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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6641 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione con provvedimento del 31/01/25 a seguito dell'udienza cartolare del 02/01/25 e vertente
TRA
- , titolare dell'impresa individuale Prodotti Laveno di Clemente Parte_1
AG (C.F. / P.IVA ), con sede in Foggia, e C.F._1 P.IVA_1
- ( ), in qualità di garante, Parte_2 C.F._2
entrambi difesi dagli Avv.ti Avv. Michelangelo Metta e Riccardo Icilio Ariostino (pec:
; Email_1
- attori -
e
- già (C.F./P.IVA ), con sede in , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Antonio Salvatore Casiere (pec:
Email_2
- convenuta -
§§§
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sopra indicati attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la su indicata convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via principale, dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento intercorsi tra le parti e indicati nell'atto introduttivo in forza di collegamento negoziale con il precedente contratto di c/c bancario n. 11408, recante un errato saldo negativo, con ogni conseguenza di legge;
2) “in via subordinata”, condannare comunque l'istituto di credito, per la illecita segnalazione a sofferenza dell'attore , al risarcimento del danno conseguente quantificato in € Parte_1
10.000,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di giudizio;
3) rideterminare il saldo del c/c n. 11408, tenuto conto dell'illegittimo addebito di competenze per commissioni massimo scoperto e interessi anatocistici a partire dall'01/01/14;
4) dichiarare la gratuità dell'ultimo contratto di finanziamento intercorso tra le parti per l'illegittimo superamento delle soglie usura trimestralmente fiSSte dalla Banca d'Italia o, comunque, ricalcolandone il saldo effettivo, con ulteriore condanna al risarcimento del danno quantificato in €
10.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione;
5) disporre la pubblicazione della sentenza, anche per estratto, sui quotidiani locali indicati a cura e spese della convenuta;
6) con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, nonché spiegando domanda riconvenzionale di condanna:
1) di al pagamento della somma di € 8.544,59 quale saldo debitore del c/c n. Parte_1
11408 alla data del 27/08/2014, oltre interessi successivi al tasso convenzionale fino al soddisfo;
2) del medesimo e della fideiubente , al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di € 22.648,80 alla data del 23/09/2014 quale residuo dovuto in forza del finanziamento aziendale n.280-42-00020004215614, di originari € 48.000,00, per capitale, rate scadute, interessi di mora, commissione per estinzione anticipata e interessi successivi;
ovvero le somme meglio accertate all'esito dell'istruttoria da espletarsi, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, risultando inammissibili e irrilevanti le ulteriori richieste probatorie formulate dalle parti.
All'esito della CTU, è stata formulata una proposta conciliativa, ex art. 185bis c.p.c., da parte del giudice, con provvedimento del 25/05/23, accettata da parte convenuta, mentre invece gli attori non sono più comparsi in giudizio, né hanno depositato le memorie conclusive, in tal modo comunque non aderendo alla detta proposta.
La causa è stata da ultimo rinviata all'udienza su indicata per la precisazione delle conclusioni e, depositate note di trattazione scritta da parte della sola convenuta, con provvedimento del 31/01/25
2 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Non avendo gli attori depositato le dette memorie conclusive nei termini concessi e avendo parte convenuta depositato una sola memoria in data 02/04/25, la causa è ora decisa.
§§§
Le domanda principale di accertamento di indebito e quelle subordinate spiegate da parte attorea sono risultate, a seguito dell'istruttoria svolta, infondate, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna formulata dalla banca convenuta nei limiti che seguono.
§§§
Seguendo l'elencazione delle domande attoree come sopra riassunte, va innanzitutto segnalata in generale la farraginosità e genericità che, fin dall'atto introduttivo, ha contraddistinto le deduzioni degli attori, nonché la contrarietà ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali e alle risultanze probatorie.
A) NULLITA' DEI FINAZIAMENTI CONTRATTI CON LA BANCA IN FORZA DEL
COLLEGAMENTO NEGOZIALE CON IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
ORIGINARIO – DIFETTO DI CAUSA
Sul punto va appunto richiamata la assoluta genericità degli assunti attorei.
Indistintamente, gli attori hanno riferito di aver stipulato con la banca un'apertura di credito in c/c in data 01.01.03, regolata sul c/c 11408, fino alla somma di € 10.000,00 euro, efficace tra le parti fino a revoca da parte della banca.
Di aver quindi stipulato successivi contratti di finanziamento chirografari negli anni 2006 e 2008, ormai estinti, nonché da ultimo un ulteriore contratto di mutuo in data 17.06.2011 (quest'ultimo garantito da quale fideiussore fino a concorrenza della somma di € Parte_2
57.600,00 oltre che assistito da garanzia della CONFIDI CONFCOMMERCIO Puglia).
Tutti i detti contratti sarebbero collegati tra loro e dall'esigenza di chiudere i precedenti finanziamenti, consentendo alla banca di rientrare volta per volta delle suddette esposizioni.
Nessun riscontro, tuttavia, viene concretamente fornito dagli attori, in particolare sulla base del regolamento contrattuale dei finanziamenti richiamati.
E' sufficiente allora ricordare che il più recente orientamento giurisprudenziale, in ogni caso, nel superare il precedente indirizzo, secondo il quale il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito, afferma pacificamente che il mutuo stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario non è tout court nullo, non contrastando né con la legge né con l'ordine pubblico
(Cass. Civ., Sez. III, 25/07/2022, n.23149; Sez. 3, Ordinanza 30/11/2021, n. 37654).
3 La S.C. ha sconfeSSto dunque la precedente tesi secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente o come pactum de non petendo (così invece ancora Sez. 1, Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019), per tutte le ragioni espresse nella giurisprudenza successiva (ex multis, Cass. Civ., Sez. III 30/11/2021 n. 37654
a cui può farsi rinvio).
In particolare, la tesi del pactum de non petendo svela la sua fragilità quando il credito estinto e il mutuo concesso per estinguerlo fossero soggetti a regole diverse quanto a interessi, accessori e garanzie (anche personali), come accaduto nel caso di specie sulla base delle medesime deduzioni degli attori.
Inoltre, la tesi del pactum de non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici.
La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento a cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere: se non lo fanno e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare.
Dinanzi a un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio, ma se non vi riesce, deve restare vincolato al contratto, il quale non soffre di alcuna invalidità per ciò solo.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, parte attorea non ha nemmeno segnalato specifiche pattuizioni da cui deriverebbe lo scopo dei contratti di finanziamento (in realtà nemmeno depositati con l'atto introduttivo), tale da incidere sulla causa steSS dei contratti stipulati, mancando in realtà quindi nei regolamenti contrattuali, deve presumersi, una qualunque clausola di destinazione della somma mutuata, di tale pregnanza da incidere appunto sulla causa steSS dei contratti medesimi.
Né può essere sufficiente la mera allegazione della circostanza dell'esistenza di un saldo negativo originario del c/c n. 11408 al momento della stipula del primo contratto di finanziamento, che poi si sarebbe riverberata sui successivi, circostanza comunque dedotta del tutto genericamente dagli odierni attori, i quali non indicano neppure specificamente la relazione quantitativa esistente tra lo scoperto di conto alla data di stipulazione del primo mutuo, nonché le relazioni quantitative con i successivi contratti di finanziamento.
In definitiva palesemente infondata si rivela la domanda spiegata in via principale dagli attori.
§§§
B) INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI
APERTURA DI CREDITO – APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI – ILLEGITTIMA
4 APPLICAZIONE DI ONERI NON DOVUTI – RESTITUZIONE DI SOMME
INDEBITAMENTE VERSATE
Esclusa la nullità radicale del contratto di finanziamento chirografario n. 18322928360/1 del
17.06.2011, intercorso da ultimo tra le parti e sicuramente inadempiuto dagli attori, vanno ora considerate le subordinate domande afferenti alla declaratoria di illegittimità, sia delle clausole del contratto di c/c e apertura di credito del 2003 (illegittimo addebito di CMS e anatocismo), che le eccezioni di usurarietà dei tassi svolte sia nei confronti del detto contratto che del mutuo chirografario del 2011.
Al riguardo, nel corso del giudizio è stata disposta CTU, con nomina in data 13/12/2016 della D.SS
, la quale ha depositato la relazione finale in data 14/11/2017. Persona_1
Le risultanze della detta perizia, peraltro, così come della perizia di parte depositata dagli attori e le deduzioni offerte da questi scontano assunzioni ormai superate, anche qui, dall'evoluzione giurisprudenziale successiva.
In particolare, l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta (rilevando esclusivamente i tassi così come pattuiti originariamente) e l'impossibilità di considerare, ai fini della verifica del superamento delle soglie-usura, la commissione per estinzione anticipata.
Tenuto conto di tali elementi, può farsi riferimento comunque alle conclusioni raggiunge dal consulente del giudice, vagliate alla luce degli approdi della giurisprudenza più recente.
1) In relazione al rapporto di conto corrente n. 11408, premesso come rilevato dal CTU che si è trattato di un conto corrente ordinario affidato, con scoperto di conto corrente di € 10.000,00; che è presente in atti il contratto originario di accensione nonché la lettera con la quale è stata riconosciuta la linea di credito;
che furono pattuiti per iscritto un tasso debitore del 13,75%, un tasso creditore dello 0,025%, la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché tutte le spese di gestione conto;
che il 12.05.2011 sono stati pattuiti per iscritto un tasso debitore entro fido del
5,5%, un tasso debitore extra-fido del 14,5% e una commissione di meSS a disposizione fondi dello
0,5%; che in atti sono risultati presenti tutti gli estratti conto corrente nonché gli scalari, la consulente ha potuto concludere:
1.a) inanzitutto per l'assenza di qualsiasi usurarietà dei tassi pattuiti;
2.a) per l'esclusioni delle sole commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza della relativa clausola (da ultimo v. Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2024, n. 1373);
2.c) dall'01.06.2011, applicando invece la commissione disponibilità fondi correttamente pattuita nel contratto;
2.d) formulando poi due ipotesi con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interesi attivi e
5 passivi (comunque escludendola dopo l'01.01.14): al riguardo il giudicante aderisce all'ipotesi II prevedente la capitalizzazione reciproca, correttamente pattuita tra le parti, fino al 31.12.2013. Può richiamarsi sul punto tra le ultime Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2024, n. 11014, nella quale si afferma condivisibilmente che, da un lato, la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista e che, dall'altro, non vi è nemmeno alcun aggiramento della regola della reciprocità in caso di interessi creditori minimi, in quanto l'effetto combinato dei diversi tassi pattuiti non è dovuto all'assenza di anatocismo anche a favore del correntista, ma appunto al livello minimo del tasso di remunerazione riconosciuto al correntista, rientrando tuttavia tale aspetto nella libera contrattazione tra le parti.
In defintiva, dalla CTU emerge in tal modo un credito della banca (saldo a debito) pari, alla data del
27/08/2014, a € 6.366,60, di poco inferiore al saldo di cui all'estratto conto di chiusura pari a €
8.544,59.
2) In relazione al finanziamento chirografario n. 18322928360/1 del 17.06.2011, premesso che il mutuo è stato regolato a tasso fisso per l'importo finanziato di € 48.000,00, da restituire in 59 rate a partire dal 31.07.2011, con periodicità mensile e ammortamento alla francese;
che il tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi pattuito è stato del 5,164%, mentre il tasso pattuito per gli interessi di mora è pari a 5,164% maggiorato dell'1%, oltre alla penale di estinzione anticipata del
2%; che le spese fisse per rata ammontano a 2 euro e che sono state sostenute spese di istruttoria iniziali per € 144,00, la consulente ha potuto concludere:
2.a) per l'inesistenza dell'usura originaria con riguardo ai tassi pattuiti: infatti, non tenendo conto della commissione per estinzione anticipata per il caso di recesso del mutuatario e dell'ipotesi limite del recesso del mutuatario alla scadenza della prima rata utile (in conformità agli approdi della giurisprudenza di legittimità – v. Cass. Civ., Sent. n. 7352/2022), il TAEG calcolato risulta pari al
5,483%, ossia abbondantemente inferiore al tasso soglia pari al 17,8625% alla data della stipula per operazioni consimili (“altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese”).
In defintiva, confermando il saldo a debito dell'attore, compresi accessori alla data del 23/09/2014, pari a € 22.648,80.
§§§
C) INFONDATEZZA DELLE ULTERIORI DOMANDE RISARCITORIE DI PARTE
ATTRICE
L'accertamento della sostanziale debenza delle somme reclamate dalla banca convenuta, determina ovviamente l'infondatezza, sia della domanda risarcitoria afferente alla segnalazione a sofferenza
6 della posizione di parte attorea (e alla conneSS richiesta di pubblicazione della sentenza), che di quella afferente genericamente a comportamente scorretti della banca.
Quanto al primo aspetto, in particolare, gli attori non hanno fornito alcun elemento utile al fine di avvalorare l'illegittimità della detta segnalazione, peraltro essendosi invece confermata la situazione di insolvenza gravante sul debitore principale ormai da tempo.
Quanto al secondo aspetto, non si sono rilevate in corso di giudizio, come visto, condotte illecite tali da arrecare un qualsiasi danno apprezzabile agli attori, essendosi confermato il sostanziale inadempimento gravante in capo al debitore principale.
§§§
In definitiva le domande attoree si sono rilevate nel complesso infondate, in quanto tendenti all'accertamento negativo del credito e/o al riconoscimento di indebiti versamenti effettuati.
Per converso, va accolta invece la domanda riconvenzionale di condanna degli attori nei limiti sopra indicati, salvo solo la limitata incidenza quantitativa afferente al parziale ricalcolo del saldo del c/c n. 11408, con riferimento all'esclusione delle commissioni di massimo scoperto.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, la condanna degli attori alla rifusione delle stesse consegue alla integrale soccombenza degli stessi, nonché al rigetto della proposta conciliativa formulata dal giudice in data 25/05/23, più favorevole rispetto alla condanna di cui in dispositivo, nonché infine a causa del contegno processuale che ha visto gli attori disintereSSrsi completamente del giudizio dopo la fase di avvio dello stesso.
Le dette spese sono liquidate quindi in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso (scaglione da € 26.001 a € 52.000), al punto minimo, data la non complessità della controversia, oltre che dell'attività istruttoria limitata alla consulenza tecnica d'ufficio.
Va altresì posta defintivamente a carico degli attori la spesa della CTU così come già liquidata con separato atto.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge le domande attoree,
- condanna a versare alla banca convenuta la somma di € 6.366,60, oltre Parte_1
interessi successivi alla data del 27/08/2014, come da contratto di c/c e apertura di credito e fino al saldo;
7 - condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 versare alla banca convenuta la somma di € 22.648,80, a titolo di debito residuo per capitale, interessi e spese inerenti il contratto di finanziamento chirografario n. 18322928360/1 del
17.06.2011, oltre interessi successivi alla data del 23/09/2014, come da contratto e fino al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
refusione in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge;
- pone defintivamente a carico degli attori il costo della CTU coem da seprata liquidazione.
Si comunichi.
Così deciso lì 20/05/2025.
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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