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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6994 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
'in persona del legale Rapp.te pro-tempore, Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bove, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLANTE
E Per 1CP 1 nata a [...] il [...], nonché in qualità di erede di
[...], nato a [...] il [...] e deceduto il 7/2/2005, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna AM, in virtù di procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12.06.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.7493/18, del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 20/09/2018, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento proposta dalla controparte per l'importo di euro 867,37.
Regolarmente si costituiva CP 1 , la quale, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo altresì la sua inammissibilità.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
12.06.2025.
* In via preliminare si rileva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 113 c.p.c., per le motivazioni di seguito esposte.
Come noto tale norma prevede che “il giudice di pace deve decidere secondo equità le causa di valore non eccedente € 1.100,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art 1342 c.c."
In virtù del disposto con l'art 339, terzo comma c.p.c., poi, tali sentenze sono appellabili
"esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia",
Orbene, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. 16 giugno 2006, n. 13917), il combinato disposto delle norme sopra richiamate deve interpretarsi nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art 1342 c.c.
Ebbene, va escluso che il thema decidendum del presente giudizio sia inquadrabile in tale ambito.
In particolare va ricordato che “sono da ritenersi inappellabili ( e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto ( dall'art 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt 10 e ss.
c.p.c. in tema di competenza” (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899)
Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa
- da seguirsi dal giudice di pace ex art 113, secondo comma, c.p.c. il valore della causa deve essere determinata ai sensi dell'art 10, secondo comma, c.p.c., sommando pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non quelli maturati dalla data della domanda ( Cass, sez. III, sent. n. 2966 del
7.02.2013; Cass. nn. 18942/03; 14513/05; 17430/06; 14060/07)
Nel caso di specie la somma in contestazione è inferiore all'importo di € 1100,00 (euro 1.000,00).
Ciò posto, alla stregua del citato art 339, comma 3, del c.p.c., come modificato dall'art 1 del d.lgs.
2.02.2006 n. 40, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”. La Suprema Corte con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art 342 c.p.c., qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto" (Cass. Sez. VI -2, ord. n. 3005 dell'11.02.2014)
Invero, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per cassazione, nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione, e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che non essendo oggettivizzati in norme - devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.( Cass. 284/07; Cass. 8466/10, richiamate in motivazione nella pronuncia
3005/14)
Nel caso che ne occupa, l'appellante, nel formulare l'impugnazione non ha specificatamente ed espressamente individuato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, limitandosi ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'appello.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale in merito alle questioni affrontate sussistente al momento dell'instaurazione del giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Spese compensate.
Nocera Inferiore, 06.10.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6994 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
'in persona del legale Rapp.te pro-tempore, Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bove, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLANTE
E Per 1CP 1 nata a [...] il [...], nonché in qualità di erede di
[...], nato a [...] il [...] e deceduto il 7/2/2005, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna AM, in virtù di procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12.06.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.7493/18, del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 20/09/2018, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento proposta dalla controparte per l'importo di euro 867,37.
Regolarmente si costituiva CP 1 , la quale, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo altresì la sua inammissibilità.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
12.06.2025.
* In via preliminare si rileva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 113 c.p.c., per le motivazioni di seguito esposte.
Come noto tale norma prevede che “il giudice di pace deve decidere secondo equità le causa di valore non eccedente € 1.100,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art 1342 c.c."
In virtù del disposto con l'art 339, terzo comma c.p.c., poi, tali sentenze sono appellabili
"esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia",
Orbene, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. 16 giugno 2006, n. 13917), il combinato disposto delle norme sopra richiamate deve interpretarsi nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art 1342 c.c.
Ebbene, va escluso che il thema decidendum del presente giudizio sia inquadrabile in tale ambito.
In particolare va ricordato che “sono da ritenersi inappellabili ( e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto ( dall'art 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt 10 e ss.
c.p.c. in tema di competenza” (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899)
Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa
- da seguirsi dal giudice di pace ex art 113, secondo comma, c.p.c. il valore della causa deve essere determinata ai sensi dell'art 10, secondo comma, c.p.c., sommando pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non quelli maturati dalla data della domanda ( Cass, sez. III, sent. n. 2966 del
7.02.2013; Cass. nn. 18942/03; 14513/05; 17430/06; 14060/07)
Nel caso di specie la somma in contestazione è inferiore all'importo di € 1100,00 (euro 1.000,00).
Ciò posto, alla stregua del citato art 339, comma 3, del c.p.c., come modificato dall'art 1 del d.lgs.
2.02.2006 n. 40, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”. La Suprema Corte con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art 342 c.p.c., qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto" (Cass. Sez. VI -2, ord. n. 3005 dell'11.02.2014)
Invero, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per cassazione, nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione, e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che non essendo oggettivizzati in norme - devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.( Cass. 284/07; Cass. 8466/10, richiamate in motivazione nella pronuncia
3005/14)
Nel caso che ne occupa, l'appellante, nel formulare l'impugnazione non ha specificatamente ed espressamente individuato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, limitandosi ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'appello.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale in merito alle questioni affrontate sussistente al momento dell'instaurazione del giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Spese compensate.
Nocera Inferiore, 06.10.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo