Decreto cautelare 20 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/08/2025, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06907/2025REG.PROV.COLL.
N. 08069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8069 del 2024, proposto da
Agea- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NO LL e PP LL, ambedue in proprio e quali soci della società semplice LL NO e PP s.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri, in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 01921/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.s. LL BO e PP e dei signori NO LL e PP LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Angela Palmisano per delega dell’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio i signori LL e l’omonima società semplice, come in epigrafe indicati, impugnavano, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, i seguenti atti:
- intimazioni di pagamento, notificate il 19 novembre 2021, riferentesi a somme dovute su “residuo” ruolo GE “ex D.L. 27/2019”, in riferimento a una cartella asseritamente notificata il 29 novembre 2008, questa relativa a somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte per le annate lattiere 2002/2003 e 2004/2005;
- l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella GE n. 07720080011268081000, non conosciuta;
-- il “residuo ruolo” emesso da GE ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte;
-- alcuni atti di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.) eseguiti a carico di entrambi i ricorrenti, impugnazione, quest’ultima, alla quale i ricorrenti rinunciavano già nel corso del primo grado di giudizio.
2. Nel corso del primo grado il Tribunale adìto, con ordinanza n. 291 del 10 febbraio 2022, nel decidere sulla istanza cautelare disponeva anche l’acquisizione, a carico di GE e/o di AdER, di copia della cartella di pagamento n. 07720080011268081000, asseritamente notificata il 28 novembre 2008, corredata della prova della sua notificazione, nonché ogni utile informazione relativamente all’eventuale impugnazione della stessa.
3. Di seguito a ciò si costituiva in giudizio solo l’AdER, che non provvedeva a depositare quanto richiesto con l’indicata ordinanza istruttoria.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR accoglieva il ricorso, dichiarando l’intervenuta prescrizione del credito relativo alla annata lattiera 2002/2003, mentre annullava gli atti impugnati limitatamente alla richiesta di pagamento del prelievo relativo alla annata lattiera 2004/2005, essendo nel frattempo intervenuto l’annullamento degli atti impositivi del relativo prelievo.
5. GE ha proposto appello, impugnando la statuizione che ha dichiarato la avvenuta prescrizione del credito relativo alla annata 2002/2003, chiedendo preliminarmente di poter produrre una serie di documenti comprovanti l’interruzione del termine di prescrizione del credito.
6. I signori LL si sono costituiti in giudizio, in proprio e come rappresentanti della omonima società semplice, chiedendo la reiezione del gravame, e riproponendo, in caso di riforma della sentenza di primo grado, tutti i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice.
7. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 21 novembre 2024, in occasione della quale il Collegio, accogliendo l’istanza cautelare presentata da GE, ha sospeso l’esecutività dell’appellata sentenza, e quindi all’udienza pubblica del 29 maggio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con unico, articolato, motivo d’appello si lamenta che l’istruttoria disposta dal TAR - non ottemperata da GE in primo grado - avrebbe potuto essere reiterata dal primo giudice, oppure rivolta anche al debitore e si insiste per l’ammissione, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della documentazione prodotta, e in particolare:
- della sentenza del TAR per il Lazio n. 11550 del 18 novembre 2014, con la quale è stato respinto il ricorso n. 8370/2003 R.G., proposto dagli odierni appellanti contro gli atti con cui GE aveva provveduto alla compensazione nazionale per il periodo 2002/2003;
- dell’intimazione di pagamento n. 33010 del 19 giugno 2009, notificata il 20 luglio 2009, con veniva chiesto, ex L. n. 33/2009, il pagamento del prelievo dovuto, tra gli altri, per l’annata lattiera 2002/2003, maggiorato dei relativi interessi;
- della ricevuta di presentazione dell’istanza di rateizzazione del 2 marzo 2010;
- della comunicazione di GE del 28 febbraio 2012, recante presa d’atto della mancata accettazione, da parte della Azienda Agricola LL NO e PP, della proposta di accoglimento della istanza di rateizzazione.
8.1. Costituendosi in giudizio l’Azienda agricola si è opposta alle nuove produzioni di GE, rilevando che si tratterebbe di documenti non indispensabili per la decisione in sede d’appello e che l’ordinanza istruttoria emessa dal TAR era rimasta inevasa, richiamando alcuni precedenti della Sezione.
8.2. Il Collegio ritiene, alla luce delle più recenti pronunce della Sezione, di dover dichiarare ammissibili i documenti prodotti da GE nel presente grado d’appello.
8.2.1. Si osserva, in primo luogo, che nel corso del primo grado del giudizio GE non era costituita, e dall’esame del relativo fascicolo informatico non vi è prova che l’ordinanza istruttoria n. 291 del 10 febbraio 2022 fosse stata comunicata ad GE presso la relativa sede legale: non risulta dunque che GE abbia avuto conoscenza della indicata ordinanza istruttoria.
8.2.2. In ogni caso si deve anche rilevare che con la suddetta ordinanza istruttoria il TAR si era limitato a ordinare ad GE e alla AdER la produzione di “ copia della cartella di pagamento n. 07720080011268081000, asseritamente notificata il 28 novembre 2008, corredata della prova della sua notificazione, nonché ogni utile informazione relativamente all’eventuale impugnazione della stessa ”: il TAR, quindi, nell’occasione aveva esercitato i poteri officiosi di istruttoria in maniera incompleta, omettendo di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti afferenti l’eventuale impugnazione degli atti impositivi del prelievo, e omettendo anche di acquisire documentazione comprovante l’esistenza di ulteriori, diversi, atti aventi valenza interruttiva della pretesa; per cui risultano non pertinenti i precedenti della Sezione invocati da parte appellata, di cui alle sentenze nn. 4492/2024, 3680/2024, 11049/2023.
8.3. Chiarito, dunque, che i documenti sopra citati, prodotti da GE nel presente grado d’appello debbono considerarsi ammissibili, ne consegue che l’appello va in parte accolto, risultando errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la prescrizione del debito relativo al prelievo per l’annata lattiera 2002/2003.
8.3.1. La sentenza n. 11550/2014 del TAR per il Lazio, che non risulta essere stata appellata e riformata in sede d’appello, essendosi pronunciata direttamente sulla legittimità degli atti aventi ad oggetto gli atti impositivi del prelievo per l’anno 2002/2003 e all’esito di un giudizio in cui GE si era costituita per contestare la domanda impugnatoria, ha sortito l’effetto di determinare la sospensione del decorso della prescrizione dal momento di proposizione del ricorso sino alla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18 novembre 2014. Sul punto si richiama l’orientamento della Sezione (espresso da ultimo, ex multis , con le sentenze Cons. Stato, VI, n. 1803 del 4 marzo 2025; Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2025, n. 1519; Cons. Stato, VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303, richiamate queste ultime da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64, che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierna parte appellata) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, quindi, la richiesta di pagamento. Tale lettura è confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’ an o quantum d ella pretesa creditoria risulta ancora sub iudice ; detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
8.3.2. Di conseguenza, l’intimazione di pagamento intervenuta nel 2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, deve ritenersi tempestiva per quanto riguarda il capitale, trattandosi di pretesa che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Sezione, si prescrive nell’ordinario termine decennale ( ex multis. Cons. Stato, VI, 16 aprile n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
8.3.3. Per quanto riguarda gli interessi, va rilevato che la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, « il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
8.3.4. GE invoca la sospensione della prescrizione correlata alla sospensione dei procedimenti di recupero del credito imposta dall’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009: il Collegio non ritiene che tale causa di sospensione abbia rilevanza nel caso di specie, poiché nel momento in cui essa prendeva efficacia era già pendente il giudizio definito con la sentenza del TAR Lazio n. 11550/2014, il quale aveva già determinato autonomamente la sospensione del decorso del termine prescrizionale, tra l’altro per un periodo anche più lungo di quello derivante dall’applicazione dell’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009.
8.3.5. GE invoca anche la sospensione del termine di prescrizione derivante dalla applicazione dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020. A tale proposito occorre rilevare che la sentenza del TAR per il Lazio n. 11550/2014, essendo stata pubblicata il 18 novembre 2014, in mancanza di impugnazione si presume essere passata in giudicato il 18 maggio 2015: dal giorno successivo, quindi, è iniziato un nuovo periodo di prescrizione quinquennale relativa agli interessi, per la quale non risultano essere intervenuti atti interruttivi in data successiva: merita a tale proposito rammentare che ai sensi dell’art. 2943, commi 1 e 2, c.c., le domande giudiziali hanno effetto interruttivo della prescrizione, la quale, però, secondo quanto stabilito dall’art. 2945, comma 1, c.c., non ricomincia a decorrere se non nel momento in cui passa in giudicato la decisione che definisce il giudizio. Per tale ragione, il tempo trascorso prima della notificazione della domanda giudiziale non deve computarsi ai fini del calcolo della prescrizione.
8.3.7. Nel momento in cui, il 17 marzo 2020, entrava in vigore il D.L. n. 18/2020, il termine quinquennale – decorrente, come già precisato, dal 19 maggio 2015 - non era ancora maturato: il debito in questione risulta quindi incluso tra quelli cui si applica l’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, secondo cui “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122415. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ”: il termine del 30 giugno 2020, entro il quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato dopo la sospensione, è stato successivamente prorogato varie volte, fino al 30 settembre 2021: pertanto dal 1° ottobre 2021 ha ricominciato a decorrere il termine prescrizionale relativo ai crediti contemplati dalla norma dianzi ricordata. Tenuto conto di ciò, il termine di prescrizione quinquennale che aveva cominciato a decorrere ex novo dal 19 maggio 2015, alla data del 17 marzo 2020 risultava decorso per 4 anni, 9 mesi e 27 giorni, pertanto necessitava un ulteriore periodo di 2 mesi e 4 giorni perché la prescrizione maturasse.
8.3.8. Le intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, che si fondano su una cartella di pagamento notificata nel novembre 2008, sono del 17 novembre 2021, sono state notificate il 19 novembre 2021 e sono pertanto tempestive. L’art. 68 del D.L. n. 18/2020, ha infatti previsto una causa di mera sospensione della prescrizione, connessa alla impossibilità per l’Amministrazione di agire per il recupero del credito: come tale, essa non ha vanificato il tempo già decorso alla data del 17 marzo 2020 e, quindi, del 1° ottobre 2021, pari a 4 anni, 9 mesi e 27 giorni. Dal 1° ottobre al 19 novembre 2021 non sono decorsi neppure 2 mesi, e per tale ragione le intimazioni di pagamento risultano idonee a interrompere il termine prescrizionale, essendo intervenute praticamente 15 giorni prima che maturasse il termine di prescrizione.
8.4. Per concludere, l’appello va accolto, sia per quanto riguarda la declaratoria di prescrizione della quota capitale del prelievo relativo alla annata lattiera 2002/2003 dovuto dalla Azienda agricola LL, sia per quanto riguarda i relativi interessi.
9. Si rende quindi necessario procedere alla disamina dei motivi di primo grado non esaminati dal TAR e riproposti dai signori LL.
10.1. Con il primo motivo i signori LL, oltre a far valere, in generale, la prescrizione del credito deducono anche la perdita di efficacia della cartella esattoriale per decorso di dieci anni dalla relativa notifica.
10.2. La censura é destituita di fondamento. L’art. 50 del D.P.R. n. 602/73, sia nella versione vigente al momento in cui veniva notificata la cartella, il 28 novembre 2008, sia nel momento in cui veniva emessa l’intimazione di pagamento (17 novembre 2021), prevedeva la procedura esecutiva potesse essere intrapresa non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, avente valore di titolo esecutivo, mentre al comma 2 stabiliva che “ Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .”. Il D.P.R. n. 602/73 non prevedeva anche una autonoma causa di perdita di efficacia della cartella esattoriale, connessa al decorso di un termine. Ne consegue che il mero decorso del tempo poteva determinare l’illegittimità della cartella esattoriale solo quando avesse determinato anche la prescrizione del credito, e quindi l’estinzione della pretesa sottostante, non quando - come nel caso di specie - nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla notifica della cartella, il credito sia ancora esigibile perché non prescritto.
10.3. La censura va quindi respinta in quanto l’intimazione di pagamento ha correttamente riattivato una cartella di pagamento relativa a un credito non prescritto, e non altrimenti invalidata (come ad esempio accade quando intervengano alcune forme di “condono fiscale”).
11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità o inesistenza del ruolo posto a base della cartella di pagamento attivata con le intimazioni impugnate: ciò per la ragione che il ruolo sarebbe stato formato a suo tempo da GE in assoluta carenza di potere, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 119/2003: la censura va respinta sul rilievo che l’Azienda agricola avrebbe dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione. Per tale ragione, come già la Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025) la censura avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.
12. Con il terzo motivo si lamenta che l’intimazione di pagamento ha riattivato una cartella esattoriale che a suo tempo è stata sospesa e che deve ritenersi annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), GE non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione: anche questa censura è già stata esaminata e disattesa dalla Sezione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3790 del 26 aprile 2024) sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019.
13. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate in quanto la cartella di pagamento ivi richiamata e presupposta non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati: la censura va respinta sulla base di ragioni analoghe a quelle che determinano il rigetto del secondo motivo di ricorso.
14. Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su atti formati in violazione di norme anticomunitarie: in particolare per la ragione che gli atti presupposti sono applicativi di una normativa nazionale contrastante con la normativa europea, come accertato nella sentenza della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, del 1° settembre 2021 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, e quindi in relazione all’illegittimità delle compensazioni eseguite sulla base di normativa interna passibile di disapplicazione e per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione ed effettività, nonché per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost., e per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU: censura formulata sulla base della pretesa illegittimità delle compensazioni presupposte.
14.1. La questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. VI, n. 9338 del 20 novembre 2024), la quale, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’atto impositivo del prelievo: in difetto di impugnazione di quest’ultimo, o di annullamento del medesimo a seguito di impugnazione giurisdizionale, l’atto impositivo del prelievo diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione, che deve darvi corso. Nel caso di specie la pretesa dell’Azienda trova un ostacolo nell’esistenza dello specifico giudicato di cui alla sentenza del TAR per il Lazio n. 11550/2014, che ha accertato la legittimità degli atti di prelievo e di compensazione nazionale emessi nei confronti della Azienda agricola LL per l’annata 2002/2003, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte Ue Kühne & Heitz 13 gennao 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private in tal senso cfr. anche CdS VI n. 4862 del 2023 ), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore della azienda appellata, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia ; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno .
15. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la mancata regolare notifica alla Azienda agricola LL degli atti presupposti, cioè della cartella esattoriale: l’appellante sostiene in particolare che GE avrebbe dovuto dimostrare “ l’invio della stessa cartella in plico raccomandato, e non per lettera raccomandata) ”.
15.1. La censura va respinta, essendo agli atti del giudizio la prova che la cartella di pagamento è stata consegnata il 28 novembre 2008, a mani del sig. LL NI, e tanto a mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento, la cui copia è stata prodotta da AdER in primo grado, come doc. 7 delle produzioni del 27 aprile 2024. Ciò posto, non comprendendosi cosa intenda affermare l’appellante deducendo che la notifica avrebbe dovuto avvenire “ in plico raccomandato, e non per lettera raccomodata ”, la censura va senz’altro respinta.
16. Con il settimo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della intimazione di pagamento sul presupposto che il recupero del credito potrebbe ormai avvenire solo sulla base della iscrizione del debito nel Registro Debitori previsto agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, allorché nella specie l’intimazione ha riattivato un ruolo GE, illegittimamente formato: la censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso GE, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9772). Di conseguenza il debito rimane unico, ed i pagamenti effettuati per compensazione con i premi PAC debbono essere portati in deduzione dell’unico debito, ascrivibile all’atto di accertamento del prelievo.
17. Con l’ottavo motivo l’Azienda agricola deduce l’eccessività della pretesa, in quanto l’intimazione di pagamento non terrebbe conto del recupero di parte del debito mediante compensazione con premi PAC: il Collegio rileva che parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l’avvenuta compensazione del debito relativo alla annata lattiera 2002/2003 con premi PAC. In questa condizione la censura deve essere respinta per mancanza di specificità e di prova.
18. Con il nono motivo, infine, si deduce la nullità della intimazione di pagamento per carenza assoluta di motivazione in ordine agli importi esposti quale residuo debito a titolo di capitale e interessi e si contesta la debenza relativa agli interessi , sia nell’ an che nel quantum.
18.1. Il Collegio osserva che le intimazioni di pagamento recano l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale per l’anno 2002 (“debito originario”, pari a €. 105.735,94), e quanto richiesto a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. L’importo indicato nella intimazione di pagamento a titolo di “debito originario” coincide con quello indicato nella cartella esattoriale richiamata per l’anno 2002. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel novembre 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta.
18.2. Non può essere accolta l’eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti in ragione dell’illegittimità della procedura di recupero, trattandosi di eccezione che si fonda su vizi degli atti presupposti, non ammissibili nella presente sede, per le ragioni già esposte.
18.2. Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8- ter 3° e 4° comma, 8- quater , 3° comma, e 8- quinquies , 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui «l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)» (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
18.3. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
18.4. Relativamente all’eccezione secondo cui l’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595).
18.5. Infine, relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero decorsi nel periodo di sospensione del ruolo presupposto, il Collegio osserva che era onere della parte allegare quantomeno dei calcoli, aventi valore di principio di prova, che dimostrassero che gli interessi indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate erano comprendevano anche interessi calcolati relativamente al periodo di sospensione del ruolo. Anche questa eccezione va quindi respinta.
19. In conclusione l’appello va accolto sia relativamente alla quota capitale relativa al prelievo supplementare latte dovuto per l’anno 2002, sia agli interessi dovuti su detto capitale: in tali limiti va anche respinto il ricorso di primo grado.
20.- Sussistono, anche in ragione della natura parziale del gravame, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, rigettati i motivi riproposti da parte appellata, in parziale riforma della sentenza del TAR per il Veneto n. 01921/2024, respinge il ricorso di primo grado limitatamente alla quota capitale del prelievo dovuto dalla Azienda agricola appellata per l’anno 2002 ed ai relativi interessi, confermando nel resto l’appellata sentenza.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO