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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/09/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 709/2024 RGAC e vertente tra
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola alla Via A. Laterizio n. 220 presso lo studio degli Avv.ti
Giuseppina D'Angelo e Rosa Foresta, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via M. Cervantes n. 55/14 presso lo studio dell'avv.to Raffaele Petrone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.02.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 02.10.2000 in Nola con il Sig. (atto n. 162 parte 2 Controparte_1 serie A anno 2000), e che dalla loro unione sono nati i due figli e Per_1 Per_2 rispettivamente il 01.09.2001 e l'11.05.2004 ad Avellino, evidenziava che il Tribunale di Nola con sentenza n. 317/2018 emessa il 07.02.2018, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Agiva quindi in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno di mantenimento in favore dei figli, studenti universitari maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, pari ad euro 1.600,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 50% così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, vittoria di spese.
In data 24.05.2024 si costituiva il resistente il quale, contestata ogni avversaria affermazione, prospettazione, risultanza e produzione, chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia Per_2 in misura di euro 500,00 mensili fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente e, per contro, nulla disporre a titolo di mantenimento per il figlio oramai Per_1 economicamente indipendente, condannare la resistente alla restituzione della somma di euro
7.200,00 per quanto indebitamente ricevuto a titolo di mantenimento per il figlio a Per_1 partire, quantomeno, dal dicembre 2022. Vittoria di spese.
All'udienza del 26.05.2025 il Giudice, ascoltate le parti personalmente, vista la richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì depositata la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 317/2018 emessa dal Tribunale di Nola il 07.02.2018.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 02.10.2000 in
Nola (NA) (atto n. 162 parte 2 serie A anno 2000 del Comune di Nola);
b) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 709/2024 RGAC e vertente tra
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola alla Via A. Laterizio n. 220 presso lo studio degli Avv.ti
Giuseppina D'Angelo e Rosa Foresta, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via M. Cervantes n. 55/14 presso lo studio dell'avv.to Raffaele Petrone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.02.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 02.10.2000 in Nola con il Sig. (atto n. 162 parte 2 Controparte_1 serie A anno 2000), e che dalla loro unione sono nati i due figli e Per_1 Per_2 rispettivamente il 01.09.2001 e l'11.05.2004 ad Avellino, evidenziava che il Tribunale di Nola con sentenza n. 317/2018 emessa il 07.02.2018, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Agiva quindi in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno di mantenimento in favore dei figli, studenti universitari maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, pari ad euro 1.600,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 50% così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, vittoria di spese.
In data 24.05.2024 si costituiva il resistente il quale, contestata ogni avversaria affermazione, prospettazione, risultanza e produzione, chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia Per_2 in misura di euro 500,00 mensili fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente e, per contro, nulla disporre a titolo di mantenimento per il figlio oramai Per_1 economicamente indipendente, condannare la resistente alla restituzione della somma di euro
7.200,00 per quanto indebitamente ricevuto a titolo di mantenimento per il figlio a Per_1 partire, quantomeno, dal dicembre 2022. Vittoria di spese.
All'udienza del 26.05.2025 il Giudice, ascoltate le parti personalmente, vista la richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì depositata la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 317/2018 emessa dal Tribunale di Nola il 07.02.2018.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 02.10.2000 in
Nola (NA) (atto n. 162 parte 2 serie A anno 2000 del Comune di Nola);
b) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)