Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1986, n. 909
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1986
Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1986