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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7230/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU LA Presidente dott. Stefano Demontis Giudice relatore dott. Alberto La Manna Giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 5.12.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio OR (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Scotto n. 13, presso il suo C.F._2 studio;
ATTORE contro (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._3
CONTUMACE CONVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare il sig. responsabile ex art. 158 L. n. 633/1941, come modificata CP_1 dalla L. n. 214/2023, per violazione del diritto d'autore, nonché per la lesione dell'esercizio del diritto di utilizzazione economica spettante al sig. , in quanto autore delle n. 19 fotografie. Parte_1
- Accertare e dichiarare il sig. responsabile ex art. 1223 cod. civ. per inadempimento CP_1 contrattuale ovvero per il mancato pagamento dell'attività lavorativa svolta dal sig. . Parte_1
pagina 1 di 3 - Condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. , CP_1 Parte_1 che si quantificano in € 5.000,00 o nella minore o maggiore misura che si riterrà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
- Condannare inoltre il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali da valutarsi e CP_1 quantificarsi in via equitativa.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore agisce per ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto Parte_1 CP_1
ex art. 158 L. n. 633/1941, per la violazione del diritto d'autore e del diritto di utilizzazione
[...] economica relativi ad una serie di fotografie di cui rivendica la paternità, e chiede il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Egli, in sintesi, prospetta:
- di aver ricevuto, nel maggio 2022, incarico verbale da parte del convenuto per la realizzazione di 19 fotografie a scopo pubblicitario, per il quale, tuttavia, pur a seguito della consegna del materiale, non ha mai ricevuto il compenso pattuito;
- di aver scoperto solo successivamente che le fotografie erano state vendute alle società
[...]
e che ne avevano fatto uso nel proprio sito web;
CP_2 Controparte_3
- di aver contattato le due società in questione e di aver scoperto che le fotografie erano state vendute loro da in virtù di contratto di consulenza con il quale egli ne aveva garantito la CP_1 pubblicabilità;
- che in sede di mediazione con e è stata dimostrata la Controparte_2 Controparte_3 paternità intellettuale delle fotografie in capo all'attore e che, stante l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti che ne consentisse la pubblicazione o lo sfruttamento economico, egli ha stipulato con le due società atto di transazione con cui le due società gli hanno riconosciuto un risarcimento di € 1.500;
- prima dell'introduzione del presente giudizio, il convenuto è stato anch'egli invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ma non vi ha aderito.
2) regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
3) Non necessitando di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 26.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4) La domanda avanzata da parte attrice non può essere accolta, perché manca del corredo probatorio minimo necessario a dimostrare il primo presupposto del diritto azionato, cioè la paternità delle fotografie in capo all'attore. Infatti:
- le fotografie prodotte sub doc. 1 riportano unicamente le schermate del sito internet di una delle società con le quali l'attore ha stipulato l'atto di transazione del 9.10.2023, senza alcun riferimento che consenta di individuare il loro autore nel OR;
pagina 2 di 3 - non vi è prova alcuna del rapporto contrattuale tra attore e convenuto;
- il verbale di mediazione (doc. 2) e l'atto di transazione (doc. 3) riguardano rapporti intercorsi con soggetti diversi dal convenuto, e - a tutto voler concedere – al massimo contengono la rappresentazione del fatto che le due società abbiano ricevuto le fotografie dal ma non che il OR ne sia CP_1
l'autore;
- l'invito alla negoziazione assistita (doc. 4) nulla aggiunge a quanto riportato, dal momento che si tratta di un atto di provenienza dall'attore contenente il riassunto della prospettazione della parte, analoga a quella contenuta nell'atto di citazione;
- non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie.
5) Quanto appena evidenziato rende superflui ulteriori approfondimenti in ordine alla natura delle fotografie in esame e alla loro tutelabilità. Solo per completezza, ed in estrema sintesi, può osservarsi che le fotografie in esame sarebbe soggette alla tutela di cui agli art. 87 e seg. Lda, poiché esse assolvono a una funzione commerciale, in quanto destinate a promuovere la vendita di prodotti, mentre sarebbe da escludere che esse abbiano “carattere creativo” ex art. 1 Lda (cfr., per una compiuta ricostruzione della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, la sentenza emessa da questo Tribunale, Sez. Imprese, in R.G. 8993/2021). Nell'ambito di questa impostazione, sarebbe allora necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90 Lda, ai sensi del quale le fotografie devono indicare il “nome del fotografo … o del committente” e “la data dell'anno di produzione”, con l'ulteriore previsione che, in assenza di queste indicazioni, “la loro riproduzione non è considerata abusiva … a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”. Pertanto, la domanda sarebbe infondata anche sotto tale profilo, perché parte attrice non ha offerto alcuna allegazione e prova del fatto che le fotografie originali contenessero il suo nome e la data, né della malafede del convenuto.
6) In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
7) Non deve procedersi a regolazione delle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente la domanda di . Parte_1
Torino, 9.12.2025
Giudice relatore
Stefano Demontis Presidente
LU LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU LA Presidente dott. Stefano Demontis Giudice relatore dott. Alberto La Manna Giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 5.12.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio OR (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Scotto n. 13, presso il suo C.F._2 studio;
ATTORE contro (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._3
CONTUMACE CONVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare il sig. responsabile ex art. 158 L. n. 633/1941, come modificata CP_1 dalla L. n. 214/2023, per violazione del diritto d'autore, nonché per la lesione dell'esercizio del diritto di utilizzazione economica spettante al sig. , in quanto autore delle n. 19 fotografie. Parte_1
- Accertare e dichiarare il sig. responsabile ex art. 1223 cod. civ. per inadempimento CP_1 contrattuale ovvero per il mancato pagamento dell'attività lavorativa svolta dal sig. . Parte_1
pagina 1 di 3 - Condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. , CP_1 Parte_1 che si quantificano in € 5.000,00 o nella minore o maggiore misura che si riterrà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
- Condannare inoltre il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali da valutarsi e CP_1 quantificarsi in via equitativa.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore agisce per ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto Parte_1 CP_1
ex art. 158 L. n. 633/1941, per la violazione del diritto d'autore e del diritto di utilizzazione
[...] economica relativi ad una serie di fotografie di cui rivendica la paternità, e chiede il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Egli, in sintesi, prospetta:
- di aver ricevuto, nel maggio 2022, incarico verbale da parte del convenuto per la realizzazione di 19 fotografie a scopo pubblicitario, per il quale, tuttavia, pur a seguito della consegna del materiale, non ha mai ricevuto il compenso pattuito;
- di aver scoperto solo successivamente che le fotografie erano state vendute alle società
[...]
e che ne avevano fatto uso nel proprio sito web;
CP_2 Controparte_3
- di aver contattato le due società in questione e di aver scoperto che le fotografie erano state vendute loro da in virtù di contratto di consulenza con il quale egli ne aveva garantito la CP_1 pubblicabilità;
- che in sede di mediazione con e è stata dimostrata la Controparte_2 Controparte_3 paternità intellettuale delle fotografie in capo all'attore e che, stante l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti che ne consentisse la pubblicazione o lo sfruttamento economico, egli ha stipulato con le due società atto di transazione con cui le due società gli hanno riconosciuto un risarcimento di € 1.500;
- prima dell'introduzione del presente giudizio, il convenuto è stato anch'egli invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ma non vi ha aderito.
2) regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
3) Non necessitando di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 26.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4) La domanda avanzata da parte attrice non può essere accolta, perché manca del corredo probatorio minimo necessario a dimostrare il primo presupposto del diritto azionato, cioè la paternità delle fotografie in capo all'attore. Infatti:
- le fotografie prodotte sub doc. 1 riportano unicamente le schermate del sito internet di una delle società con le quali l'attore ha stipulato l'atto di transazione del 9.10.2023, senza alcun riferimento che consenta di individuare il loro autore nel OR;
pagina 2 di 3 - non vi è prova alcuna del rapporto contrattuale tra attore e convenuto;
- il verbale di mediazione (doc. 2) e l'atto di transazione (doc. 3) riguardano rapporti intercorsi con soggetti diversi dal convenuto, e - a tutto voler concedere – al massimo contengono la rappresentazione del fatto che le due società abbiano ricevuto le fotografie dal ma non che il OR ne sia CP_1
l'autore;
- l'invito alla negoziazione assistita (doc. 4) nulla aggiunge a quanto riportato, dal momento che si tratta di un atto di provenienza dall'attore contenente il riassunto della prospettazione della parte, analoga a quella contenuta nell'atto di citazione;
- non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie.
5) Quanto appena evidenziato rende superflui ulteriori approfondimenti in ordine alla natura delle fotografie in esame e alla loro tutelabilità. Solo per completezza, ed in estrema sintesi, può osservarsi che le fotografie in esame sarebbe soggette alla tutela di cui agli art. 87 e seg. Lda, poiché esse assolvono a una funzione commerciale, in quanto destinate a promuovere la vendita di prodotti, mentre sarebbe da escludere che esse abbiano “carattere creativo” ex art. 1 Lda (cfr., per una compiuta ricostruzione della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, la sentenza emessa da questo Tribunale, Sez. Imprese, in R.G. 8993/2021). Nell'ambito di questa impostazione, sarebbe allora necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90 Lda, ai sensi del quale le fotografie devono indicare il “nome del fotografo … o del committente” e “la data dell'anno di produzione”, con l'ulteriore previsione che, in assenza di queste indicazioni, “la loro riproduzione non è considerata abusiva … a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”. Pertanto, la domanda sarebbe infondata anche sotto tale profilo, perché parte attrice non ha offerto alcuna allegazione e prova del fatto che le fotografie originali contenessero il suo nome e la data, né della malafede del convenuto.
6) In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
7) Non deve procedersi a regolazione delle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente la domanda di . Parte_1
Torino, 9.12.2025
Giudice relatore
Stefano Demontis Presidente
LU LA
pagina 3 di 3