Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758".
Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758".