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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 33/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 33 del Ruolo Generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione alla udienza del 10/10/2024, scaduti in data 30/12/2024 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Giaccaglia, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
-attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Andrea Latino e Simone Filonzi, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Latino e CP_2 P.IVA_2
Simone Filonzi, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di intervento del
3/5/2021;
- intervenuto
***
OGGETTO: “contratti bancari”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 10/10/2024 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per il difensore “rassegna le proprie CONCLUSIONI come da atto introduttivo Parte_1 del giudizio”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “dichiarare nulli i contratti di mutuo in premessa specificati, n. Repertorio e Raccolta: 205115/24739 stipulato per scrittura privata autenticata a firma del Per_ Notaio di Porto Sant' Elpidio, n. Repertorio e n. Raccolta: 184346/21567 e n. Repertorio e Raccolta: Per_ 212904/270707 entrambi a rogito dello stesso Notaio di Porto Sant' Elpidio. Con condanna di spese ed onorari di causa. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite”.
Per il difensore “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”; si CP_2 riportano di seguito le conclusioni richiamate “In via pregiudiziale e/o preliminare 1)disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2) accertare la piena validità ed efficacia della transazione conclusa tra le parti ed avente ad oggetto i contratti di mutuo contestati in questo giudizio e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, stante l'intervenuta transazione e/o per la cessazione della materia del contendere e/ per il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
Nel merito eventualmente, senza che ciò voglia o possa significare rinuncia alle eccezioni preliminari: 3) rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente con
l'atto introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
Con salvezza di ogni altro diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al il Parte_1
Tribunale di Fermo Ubi banca spa (già al fine di far dichiarare la Controparte_3 nullità dei contratti di mutuo con la stessa stipulati in data 30/3/2004 (atto notarile a rogito notaio
- Rep. 184346 Racc. 21567), in data 3/3/2006 (scrittura privata autenticata dal notaio - Per_1 Per_1
Rep. 205115 Racc. 24739) ed in data 27/7/2007 (atto notarile a rogito notaio - Rep. 212904 Per_1
Racc. 270707).
In particolare, a sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: a) in data Parte_1
5/11/1998 è stata dichiarata “cieca assoluta” a seguito di accertamento svolto dalla “Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile”; b) nel corso degli anni successivi la stessa ha stipulato con
2 (poi divenuta Ubi Banca Spa) in data 30/3/2004 (in qualità di “parte terza Controparte_3 datrice di ipoteca”) un contratto di mutuo per la somma di Euro 300.000,00 (a rogito notaio Per_2
rep. 184346 racc. 21567), in data 3/3/2006 (in qualità di “parte mutuataria e datrice di ipoteca”) un
[...]
contratto di mutuo per la somma di Euro 120.000,00 (per scrittura privata autenticata dal notaio rep. 205115 racc. 24739) ed in data 27/7/2007 (in qualità di “parte terza datrice di ipoteca Persona_2 nonché fideiussore”) un contratto di mutuo per la somma di Euro 180.000,00 (a rogito notaio Per_2 rep. 212904 racc. 270707); c) a seguito di perizie tecniche di parte svolte sui predetti contratti
[...] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo (nei Parte_1 Controparte_3 giudizi iscritti al R.G.N. 2441/2015 e al R.G.N. 2437/2015) al fine di far accertare la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi ex artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. - giudizi successivamente abbandonati a seguito di atto di transazione;
d) la stessa ha quindi agito nella presente sede per far valere la nullità dei predetti atti per violazione dell'art. 48 L. 89/1913 (come modificato dall'art. 12 co. 1 L. 246/2005), perchè sottoscritti da soggetto cieco senza la presenza di testimoni, non risultando applicabili le disposizioni della L. 18/1975.
2. Si è costituita in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo – previa conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario - il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo: a) la validità dei contratti sottoscritti da Parte_1 considerato che la L. 18/1975 riconosce piena capacità di agire ai soggetti ciechi (prevedendo la validità della relativa sottoscrizione apposta su qualsiasi atto, senza distinguere tra atti pubblici o scritture private) e considerato altresì che l'attrice, oltre a non avere dichiarato dinanzi al notaio la propria condizione di cecità esteriormente non riconoscibile, ha espressamente manifestato la volontà di rinunciare alla presenza di testimoni;
b) il difetto di interesse ad agire della ricorrente considerata la validità della transazione sopravvenuta tra le parti avente ad oggetto tutti i predetti rapporti contrattuali – non avendo formulato alcuna domanda tesa ad annullare Parte_1 la transazione validamente stipulata tra le parti (cui neppure è applicabile l'art. 1972 co. 1 c.c. riferito alle sole ipotesi di illiceità della causa o del motivo dell'atto presupposto); c) l'opponibilità alla ricorrente dell'exceptio doli avendo la stessa agito in violazione del principio di buon fede e correttezza, per avere volontariamente taciuto la propria condizione di cecità (beneficiando insieme ai propri familiari delle somme erogate dall'istituto di credito) e stipulando, senza nulla dedurre in merito alla propria condizione, anche l'accordo transattivo (in forza del quale ha beneficiato di un periodo di sospensione dell'ammortamento e dell'estinzione dei giudizi pendenti).
3. All'esito della prima udienza con ordinanza in data 5/4/2018 è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario. In data 3/5/2021 è intervenuta ex art. 111 c.p.c.
(cessionario del credito vantato da ), associandosi a CP_2 Controparte_1
3 tutte le difese già svolte dalla cedente. Con ordinanza in data 6/10/2022 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. (in precedenza non assegnati), nel corso dei quali solo l'intervenuta ha depositato memorie istruttorie che non hanno ampliato il thema disputandum. Alla CP_2 successiva udienza del 26/1/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 10/10/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla convenuta, la domanda di parte attrice va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire nei termini meglio appresso esplicati.
5. Va preliminarmente rilevato che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, va scrutinato dal giudice - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento, in via preliminare sia rispetto all'indagine di ammissibilità della domanda sotto altri profili, che rispetto al merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n
7319/1993) - ciò in quanto l'esistenza di un'utilità concreta della pronuncia giudiziale richiesta costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 15084/2006; Cass. n.
971/2008). L'interesse ad agire, che va apprezzato sulla base delle allegazioni tempestivamente svolte dalle parti, deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile e concreto giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 2057/2019; Cass. 2051/2011).
In specie, parte attrice ha agito in giudizio esclusivamente per far “dichiarare nulli i contratti di mutuo in premessa specificati, n. Repertorio e Raccolta: stipulato per scrittura privata autenticata a firma del P.IVA_3
Per_ Notaio di Porto Sant' Elpidio, n. Repertorio e n. Raccolta: 184346/21567 e n. Repertorio e Raccolta: Per_ 212904/270707 entrambi a rogito dello stesso Notaio di Porto Sant' Elpidio” - rapporti contrattuali con riguardo ai quali, tuttavia, è intervenuto tra le parti anteriormente all'avvio del presente giudizio un atto di transazione nell'attualità vincolante, la cui natura ed i cui effetti non risultano oggetto del giudizio.
Pertanto - considerato che l'attrice avverso tale atto di transazione (nell'attualità vincolante tra le parti), non ha proposto né prospettato, neppure ai sensi dell'art. 1972 c.c., alcuna domanda (avente, peraltro, petitum e causa petendi differenti rispetto alla domanda oggetto del presente processo) - non appare ravvisabile in capo alla stessa un interesse concreto ed attuale ad agire.
La domanda svolta, quindi, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, viene dichiarata inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014,
4 avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte - in favore in via solidale di UBI SPA e in complessivi euro 5.810 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per CP_2 legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n. 33/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
DICHIARA
Inammissibile la domanda svolta da;
Parte_1
CONDANNA
alla refusione in via solidale in favore di UBI SPA e Parte_1 CP_2 delle spese di lite liquidate in euro 5.810 - oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Fermo il 26/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Rocchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 33 del Ruolo Generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione alla udienza del 10/10/2024, scaduti in data 30/12/2024 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Giaccaglia, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
-attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Andrea Latino e Simone Filonzi, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Latino e CP_2 P.IVA_2
Simone Filonzi, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di intervento del
3/5/2021;
- intervenuto
***
OGGETTO: “contratti bancari”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 10/10/2024 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per il difensore “rassegna le proprie CONCLUSIONI come da atto introduttivo Parte_1 del giudizio”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “dichiarare nulli i contratti di mutuo in premessa specificati, n. Repertorio e Raccolta: 205115/24739 stipulato per scrittura privata autenticata a firma del Per_ Notaio di Porto Sant' Elpidio, n. Repertorio e n. Raccolta: 184346/21567 e n. Repertorio e Raccolta: Per_ 212904/270707 entrambi a rogito dello stesso Notaio di Porto Sant' Elpidio. Con condanna di spese ed onorari di causa. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite”.
Per il difensore “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”; si CP_2 riportano di seguito le conclusioni richiamate “In via pregiudiziale e/o preliminare 1)disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2) accertare la piena validità ed efficacia della transazione conclusa tra le parti ed avente ad oggetto i contratti di mutuo contestati in questo giudizio e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, stante l'intervenuta transazione e/o per la cessazione della materia del contendere e/ per il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
Nel merito eventualmente, senza che ciò voglia o possa significare rinuncia alle eccezioni preliminari: 3) rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente con
l'atto introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
Con salvezza di ogni altro diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al il Parte_1
Tribunale di Fermo Ubi banca spa (già al fine di far dichiarare la Controparte_3 nullità dei contratti di mutuo con la stessa stipulati in data 30/3/2004 (atto notarile a rogito notaio
- Rep. 184346 Racc. 21567), in data 3/3/2006 (scrittura privata autenticata dal notaio - Per_1 Per_1
Rep. 205115 Racc. 24739) ed in data 27/7/2007 (atto notarile a rogito notaio - Rep. 212904 Per_1
Racc. 270707).
In particolare, a sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: a) in data Parte_1
5/11/1998 è stata dichiarata “cieca assoluta” a seguito di accertamento svolto dalla “Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile”; b) nel corso degli anni successivi la stessa ha stipulato con
2 (poi divenuta Ubi Banca Spa) in data 30/3/2004 (in qualità di “parte terza Controparte_3 datrice di ipoteca”) un contratto di mutuo per la somma di Euro 300.000,00 (a rogito notaio Per_2
rep. 184346 racc. 21567), in data 3/3/2006 (in qualità di “parte mutuataria e datrice di ipoteca”) un
[...]
contratto di mutuo per la somma di Euro 120.000,00 (per scrittura privata autenticata dal notaio rep. 205115 racc. 24739) ed in data 27/7/2007 (in qualità di “parte terza datrice di ipoteca Persona_2 nonché fideiussore”) un contratto di mutuo per la somma di Euro 180.000,00 (a rogito notaio Per_2 rep. 212904 racc. 270707); c) a seguito di perizie tecniche di parte svolte sui predetti contratti
[...] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo (nei Parte_1 Controparte_3 giudizi iscritti al R.G.N. 2441/2015 e al R.G.N. 2437/2015) al fine di far accertare la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi ex artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. - giudizi successivamente abbandonati a seguito di atto di transazione;
d) la stessa ha quindi agito nella presente sede per far valere la nullità dei predetti atti per violazione dell'art. 48 L. 89/1913 (come modificato dall'art. 12 co. 1 L. 246/2005), perchè sottoscritti da soggetto cieco senza la presenza di testimoni, non risultando applicabili le disposizioni della L. 18/1975.
2. Si è costituita in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo – previa conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario - il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo: a) la validità dei contratti sottoscritti da Parte_1 considerato che la L. 18/1975 riconosce piena capacità di agire ai soggetti ciechi (prevedendo la validità della relativa sottoscrizione apposta su qualsiasi atto, senza distinguere tra atti pubblici o scritture private) e considerato altresì che l'attrice, oltre a non avere dichiarato dinanzi al notaio la propria condizione di cecità esteriormente non riconoscibile, ha espressamente manifestato la volontà di rinunciare alla presenza di testimoni;
b) il difetto di interesse ad agire della ricorrente considerata la validità della transazione sopravvenuta tra le parti avente ad oggetto tutti i predetti rapporti contrattuali – non avendo formulato alcuna domanda tesa ad annullare Parte_1 la transazione validamente stipulata tra le parti (cui neppure è applicabile l'art. 1972 co. 1 c.c. riferito alle sole ipotesi di illiceità della causa o del motivo dell'atto presupposto); c) l'opponibilità alla ricorrente dell'exceptio doli avendo la stessa agito in violazione del principio di buon fede e correttezza, per avere volontariamente taciuto la propria condizione di cecità (beneficiando insieme ai propri familiari delle somme erogate dall'istituto di credito) e stipulando, senza nulla dedurre in merito alla propria condizione, anche l'accordo transattivo (in forza del quale ha beneficiato di un periodo di sospensione dell'ammortamento e dell'estinzione dei giudizi pendenti).
3. All'esito della prima udienza con ordinanza in data 5/4/2018 è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario. In data 3/5/2021 è intervenuta ex art. 111 c.p.c.
(cessionario del credito vantato da ), associandosi a CP_2 Controparte_1
3 tutte le difese già svolte dalla cedente. Con ordinanza in data 6/10/2022 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. (in precedenza non assegnati), nel corso dei quali solo l'intervenuta ha depositato memorie istruttorie che non hanno ampliato il thema disputandum. Alla CP_2 successiva udienza del 26/1/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 10/10/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla convenuta, la domanda di parte attrice va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire nei termini meglio appresso esplicati.
5. Va preliminarmente rilevato che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, va scrutinato dal giudice - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento, in via preliminare sia rispetto all'indagine di ammissibilità della domanda sotto altri profili, che rispetto al merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n
7319/1993) - ciò in quanto l'esistenza di un'utilità concreta della pronuncia giudiziale richiesta costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 15084/2006; Cass. n.
971/2008). L'interesse ad agire, che va apprezzato sulla base delle allegazioni tempestivamente svolte dalle parti, deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile e concreto giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 2057/2019; Cass. 2051/2011).
In specie, parte attrice ha agito in giudizio esclusivamente per far “dichiarare nulli i contratti di mutuo in premessa specificati, n. Repertorio e Raccolta: stipulato per scrittura privata autenticata a firma del P.IVA_3
Per_ Notaio di Porto Sant' Elpidio, n. Repertorio e n. Raccolta: 184346/21567 e n. Repertorio e Raccolta: Per_ 212904/270707 entrambi a rogito dello stesso Notaio di Porto Sant' Elpidio” - rapporti contrattuali con riguardo ai quali, tuttavia, è intervenuto tra le parti anteriormente all'avvio del presente giudizio un atto di transazione nell'attualità vincolante, la cui natura ed i cui effetti non risultano oggetto del giudizio.
Pertanto - considerato che l'attrice avverso tale atto di transazione (nell'attualità vincolante tra le parti), non ha proposto né prospettato, neppure ai sensi dell'art. 1972 c.c., alcuna domanda (avente, peraltro, petitum e causa petendi differenti rispetto alla domanda oggetto del presente processo) - non appare ravvisabile in capo alla stessa un interesse concreto ed attuale ad agire.
La domanda svolta, quindi, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, viene dichiarata inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014,
4 avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte - in favore in via solidale di UBI SPA e in complessivi euro 5.810 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per CP_2 legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n. 33/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
DICHIARA
Inammissibile la domanda svolta da;
Parte_1
CONDANNA
alla refusione in via solidale in favore di UBI SPA e Parte_1 CP_2 delle spese di lite liquidate in euro 5.810 - oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Fermo il 26/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Rocchi
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