CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO IRROG SANZ n. T65IRSV00011 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Difensore_3, domicilio digitale Email_1 e da Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1, e Dott.ssa Difensore_2 (c.f. CF_Difensore_2,), Nominativo_1 l'atto di irrogazione sanzioni n. T65IRSV00011 2024, relativo al periodo d'imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
VA richiamata -ai fini della motivazione – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. , per la medesima annualità e per il medesimo ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 110/2025, la quale ha statuito che l'odierna ricorrente Ricorrente_1 ha risieduto in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
Conseguentemente la medesima non era tenuta alle dichiarazioni di cui al QUADRO RW della dichiarazione dei redditi.
Infatti secondo la sentenza citata che si intende qui richiamata integralmente – conosciuta – essendo le parti le medesime, la Ricorrente_1 era in Italia per almeno 194 giorni
Tale pronuncia (sentenza 110/25 CGT Vicenza) è dirimente nonché giuridicamente e logicamente sufficiente per accogliere l'odierno ricorso, a prescindere dall'eventuale appello interposto dall'Agenzia, stante l'immediata esecutività delle sentenze tributarie ex art. 69 del D.Lgs. 546/92, come modificato dal
D.Lgs. 156/2015. Questa circostanza, determina come conseguenza necessaria l'annullamento del dedotto ( e oggi impugnato) atto di irrogazione sanzioni, atteso che l'inesistenza del presupposto impositivo travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa.
Il ricorso va accolto.
VA richiamata -ai fini della motivazione – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. , per la medesima annualità e per il medesimo ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 110/2025, la quale ha statuito che l'odierna ricorrente Ricorrente_1 ha risieduto in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
Conseguentemente la medesima non era tenuta alle dichiarazioni di cui al QUADRO RW della dichiarazione dei redditi.
Infatti secondo la sentenza citata che si intende qui richiamata integralmente – conosciuta – essendo le parti le medesime, la Ricorrente_1 era in Italia per almeno 194 giorni.
Tale pronuncia (sentenza 110/25 CGT Vicenza) è dirimente nonché giuridicamente e logicamente sufficiente per accogliere l'odierno ricorso, a prescindere dall'eventuale appello interposto dall'Agenzia, stante l'immediata esecutività delle sentenze tributarie ex art. 69 del D.Lgs. 546/92, come modificato dal
D.Lgs. 156/2015. Questa circostanza, determina come conseguenza necessaria l'annullamento del dedotto ( e oggi impugnato) atto di irrogazione sanzioni, atteso che l'inesistenza del presupposto impositivo travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa.
Di seguito – per completezza – si riporta il testo della sentenza citata. “Il ricorso va accolto analogamente all'annualità 2016.
1. Il contesto storico-fattuale nel quale si articola la vicenda ha un suo rilevante peso. Va, preliminarmente, dato atto che all'odierno ricorrente non viene imputata una residenza fittizia in un paradiso fiscale, ma in paesi dell'UE (Spagna) ovvero all'epoca dei fatti UE (United Kingdom). Ancora. Va dato atto che nel 2018 la ricorrente ha inteso riportare – spontaneamente - la residenza in Italia, quindi ben prima degli accertamenti ed è – tutt'oggi- residente in provincia di Vicenza. Segno di un comportamento lineare e non – invece – indizio di fuga dai suo doveri di contribuente. Per l'anno – il
2016 – neppure l'Agenzia contesta che la ricorrente sia stata all'estero per più della metà dell'anno (172 giorni). Parliamo di una ricorrente con molteplici interessi lavorativi non solo in Spagna, ma anche nelRegno Unito e in Messico, nonché in altri paesi.
2. Per l'anno 2017 l'Agenzia ha stimato in 194 i giorni di presenza in Italia. Ma questa è –appunto – una
“stima” con innumerevoli “buchi” secondo lo stesso “specchietto” dell'Agenzia: • 1 – 13 gennaio 2017: acquisti vari • 17 – 23 febbraio 2017: acquisti vari • 24 marzo – 24 aprile 2017: acquisti vari, visite mediche • 5 maggio – 13 maggio 2017: acquisti vari 13 • 12 giugno – 20 giugno 2017: acquisti vari, visite mediche • 28 luglio – 12 ottobre 2017: acquisti vari, visite mediche • 15 novembre – 31 dicembre 2017: acquisti vari, visite mediche, scuola materna. Ma in questi stessi periodi il ricorrente prova permanenza all'estero (per esempio con biglietti di aereo) .
Invero l'Agenzia delle Entrate, a pag. 8 dell'avviso di accertamento, confessa avere fatto un accertamento usando “Approssimazione”. Con ciò ha violato sia il nuovo regime della prova tributaria introdotto con la L.130/2022 sia le norme che presiedono agli accertamenti fiscali (non potendo la residenza, contata in giorni, essere – invece - provata con il metodo induttivo, evidentemente). Vi sono circa 73 giorni dove non ci sono prove che il ricorrente fosse in Italia, anzi. Il profilo lavorativo del ricorrente – imprenditore multinazionale – è provato in modo circostanziato. La ricorrente ha gestito in Spagna un hotel inaugurato nel 2010, (vi sono articoli di stampa versati in atti doc. n. 14, fascicolo ricorrente;
documentazione concernente la posizione lavorativa, doc. n. 15 fascicolo ricorrente) e, nell'ambito del settore immobiliare, ha amministrato diverse società in Spagna (v doc. n. 16 fascicolo ricorrente), nonché attività nel settore del riciclo del PET in Messico (v. doc. n. 17 fascicolo ricorrente). La ricorrente, convinta di doversi dedicare a tale attività in quegli anni, aveva attivato un piano pensionistico (in all., doc. n. 19 fascicolo ricorrente). La ricorrente, in più, seguiva le due società produttive in Polonia, la IMP OL e la IMP
Comfort, di cui era divenuta procuratrice rispettivamente dal 16 maggio e dal 26 maggio 2014 (in all., docc. nn. 20 e 21 fascicolo ricorrente). La suddetta ricorrente era amministratrice della società Società_1 costituita in data 18 febbraio 2015 (in all, doc. n. 22 fascicolo ricorrente). Tale società rispondeva all'esigenza di riorganizzazione del Società_2 con accentramento della direzione nel Regno Unito.
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa, ma soltanto con riferimento al principato di Monaco (di seguiti si avrà modo di citare sentenze con cittadini italiani che hanno invocato residenza monegasca), mentre nel caso dedotto non vi è residenza in paradisi fiscali. Infatti nel caso, invece, in cui il trasferimento all'estero della residenza fiscale da parte del contribuente fiscalmente residente in Italia abbia come destinazione un Paese considerato come “paradiso fiscale”, la perdita della residenza fiscale italiana non scaturisce automaticamente al venir meno dei citati presupposti, venendo l'operazione vista con diffidenza dal sistema tributario italiano per via degli obiettivi di elusione fiscale che potrebbe nascondere. Più precisamente, si inverte l'onere edlla prova con presunzione di residenza fiscale italiana, salvo prova contraria, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscano in Stati a fiscalità privilegiata (l'elenco degli stati non contiene - evidentemente - stati dell'UE e neppure UK). Quindi va detto che l'Agenzia non può avvantaggiarsi - nel caso dedotto - di giurisprudenza con contribuenti che invocano la residenza in paradisi fiscali (Monaco Cass. 18 luglio 2024, n. 19843; Cass. 19 luglio 2024, n. 19982; Cass. 22 luglio 2024, n. 20041 e 20053) perchè diverso è la norma da applicare. Questo teorema dell'Agenzia è anche incompatibile con le regole unionali sulla doppia imposizione e sulla libera circolazione.
La Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 32865 del 2024) ha avuto modo di sgomberare il campo da teoremi che spostano in Italia la residenza fiscale in paesi dell'UE, anche quando vi siano conti correnti accesi in Italia. Gli accordi internazionali sulla doppia imposizione e le regole della Unione europea sono sovraordinati rispetto alle norme nazionali, evidentemente. E – comunque sia – anche la norma interna consente di accogliere il ricorso.
3. La norma che regola la materia va individuata nell'art. 2 comma 2 del TUIR. Orbene va detto che il D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica introdotta si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024". Questo il testo oggi in vigore “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di impostanelle anagrafi della popolazione residente.».
Ma secondo la cassazione non si applica il testo ut supra ma - ratione temporis - il seguente “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”.
Comunque sia la Corte di Giustizia Tributaria deve applicare, nell'esegesi, i principi generali universali del diritto, primo tra tutti la certezza intesa come precetti la cui portata è logica e prevedibile ed è ancorata al dettame letterale della norma.
5. La Cassazione ha avuto modo di dire (sempre con riferimento ai paradisi fiscali) – con sfumature diverse - che il criterio (previgente rispetto alla novella in vigore dal 1° gennaio 2024) della “sede principale degli affari e interessi”, va inteso come preferenza, nella delibazione, agli interessi di carattere economico e patrimoniale della persona invece che a questioni “affettive e familiari” in quanto hanno un carattere meno soggettivo. La mobilità del criterio (che ha indotto l'intervento del Legislatore) non autorizza - però – una interpretazione arbitraria tout court. Ma questo principio è ancorato alle residenze nei paradisi fiscali.
D'altra parte la Cassazione, nonostante tutto, è giudice di legittimità non un terzo grado di merito per cui indica criteri oggettivamente riconoscibili e riscontrabili (non è un caso che la maggior parte delle sentenze reperite parla di Principato di Monaco Cass. 18 luglio 2024, n. 19843; Cass. 19 luglio 2024, n. 19982; Cass. 22 luglio 2024, n. 20041 e 20053). Non può quindi trovare cittadinanza per un residente UE un principio stabilito per un caso ben diverso che è quello del contribuente italiano che si trasferisce in uno stato nella black list.
Va detto – poi – che l'Agenzia cita – a proprio favore - giurisprudenza inconferente rispetto al caso dedotto (Cassazione 16634/2018 relativa ad un soggetto che non si era premurato di iscriversi all'AIRE, mentre la ricorrente era - in quegli anni - iscritta a detta anagrafe).
In conclusione vanno richiamati i documenti versati in atti dal ricorrente che provano una permanenza all'estero. Ognuno di essi puntella le tesi del ricorrente. Tutti insieme attestano, con il rango di prova, la localizzazione del centro principale degli interessi vitali del contribuente sia sotto il profilo economico sia sotto quello dinamico relazionale affettivo e professionale non erano – all'epoca - in Italia. D'altra parte l'Agenzia non può pretendere che venga preso per buono un suo calcolo approssimativo dove si presume sia in Italia il ricorrente tra due spese fatte.
In conclusione non solo l'Agenzia non ha provato una residenza fittizia, ma addirittura il contribuente ha dato con dovizia prova articolata e copiosa del contrario.
Sono assorbiti gli ulteriori motivi.“
Spese ex lege.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO IRROG SANZ n. T65IRSV00011 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Difensore_3, domicilio digitale Email_1 e da Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1, e Dott.ssa Difensore_2 (c.f. CF_Difensore_2,), Nominativo_1 l'atto di irrogazione sanzioni n. T65IRSV00011 2024, relativo al periodo d'imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
VA richiamata -ai fini della motivazione – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. , per la medesima annualità e per il medesimo ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 110/2025, la quale ha statuito che l'odierna ricorrente Ricorrente_1 ha risieduto in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
Conseguentemente la medesima non era tenuta alle dichiarazioni di cui al QUADRO RW della dichiarazione dei redditi.
Infatti secondo la sentenza citata che si intende qui richiamata integralmente – conosciuta – essendo le parti le medesime, la Ricorrente_1 era in Italia per almeno 194 giorni
Tale pronuncia (sentenza 110/25 CGT Vicenza) è dirimente nonché giuridicamente e logicamente sufficiente per accogliere l'odierno ricorso, a prescindere dall'eventuale appello interposto dall'Agenzia, stante l'immediata esecutività delle sentenze tributarie ex art. 69 del D.Lgs. 546/92, come modificato dal
D.Lgs. 156/2015. Questa circostanza, determina come conseguenza necessaria l'annullamento del dedotto ( e oggi impugnato) atto di irrogazione sanzioni, atteso che l'inesistenza del presupposto impositivo travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa.
Il ricorso va accolto.
VA richiamata -ai fini della motivazione – anche ex art.118 disp.att.c.p.c. , per la medesima annualità e per il medesimo ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 110/2025, la quale ha statuito che l'odierna ricorrente Ricorrente_1 ha risieduto in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
Conseguentemente la medesima non era tenuta alle dichiarazioni di cui al QUADRO RW della dichiarazione dei redditi.
Infatti secondo la sentenza citata che si intende qui richiamata integralmente – conosciuta – essendo le parti le medesime, la Ricorrente_1 era in Italia per almeno 194 giorni.
Tale pronuncia (sentenza 110/25 CGT Vicenza) è dirimente nonché giuridicamente e logicamente sufficiente per accogliere l'odierno ricorso, a prescindere dall'eventuale appello interposto dall'Agenzia, stante l'immediata esecutività delle sentenze tributarie ex art. 69 del D.Lgs. 546/92, come modificato dal
D.Lgs. 156/2015. Questa circostanza, determina come conseguenza necessaria l'annullamento del dedotto ( e oggi impugnato) atto di irrogazione sanzioni, atteso che l'inesistenza del presupposto impositivo travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa.
Di seguito – per completezza – si riporta il testo della sentenza citata. “Il ricorso va accolto analogamente all'annualità 2016.
1. Il contesto storico-fattuale nel quale si articola la vicenda ha un suo rilevante peso. Va, preliminarmente, dato atto che all'odierno ricorrente non viene imputata una residenza fittizia in un paradiso fiscale, ma in paesi dell'UE (Spagna) ovvero all'epoca dei fatti UE (United Kingdom). Ancora. Va dato atto che nel 2018 la ricorrente ha inteso riportare – spontaneamente - la residenza in Italia, quindi ben prima degli accertamenti ed è – tutt'oggi- residente in provincia di Vicenza. Segno di un comportamento lineare e non – invece – indizio di fuga dai suo doveri di contribuente. Per l'anno – il
2016 – neppure l'Agenzia contesta che la ricorrente sia stata all'estero per più della metà dell'anno (172 giorni). Parliamo di una ricorrente con molteplici interessi lavorativi non solo in Spagna, ma anche nelRegno Unito e in Messico, nonché in altri paesi.
2. Per l'anno 2017 l'Agenzia ha stimato in 194 i giorni di presenza in Italia. Ma questa è –appunto – una
“stima” con innumerevoli “buchi” secondo lo stesso “specchietto” dell'Agenzia: • 1 – 13 gennaio 2017: acquisti vari • 17 – 23 febbraio 2017: acquisti vari • 24 marzo – 24 aprile 2017: acquisti vari, visite mediche • 5 maggio – 13 maggio 2017: acquisti vari 13 • 12 giugno – 20 giugno 2017: acquisti vari, visite mediche • 28 luglio – 12 ottobre 2017: acquisti vari, visite mediche • 15 novembre – 31 dicembre 2017: acquisti vari, visite mediche, scuola materna. Ma in questi stessi periodi il ricorrente prova permanenza all'estero (per esempio con biglietti di aereo) .
Invero l'Agenzia delle Entrate, a pag. 8 dell'avviso di accertamento, confessa avere fatto un accertamento usando “Approssimazione”. Con ciò ha violato sia il nuovo regime della prova tributaria introdotto con la L.130/2022 sia le norme che presiedono agli accertamenti fiscali (non potendo la residenza, contata in giorni, essere – invece - provata con il metodo induttivo, evidentemente). Vi sono circa 73 giorni dove non ci sono prove che il ricorrente fosse in Italia, anzi. Il profilo lavorativo del ricorrente – imprenditore multinazionale – è provato in modo circostanziato. La ricorrente ha gestito in Spagna un hotel inaugurato nel 2010, (vi sono articoli di stampa versati in atti doc. n. 14, fascicolo ricorrente;
documentazione concernente la posizione lavorativa, doc. n. 15 fascicolo ricorrente) e, nell'ambito del settore immobiliare, ha amministrato diverse società in Spagna (v doc. n. 16 fascicolo ricorrente), nonché attività nel settore del riciclo del PET in Messico (v. doc. n. 17 fascicolo ricorrente). La ricorrente, convinta di doversi dedicare a tale attività in quegli anni, aveva attivato un piano pensionistico (in all., doc. n. 19 fascicolo ricorrente). La ricorrente, in più, seguiva le due società produttive in Polonia, la IMP OL e la IMP
Comfort, di cui era divenuta procuratrice rispettivamente dal 16 maggio e dal 26 maggio 2014 (in all., docc. nn. 20 e 21 fascicolo ricorrente). La suddetta ricorrente era amministratrice della società Società_1 costituita in data 18 febbraio 2015 (in all, doc. n. 22 fascicolo ricorrente). Tale società rispondeva all'esigenza di riorganizzazione del Società_2 con accentramento della direzione nel Regno Unito.
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa, ma soltanto con riferimento al principato di Monaco (di seguiti si avrà modo di citare sentenze con cittadini italiani che hanno invocato residenza monegasca), mentre nel caso dedotto non vi è residenza in paradisi fiscali. Infatti nel caso, invece, in cui il trasferimento all'estero della residenza fiscale da parte del contribuente fiscalmente residente in Italia abbia come destinazione un Paese considerato come “paradiso fiscale”, la perdita della residenza fiscale italiana non scaturisce automaticamente al venir meno dei citati presupposti, venendo l'operazione vista con diffidenza dal sistema tributario italiano per via degli obiettivi di elusione fiscale che potrebbe nascondere. Più precisamente, si inverte l'onere edlla prova con presunzione di residenza fiscale italiana, salvo prova contraria, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscano in Stati a fiscalità privilegiata (l'elenco degli stati non contiene - evidentemente - stati dell'UE e neppure UK). Quindi va detto che l'Agenzia non può avvantaggiarsi - nel caso dedotto - di giurisprudenza con contribuenti che invocano la residenza in paradisi fiscali (Monaco Cass. 18 luglio 2024, n. 19843; Cass. 19 luglio 2024, n. 19982; Cass. 22 luglio 2024, n. 20041 e 20053) perchè diverso è la norma da applicare. Questo teorema dell'Agenzia è anche incompatibile con le regole unionali sulla doppia imposizione e sulla libera circolazione.
La Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 32865 del 2024) ha avuto modo di sgomberare il campo da teoremi che spostano in Italia la residenza fiscale in paesi dell'UE, anche quando vi siano conti correnti accesi in Italia. Gli accordi internazionali sulla doppia imposizione e le regole della Unione europea sono sovraordinati rispetto alle norme nazionali, evidentemente. E – comunque sia – anche la norma interna consente di accogliere il ricorso.
3. La norma che regola la materia va individuata nell'art. 2 comma 2 del TUIR. Orbene va detto che il D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica introdotta si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024". Questo il testo oggi in vigore “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di impostanelle anagrafi della popolazione residente.».
Ma secondo la cassazione non si applica il testo ut supra ma - ratione temporis - il seguente “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”.
Comunque sia la Corte di Giustizia Tributaria deve applicare, nell'esegesi, i principi generali universali del diritto, primo tra tutti la certezza intesa come precetti la cui portata è logica e prevedibile ed è ancorata al dettame letterale della norma.
5. La Cassazione ha avuto modo di dire (sempre con riferimento ai paradisi fiscali) – con sfumature diverse - che il criterio (previgente rispetto alla novella in vigore dal 1° gennaio 2024) della “sede principale degli affari e interessi”, va inteso come preferenza, nella delibazione, agli interessi di carattere economico e patrimoniale della persona invece che a questioni “affettive e familiari” in quanto hanno un carattere meno soggettivo. La mobilità del criterio (che ha indotto l'intervento del Legislatore) non autorizza - però – una interpretazione arbitraria tout court. Ma questo principio è ancorato alle residenze nei paradisi fiscali.
D'altra parte la Cassazione, nonostante tutto, è giudice di legittimità non un terzo grado di merito per cui indica criteri oggettivamente riconoscibili e riscontrabili (non è un caso che la maggior parte delle sentenze reperite parla di Principato di Monaco Cass. 18 luglio 2024, n. 19843; Cass. 19 luglio 2024, n. 19982; Cass. 22 luglio 2024, n. 20041 e 20053). Non può quindi trovare cittadinanza per un residente UE un principio stabilito per un caso ben diverso che è quello del contribuente italiano che si trasferisce in uno stato nella black list.
Va detto – poi – che l'Agenzia cita – a proprio favore - giurisprudenza inconferente rispetto al caso dedotto (Cassazione 16634/2018 relativa ad un soggetto che non si era premurato di iscriversi all'AIRE, mentre la ricorrente era - in quegli anni - iscritta a detta anagrafe).
In conclusione vanno richiamati i documenti versati in atti dal ricorrente che provano una permanenza all'estero. Ognuno di essi puntella le tesi del ricorrente. Tutti insieme attestano, con il rango di prova, la localizzazione del centro principale degli interessi vitali del contribuente sia sotto il profilo economico sia sotto quello dinamico relazionale affettivo e professionale non erano – all'epoca - in Italia. D'altra parte l'Agenzia non può pretendere che venga preso per buono un suo calcolo approssimativo dove si presume sia in Italia il ricorrente tra due spese fatte.
In conclusione non solo l'Agenzia non ha provato una residenza fittizia, ma addirittura il contribuente ha dato con dovizia prova articolata e copiosa del contrario.
Sono assorbiti gli ulteriori motivi.“
Spese ex lege.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.