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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1616 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DI ROSA PINA e IOZZIA C.F._1
VINCENZO; ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_1
MANLIO; resistente avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 ha proposto ricorso per contestare la pretesa restitutoria Parte_1
dell' avente ad oggetto la somma di € 12.296,94, indebitamente CP_1
erogata dall'Istituto negli anni 2018-2021 sulla pensione di reversibilità
SOART/35501952, e fondata sul superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi propri del beneficiario ai sensi dell'art. 1 co. 41 l. 335/1995.
La ricorrente ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52 co. 2 l. 88/1989 avendo essa percepito le somme in buona fede e risultando i propri redditi dalla relativa dichiarazione che non era suo onere comunicare all' ai sensi dell'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008; CP_1
ed ha eccepito la decadenza della pretesa ai sensi dell'art. 13 co. 2 l.
412/1991 con riferimento alle somme erogate nel 2018 e 2019.
Inoltre, non sussisterebbe alcun indebito per gli anni 2020 e 2021, giacché dalla dichiarazione per l'anno 2021 emerge che la ricorrente ha avuto, nel 2020, un reddito che non determina il superamento dei limiti di cui all'art. 1 co. 41 l. 335/1991.
Infine, il ricalcolo effettuato dall' sarebbe errato in quanto da CP_1
gennaio 2020, essendo venuto meno il reddito proprio della ricorrente, essa avrebbe diritto al trattamento di reversibilità in misura piena.
L' si è costituito evidenziando che l'indebito è dipeso dal fatto che CP_1
la ricorrente non dichiarò, nella domanda di pensione di reversibilità, il proprio reddito personale, di cui l' ancora non era a conoscenza CP_1
perché al momento della domanda non era ancora stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Quanto all'eccezione di decadenza, ha evidenziato di aver comunicato l'indebito entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi della ricorrente, avvenuta il 21.7.2020, con conseguente tempestività della comunicazione del 24.9.2021.
Pagina 2 di 5 Infine, ha evidenziato di aver già annullato l'indebito con riferimento agli anni 2020 e 2021 in ragione del venir meno dei redditi propri della ricorrente.
***
Essendo venuta meno la pretesa restitutoria relativa a quanto indebitamente erogato nel 2020 e 2021, è parzialmente cessata la materia del contendere, come confermato dalla ricorrente con le note del
13.1.2023.
Il merito del giudizio va comunque integralmente esaminato ai fini della pronuncia sulle spese.
L'eccezione di decadenza è fondata.
Va premesso che non è contestato quanto dedotto dalla ricorrente con le predette note, ossia che i redditi che hanno determinato il superamento dei limiti di cui all'art. 1 co. 41 l. 335/1995 le provenivano dall'attività imprenditoriale ereditata dal marito: essendo questo deceduto solo pochi giorni prima della domanda di pensione di reversibilità, la ricorrente non avrebbe potuto già in quella sede dichiarare tali redditi. Pertanto non può sostenersi che l'indebita erogazione sia dipesa da un'omissione dolosa della ricorrente.
Ciò posto, l'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008 prevede che “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 L. 412/1991 [ossia il controllo delle situazioni reddituali incidenti sulla percezione dei trattamenti previdenziali], i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”: ciò significa che tanto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate quanto l'alternativa comunicazione all' sono CP_1
Pagina 3 di 5 finalizzati a consentire il controllo ai sensi dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991 della debenza delle prestazioni già erogate a cui deve conseguire, entro l'anno solare successivo, il recupero di quanto erogato indebitamente.
Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi relativi al 2018 risale, come dedotto dall' , al 28.10.2019: alla luce di quanto appena detto, CP_1
l' avrebbe dovuto esercitare la pretesa restitutoria, ai sensi dell'art. CP_1
13 co. 2 l. 412/1991, entro il 31.12.2020 (C. 29689/2024), essendo irrilevante la circostanza, dedotta dall' , che l'Agenzia delle Entrate CP_1
abbia trasmesso i dati reddituali della ricorrente solo nel luglio 2020.
Ne consegue la tardività della comunicazione d'indebito qui contestata, che invece risale al 2021.
Il ricorso va quindi accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa restitutoria vantata dall con riferimento alla somma CP_1
indebitamente erogata negli anni 2020 e 2021 sulla pensione di reversibilità SOART/35501952;
- dichiara l'infondatezza della pretesa restitutoria vantata dall CP_1
con riferimento alla somma indebitamente erogata negli anni 2018 e
2019 sulla pensione di reversibilità SOART/35501952;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 3000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% distratte a favore dei difensori.
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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