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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2024, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni Spina e Cristina Pensiero;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.10.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio, dichiarando di aver contratto matrimonio concordatario in data
11.6.2016 in Sepino (CB), trascritto nel registro del predetto Comune al n. 5 parte
II Serie A dell'anno 2016. Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso in data 24.10.2024, con parere favorevole alla domanda.
Con sentenza n. 161/2024 del 28.11.2024 è stata omologata la separazione consensuale degli odierni ricorrenti.
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Campobasso del
28.11.2024, passata in giudicato;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza, contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sottoscritto da loro e dai rispettivi difensori, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Campobasso tra e , alle condizioni tutte riportate Parte_1 Parte_2 nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, 18 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2024, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni Spina e Cristina Pensiero;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.10.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio, dichiarando di aver contratto matrimonio concordatario in data
11.6.2016 in Sepino (CB), trascritto nel registro del predetto Comune al n. 5 parte
II Serie A dell'anno 2016. Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso in data 24.10.2024, con parere favorevole alla domanda.
Con sentenza n. 161/2024 del 28.11.2024 è stata omologata la separazione consensuale degli odierni ricorrenti.
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Campobasso del
28.11.2024, passata in giudicato;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza, contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sottoscritto da loro e dai rispettivi difensori, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Campobasso tra e , alle condizioni tutte riportate Parte_1 Parte_2 nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, 18 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda