Articolo 2 della Legge 22 maggio 1978, n. 199
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 maggio 1978
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Versione
8 maggio 2009
Art. 2. (( 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro ))
Entrata in vigore il 8 maggio 2009
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