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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
I SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Ausiliario dr. Marco Vezzani, designato dal Presidente della Corte, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento promosso a norma della Legge 24 marzo 2001 n.89 avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo”, iscritto al numero di R.G. 1/2025 V.G. da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1 pro tempore, l'amministratore unico, Sig. (C.F. Controparte_2
), con sede in Trento (TN), Via Ragazzi del '99 n. 19; C.F._1
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, il presidente del c.d.a., Sig. (C.F. CP_4
, con sede in Trento (TN), Via Brigata Acqui n. 8/10; C.F._2
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._3
08.04.1975, residente in [...];
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IV_3 pro tempore, Sig. (C.F. , con sede Controparte_7 C.F._4 in Brunico (BZ), Via I.G. Mahl n. 34; tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Poeti (C.F. , C.F._5 elettivamente domiciliati presso il con sede in Controparte_8
Porto Recanati (MC), Via Pergolesi n. 15, giuste procure in calce al ricorso per equa riparazione ex lege n. 89/2001;
p.e.c.: Email_1
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_9
Resistente
******* Visto il ricorso depositato il 07 gennaio 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il , in persona del Ministro pro Controparte_9 tempore, al risarcimento per equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto della violazione dell'art. 6 par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e legge 89/2001, per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di Trento e relativa al fallimento della società
[...]
dichiarato con sentenza n. 15/2015 del 12 febbraio 2015 e Parte_1 depositata il 19 febbraio 2015, chiuso con decreto del 22 agosto 2024.
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuta la propria competenza ex art.3 della L. 24/03/2001 nr.89 e ss.mm.ii.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi tempestivo, poiché è stata dichiarata la chiusura della procedura concorsuale nell'agosto 2024 e tempestivamente depositato il ricorso entro il termine di sei mesi dall'esecutività del decreto di chiusura del fallimento (art. 4 L. 24.3.2001 n. 89 con modifiche L. 134/2012).
Rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato di essere stati ammessi al passivo in data 1° luglio 2015 all'udienza di verifica dei crediti, rispettivamente:
- (P.IV ) Controparte_1 P.IV_1 cronologico n. 003, per l'importo di Euro 2.204,04 in chirografo;
- (P.IV ) Controparte_3 P.IV_2 cronologico n. 024, per l'importo di Euro 1.318,58 in chirografo;
- (C.F. Controparte_5 C.F._3 cronologico n. 035, per l'importo di Euro 4.000,00 in privilegio e per l'importo di
Euro 1.033,60 in chirografo;
- (P.IV ) Controparte_6 P.IV_3 cronologico n. 112, per l'importo di Euro 548.848,03 in chirografo.
Rilevato che, pertanto, la procedura concorsuale avanti al Tribunale di Trento, conclusa con decreto il 22 agosto 2024, dall'ammissione al passivo concorsuale, avvenuta in data 1° luglio 2015, ha avuto una durata di 9 anni e 1 mese, e ciò anche in considerazione della sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, eccedendo quindi di 3 anni la durata prevista dall'art. 2 comma 2 bis della L.89/2001 per le procedure fallimentari.
Ritenuto che ai sensi dell'art.2 bis della L.89/2001, per la determinazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento ad una serie di parametri tra i quali: l'esito del processo, il comportamento delle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
Che nel caso in esame, i ricorrenti, ammessi al passivo al rango privilegiato e chirografario, non hanno dato prova di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura concorsuale uno specifico interesse alla definizione della stessa, né hanno provato di aver subito una effettiva lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della lungaggine della procedura concorsuale.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'indennizzo vada liquidato in ragione delle tre annualità trascorse di eccessiva durata del procedimento (3 anni e 1 mese equivalenti ex lege a 3 anni) e quindi di Euro 400,00 x 3 = Euro 1.200,00 per ciascun ricorrente in applicazione dei parametri di legge.
Ritenuto che, per l'effetto, la domanda è fondata nei limiti suindicati, con conseguente liquidazione del compenso professionale per il presente procedimento monitorio ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 del D.M. 55/2014.
Per questi motivi
, il Giudice Designato,
INGIUNGE al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_9 dilazione, a titolo di equa riparazione, a:
- (P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, l'amministratore unico, Sig. , Controparte_2
- (P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, il presidente del c.d.a., Sig. CP_4
- (C.F. , Controparte_5 C.F._3
- (P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IV_3 pro tempore, Sig. , Controparte_7
la somma di Euro 1.200,00= ciascuno, oltre agli interessi in misura pari al saggio legale dalla domanda al saldo;
condanna il , in persona del Ministro in carica, a rifondere alla Controparte_9 ricorrente le spese del procedimento, liquidate in Euro 473,00 per compensi ed
Euro 194,10 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfettario spese del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Mario Poeti che ne ha fatto richiesta ex art.93 c.p.c.; autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 3, comma 5, della l. n.
89/2001; avvisa la parte ingiunta che può proporre opposizione con ricorso a questa Corte
d'Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto ai sensi dell'art.
5-ter della l. 89/2001.
Si comunichi.
Così deciso in data 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Dr. Marco Vezzani
I SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Ausiliario dr. Marco Vezzani, designato dal Presidente della Corte, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento promosso a norma della Legge 24 marzo 2001 n.89 avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo”, iscritto al numero di R.G. 1/2025 V.G. da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1 pro tempore, l'amministratore unico, Sig. (C.F. Controparte_2
), con sede in Trento (TN), Via Ragazzi del '99 n. 19; C.F._1
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, il presidente del c.d.a., Sig. (C.F. CP_4
, con sede in Trento (TN), Via Brigata Acqui n. 8/10; C.F._2
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._3
08.04.1975, residente in [...];
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IV_3 pro tempore, Sig. (C.F. , con sede Controparte_7 C.F._4 in Brunico (BZ), Via I.G. Mahl n. 34; tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Poeti (C.F. , C.F._5 elettivamente domiciliati presso il con sede in Controparte_8
Porto Recanati (MC), Via Pergolesi n. 15, giuste procure in calce al ricorso per equa riparazione ex lege n. 89/2001;
p.e.c.: Email_1
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_9
Resistente
******* Visto il ricorso depositato il 07 gennaio 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il , in persona del Ministro pro Controparte_9 tempore, al risarcimento per equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto della violazione dell'art. 6 par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e legge 89/2001, per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di Trento e relativa al fallimento della società
[...]
dichiarato con sentenza n. 15/2015 del 12 febbraio 2015 e Parte_1 depositata il 19 febbraio 2015, chiuso con decreto del 22 agosto 2024.
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuta la propria competenza ex art.3 della L. 24/03/2001 nr.89 e ss.mm.ii.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi tempestivo, poiché è stata dichiarata la chiusura della procedura concorsuale nell'agosto 2024 e tempestivamente depositato il ricorso entro il termine di sei mesi dall'esecutività del decreto di chiusura del fallimento (art. 4 L. 24.3.2001 n. 89 con modifiche L. 134/2012).
Rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato di essere stati ammessi al passivo in data 1° luglio 2015 all'udienza di verifica dei crediti, rispettivamente:
- (P.IV ) Controparte_1 P.IV_1 cronologico n. 003, per l'importo di Euro 2.204,04 in chirografo;
- (P.IV ) Controparte_3 P.IV_2 cronologico n. 024, per l'importo di Euro 1.318,58 in chirografo;
- (C.F. Controparte_5 C.F._3 cronologico n. 035, per l'importo di Euro 4.000,00 in privilegio e per l'importo di
Euro 1.033,60 in chirografo;
- (P.IV ) Controparte_6 P.IV_3 cronologico n. 112, per l'importo di Euro 548.848,03 in chirografo.
Rilevato che, pertanto, la procedura concorsuale avanti al Tribunale di Trento, conclusa con decreto il 22 agosto 2024, dall'ammissione al passivo concorsuale, avvenuta in data 1° luglio 2015, ha avuto una durata di 9 anni e 1 mese, e ciò anche in considerazione della sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, eccedendo quindi di 3 anni la durata prevista dall'art. 2 comma 2 bis della L.89/2001 per le procedure fallimentari.
Ritenuto che ai sensi dell'art.2 bis della L.89/2001, per la determinazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento ad una serie di parametri tra i quali: l'esito del processo, il comportamento delle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
Che nel caso in esame, i ricorrenti, ammessi al passivo al rango privilegiato e chirografario, non hanno dato prova di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura concorsuale uno specifico interesse alla definizione della stessa, né hanno provato di aver subito una effettiva lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della lungaggine della procedura concorsuale.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'indennizzo vada liquidato in ragione delle tre annualità trascorse di eccessiva durata del procedimento (3 anni e 1 mese equivalenti ex lege a 3 anni) e quindi di Euro 400,00 x 3 = Euro 1.200,00 per ciascun ricorrente in applicazione dei parametri di legge.
Ritenuto che, per l'effetto, la domanda è fondata nei limiti suindicati, con conseguente liquidazione del compenso professionale per il presente procedimento monitorio ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 del D.M. 55/2014.
Per questi motivi
, il Giudice Designato,
INGIUNGE al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_9 dilazione, a titolo di equa riparazione, a:
- (P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, l'amministratore unico, Sig. , Controparte_2
- (P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, il presidente del c.d.a., Sig. CP_4
- (C.F. , Controparte_5 C.F._3
- (P.IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IV_3 pro tempore, Sig. , Controparte_7
la somma di Euro 1.200,00= ciascuno, oltre agli interessi in misura pari al saggio legale dalla domanda al saldo;
condanna il , in persona del Ministro in carica, a rifondere alla Controparte_9 ricorrente le spese del procedimento, liquidate in Euro 473,00 per compensi ed
Euro 194,10 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfettario spese del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Mario Poeti che ne ha fatto richiesta ex art.93 c.p.c.; autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 3, comma 5, della l. n.
89/2001; avvisa la parte ingiunta che può proporre opposizione con ricorso a questa Corte
d'Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto ai sensi dell'art.
5-ter della l. 89/2001.
Si comunichi.
Così deciso in data 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Dr. Marco Vezzani