Articolo 25 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 24Articolo 26
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25 agosto 1988
Art. 25.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta".
Nota all'art. 25:
L'intero testo vigente dell' art. 263-ter del codice di procedura penale e' riportato nella nota all'art. 24.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988
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