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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1531/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Costanzo Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale E alle liti in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Maria Sparano (PEC:
[...]
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001809530000, notificata il 18/6/2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920180000270912000; 43920180000359763000; 43920180000492286000; 43920190001021157000; 43920190001021258000; 43920210000250132000; 43920210000254879000; 43920210000376082000; 43920210000593121000; 43920220000082311000; 43920220000082412000; 43920220000370308000; 43920220000637677000; 43920220001107028000; 43920230000103015000;
1 43920230000475722000; 43920230000656866000, di importo complessivamente pari a 37.346,94€. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle e avvisi di addebito opposte previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento qui impugnato, eventualmente anche inaudita altera parte, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza come il fumus boni iuris che il periculum in mora e voglia accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti l'Intimazione di Pagamento n.13920259001809530/000 Codice fiscale C.F. documento C.F._1
n.13920259001809530000 attraverso la quale il Sig. , veniva avvertito del Parte_1 presunto mancato pagamento delle cartelle che pure si contestano e per le quali si chiede all'On. Le Giudice di dichiarare la nullità e che si richiamano essendo l'Avviso di addebito n.43920180000270912000, Avviso di addebito n. 43920180000359763000, Avviso di addebito n.43920180000492286000, Avviso di addebito n. 43920190001021157000, Avviso di addebito n.43920190001021258000, Avviso di addebito n. 43920210000250132000, Avviso di addebito n.43920210000254879000, Avviso di addebito n. 43920210000376082000, Avviso di addebito n.43920210000593121000, Avviso di addebito n. 43920220000082311000, Avviso di addebito n.43920220000082412000, Avviso di addebito n. 43920220000370308000. Avviso di addebito n.43920220000637677000, Avviso di addebito n.43920220001107028000, Avviso di addebito n.43920230000103015000, Avviso di addebito n.43920230000475722000, Avviso di addebito n.43920230000656866000 per le quali si chiede il totale annullamento in quanto illegittime e prescritte considerato che i tributi in questione veniva corrisposte oltre ad essere, appunto, inesorabilmente prescritti per i motivi decritti in epigrafe. Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola Costanzo. Voglia l'On. Le Tribunale Condannare l al Controparte_2 pagamento, della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, C.P.C. in euro 1.000,00 (mille euro) a titolo di risarcimento danni che sta subendo il Ricorrente per la vicenda per cui si instaurava l'odierna causa;
Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola Costanzo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
2 “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920180000270912000 è stato notificato il 9.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000359763000 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000492286000 è stato notificato il 5.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190001021157000 è stato notificato il 15.1.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001021258000 è stato notificato il 14.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000250132000 è stato notificato il 20.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000254879000 è stato notificato il 20.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000376082000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000593121000 è stato notificato il 10.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000082311000 è stato notificato il 18.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000082412000 è stato notificato il 18.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000370308000 è stato notificato il 9.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000637677000 è stato notificato il 25.11.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001107028000 è stato notificato il 23.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000103015000 è stato notificato il 31.5.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000475722000 è stato notificato il 16.12.2023
- l'avviso di addebito n. 43920230000656866000 è stato notificato il 16.12.2023. 5. La produzione in formato xml delle notifiche deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, è possibile visualizzare l'attestazione di consegna, l'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio dell'atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salvo la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
3 6. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente una richiesta di CP_5 pagamento atta ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentativa di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tale richiesta di pagamento è l'intimazione di pagamento n. 13920229000798414000 è stata notificata l'8.6.2022 e contiene gli avvisi di addebito n. 43920180000270912000; 43920180000359763000, 43920180000492286000 e 43920190001021258000.
7. Da quanto fin qui detto si evince che nessuna estinzione dei crediti possa dichiararsi, stante l'omesso decorso del quinquennio prescrizionale.
8. Infatti, dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito non è inutilmente decorso il quinquennio, stante l'avvenuta di notifica (dapprima) dell'intimazione di pagamento n. 13920229000798414000 e (dopo) dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, anche in ossequio della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Costanzo Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale E alle liti in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Maria Sparano (PEC:
[...]
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001809530000, notificata il 18/6/2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920180000270912000; 43920180000359763000; 43920180000492286000; 43920190001021157000; 43920190001021258000; 43920210000250132000; 43920210000254879000; 43920210000376082000; 43920210000593121000; 43920220000082311000; 43920220000082412000; 43920220000370308000; 43920220000637677000; 43920220001107028000; 43920230000103015000;
1 43920230000475722000; 43920230000656866000, di importo complessivamente pari a 37.346,94€. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle e avvisi di addebito opposte previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento qui impugnato, eventualmente anche inaudita altera parte, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza come il fumus boni iuris che il periculum in mora e voglia accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti l'Intimazione di Pagamento n.13920259001809530/000 Codice fiscale C.F. documento C.F._1
n.13920259001809530000 attraverso la quale il Sig. , veniva avvertito del Parte_1 presunto mancato pagamento delle cartelle che pure si contestano e per le quali si chiede all'On. Le Giudice di dichiarare la nullità e che si richiamano essendo l'Avviso di addebito n.43920180000270912000, Avviso di addebito n. 43920180000359763000, Avviso di addebito n.43920180000492286000, Avviso di addebito n. 43920190001021157000, Avviso di addebito n.43920190001021258000, Avviso di addebito n. 43920210000250132000, Avviso di addebito n.43920210000254879000, Avviso di addebito n. 43920210000376082000, Avviso di addebito n.43920210000593121000, Avviso di addebito n. 43920220000082311000, Avviso di addebito n.43920220000082412000, Avviso di addebito n. 43920220000370308000. Avviso di addebito n.43920220000637677000, Avviso di addebito n.43920220001107028000, Avviso di addebito n.43920230000103015000, Avviso di addebito n.43920230000475722000, Avviso di addebito n.43920230000656866000 per le quali si chiede il totale annullamento in quanto illegittime e prescritte considerato che i tributi in questione veniva corrisposte oltre ad essere, appunto, inesorabilmente prescritti per i motivi decritti in epigrafe. Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola Costanzo. Voglia l'On. Le Tribunale Condannare l al Controparte_2 pagamento, della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, C.P.C. in euro 1.000,00 (mille euro) a titolo di risarcimento danni che sta subendo il Ricorrente per la vicenda per cui si instaurava l'odierna causa;
Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola Costanzo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
2 “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920180000270912000 è stato notificato il 9.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000359763000 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000492286000 è stato notificato il 5.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190001021157000 è stato notificato il 15.1.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001021258000 è stato notificato il 14.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000250132000 è stato notificato il 20.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000254879000 è stato notificato il 20.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000376082000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000593121000 è stato notificato il 10.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000082311000 è stato notificato il 18.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000082412000 è stato notificato il 18.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000370308000 è stato notificato il 9.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000637677000 è stato notificato il 25.11.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001107028000 è stato notificato il 23.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000103015000 è stato notificato il 31.5.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000475722000 è stato notificato il 16.12.2023
- l'avviso di addebito n. 43920230000656866000 è stato notificato il 16.12.2023. 5. La produzione in formato xml delle notifiche deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, è possibile visualizzare l'attestazione di consegna, l'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio dell'atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salvo la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
3 6. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente una richiesta di CP_5 pagamento atta ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentativa di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tale richiesta di pagamento è l'intimazione di pagamento n. 13920229000798414000 è stata notificata l'8.6.2022 e contiene gli avvisi di addebito n. 43920180000270912000; 43920180000359763000, 43920180000492286000 e 43920190001021258000.
7. Da quanto fin qui detto si evince che nessuna estinzione dei crediti possa dichiararsi, stante l'omesso decorso del quinquennio prescrizionale.
8. Infatti, dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito non è inutilmente decorso il quinquennio, stante l'avvenuta di notifica (dapprima) dell'intimazione di pagamento n. 13920229000798414000 e (dopo) dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, anche in ossequio della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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