficiente rassicurazione, che il La NI avesse consapevolezza di chi, cosa e di quale pratica parlassero il SI ed il Di IN e, comunque, che si parlasse ELla pratica GU. Sul versante specifico ELla colpa grave, atteso il ruolo centrale assunto dal Di IN e di cui si è detto nello scrutinio ELla sua posizione, il Collegio ritiene che la calliditas di quest’ultimo possa scriminare la colpevolezza EL La NI nella condotta antigiuridica tenuta (per l’applicazione giurisprudenziale EL principio, cfr. C. conti, Sez. I nn. 376/2002/A, 64/2003/A, 80/2015/A e 44/2018; Id.; Sez. II, n. 134/2001/A; Id. Sez. III, nn. 203/2000, 330/2007, 243/2009, 620/2016, n. 82/2016, 178/2018 e 404/2019;
questa Sezione, sent. n. 908/2022).
9.7. Per motivi non dissimili a quelli appena evidenziati, deve rigettarsi la domanda attorea nei confronti EL D’AM. Per quest’ultimo, inoltre, deve aggiungersi l’irrilevanza, ai fini EL presente giudizio di responsabilità “erariale”, ELle vicende correlate alle ulteriori pratiche amministrative evocate in citazione e che, comunque, il dipanarsi dei fatti di causa – disvelati da articolate indagini di P.G. – costituiscono motivi che escludono la colpa grave EL comparente nell’assolvimento ELle funzioni d’ufficio a lui demandate. Deve rammentarsi, in effetti, che il SI si obbligava verso l’amministrazione a denunziare ipotesi di conflitto reale di interessi – nella sostanza verificatesi –
attraverso specifiche comunicazioni mai intervenute.
10. Per quanto illustrato, il Collegio conclusivamente:
- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di MO GU ([...]), AL TT LA
([...]), IC ME IO
([...]), FR AN (SCLFNC49H03E074),
RO LA ([...]), IP SI
([...]), AL Di IN (C.F. DMRSVT62B02 C344O) e per l’effetto li condanna:
(a) in solido fra loro, al pagamento, in favore di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ELla somma di euro 98.610,00
(novantottomilaseicentodieci/00 euro), oltre rivalutazione dal giorno dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito ELla presente sentenza. Sulle somme così rivalutate sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito ELla sentenza e fino ad effettivo soddisfo;
(b) in solido fra loro, al pagamento ELle spese di giustizia che si liquidano in euro 7.658,85 (settemilaseicentocinquantotto,85);
- dichiara esente da responsabilità amministrativa AN MO D’AM (C.F. [...]) e GI La NI (C.F.:
[...]), condannando AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura alla refusione ELle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 3.151,00 (scaglione di valore da 52.001 euro ad euro 260.000; valori minimi al netto ELla fase istruttoria non tenutasi, EL D.M. applicabile al passaggio in decisione), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana:
- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di MO GU ([...]), AL TT LA
([...]), IC ME IO
([...]), FR AN (SCLFNC49H03E074),
RO LA ([...]), IP SI
([...]), AL Di IN (C.F. DMRSVT62B02 C344O) e per l’effetto li condanna:
(a) in solido fra loro, al pagamento, in favore di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ELla somma di euro 98.610,00
(novantottomilaseicentodieci/00 euro), oltre rivalutazione dal giorno dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito ELla presente sentenza. Sulle somme così rivalutate sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito ELla sentenza e fino ad effettivo soddisfo;
(b) in solido fra loro, al pagamento ELle spese di giustizia che si liquidano in euro 7.658,85 (settemilaseicentocinquantotto,85);
- dichiara esenti da responsabilità amministrativa AN MO D’AM (C.F. [...]) e GI La NI (C.F.:
[...]), condannando AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura alla refusione ELle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 3.151,00 (scaglione di valore da 52.001 euro ad euro 260.000; valori minimi al netto ELla fase istruttoria non tenutasi, EL D.M. applicabile al passaggio in decisione), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovute.
Così deciso, in Palermo, nelle camere di consiglio EL 18 giugno 2025 e EL 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
ND IN AL ZE
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
02 febbraio 2026 Il Direttore ELla Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente Originale sentenza € 288,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 19,65 Totale spese € 323,65 Il Direttore ELla Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco firmato digitalmente