Sentenza 25 gennaio 1979
Massime • 1
L'art 8 della legge 25 novembre 1962, n 1684, il quale, nel disciplinare le distanze tra le costruzioni nelle zone sismiche non preclude la sistemazione dell'edificio parte sul confine e parte in arretramento, va interpretato, tuttavia, nel senso che, una volta costituito l'intervallo di isolamento, questo deve essere rigorosamente osservato dalla base, non essendo legittimo uno spazio parzialmente coperto da sporti e rientranze.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1979, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1979 |
Testo completo
L'art 8 della legge 25 novembre 1962, n 1684, il quale, nel disciplinare le distanze tra le costruzioni nelle zone sismiche non preclude la sistemazione dell'edificio parte sul confine e parte in arretramento, va interpretato, tuttavia, nel senso che, una volta costituito l'intervallo di isolamento, questo deve essere rigorosamente osservato dalla base, non essendo legittimo uno spazio parzialmente coperto da sporti e rientranze.*