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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Vito Lulli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Samanta Poli;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 02/06/2002 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 20/01/2005, maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 11/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 24.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 06.11.2025 in trattazione scritta.
All'udienza del 06.11.2025 il Presidente Relatore, lette note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 06.02.2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) in data 02/06/2002 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello sta Pi i Matrimonio atto n. 21 parte 2 Serie A anno 2002.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa coniugale, posta in Venturina Terna via Verdi n. 16 di proprietà esclusiva della madre della Sig.ra , resterà nella definitiva disponibilità di quest'ultima Controparte_1 unitamente ai m nze e continuerà ad abitarla con il figlio Per_1 stabilmente convivente.
2) Conferma l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio in € 150,00 Per_1 mensili, da versare a lui direttamente, entro e non oltre il giorno 10 di se, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e che sarà sospeso nei mesi in cui svolgerà attività lavorativa e percepirà uno stipendio di Per_1 almeno € 800,00 mensil rmare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. La Sig.ra si CP_1 impegna a comunicare al padre tempestivamente tutte le notizie riguar le attività lavorativa svolta da figlio . Per_1
3) Nessun assegno a titolo divorzile verrà reciprocamente posto a carico dell'una o dell'altra parte essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Vito Lulli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Samanta Poli;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 02/06/2002 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 20/01/2005, maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 11/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 24.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 28.04.2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 06.11.2025 in trattazione scritta.
All'udienza del 06.11.2025 il Presidente Relatore, lette note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 06.02.2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) in data 02/06/2002 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello sta Pi i Matrimonio atto n. 21 parte 2 Serie A anno 2002.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa coniugale, posta in Venturina Terna via Verdi n. 16 di proprietà esclusiva della madre della Sig.ra , resterà nella definitiva disponibilità di quest'ultima Controparte_1 unitamente ai m nze e continuerà ad abitarla con il figlio Per_1 stabilmente convivente.
2) Conferma l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio in € 150,00 Per_1 mensili, da versare a lui direttamente, entro e non oltre il giorno 10 di se, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e che sarà sospeso nei mesi in cui svolgerà attività lavorativa e percepirà uno stipendio di Per_1 almeno € 800,00 mensil rmare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. La Sig.ra si CP_1 impegna a comunicare al padre tempestivamente tutte le notizie riguar le attività lavorativa svolta da figlio . Per_1
3) Nessun assegno a titolo divorzile verrà reciprocamente posto a carico dell'una o dell'altra parte essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra