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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente,
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere,
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.711/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, E , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio ON marino e Paola Marino giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catanzaro – Via A. Turco n. 27/A.
APPELLANTI
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Peppino Mariano Controparte_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro-
Piazza Le Pera 9.
APPELLATO
Conclusioni
Per gli appellanti:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1. in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della medesima, per le ragioni già esposte;
1
2. in via principale e nel merito e previa ricostruzione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e di quello di parte convenuta allo stesso allegato,
a) riformare integralmente la sentenza n. 1684/2018 del Tribunale di Catanzaro-
Sezione Prima civile, depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2018 e non notificata, accogliendo le conclusioni formulate e precisate nel corso del giudizio di primo grado dal dante causa degli odierni appellanti ed a loro così estendendole: “1, rigettare la domanda temerariamente proposta da , perché Controparte_1 manifestamente inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2. Accertare e dichiarare-in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e, eventualmente, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.- che, in conseguenza della cessazione, in data 5.02.2010, del rapporto locatizio relativo all'appartamento sito in Siano di Catanzaro al piano seminterrato di Via
Ferdinandea n. 31/A e tenuto conto degli acconti per complessive lire 30.000.000 pagati a ( ) nel mese di ottobre 1998 con due assegni del rispettivo ON importo di lire 10.000.000 e di lire 20.000.000 tratti sulla Banca Commerciale italiana, gli eredi di accreditano nei confronti di ON P_
la somma di € 9.141,29 a saldo dei canoni di locazione (nell'originaria
[...] misura di lire 450.000 mensili) per il predetto appartamento dal 31.12.1989 alla fine di ottobre 1998 e l'ulteriore somma di € 31.374,76 (già lire 60.750.000) per canoni di locazione scaduti dal mese di novembre 1998 alla fine di gennaio 2010, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
3.condannare, conseguentemente,
a pagare agli eredi di , a titolo di canoni mensili Controparte_1 ON di locazione scaduti e non pagati, la complessiva somma di € 40.516,05 oltre interessi legali dalle singole scadenze;
4. Condannare , Controparte_1 eventualmente a titolo di ripetizione di indebito, a rimborsare agli eredi di Per_1
la somma di € 2.920,05 pari alla metà di quelle pagate dalla stesso al
[...]
per il Consumo dell'acqua potabile nella propria abitazione Controparte_2 ed in quella dell'attore, nonché la metà di quella che a tale titolo dovrà pagare per
l'anno 2009 e quella ulteriore somma di € 1.317,50 pari alla metà della tassa pagata dal medesimo al per i rifiuti solidi ON Controparte_2 urbani prodotti nella propria abitazione ed in quella dell'attore;
5. Condannare
declaratoria di risoluzione del relativo contratto verbale Parte_4 di comodato gratuito a tempo determinato, in conseguenza della volontà ribadita dal comodante con la sottoscrizione del presente atto- a restituire, previo sgombero
2 di ogni cosa di sua pertinenza, agli eredi di la chiave del Persona_2 magazzino-deposito, della cui metà quest'ultimo gli ha verbalmente concesso
l'utilizzazione gratuita, nonché vietare allo stesso di continuare Controparte_1
a parcheggiare i propri veicoli sul piazzale annesso al fabbricato del 6. Per_1
Condannare, in ogni caso a rifondere agli eredi di Controparte_1 Per_1
spese, diritti ed onorari del giudizio, con le maggiorazioni e gli accessori
[...] di lege e con distrazione ed attribuzione ai sottoscritti procuratori e difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
b) per l'effetto, dichiarare esenti gli odierni appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti di;
Controparte_1
c) con vittoria delle spese di lite e dei compensi anche del presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali, c.p.a. ed iva come per legge”.
Per l'appellato:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da
[...]
, e quali eredi di per i Pt_1 Parte_2 Parte_5 ON motivi spiegati in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza n.
1684/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 2.10.2018. In subordine in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado così come rassegnate nell'atto di citazione integrate nelle memorie ex art. 183 n. 1 e all'udienza di pc pertanto: 1) accertare e dichiarare che i sigg. , Parte_1
, , quali eredi di , sono debitori di Parte_2 Parte_6 ON
della complessiva somma di € 15.493,71 oltre interessi bancari Controparte_1 dal dovuto al soddisfo;
per l'effetto condannare , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , al pagamento in favore di Parte_5 ON
della complessiva somma di € 15.493,71 oltre interessi bancari Controparte_1 dal dovuto al soddisfo.
2) Accerti e dichiari l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale ex adverso spiegata per i motivi esposti nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c. e nel presente atto, con ogni consequenziale statuizione;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto vantato dai sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
. Quali eredi di , in relazione alla domanda
[...] ON riconvenzionale spiegata;
3 4) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta
l'eccezione di inammissibilità, rigettare e respingere la domanda riconvenzionale spiegata dai sigg. , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_5
, siccome infondata in fatto e diritto sia sull'An che sul quantum ON debeatur, con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del costituito difensore ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Catanzaro così esponeva i fatti di causa:
“ Con citazione del 16 aprile 2010 , premesso che nel mese di Controparte_1 ottobre del 1998, aveva dato in prestito al convenuto la somma di ON
€ 15.493,71, pari a lire 30,000.000 richiesti dallo stesso per far fronte ad una grava ed impellente necessità di liquidità; che tra le parti vi era un rapporto di parentela essendo l'attore genero del convenuto, per avere sposato la figlia;
che nonostante numerosi solleciti il convenuto non aveva intesto restituire la somma ricevuta in prestito.
Ciò posto, l'istante conveniva innanzi a questo Tribunale il al fine ON di farlo condannare al pagamento dell'importo di cui sopra a titolo di prestito, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'introduzione della domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
Si costituiva il con domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva che Per_1
l'attore venisse condannato al pagamento dei canoni di locazione mai corrisposti, relativamente ad un immobile di sua proprietà, che lo stesso aveva locato Per_1 alla figlia ed al genero per un importo di € 450,00 mensili, importo che il P_ non aveva mai versato ed ammontante ad € 40.516,05 oltre altre somme conteggiate nell'atto.
Concludeva per il rigetto della domanda, l'accoglimento della riconvenzionale e la condanna alle spese legali.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso dell'istruttoria venivano ammesse le prove testimoniali, e, all'udienza del 24 aprile 2018 la causa, sulle trascritte conclusioni, era ritenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, previa rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
4 Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1684/2018 emessa in data 25 settembre 2018 e depositata in data 02.10.2018 ha ritenuto la domanda fondata ed ha così statuito:
a) Accoglie la domanda, ed in conseguenza condanna al ON pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 15.493,71 oltre interessi sullo stesso, dalla data d'introduzione della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida ON in complessivi € 5.013,00 (€ 4.835,00 + 178,00 per spese) e per diritti di onorari di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Con atto notificato in data 30.03.2019 hanno proposto gravame
[...]
e , quali eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_5 ON chiedendo la riforma della sentenza gravata di cui hanno dedotto la erroneità per i motivi di gravame come di seguito testualmente trascritti:
1. Omessa o almeno parziale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie che non provano in alcun modo l'esistenza del preteso prestito”;
2. “ Omessa o almeno parziale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie comprovanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto locatizio intercorso fra e ”; ON Controparte_1
3. “Alla palese erroneità, ingiustizia ed illegittimità del giudizio di merito espresso con l'appellata sentenza, consegue la speculare erroneità, ingiustizia ed illegittimità della regolazione delle spese e dei compensi del giudizio”.
Hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata in data 25.06.2019, si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ex Controparte_1 art. 348 bis c.p.c., nel merito la sua infondatezza e ne ha chiesto il rigetto confutando analiticamente tutte le argomentazioni proposte ex adverso, insistendo nella inammissibilità della domanda riconvenzionale.
La Corte con provvedimento del 18 novembre 2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di inibitoria e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5 All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe;
la Corte con provvedimento del 13 gennaio 2025 dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Tanto gli appellanti che l'appellato hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
L'appello proposto dagli eredi di è infondato e deve essere ON rigettato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza gravata in relazione alla “ Omessa o almeno parziale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che non provano in alcun modo l'esistenza del preteso prestito. Motivazione apparente o almeno insufficiente sul punto”.
La censura afferisce alla domanda principale proposta da , Controparte_1 laddove con la decisione impugnata il Tribunale ha correttamente ritenuto provato che è debitore nei confronti di . ON Controparte_1
Il motivo di gravame è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta accertato, tramite la produzione di due assegni bancari dell'importo complessivo di lire 30.000.000, pari a € 15.493,71, che ha effettivamente consegnato tale somma al il quale Controparte_1 Per_1 non ne ha mai contestato la ricezione, ne ha fornito alcuna prova dell'avvenuta restituzione, imputandola, a causale differente da quella addotta dall'odierno appellato e potendola a sostegno della spiegata riconvenzionale.
Ed invero, il quadro probatorio acquisito, che, evidenzia la fondatezza delle asserzioni del in relazione alla causale che lo ha indotto alla consegna del P_ denaro, in un momento di difficoltà economica del , al fine di ON procedere alla estinzione di un debito in banca, è riconducibile ad un titolo che ne impone la restituzione.
La natura della dazione è parimenti confermata dalla deposizione testimoniale di che ha dichiarato: “ mio padre ha avuto una Parte_2 difficoltà economica con la Olivetti , con ipoteca immobiliare (dove abitavamo ) io
6 e mio marito con conto cointestato abbiamo dato questi soldi a mio padre…a mio padre i soldi servivano per estinguere il debito con l'Olivetti, in parte “, con ciò confermando la natura di prestito dell'importo versato, finalizzato a far fronte a una situazione debitoria , che, peraltro, risulta confermata dalla nota allegata al fascicolo di parte appellata, proveniente dalla BPC Banca Popolare di Crotone datata
10.03.2005 ove si legge: “…assegno nr 1426438491 di lire 20.000.000 tratto sulla
Banca Commerciale di Catanzaro e da noi negoziato in data 26.10.1998. Il controvalore del predetto assegno è stato versato lo stesso giorno in conto sofferenze per estinguere, a saldo e stralcio, la posizione Controparte_3
” .
[...]
In tale contesto, le prove raccolte in corso di causa, conducono nel senso della fondatezza della domanda, pertanto, va confermata la sentenza gravata nella parte in cui sia pure con motivazione caratterizzata da estrema sinteticità ha accolto la domanda attorea di restituzione del prestito e ha condannato al Per_1 pagamento della relativa somma.
II
Viene ora in rilievo il secondo motivo di gravame con cui gli appellanti censurano la sentenza gravata sotto il profilo della “ omessa o almeno parziale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, comprovanti l'esistenza, la validità
e l'efficacia del rapporto locatizio intercorso fra e ON P_
. Motivazione apparente o almeno insufficiente sul punto”.
[...]
In via preliminare va riconosciuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da e sostenuta dai suoi eredi odierni ON appellanti, volta a ottenere il pagamento di canoni di locazione per l'asserito contratto di locazione relativo all'abitazione di sua proprietà dove, a seguito del matrimonio, il sarebbe andato a vivere insieme alla moglie figlia P_ Pt_2 del . ON
L'appellato ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dagli appellanti atteso che con sentenza n. 511/2009 resa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio R.G. 1482/2005 passata in giudicato, il
Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in relazione alle medesime domande, perciò, assume che la domanda riconvenzionale nuovamente spiegata dal deve ritenersi Per_1 inammissibile per il principio del ne bis in idem.
7 Rileva la Corte che la sentenza 511/2009 del Tribunale di Catanzaro resa nel procedimento R.G. 1482/2005, sulla cui base l'appellato ha dedotto la inammissibilità della domanda riconvenzionale oggetto del presente gravame, per il divieto del ne bis in idem, in effetti non ha deciso questioni di merito sulle domande riconvenzionali ritenute dal Tribunale “ inammissibili “..difettando il necessario presupposto dell'unicità del rapporto, avendo il terzo opposto una diversa situazione giuridica istaurata con soggetti terzi rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio”.
Tuttavia, pur potendosi ritenere ammissibile, la domanda riconvenzionale fondata sulla pretesa sussistenza di un rapporto locatizio tra e ON
, è tuttavia infondata. Controparte_1
Rispetto ad essa, dal quadro probatorio acquisito emerge la correttezza della decisione del Tribunale che ha ritenuto non provata l'esistenza di un contratto di locazione tra le parte.
Il particolare, le risultanze istruttorie, hanno confermato che e la P_ sua famiglia abitavano l'immobile in qualità di ospiti dei genitori della moglie, in un contesto familiare di ospitalità, e non in esecuzione di un rapporto locatizio.
La stessa figlia del coniugata con il Parte_2 ON ha dichiarato (ud. 11.10.2013): “ siamo stati ospiti dei miei genitori” ed P_ ancora “Noi abbiamo sistemato una parte della casa, la parte inferiore non era sistemata e noi l'abbiamo resa abitabile. L'abbiamo sistemata a nostre spese, parecchi lavori sono stati effettuati dal mio ex marito…”, escludendo così
l'onerosità del rapporto. Tali dichiarazioni, appaiono maggiormente genuine rispetto a quella successive rese dalla stessa teste (ud.22.09.2015), apparendo inverosimile che ove fosse intercorso un accordo tra il padre e l'ex marito in base al quale si accordavano per il pagamento di un canone di locazione la stessa abbia avuto contezza di ciò solo a distanza di un lungo lasso di tempo e per averlo appreso dalla “zia residente a [...]. Pt_1
Neppure le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio ON formale, pur ammesse ed acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sono idonee a fornire piena prova dell'esistenza di un contratto di locazione, tanto più in assenza di riscontri documentali o comportamenti coerenti. Le stesse dichiarazioni, peraltro rese dalla parte interessata a sostenere la propria domanda, non possono da sole assurgere a fonte esclusiva di prova, in mancanza di conferme obiettive o di
8 ulteriori elementi istruttori convergenti e considerato che il comportamento delle parti (come il fatto che ha eseguito a proprie spese lavori nell'immobile) P_
è incompatibile con l'esistenza di un rapporto locativo oneroso. La pretesa locativa del è pertanto rimasta sfornita di fondamento probatorio. ON
Il riferimento operato dal Tribunale all'art. 1, comma 4, della legge
431/1998 - che prevede la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo in mancanza di forma scritta - non assume valenza decisiva nella presente fattispecie, atteso che il presunto rapporto locativo si assume sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge (30 dicembre 1998), poiché anche a prescindere da tale aspetto, il rigetto della domanda riconvenzionale si impone in assenza di prova della fonte del diritto azionato.
Su tale scorta l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata confermata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico della parte appellata esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai D.M.
55/2014, per la non complessità delle questioni trattate, in relazione allo scaglione di valore fino a 52.000,00 con distrazione ed art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Peppino Mariano.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, per l'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_7
, nella qualità di eredi di con atto di
[...] ON citazione notificato in data 30 marzo 2019, avverso la sentenza n. 1684/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 25 settembre 2018 e depositata in data 2 ottobre
2018, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la Sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.308 per compensi, oltre rimborso
9 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Peppino Mariano;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, I sezione civile, del giorno 23 Settembre 2025
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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