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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6422/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Antonella Sindona;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2022 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'assegno di invalidità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla
1 diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott.ssa nominata in fase di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica prodotta nella presente fase , ha concluso che la ricorrente possiede il
2 requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4 novembre 2023.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4 novembre 2023 .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4.11.2023; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 2.5.2023 IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6422/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Antonella Sindona;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2022 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'assegno di invalidità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla
1 diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott.ssa nominata in fase di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica prodotta nella presente fase , ha concluso che la ricorrente possiede il
2 requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4 novembre 2023.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4 novembre 2023 .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'assegno di invalidità a decorrere dal 4.11.2023; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 2.5.2023 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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