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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 19.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note scritte di udienza depositate dalla parte ricorrente e dalla resistente;
CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1357/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Enrico Rummo e dall'avv. Paola Filippelli ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F.: - P. IVA ), in persona del Procuratore Speciale p.t., CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Antonio La Badessa, Mara Russo e Giacomo Bertelli ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.03.2022, la parte ricorrente, Parte_2 iscritto all'OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Napoli dal 26/05/1980 in quiescenza dal 01.01.2017, ha esposto nel periodo di aprile/maggio 2021 la agenzia Controparte_1 interinale per il lavoro che stipula in proprio contratti di lavoro per conto di clientela convenzionata, si
è occupata del reclutamento di personale sanitario al fine di assegnare all il predetto Parte_3 personale e rendere operativi e funzionanti i punti vaccinali che andava aprendo man mano, con l'obiettivo di vaccinare tutta la popolazione residente nel territorio di competenza contro il contagio da
Pag. 1 di 7 Covid-19; che la Filiale di Pomigliano d'Arco (NA) della contattava il ricorrente Controparte_1 proponendogli un contratto di lavoro dipendente, per prestazioni di lavoro in somministrazione a tempo determinato, per numero 38 ore di lavoro settimanali, in orari distribuiti tra mattina e pomeriggio, dal lunedì alla domenica, con decorrenza dal 19 maggio al 31 dicembre 2021, con mansioni di Dirigente Medico ed applicazione del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di
Lavoro - Area Sanità – Dirigenti SSN;
di essere stato assegnato in via esclusiva presso il IO
DA , sito in Giugliano di Campania, per il periodo dal 19.05.2021 al 31.12.2021; CP_2 che il contratto stipulato prevedeva che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare i DPI e che l'utilizzatore si facesse carico della formazione e addestramento all'uso dei DPI per la specifica attività lavorativa;
in data 18/05/2021, dopo aver sottoscritto il contratto con la contattava Controparte_1 telefonicamente il responsabile del distretto 37 dell' , dott. per Parte_3 Persona_1 comunicargli che poteva iniziare a svolgere la sua attività lavorativa, ma quest'ultimo gli chiedeva di collaborare temporaneamente presso il Centro Vaccinale Territoriale aperto nella palestra dell'VIII
Circolo scolastico del Lago Patria presso cui, una volta iniziata l'attività lavorativa, trovava una situazione totalmente illegittima, in quanto, da un lato, alcun DPI gli era stato fornito e, dall'altro, nessun personale amministrativo era presente nel centro vaccinale al fine di ricevere i cittadini che arrivavano nei vari box e di posizionarli nelle aree di competenza, nessun addetto gli indicava la presenza ed il luogo del carrello dei farmaci e dei presidi da utilizzare in caso di reazioni avverse al vaccino e, infine, nessun personale per la sicurezza era presente nel centro vaccinale al fine di regolamentare il flusso delle persone;
che, contrariamente a quanto pattuito, gli orari del centro vaccinale erano solo pomeridiani dalle ore 14,00 alle ore 21,00.
Ha continuato esponendo che, a causa della insostenibile situazione appena descritta, in data
21.05.2021 comunicava verbalmente al dott. l'intenzione di svolgere la sua attività lavorativa Pt_4 esclusivamente presso il presidio ospedaliero di , come previsto dal contratto sottoscritto;
CP_2 di essersi recato in data 22.05.2021 presso il suddetto presidio, ma di non aver potuto iniziare a lavorare in quanto il Direttore Sanitario, dott. , sarebbe rientrato in data 25.05.2021 perché Parte_5 impegnato presso il P.O. di Ischia;
ritornato in data 25.05.2021, il dott. gli riferiva che per Pt_5 immetterlo in servizio era necessaria l'autorizzazione del dott. Direttore del Distretto 43 Persona_2
e coordinatore della campagna vaccinale, il quale successivamente gli comunicava un netto rifiuto allo svolgimento dell'attività presso il P.O. , con la seguente motivazione: “la CP_2 CP_1 impropriamente rispetto alle indicazioni ricevute, le indicava quale sede di lavoro il punto vaccinale del P.O. San Giuliano di Giugliano”; che tale ragione di rifiuto non corrispondeva alla realtà dei fatti atteso che l'Azienda
Sanitaria utilizzatrice era pienamente consapevole e consenziente in merito all'esclusiva assegnazione presso il P.O. ; che con comunicazione del 13.07.2021 la gli contestava le CP_2 Controparte_1
Pag. 2 di 7 assenze ingiustificate dal 01.06.2021 al 12.07.2021 e con successiva comunicazione a mezzo Racc. A.R. del 16/07/2021, adducendo che avrebbe dovuto prestare la sua opera presso tutti i punti vaccinali Part dell'azienda utilizzatrice e che i DPI sarebbero stati regolarmente consegnati dall' gli irrogava il licenziamento.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della condotta della , adducendo, da un CP_1 lato, che il contratto era stato sottoscritto per lo svolgimento di attività lavorativa esclusivamente presso il presidio ospedaliero di San Giuliano di Giuliano in Campania, circostanza ben nota anche all'azienda utilizzatrice, e, dall'altro, che presso il presidio di Lago Patria non gli è stato mai consegnato alcun dispositivo di protezione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di «a) accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra il Ricorrente e la Resistente dal 19 maggio 2021 al 31 dicembre 2021; b) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento avvenuto a mezzo lettera raccomandata e senza alcun preavviso a decorrere dal
20/07/2021, ritualmente e tempestivamente impugnato dal ricorrente; c) accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente alla corresponsione delle somme in precedenza evidenziate, per un totale complessivo pari ad €.111.346,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze; d) per l'effetto, condannare la società in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del dott. della somma di € 111.346,00, o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 cod. civ., liquidando la somma dovuta al ricorrente con la maggiorazione della rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
e) condannare la al pagamento di tutte le spese e compensi di causa, oltre alle spese generali ed accessori, con attribuzione Controparte_1 allo scrivente procuratore anticipatario».
Nello specifico ha chiesto il pagamento della somma di € 45.766,00 a titolo di retribuzioni dal
01.06.2021 al 31.12.2021; il pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi della L. 92/2012 e d. lgs.
23/2015 peri un importo di € 39.228,00; il pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad €
19.614,00; il pagamento di € 200,00 a titolo di rimborso spese e di € 6.538,00 a titolo di spettanze di fine rapporto.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. Ha evidenziato che, in applicazione del contratto, la parte ricorrente avrebbe potuto prestare servizio “presso tutti i punti vaccinali dell' e che quest'ultima è Parte_6 responsabile in via esclusiva, come si evince dal contratto di lavoro, dell'adempimento degli obblighi di protezione e prevenzione. Ha, pertanto, insistito sulla legittimità del proprio recesso, rappresentando l'inapplicabilità della tutela invocata e chiedendo, nel caso di accoglimento, di detrarre l'aliunde perceptum e percepiendum. Ha chiesto, altresì, la chiamata in causa dell . Parte_3
Pag. 3 di 7 Letti gli atti, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È fatti di causa sono i seguenti.
La resistente è una società che si occupa di somministrazione di manodopera a tempo determinato e indeterminato e a partire dal 19.05.2021 ha sottoscritto con la un contratto di Parte_3 somministrazione a tempo determinato avente ad oggetto la fornitura di un Dirigente Medico, con inquadramento nel CCNL Area Sanità – Dirigenti SSN, per 38 ore settimanali dal lunedì alla domenica con riposo a giornata o su turni alternati a seconda delle esigenze dell'azienda utilizzatrice (cfr. all. 2, prod. tel. conv.).
In data 18.05.2021 il ricorrente e hanno sottoscritto un contratto di assunzione per Controparte_1 somministrazione di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 19.05.2021 al 31.12.2021 secondo tutte le indicazioni fornite nel contratto stipulato tra la resistente e l'azienda utilizzatrice.
In data 13.07.2021 la resistente ha contestato al ricorrente quanto segue: «l'Azienda … ci Parte_6 informa che lei è assente ingiustificato nei giorni dal 01.06.2021 al 12.07.2021. verificato che alcuna giustificazione relativa a tale assenza è pervenuta alla scrivente o all'azienda utilizzatrice e ricordandole, inoltre, che nessuna richiesta preventiva di permesso o ferie è stata da lei formalmente avanzata alla scrivente società o concordata con l'azienda utilizzatrice e che alcun permesso o ferie le sono stati comunque accordati, prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo le sue giustificazioni che vorrà presentare.» (cfr. all. 3, prod. tel. conv.).
Con raccomandata del 16.07.2021, richiamata la lettera di contestazione, la società resistente ha comunicato al ricorrente il licenziamento con missiva dal seguente tenore: «…in ordine all'obiezione da lei mossa circa le sedi cui è stato chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa, differenti da quella contrattualmente pattuita, le rammentiamo che, sulla scorta di quanto indicato sul suo contratto di lavoro, e come già segnalato nella nostra mail del 07.06.2021, lei si è obbligato a svolgere la sua prestazione presso la sede di Via Corrado Alvaro 8 Pozzuoli nonché presso tutti i punti vaccinali dell' per i quali ci risulta che l'Azienda utilizzatrice ha Parte_6 effettuato la valutazione dei rischi. Da ultimo, a seguito delle suddette verifiche, ci risulta che ad ogni inizio di turno è prevista la consegna da parte di un incaricato dell'utilizzatrici dei DPI necessari per lo svolgimento della sua prestazione lavorativa (es. camici monouso, mascherine, guanti etc.). Pertanto, i fatti addebitati…sono da ritenersi tali da ledere irreparabilmente ai sensi di legge e del CCNL ogni vincolo fiduciario nei suoi confronti…tanto quanto premesso…le comminiamo la sanzione del recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. con effetto a decorrere dalla data di ricezione della predetta lettera di contestazione...» (cfr. all.9, prod. tel. conv.).
L'unica doglianza sollevata da parte ricorrente concerne l'infondatezza in fatto della sanzione.
Invero, la parte ha dedotto la propria assenza incolpevole presso il IO DA di Lago
Patria sulla base di un duplice profilo ovvero di essere stata adibita a svolgere la propria attività
Pag. 4 di 7 lavorativa in un luogo diverso da quello contrattualmente stabilito ed in assenza di DPI. Ciò è quanto emerge non solo dall'atto introduttivo, ma anche dalle controdeduzioni inviate alla società a seguito della lettera di contestazione disciplinare (cfr. all.8, prod. tel. conv.).
Dal canto suo, la resistente ha contestato la ricostruzione attorea, rilevando la non esclusività dello svolgimento dell'attività lavorativa presso il IO DA di San Giuliano in Giugliano di
Campania, nonché la contrarietà della condotta del ricorrente con i doveri di cui alla CCNL di settore, esponendo, altresì, che l , unica gravata dal relativo onere di prova, ha adempiuto Parte_6 correttamente agli obblighi di protezione.
Non vi sono dubbi che l'assenza ingiustificata dal lavoro per più giorni (ove provata) integra un inadempimento del lavoratore giuridicamente rilevante e sanzionabile.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che: «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile» (Cass., nr. 2988/2011).
Ed ancora «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo» (Cass., nr. 16597/2018).
Parte ricorrente, gravata dal relativo onere, non ha contestato le assenze dal 01.06.2021 al
12.07.2021, ma al contempo non ha fornito la prova della sussistenza di una causa di giustificazione.
Appare infondata, alla luce della documentazione in atti e soprattutto del contratto stipulato tra le parti, la doglianza secondo cui il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa era esclusivamente il
IO DA di San Giuliano.
Seppur nel modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro è indicata come sede effettiva di svolgimento dell'attività lavorativa il IO DA di San Giuliano in Giugliano di Campania, deve evidenziarsi, a parere di chi scrive, che tale modulo è allegato al contratto principale di assunzione a termine che le parti hanno sottoscritto in data 18.05.2021 in cui è stato espressamente previsto che il luogo di lavoro è «via Corrado Alvaro 8- Pozzuoli e presso tutti i punti vaccinali dell' . Si Parte_6 ritiene, dunque, che parte ricorrente era ben consapevole, al momento della stipula del contratto, che Part l' avrebbe potuto assegnarlo presso altro punto vaccinale sia ab initio sia durante il servizio presso il
IO di e ciò proprio in considerazione della necessità di contrastare l'epidemia da CP_2
Covid-19.
Pag. 5 di 7 Ne consegue che legittimamente l'Azienda utilizzatrice ha disposto che il ricorrente prestasse attività lavorativa presso altro punto vaccinale, nel caso di specie presso l'HUB di Lago Patria (Na), e l'assenza del ricorrente presso tale punto vaccinale – pertanto ingiustificata – integra un inadempimento agli obblighi contrattuali e, in particolare, al dovere di svolgere diligentemente la propria attività lavorativa.
Quanto alla seconda doglianza, parte ricorrente ha evidenziato di non essersi più presentata presso l'Hub di Lago Patria in quanto non gli erano stati forniti i DPI necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Al riguardo, al punto 2 del contratto, per quanto qui interessa, è stato previsto: « Tenuto conto della peculiarità dell'istituto della somministrazione che assegna all' il potere di direzione e controllo dei lavoratori Parte_6 in somministrazione (art. 30 del Decreto Legislativo) ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legislativo Le comunichiamo che l'impresa Utilizzatrice è responsabile in via esclusiva nei Suoi confronti dell'adempimento degli obblighi di prevenzione e protezione individuati dalla legge e dai contratti collettivi. La informiamo quindi che l'Utilizzatrice ha assunto i seguenti obblighi: … fornirle tutti i necessari dispositivi di protezione e prevenzione dei rischi specifici per
l'integrità e la salute oltre alle attrezzature, strumenti necessari all'esecuzione della sua prestazione lavorativa… ».
La resistente ha chiesto la chiamata in causa dell'azienda utilizzatrice, unica responsabile contrattualmente dell'adempimento degli obblighi di protezione.
Letto l'art. 106 c.p.c., tale chiamata non è apparsa opportuna atteso che la resistente, seppur solo a decorrere dal 29.06.2021, ha fornito la prova della messa a disposizione dei DPI al ricorrente. Invero, Part nella mail inviata dall' l ricorrente in data 29.06.2021, nella quale erano comunicati i turni di servizi, si invitava formalmente il dott. prima dell'inizio del turno, a ritirare la dotazione personale e Pt_1 giornaliera di D.P.I. presso il CPSI di turno a ciò delegato (cfr. all. 4, prot. tel. conv.).
Tale mail ha ottenuto riscontro dal ricorrente (cfr. all. 4, prod. conv.) e, pertanto, può concludersi che, seppur solo dal 29.06.2021, si ha la prova della fornitura da parte dell' e le assenze sino Parte_7 al 12.07.2021 risultano comunque, anche con riferimento a tale specifico motivo di impugnazione del recesso datoriale, ingiustificate.
Oltremodo generico è il capo di prova articolato sul punto dacché, a fronte della messa a disposizione dei DPI a decorrere dal 29.06.2021, parte istante avrebbe dovuto articolare la richiesta istruttoria in maniera più dettagliata con specifico riferimento al periodo oggetto della contestata assenza.
Di conseguenza, deve ritenersi provato il fatto materiale dell'assenza ingiustificata dal 01.06.2021 al
12.07.2021, non essendo stati offerti elementi comprovanti la sussistenza di una causa di giustificazione dell'assenza.
Con riferimento a quanto esposto nella memoria di costituzione dell'avv. Paola Pilippelli, procuratore di parte ricorrente costituitosi in aggiunta all'avv. Rummo, si osserva quanto segue.
Pag. 6 di 7 È tardiva la richiesta di chiamata in causa dell' . Invero, l'art. 269 c.p.c., per la Parte_3 parte che rileva in questa sede, dispone che «Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiedere
l'autorizzazione alla giudice istruttore nella prima udienza». In sede di prima udienza, alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata dalla parte ricorrente, la quale, a mezzo del proprio procuratore, si è riportata al ricorso introduttivo e, sottoposta a libero interrogatorio, ha rifiutato l'offerta conciliativa della resistente
(cfr. verbale di udienza del 15.06.2023 nel fasc. tel.).
Quanto alle domande aventi ad oggetto l'illegittimità del licenziamento perché ritorsivo e discriminatorio e la conseguente richiesta di conversione del rito ordinario in rito speciale antidiscriminatorio ex art. 28 d.lgs. 150/2011, si evidenzia che è principio di diritto quello secondo cui, come nel rito ordinario, anche nel rito del lavoro vige il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado. Ed infatti, l'art. 420 c.p.c. nella parte in cui dispone che «Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice» si riferisce alla c.d. emendatio libelli, non essendo ammessa la mutatio libelli, ossia il mutamento radicale della domanda formulata.
Tali nuove domande sono, dunque, inammissibili.
Per le suesposte considerazioni, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio sono liquidate in applicazione dei parametri del DM 55/2014 e ss.mm.; la non complessità della questione giuridica affrontata giustifica l'utilizzo dello scaglione tariffario Euro
5.201,00 – 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi (atteso il valore indeterminabile, Cass.,
Ord. 24979/2018; sulla possibilità di riduzione dello scaglione, v. Cass., nr. 38466/2021; Cass., nr.
968/2022), espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.109,00 oltre accessori come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 19.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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