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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 324/2025 depositato il 31/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 31.12.2025 la contribuente Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 115202590005405690000, notificata in data 17.11.2025, e n. 12 sottostanti cartelle di pagamento eccependo: a) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
b) l'incompetenza territoriale dell'Agente della IS di IN;
c) la prescrizione della pretesa creditoria;
d) la duplicazione della pretesa e abuso dell'attività esecutiva, con conseguente condanna al pagamento spese di lite, con responsabilità aggravata.
Nel costituirsi in giudizio l'Agente della IS faceva presente di essersi tempestivamente attivato per recepire quanto statuito dalla sentenza n. 2/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IN, atteso che l'iscrizione ipotecaria era stata cancellata e l'intimazione n 115202590005405690000 in questa sede impugnata era stata annullata, precisando che un tanto era stato comunicato a controparte con PEC del 20.01.2026. Precisava la resistente che l'intimazione predetta era stata notificata alla signora BI in data 17.11.2025 mentre la sentenza suddetta era stata depositata in data 09.01.2026, per cui non erano ravvisabili nella condotta dell'Agenzia delle entrate-IS i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio a spese compensate.
Come già evidenziato nella precedente sentenza, cui le parti fanno riferimento, il principio dell'incompetenza territoriale dell'Agenzia della IS si è consolidato in sede di legittimità solo in epoca recente, per cui sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche in questa sede, tenuto conto dei tempi ristretti fra il deposito della citata sentenza e l'odierna udienza e la conseguente autotutela dell'Amministrazione. In tutti i casi non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata che presuppone che la parte abbia promosso la controversia o resistito in giudizio con dolo o colpa grave sia nell'ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 96 cpc , sia nell'ipotesi di cui al terzo comma, colpa grave consistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 4702 del 22.02.2025 secondo cui “…In particolare, l'approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione".
2.6. Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dal giudice di appello, laddove ha affermato la responsabilità aggravata dell'Ufficio, atteso che dalla ricognizione del ricorrente e dalla sentenza impugnata emerge che l'appellante aveva insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate non solo dal primo Giudice, ma anche dalla giurisprudenza conforme e consolidata di questa Corte sin dal 2018 (cfr. Cass. n. 3286 del 2018 e succ. conformi), ovvero in censure della sentenza di primo grado la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr. sul punto Cass. n. 34693 del 2022), tenendo peraltro anche conto che, come riportato dalla controricorrente e non contestato dall'Ufficio, l'atto impugnato era stato "emesso in difformità dell'interpello reso alla contribuente in una fattispecie corrispondente e mai revocato").
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Il Presidente est.
G. Pellizzoni
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente e Relatore
CARLISI MATTEO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 324/2025 depositato il 31/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11520259005405690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 31.12.2025 la contribuente Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 115202590005405690000, notificata in data 17.11.2025, e n. 12 sottostanti cartelle di pagamento eccependo: a) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
b) l'incompetenza territoriale dell'Agente della IS di IN;
c) la prescrizione della pretesa creditoria;
d) la duplicazione della pretesa e abuso dell'attività esecutiva, con conseguente condanna al pagamento spese di lite, con responsabilità aggravata.
Nel costituirsi in giudizio l'Agente della IS faceva presente di essersi tempestivamente attivato per recepire quanto statuito dalla sentenza n. 2/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IN, atteso che l'iscrizione ipotecaria era stata cancellata e l'intimazione n 115202590005405690000 in questa sede impugnata era stata annullata, precisando che un tanto era stato comunicato a controparte con PEC del 20.01.2026. Precisava la resistente che l'intimazione predetta era stata notificata alla signora BI in data 17.11.2025 mentre la sentenza suddetta era stata depositata in data 09.01.2026, per cui non erano ravvisabili nella condotta dell'Agenzia delle entrate-IS i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio a spese compensate.
Come già evidenziato nella precedente sentenza, cui le parti fanno riferimento, il principio dell'incompetenza territoriale dell'Agenzia della IS si è consolidato in sede di legittimità solo in epoca recente, per cui sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche in questa sede, tenuto conto dei tempi ristretti fra il deposito della citata sentenza e l'odierna udienza e la conseguente autotutela dell'Amministrazione. In tutti i casi non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata che presuppone che la parte abbia promosso la controversia o resistito in giudizio con dolo o colpa grave sia nell'ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 96 cpc , sia nell'ipotesi di cui al terzo comma, colpa grave consistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 4702 del 22.02.2025 secondo cui “…In particolare, l'approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione".
2.6. Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dal giudice di appello, laddove ha affermato la responsabilità aggravata dell'Ufficio, atteso che dalla ricognizione del ricorrente e dalla sentenza impugnata emerge che l'appellante aveva insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate non solo dal primo Giudice, ma anche dalla giurisprudenza conforme e consolidata di questa Corte sin dal 2018 (cfr. Cass. n. 3286 del 2018 e succ. conformi), ovvero in censure della sentenza di primo grado la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr. sul punto Cass. n. 34693 del 2022), tenendo peraltro anche conto che, come riportato dalla controricorrente e non contestato dall'Ufficio, l'atto impugnato era stato "emesso in difformità dell'interpello reso alla contribuente in una fattispecie corrispondente e mai revocato").
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Il Presidente est.
G. Pellizzoni