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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2488/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MONTELLA UGO, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17279/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1739/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa o infedele denuncia n. 43 del 03/09/2024 per gli anni 2018-2023, notificatole il 03/09/2024, con il quale il Comune di Tivoli ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI con riguardo all'unità immobiliare sita in Tivoli,
Indirizzo_1, p. terra, iscritta in catasto al Dati_Cat_1, sub 501, di mq. 1.180, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 20.915,17, oltre alla sanzione di € 20.915,17 e agli interessi di € 1.407,94, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 43.780,00.
Dopo avere premesso di svolgere l'attività di commercio di blocchi e lastre grezze di travertino e che l'immobile oggetto di accertamento è costituito da un capannone industriale che è utilizzato come deposito delle pietre, cioè delle materie prime che vengono lavorate all'esterno dello stesso capannone – con la conseguenza che esso sarebbe improduttivo di rifiuti –, la società ricorrente deduce:
1) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, atteso che esso non darebbe conto delle ragioni per le quali non è stato riconosciuto il regime di esenzione per l'immobile in questione, nonostante «con diverse comunicazioni e sopralluogo del Comune stesso il contribuente [avesse] dimostrato la spettanza di una specifica esenzione dal prelievo», con la conseguenza che, «a fronte delle informazioni fornite dalla contribuente e di quelle assunte in loco direttamente, il Comune, nel formulare la propria pretesa, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali le superfici del compendio immobiliare […], ad onta di quanto rappresentato dal contribuente, rilevato in prima persona dall'ente stesso e previsto dal regolamento [comunale], fossero comunque soggette al tributo»;
2) l'infondatezza dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato per errata rilevazione della superficie dell'immobile, atteso che la essa sarebbe pari a mq. 940 e non a mq.
1.180 come indicato nell'avviso di accertamento. Ciò in quanto una parte della superficie di mq. 1.180, corrispondente a mq. 240, «non è assolutamente utilizzata come deposito delle materie perché inidonea all'uso e deve quindi essere scorporata dalla superficie utile»;
3) l'infondatezza dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato perché nel capannone industriale che ne è oggetto vengono prodotti rifiuti speciali allo smaltimento dei quali la contribuente provvede a proprie spese, con il conseguente non assoggettamento alla TARI sia per la quota fissa sia per la quota variabile.
Per tali ragioni, la ricorrente chiede alla Corte, previa sospensione dei relativi effetti, di annullare l'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
Si è costituito il Comune di Tivoli il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato deducendo che: a) l'avviso di accertamento esecutivo impugnato si dovrebbe ritenere adeguatamente motivato;
b) il ricorso sarebbe infondato nel merito, atteso che: b.1) la ricorrente non ha presentato la dichiarazione annuale TARI, la quale costituisce condizione per il riconoscimento della richiesta agevolazione;
b.2) tale agevolazione opererebbe comunque solo per la sola quota variabile del tributo e consisterebbe non in un'esenzione ma in una riduzione per la percentuale che è prevista dal regolamento comunale;
b.3) la superficie di mq.
1.180 è stata indicata dalla stessa contribuente in un DOCFA che fu da essa presentato il 07/06/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
La società contribuente risulta avere omesso la dichiarazione annuale TARI, così come di inviare al Comune di Tivoli – come è stato rappresentato dallo stesso Comune e non è stato contestato da Ricorrente_1
s.n.c. – i documenti che sono necessari per ottenere tale agevolazione.
A fronte di ciò, il Comune di Tivoli non si può ritenere fosse tenuto a indicare le ragioni dell'implicito disconoscimento dell'operatività di possibili esenzioni. In particolare, in mancanza della presentazione della suddetta dichiarazione e dell'invio dei suddetti documenti da parte della contribuente, non si può ritenere che un tale onere motivazionale potesse discendere da non meglio precisate «informazioni fornite dalla contribuente e […] assunte in loco direttamente» dal Comune.
Il secondo motivo non è fondato.
Dalla lettura della relazione tecnica a firma del geometra Nominativo_1 prodotta come allegato 1 al ricorso, risulta che la superficie di mq. 240 «non è utilizzata come deposito». Ciò, tuttavia, non implica che la stessa superficie non sia potenzialmente produttiva di rifiuti e non costituisca, perciò, presupposto del tributo.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
Posto che il Collegio non ritiene la presentazione della dichiarazione presupposto indispensabile per godere dell'agevolazione, si deve rilevare che la ricorrente ha fornito la prova: a) del fatto che nel capannone de quo si formano rifiuti speciali;
b) di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento degli stessi rifiuti speciali. Da ciò il diritto all'agevolazione prevista dal comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (secondo cui: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»).
Ciò posto, si deve peraltro osservare che: a) diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, ciò comporta l'operatività dell'agevolazione per la sola quota variabile del tributo e non anche per la quota fissa (si esprime in tale senso anche la circolare del Ministero della transizione ecologica 12 aprile 2021,
n. 37259, invocata dalla ricorrente, secondo cui: «Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili». Ultimo capoverso della lettera A;
corsivo aggiunto); b) poiché, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della
TARI del Comune di Tivoli, «[i]l tributo non è dovuto per una percentuale minima del 10% e massima del
70% nel calcolo della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo», ne discende che alla ricorrente deve essere riconosciuta non l'esenzione dalla quota variabile ma una riduzione della stessa quota variabile nella percentuale indicata da tale disposizione regolamentare.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuta alla ricorrente la spettanza di una riduzione della quota variabile della TARI nella percentuale prevista dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Tivoli, ferma restando la debenza della quota fissa di tale tributo. Dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riconosce alla società ricorrente la spettanza di una riduzione della quota variabile della TARI nella percentuale prevista dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina della
TARI del Comune di Tivoli, ferma restando la debenza della quota fissa di tale tributo. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MONTELLA UGO, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17279/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1739/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa o infedele denuncia n. 43 del 03/09/2024 per gli anni 2018-2023, notificatole il 03/09/2024, con il quale il Comune di Tivoli ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI con riguardo all'unità immobiliare sita in Tivoli,
Indirizzo_1, p. terra, iscritta in catasto al Dati_Cat_1, sub 501, di mq. 1.180, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 20.915,17, oltre alla sanzione di € 20.915,17 e agli interessi di € 1.407,94, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 43.780,00.
Dopo avere premesso di svolgere l'attività di commercio di blocchi e lastre grezze di travertino e che l'immobile oggetto di accertamento è costituito da un capannone industriale che è utilizzato come deposito delle pietre, cioè delle materie prime che vengono lavorate all'esterno dello stesso capannone – con la conseguenza che esso sarebbe improduttivo di rifiuti –, la società ricorrente deduce:
1) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, atteso che esso non darebbe conto delle ragioni per le quali non è stato riconosciuto il regime di esenzione per l'immobile in questione, nonostante «con diverse comunicazioni e sopralluogo del Comune stesso il contribuente [avesse] dimostrato la spettanza di una specifica esenzione dal prelievo», con la conseguenza che, «a fronte delle informazioni fornite dalla contribuente e di quelle assunte in loco direttamente, il Comune, nel formulare la propria pretesa, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali le superfici del compendio immobiliare […], ad onta di quanto rappresentato dal contribuente, rilevato in prima persona dall'ente stesso e previsto dal regolamento [comunale], fossero comunque soggette al tributo»;
2) l'infondatezza dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato per errata rilevazione della superficie dell'immobile, atteso che la essa sarebbe pari a mq. 940 e non a mq.
1.180 come indicato nell'avviso di accertamento. Ciò in quanto una parte della superficie di mq. 1.180, corrispondente a mq. 240, «non è assolutamente utilizzata come deposito delle materie perché inidonea all'uso e deve quindi essere scorporata dalla superficie utile»;
3) l'infondatezza dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato perché nel capannone industriale che ne è oggetto vengono prodotti rifiuti speciali allo smaltimento dei quali la contribuente provvede a proprie spese, con il conseguente non assoggettamento alla TARI sia per la quota fissa sia per la quota variabile.
Per tali ragioni, la ricorrente chiede alla Corte, previa sospensione dei relativi effetti, di annullare l'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
Si è costituito il Comune di Tivoli il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato deducendo che: a) l'avviso di accertamento esecutivo impugnato si dovrebbe ritenere adeguatamente motivato;
b) il ricorso sarebbe infondato nel merito, atteso che: b.1) la ricorrente non ha presentato la dichiarazione annuale TARI, la quale costituisce condizione per il riconoscimento della richiesta agevolazione;
b.2) tale agevolazione opererebbe comunque solo per la sola quota variabile del tributo e consisterebbe non in un'esenzione ma in una riduzione per la percentuale che è prevista dal regolamento comunale;
b.3) la superficie di mq.
1.180 è stata indicata dalla stessa contribuente in un DOCFA che fu da essa presentato il 07/06/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
La società contribuente risulta avere omesso la dichiarazione annuale TARI, così come di inviare al Comune di Tivoli – come è stato rappresentato dallo stesso Comune e non è stato contestato da Ricorrente_1
s.n.c. – i documenti che sono necessari per ottenere tale agevolazione.
A fronte di ciò, il Comune di Tivoli non si può ritenere fosse tenuto a indicare le ragioni dell'implicito disconoscimento dell'operatività di possibili esenzioni. In particolare, in mancanza della presentazione della suddetta dichiarazione e dell'invio dei suddetti documenti da parte della contribuente, non si può ritenere che un tale onere motivazionale potesse discendere da non meglio precisate «informazioni fornite dalla contribuente e […] assunte in loco direttamente» dal Comune.
Il secondo motivo non è fondato.
Dalla lettura della relazione tecnica a firma del geometra Nominativo_1 prodotta come allegato 1 al ricorso, risulta che la superficie di mq. 240 «non è utilizzata come deposito». Ciò, tuttavia, non implica che la stessa superficie non sia potenzialmente produttiva di rifiuti e non costituisca, perciò, presupposto del tributo.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
Posto che il Collegio non ritiene la presentazione della dichiarazione presupposto indispensabile per godere dell'agevolazione, si deve rilevare che la ricorrente ha fornito la prova: a) del fatto che nel capannone de quo si formano rifiuti speciali;
b) di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento degli stessi rifiuti speciali. Da ciò il diritto all'agevolazione prevista dal comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (secondo cui: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»).
Ciò posto, si deve peraltro osservare che: a) diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, ciò comporta l'operatività dell'agevolazione per la sola quota variabile del tributo e non anche per la quota fissa (si esprime in tale senso anche la circolare del Ministero della transizione ecologica 12 aprile 2021,
n. 37259, invocata dalla ricorrente, secondo cui: «Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili». Ultimo capoverso della lettera A;
corsivo aggiunto); b) poiché, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della
TARI del Comune di Tivoli, «[i]l tributo non è dovuto per una percentuale minima del 10% e massima del
70% nel calcolo della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo», ne discende che alla ricorrente deve essere riconosciuta non l'esenzione dalla quota variabile ma una riduzione della stessa quota variabile nella percentuale indicata da tale disposizione regolamentare.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuta alla ricorrente la spettanza di una riduzione della quota variabile della TARI nella percentuale prevista dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Tivoli, ferma restando la debenza della quota fissa di tale tributo. Dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riconosce alla società ricorrente la spettanza di una riduzione della quota variabile della TARI nella percentuale prevista dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina della
TARI del Comune di Tivoli, ferma restando la debenza della quota fissa di tale tributo. Spese compensate.