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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLA SCROFA 57 Parte_1 P.IVA_1
00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA
( VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SANSOVINO 2 Controparte_1 P.IVA_2
MONTEBELLUNA presso lo studio dell'avv. SERNAGLIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 8236/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 dal Tribunale Civile di Milano
Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 49259/2022 e non notificata, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente Pt_1 versate da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, Controparte_1 rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto Pt_1
e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: nel merito, in via principale: respingersi l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 8236/2023 del 23.10.2023 resa dal Tribunale di
Milano – Sezione XI Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Caterina Centola, nella causa R.G. n.
49259/2022, e pubblicata in pari data, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermandosi integralmente la pronuncia di primo grado impugnata.
Con compensazione delle spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 23 aprile 2024 la società appellava Parte_1 la sentenza n. 8236/2023 del 23 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 49259/2022 di Rg. promossa nei suoi confronti dalla società da CP_1
UN (TV) ed in accoglimento delle domande da quest'ultima proposte, dichiarato indebito il pagamento delle somme corrispostele dall'ivi attrice a titolo di addizionale provinciale sui consumi dell'energia elettrica nel biennio 2010-2011, l'aveva condannata a pagare in favore dell'odierna appellata, a titolo di restituzione dell'indebito, la somma di € 20.676,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cc dalla domanda al saldo effettivo, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva l'appellata con comparsa di risposta del 20 settembre 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del 22 ottobre 2024, il precedente Consigliere istruttore rinviava la causa al 27 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 27 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 ha proposto l'appello deducendo l'erroneità della sentenza gravata affidandosi a Parte_1 cinque, articolati, motivi, con i quali lamenta che:
a) il Giudice di prime cure ha riconosciuto liquidabili in favore di anche le somme CP_1 pagate, per il titolo dedotto in giudizio, nelle mensilità antecedenti al 1 aprile 2010, quando in tale periodo la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dagli artt. 46-48 della Direttiva 2088/118/CE, come confermato dal Supremo Collegio con sentenza n. 27099 del 23.10. 2019, con riscontro anche nell'art. 9 del Regolamento CE n. 684/2009 del 24.7.2009;
b) il Tribunale ha ritenuto che la direttiva unionale debba prevalere su quella nazionale, quando il carattere indebito del versamento effettuato dall'utente finale al fornitore, in quanto conseguenza della contrarietà ad essa dell'imposta, non può essere validamente invocato nell'ambito di un'azione civile fra privati, in ragione della sua esclusiva applicabilità
“verticale”;
c) il primo decidente ha valutato irrilevanti le questioni preliminari dedotte dalla qui procedente sui noti rinvii alla Corte Costituzionale, disattendendo, in particolare, la propria istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc in attesa del pronunciamento della stessa;
d) il Giudice di prime cure, esaminando la giurisprudenza di legittimità in materia, ha considerato applicabile “orizzontalmente” la direttiva comunitaria in un giudizio fra privati, nonostante l'attuazione delle direttive in questione richiedano una mediazione del diritto interno perché possano operare, ovvero il loro recepimento;
pagina 3 di 7 e) il Tribunale ha dato per certo il rimborso delle addizionali da parte degli Uffici Finanziari in applicazione dell'art. 14, quarto comma, TUA, statuizione, come motivata dal decidente, che non sana, ad avviso della qui procedente, lo squilibrio eccepito su cui si basa il provvedimento nei termini di imparzialità soggettiva, imponendo un ulteriore obbligo aggiuntivo a carico di un singolo soggetto, con criticità che non consentono la disapplicazione di una norma del diritto interno in modo ad essa contrario, neppure attraverso il richiamo al citato art. 14 TUA, indicato come un “posterius” dell'azione vittoriosa ex art. 2033 cc proposta nei confronti del fornitore dal consumatore definitivamente inciso dal peso economico dell'imposta, così da comportare che il diritto al rimborso, seguendo il ragionamento del decidente, spetterebbe unicamente al fornitore, che, tuttavia, può essere esercitato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo in casi specifici, con pregiudizio del principio di effettività, laddove non si permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato.
3.1 Osserva la Corte, preliminarmente, che non ha contestato di avere percepito da Parte_1
a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per il sito produttivo POD n. CP_1
IT001E00062060, le somme quantificate dall'appellata, per il periodo dal 12.2.2010 in avanti, sollecitate, in via stragiudiziale, con pec del 12.2.2020 e, poi, azionate nel giudizio di prime cure, pari ad € 20.676,53, importo, del resto comprovato dalle varie fatture e dagli estratti conto prodotti dall'appellata senza alcuna eccezione sul punto da parte dell'appellante, la quale si è limitata a sostenere che, a suo avviso, non dovrebbero riconoscersi quali indebiti gli accrediti per il periodo antecedente al 1 aprile 2010, data entro la quale gli Stati membri si sarebbero dovuti adeguare alla direttiva europea, dal nostro legislatore recepita con il D.L.vo n. 48 del 29.3.2010, entrato in vigore, appunto, il 1 aprile 2010.
3.2 Ciò posto, va rilevato che è ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale;
quanto sopra, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 – richiamata anche dalle parti nelle proprie difese conclusive -, pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa pagina 4 di 7 statale e derivanti dall'ordinamento U.E.» sollevata dal Tribunale di Udine.
3.3 In primis, la Corte Costituzionale ha ritenuto persistere la rilevanza della questione di legittimità sollevata anche successivamente alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 (causa C-316/22), osservando che, con tale ultima sentenza, la Corte europea ha affermato che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato non solo nel caso di impossibilità di fatto, ma anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. “Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
Nel merito, la Corte Costituzionale, dopo aver richiamato il dettato normativo in esame ed aver esaminato le finalità specifiche perseguite dalle direttive 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992 e dalla direttiva 2003/96/CE atte a giustificare le imposizioni indirette quali quelle introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (come convertito), ha concluso con l'escludere che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l.
n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali». Nello stesso senso si è pure espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate pagina 5 di 7 direttive comunitarie, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
E sulla scorta di tali considerazioni la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE”.
3.4 Orbene: l'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale alle accise - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – comporta l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE. Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione (nel caso di specie, interrotto dall'appellata mediante la già richiamata pec del 12.2.2020).
3.5 Non rileva quindi più in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22. Come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13742 del. 22.05.2025: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito”.
3.6 Sussiste, quindi, il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 20.676,53, CP_1
pagina 6 di 7 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011, con conseguente rigetto dell'appello proposto da ed integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata;
ciò, anche in punto di compensazione delle spese di lite, come disposto dal primo decidente, attesa la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare, a sua volta, la restituzione di quanto pagato all'Erario.
3.7 Quanto sopra vale, mutatis mutandis, per disporre l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio, con l'aggiuntiva considerazione che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
3.8 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla medesima proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8236/2023 del 23 ottobre 2023, pubblicata il medesimo giorno, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello di cui sopra, con integrale conferma della sentenza gravata;
2) compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla medesima proposto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLA SCROFA 57 Parte_1 P.IVA_1
00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA
( VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SANSOVINO 2 Controparte_1 P.IVA_2
MONTEBELLUNA presso lo studio dell'avv. SERNAGLIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 8236/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 dal Tribunale Civile di Milano
Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 49259/2022 e non notificata, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente Pt_1 versate da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, Controparte_1 rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto Pt_1
e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: nel merito, in via principale: respingersi l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 8236/2023 del 23.10.2023 resa dal Tribunale di
Milano – Sezione XI Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Caterina Centola, nella causa R.G. n.
49259/2022, e pubblicata in pari data, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermandosi integralmente la pronuncia di primo grado impugnata.
Con compensazione delle spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 23 aprile 2024 la società appellava Parte_1 la sentenza n. 8236/2023 del 23 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 49259/2022 di Rg. promossa nei suoi confronti dalla società da CP_1
UN (TV) ed in accoglimento delle domande da quest'ultima proposte, dichiarato indebito il pagamento delle somme corrispostele dall'ivi attrice a titolo di addizionale provinciale sui consumi dell'energia elettrica nel biennio 2010-2011, l'aveva condannata a pagare in favore dell'odierna appellata, a titolo di restituzione dell'indebito, la somma di € 20.676,53, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cc dalla domanda al saldo effettivo, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva l'appellata con comparsa di risposta del 20 settembre 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del 22 ottobre 2024, il precedente Consigliere istruttore rinviava la causa al 27 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 27 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 ha proposto l'appello deducendo l'erroneità della sentenza gravata affidandosi a Parte_1 cinque, articolati, motivi, con i quali lamenta che:
a) il Giudice di prime cure ha riconosciuto liquidabili in favore di anche le somme CP_1 pagate, per il titolo dedotto in giudizio, nelle mensilità antecedenti al 1 aprile 2010, quando in tale periodo la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dagli artt. 46-48 della Direttiva 2088/118/CE, come confermato dal Supremo Collegio con sentenza n. 27099 del 23.10. 2019, con riscontro anche nell'art. 9 del Regolamento CE n. 684/2009 del 24.7.2009;
b) il Tribunale ha ritenuto che la direttiva unionale debba prevalere su quella nazionale, quando il carattere indebito del versamento effettuato dall'utente finale al fornitore, in quanto conseguenza della contrarietà ad essa dell'imposta, non può essere validamente invocato nell'ambito di un'azione civile fra privati, in ragione della sua esclusiva applicabilità
“verticale”;
c) il primo decidente ha valutato irrilevanti le questioni preliminari dedotte dalla qui procedente sui noti rinvii alla Corte Costituzionale, disattendendo, in particolare, la propria istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc in attesa del pronunciamento della stessa;
d) il Giudice di prime cure, esaminando la giurisprudenza di legittimità in materia, ha considerato applicabile “orizzontalmente” la direttiva comunitaria in un giudizio fra privati, nonostante l'attuazione delle direttive in questione richiedano una mediazione del diritto interno perché possano operare, ovvero il loro recepimento;
pagina 3 di 7 e) il Tribunale ha dato per certo il rimborso delle addizionali da parte degli Uffici Finanziari in applicazione dell'art. 14, quarto comma, TUA, statuizione, come motivata dal decidente, che non sana, ad avviso della qui procedente, lo squilibrio eccepito su cui si basa il provvedimento nei termini di imparzialità soggettiva, imponendo un ulteriore obbligo aggiuntivo a carico di un singolo soggetto, con criticità che non consentono la disapplicazione di una norma del diritto interno in modo ad essa contrario, neppure attraverso il richiamo al citato art. 14 TUA, indicato come un “posterius” dell'azione vittoriosa ex art. 2033 cc proposta nei confronti del fornitore dal consumatore definitivamente inciso dal peso economico dell'imposta, così da comportare che il diritto al rimborso, seguendo il ragionamento del decidente, spetterebbe unicamente al fornitore, che, tuttavia, può essere esercitato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo in casi specifici, con pregiudizio del principio di effettività, laddove non si permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato.
3.1 Osserva la Corte, preliminarmente, che non ha contestato di avere percepito da Parte_1
a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per il sito produttivo POD n. CP_1
IT001E00062060, le somme quantificate dall'appellata, per il periodo dal 12.2.2010 in avanti, sollecitate, in via stragiudiziale, con pec del 12.2.2020 e, poi, azionate nel giudizio di prime cure, pari ad € 20.676,53, importo, del resto comprovato dalle varie fatture e dagli estratti conto prodotti dall'appellata senza alcuna eccezione sul punto da parte dell'appellante, la quale si è limitata a sostenere che, a suo avviso, non dovrebbero riconoscersi quali indebiti gli accrediti per il periodo antecedente al 1 aprile 2010, data entro la quale gli Stati membri si sarebbero dovuti adeguare alla direttiva europea, dal nostro legislatore recepita con il D.L.vo n. 48 del 29.3.2010, entrato in vigore, appunto, il 1 aprile 2010.
3.2 Ciò posto, va rilevato che è ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale;
quanto sopra, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 – richiamata anche dalle parti nelle proprie difese conclusive -, pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa pagina 4 di 7 statale e derivanti dall'ordinamento U.E.» sollevata dal Tribunale di Udine.
3.3 In primis, la Corte Costituzionale ha ritenuto persistere la rilevanza della questione di legittimità sollevata anche successivamente alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 (causa C-316/22), osservando che, con tale ultima sentenza, la Corte europea ha affermato che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato non solo nel caso di impossibilità di fatto, ma anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. “Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
Nel merito, la Corte Costituzionale, dopo aver richiamato il dettato normativo in esame ed aver esaminato le finalità specifiche perseguite dalle direttive 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992 e dalla direttiva 2003/96/CE atte a giustificare le imposizioni indirette quali quelle introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (come convertito), ha concluso con l'escludere che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l.
n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali». Nello stesso senso si è pure espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate pagina 5 di 7 direttive comunitarie, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
E sulla scorta di tali considerazioni la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE”.
3.4 Orbene: l'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale alle accise - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – comporta l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE. Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione (nel caso di specie, interrotto dall'appellata mediante la già richiamata pec del 12.2.2020).
3.5 Non rileva quindi più in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22. Come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13742 del. 22.05.2025: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito”.
3.6 Sussiste, quindi, il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 20.676,53, CP_1
pagina 6 di 7 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011, con conseguente rigetto dell'appello proposto da ed integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata;
ciò, anche in punto di compensazione delle spese di lite, come disposto dal primo decidente, attesa la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare, a sua volta, la restituzione di quanto pagato all'Erario.
3.7 Quanto sopra vale, mutatis mutandis, per disporre l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio, con l'aggiuntiva considerazione che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
3.8 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla medesima proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8236/2023 del 23 ottobre 2023, pubblicata il medesimo giorno, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello di cui sopra, con integrale conferma della sentenza gravata;
2) compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla medesima proposto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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