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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Marco GA Presidente rel.est.
Giacomo Rota consigliere
Maria Lucia Insinga consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ex art. 350bis, 281sexies comma 3 c.p.p.)
nella causa in secondo grado iscritta al n. 346/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, concernente l'impugnazione per revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 361/2023 del 27/09/2023 resa dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 120/2018 RG, tra:
, già (quale società Controparte_1 Controparte_2 incorporante di , già già CP_3 Controparte_4 Controparte_2
) in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma Piazza
Guglielmo Marconi n° 25, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dell'Utri del Foro di Caltanissetta.
Attrice in revocazione
e
1 1. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_5 residente in [...],
2. nata a [...] il [...], ed ivi residente Persona_1 in Via Vittorio Veneto n 66, entrambi in proprio e quali eredi rispettivamente delle Sig.re Persona_2
e
[...] Per_3
3. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_6 residente in [...],
4. , nato a [...] il [...], e residente a [...]Parte_1
Michele di Ganzaria in Via Vittorio Veneto 66, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Piluso del foro di Caltagirone, elettivamente domiciliato per la carica presso lo studio dell'Avv. Ivano Costa sito in Caltanissetta Via Fra Giarratana 9
Convenuti in revocazione
e nei confronti di:
Controparte_7
Appellato - contumace
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 25 settembre:
- revocare la sentenza n. 361/2023 del 27/09/2023 resa dalla Controparte_1
Corte D'Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 120/2018 RG., ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che dall'importo determinato dalla Corte d'Appello, secondo i criteri della sentenza di I grado, non oggetto di impugnazione delle parti, va detratto l'importo di €. 270.961,20, quale sorte capitale versata in esecuzione della sentenza di I grado.
Conseguentemente, rideterminare la somma complessiva ritenuta dovuta, applicando le detrazioni nella misura e secondo i conteggi analiticamente indicati nell'atto di revocazione del 14.11.2023 o in quella ritenuta esatta, dando atto che il minore importo dovuto pari ad €. 102.653,29, oltre interessi dal
2 04.07.2027 e spese legali già liquidate, giusto provvedimento del Presidente della Corte del 21.11.2023, è stato versato da (per un totale di €. CP_1
120.064,60) e che pertanto null'altro è dovuto con ogni conseguente statuizione.
Parti convenute > hanno insistito nel contenuto della propria comparsa di costituzione e dei successivi atti di causa, contestando la pretestuosità e infondatezza della domanda proposta dall'odierna attrice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 14.11.2023, la compagnia di Assicurazione
[...]
(impresa incorporante di già Controparte_1 Controparte_3
, già ) adiva la Corte di Appello Controparte_8 Controparte_2 di Caltanissetta, ex art. 396, comma 1, n. 4, c.p.c. al fine di ottenere:
- in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 361/2023, pubblicata il 27.09.2023, non notificata, resa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta nel giudizio n. 120/2018 R.G. che ha comportato l'istaurazione del procedimento N° 346/23 -1;
- in via principale, la revocazione della sentenza n. 361/2023, pubblicata il
27.09.2023, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 120/2018
R.G., ritenendo e dichiarando che dall'importo determinato dalla Corte di
Appello, secondo i criteri della sentenza di I grado del Tribunale di Enna, andava detratto l'importo di €. 270.961,20, quale sorte capitale versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, chiedeva all'Ill.ma Corte di rideterminare la somma complessiva ritenuta dovuta, applicando le suddette detrazioni nella misura avanti indicata o in quella ritenuta esatta, con riserva di spese e compensi e rimborso del contributo unificato.
Si costituivano in giudizio i soggetti convenuti con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale riconoscevano l'esistenza di errori di calcolo nella sentenza impugnata, tuttavia non nella misura e secondo il metodo di (ri)calcolo offerto da parte impugnante, bensì secondo il diverso sistema di conteggio di cui alla consulenza di parte. Per l'effetto chiedevano, in via riconvenzionale, accertare:
3 - che le somme dovute in favore dei familiari di nel complesso Persona_4 ammontano ad €. 244.755,10, somma a cui andrà decurtata la somma corrisposta in data 11.01.2024 da parte della compagnia di €. 102.653,29;
- che gli importi ancora dovuti ai suddetti soggetti sono i seguenti:
per la somma di €. 54.019,45; Controparte_5
per la somma di €.69.214,02; Persona_1
per la somma di €. 7.321,12; Controparte_6
per la somma di €. 11.547,22; Parte_1 con decurtazione dell'importo di €. 7.513,91, corrisposto dalla Compagnia di assicurazioni in data 11.01.2024.
All'esito dell'udienza del 20 marzo 2024, con ordinanza del 17 aprile 2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ex art 350bis c.p.c.; con successiva ordinanza del 2 novembre 2024, essa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 25 settembre 2025, con assegnazione alle parti di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per un corretta comprensione della richiesta di revocazione e dei motivi che la sostengono, è necessario riassumere i momenti processuali di interesse.
Con atto di citazione del 18.02.2012, i sigg.ri e Controparte_5 Persona_1 in proprio (quali genitori del de cuius) e nella qualità di eredi delle sigg.re e (nonne del de cuius), nonché i sigg,ri Persona_2 Per_3 [...]
e (fratelli del de cuius), convenivano in giudizio CP_6 Parte_1 innanzi il Tribunale di Enna la e il sig. Controparte_9 Controparte_7 per ottenere il risarcimento, in solido fra loro, del preteso danno patrimoniale, del danno per la perdita del rapporto parentale, del danno biologico, del danno materiale per la moto e per le spese funerarie, per un ammontare complessivo di
€. 857.500,00, al netto delle somme già corrisposte dalla compagnia di assicurazione convenuta, antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, pari ad €. 262.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rilevavano che in data 15.07.2004, in territorio di Piazza Armerina SS 117
Bis, C.da Cammeni al Km. 55,200, il sig. alla guida della Controparte_7
4 autovettura Fiat Tipo, tg. CO 946687, di proprietà dello stesso, assicurata per la r.c.a. con la aveva invaso l'opposta corsia di marcia, Controparte_9 andando a scontrarsi frontalmente con la moto Yamaha, tg. CT 176449, di proprietà e condotta dal sig. che decedeva sul colpo. Persona_4
Con sentenza n. 429/17 del 4/7/17, il Tribunale di Enna accoglieva parzialmente le domande attrici, condannando il sig. , in solido con la CP_7
a pagare agli attori la complessiva somma di €. 270.961,20, Controparte_10 già detratta la somma di €. 262.000,00 versata, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Avverso la suddetta decisione proponevano gravame Controparte_5
e , lamentando - per la parte qui Persona_1 Controparte_6 Parte_1 di interesse - la pretesa erroneità dell'impugnata decisione, nella parte in cui aveva attribuito al deceduto una responsabilità nella determinazione dell'evento nella misura del 30%, chiedendo l'esclusione di una qualsiasi responsabilità del Con de cuius, sig. e, in subordine, l'applicazione di una concorsualità Per_4 minima nella misura del 10%.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 361/2023, in parziale accoglimento dell'appello, riteneva di attribuire a una quota di responsabilità Persona_4 pari al 10% (anziché del 30%) e, quindi, riconosceva agli attori il diritto al risarcimento in misura pari al 90% (anziché nella misura del 70%) degli importi stabiliti dal Tribunale.
La Corte, pertanto, rideterminava l'ammontare del risarcimento sulla base di tale percentuale e in applicazione del medesimo procedimento adottato dal
Tribunale (non oggetto di censure delle parti), come di seguito descritto:
• importo iniziale ex tabella milanese – 10% quale quota di responsabilità di
Persona_4
• devalutazione dell'importo alla data del sinistro;
• detrazione delle somme già corrisposte dalla società assicuratrice prima dell'instaurazione del giudizio;
• rivalutazione monetaria;
• interessi legali compensativi sulle somme via via rivalutate.
• somma di capitale devalutato, rivalutazione monetaria e interessi.
5 Effettuava, pertanto, i seguenti calcoli, al fine di quantificare la somma dovuta a ciascuno dei ricorrenti:
: Controparte_5
• € 270.000,00 per danno parentale (pag. 13 sentenza di primo grado) + €
4.500,00 per danno patrimoniale da spese funerarie (doc. 12 prod. appellante e pag. 18 atto di appello, con lievissima riduzione della domanda rispetto all'importo effettivo delle fatture) = € 274.500,00 – 10% = € 247.050,00
• Devalutazione dal 1° gennaio 2014 – data cui fanno riferimento le tabelle applicate – alla data del sinistro (15 luglio 2004) = 206.909,55;
• Detrazione dell'importo già pagato (€ 110.000,00) = € 96.909,55
• Rivalutazione monetaria dal 15 luglio 2004 al 4 luglio 2017 = € 19.769,55;
• Interessi sulle somme via via rivalutate = € 25.755,88
• TOTALE DOVUTO AL DI RO : € 142.434,98 CP_5
: Persona_1
• € 270.000,00 per danno parentale – 10% = € 243.000,00
• devalutazione = € 203.517,59
• detrazione importo già pagato (€ 110.000,00) = 93.517,59
• rivalutazione monetaria = € 19.077,59
• interessi sulle somme via via rivalutate = € 24.854,40
• TOTALE DOVUTO A : € 137.449,58 Persona_1
: Controparte_6
• € 50.000 per danno parentale – 10% = € 45.000,00;
• devalutazione = € 37.688,44;
• detrazione importo già pagato (€ 21.000,00) = € 16.688,44;
• rivalutazione monetaria: € 3.404,38;
• interessi sulle somme via via rivalutate: € 4.435,23;
• TOTALE DOVUTO A DI RO LD: € 24.527,75
: Parte_1
• € 90.000,00 per danno parentale – 10% = € 81.000,00;
• devalutazione: € 67.839,20;
• detrazione importo già pagato (€ 21.000,00) = 46.839,20;
• rivalutazione monetaria: € 9.555,20;
6 • interessi sulle somme via via rivalutate: € 12.448,56
• TOTALE DOVUTO A DI RO AR: € 68.842,96
La somma complessivamente liquidata a favore degli attori, in conclusione, veniva quantificata in € 373.255,27, con decorrenza degli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado.
Tanto chiarito, va subito rilevato che il versamento da parte di
[...]
in favore dei ricorrenti appello della somma complessiva di Controparte_1 euro 270.955,20 (e non 270.961,00, come erroneamente indicato nell'atto di citazione per revocazione) non è oggetto di contestazione e risultava già nel Contr giudizio di appello (seppure la on ne avesse fatto menzione negli scritti di parte), dalle ricevute di pagamento in allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta dell'anzidetta società.
Si tratta del pagamento dell'importo indicato in sentenza appellata, che è stato eseguito in data 28 luglio 2018, con quattro assegni, per un importo totale
(comprensivo di euro 27.764,00 per spese di patrocinio) di 298.719,20.
Sussiste, quindi, uno dei presupposti per la revocazione ex art. 395 co 1 n. 4
c.p.c. e, segnatamente, quello costituito dalla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata e che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 6242/2021, “uno dei principi cardine delle impugnazioni in generale e, quindi, anche della revocazione in particolare, è quello secondo il quale una volta individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore-vizio, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse
e quelle che ne dipendono.
Nella logica sistematica del rimedio, la rinnovazione del giudizio è, essa stessa, attribuzione di un bene della vita.
Il giudizio è “nuovo” o “rinnovato” nel senso che non rappresenta la mera correzione del singolo elemento facente parte dell'originaria concatenazione logico-giuridica di cui era composta la motivazione, ma determina il rinnovo dell'intero percorso decisionale, emendato del vizio che lo ha falsato.
7 Il nuovo giudizio deve necessariamente riguardare tutte le parti della sentenza che sono dipendenti, sul piano logico-giuridico, da quella direttamente incisa dalla causa di revocazione”.
In applicazione di tale principio, va rilevata la correttezza del ri-calcolo effettuato nell'atto di citazione per revocazione di Controparte_1
La somma corrisposta agli appellanti in esecuzione del dispositivo di condanna pronunciato dalla Corte d'Appello, che erroneamente non è stata portata in detrazione, deve essere inserita nel procedimento di calcolo dopo la determinazione dell'importo dovuto in favore di ciascun erede di Persona_4 come da seguenti prospetti, che integrano quelli elaborati dalla Corte d'Appello nelle sole parti in corsivo: Con : CP_5
• € 270.000,00 per danno parentale (pag. 13 sentenza di primo grado) + €
4.500,00 per danno patrimoniale da spese funerarie (doc. 12 prod. appellante e pag. 18 atto di appello, con lievissima riduzione della domanda rispetto all'importo effettivo delle fatture) = € 274.500,00 – 10% = €
247.050,00
• Devalutazione dal 1° gennaio 2014 – data cui fanno riferimento le tabelle applicate – alla data del sinistro (15 luglio 2004) = 206.909,55;
• Detrazione dell'importo già pagato (€ 110.000,00) = € 96.909,55
• Rivalutazione monetaria dal 15 luglio 2004 al 4 luglio 2017 = € 19.769,55;
• Interessi sulle somme via via rivalutate = € 25.755,88
• Sub totale dovuto a € 142.434,98 – Controparte_5
• Detrazione importo versato dopo sentenza di I grado € 101.640,07
• Totale dovuto a € 40.794,91, Oltre interessi legali dal 4 Controparte_5 luglio 2017 (data della sentenza di I grado) al soddisfo
Persona_1
• Somma devalutata € 203.517,59 –
• Detrazione importo pagato prima della sentenza di I grado € 110.000,00 =
• TOTALE € 93.517,59 +
• Rivalutazione monetaria dal 15 luglio 2004 al 4 luglio 2017 € 19.077,59
8 • Interessi sulle somme via via rivalutate € 24.854,40
• Sub totale dovuto a € 137.449,58 Persona_1
• Detrazione importo versato dopo sentenza di I grado € 96.990,06
• Totale dovuto a € 40.459,52, oltre interessi legali dal 4 luglio Persona_1
2017 (data della sentenza di I grado) al soddisfo
Controparte_6
• Somma devalutata € 37.688,44
• Detrazione importo pagato prima della sentenza di I grado € 21.000,00 =
• TOTALE € 16.688,44 +
• Rivalutazione monetaria dal 15 luglio 2004 al 4 luglio 2017 € 3.404,38
• Interessi sulle somme via via rivalutate € 4.435,23
• Sub totale dovuto a € 24.527,75 Controparte_6
• Detrazione importo versato dopo sentenza di I grado € 18.911,35
• Totale dovuto a € 5.969,66, oltre interessi legali dal 4 Controparte_6 luglio 2017 (data della sentenza di I grado) al soddisfo
Parte_1
• Somma devalutata € 67.839,20
• Detrazione importo pagato prima della sentenza di I grado € 21.000,00 =
• Sub totale dovuto a € 46.839,20 + Parte_1
• Rivalutazione monetaria dal 15 luglio 2004 al 4 luglio 2017 € 9.555,20
• Interessi sulle somme via via rivalutate € 12.448,56
• Sub totale dovuto a € 68.842,96 Parte_1
• Detrazione importo versato dopo sentenza di I grado € 53.413,72
• Totale dovuto a € 15.429,20, oltre interessi legali dal 4 Parte_1 luglio 2017 (data della sentenza di I grado) al soddisfo
Pertanto, diversamente da quanto calcolato dalla sentenza n. 361/2023, considerata l'esistenza del fatto ivi erroneamente ritenuto inesistente, la somma che va complessivamente liquidata a favore degli attori, con la percentuale del
90%, è pari ad € 102.300,07 (€ 373.255,27 - €. 270.955,20) sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo.
9 Nella consulenza di parte eseguita dalla d.ssa il 25 febbraio Persona_5
2024, nell'interesse di , , Controparte_5 Persona_1 Parte_1 CP_6
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta e domanda
[...] riconvenzionale, si giunge a importi dovuti sensibilmente maggiori, in applicazione, però, di un procedimento di calcolo diverso da quello adottato dal
Tribunale e dalla Corte, che applica la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi prima di detrarre l'acconto versato prima del giudizio (e non dopo, come invece operato dai giudici di primo e secondo grado).
Così facendo, parti convenute in giudizio di revocazione sollecitano un inammissibile riesame del ragionamento seguito dal giudice, deducendo vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, la cui sindacabilità è esclusa poiché formatisi sulla base di una valutazione (cfr. ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2779 Anno 2025;
Cass., Sez. Un., n. 4367 del 2021).
Infine, occorre rilevare che la natura di mezzo di impugnazione ad oggetto limitato non consente di tenere in considerazione, ai fini della determinazione del quantum dovuto, degli ulteriori importi versati dalla Compagnia assicurativa dopo la sentenza di secondo grado, sebbene gli stessi soggetti convenuti in revocazione abbiano dato atto della corresponsione, in data 10 gennaio 2024 e all'esito al sub-procedimento di sospensiva dell'esecutività della pronuncia della Corte d'Appello, della ulteriore somma di €.102.653,29, oltre interessi pari ad euro 7.513,91.
Con riguardo alle spese del giudizio, deve ricordarsi il principio secondo cui il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio mediante accoglimento di tale impugnazione, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione, atteso che la rescissione, anche parziale, della sentenza determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 975 del 16 gennaio
2019, Rv. 652302-01).
10 Dunque, all'importo liquidato nel giudizio di appello (euro 7.400,00, che si ritiene di confermare) vanno aggiunte le spese sostenute per il giudizio di revocazione, in relazione a quale, fermo restando il principio secondo cui la Contr condanna alle spese segue la soccombenza generale (della e riconosciuti i presupposti per la compensazione delle spese nella misura del 50% (la stessa riconosciuta dalla Corte d'Appello nella sentenza oggetto di impugnazione per revocazione), al quantum discendente dall'applicazione dei compensi minimi deve seguire una riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto o di diritto, per un importo finale di euro 4.984,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 346/2023 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, revoca la sentenza n. 361/2023 del 27/09/2023 resa dalla Corte
D'Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 120/2018 RG., ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 429/2017 del 4 luglio 2017 del Tribunale di Enna
CO
La (quale società incorporante di Controparte_1 [...]
già già CP_3 Controparte_11 Controparte_9
e in solido fra loro, a pagare in favore degli appellanti la Controparte_7 complessiva somma di € 102.300,07 (di cui € 40.794,91 a , € Controparte_5
40.459,52 a € 5.969,66 a , € 15.429,20 a Persona_1 Controparte_6 Pt_1
, oltre interessi legali dal 4 luglio 2017 sino all'effettivo soddisfo
[...]
CONFERMA nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A gli appellati principali, in solido fra loro, a rifondere agli appellanti principali il 50% delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per
l'intero, in € 12.384,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, restando compensato fra le parti il 50% residuo
D I C H I A R A
11 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma
17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 13.10.2025
Il Presidente est.
Marco GA
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