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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5587 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 3880 pubblicata il 19 aprile 2018 e non notificata, avente a oggetto danni da circolazione stradale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IT AR (cf ed CO MP (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, C.F._3
Isola G 8, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
e
1 (p. iva , in persona dei legali rappresentanti, Controparte_1 P.IVA_1
Dott. e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
IO RO (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._4
Nuovo Tempio, 41, nello studio del difensore giusta procura alle liti per atto Notaio in Treviso del 18 dicembre 2014, rep.186905, racc. Persona_1
30367;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio in qualità di Impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la gestione dei sinistri dal Fondo Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale, quando, in data 4 novembre 2011, mentre percorreva alla guida del motociclo Ducati Monster tg BE96550 di proprietà di , Via Parte_2 delle Ville Romane alle ore 11.30 circa, veniva investito da tergo da un'autovettura la quale, dopo il tamponamento, si dileguava senza prestare soccorso.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti espletata prova orale nonché disposta ctu medico legale, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che la vittima, al momento del sinistro e successivamente, non avesse in alcun modo attivato le indagini da parte della competente autorità al fine di identificare il veicolo investitore, non potendo, dunque, ritenersi che egli fosse rimasto nella incolpevole impossibilità di individuare il responsabile. Inoltre, il primo giudice riteneva non attendibile la testimonianza resa da il quale non ricordava con Testimone_1 sicurezza il colore del motoveicolo e dell'auto coinvolti nel sinistro né se il conducente indossasse o meno un casco integrale. Nessuna ulteriore prova poteva trarsi dalla ctu,
2 con la quale l'ausiliario aveva ritenuto compatibili le lesioni in conseguenza della caduta ma che non poteva fornire dettagli sulla dinamica del sinistro.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 16 novembre 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- riformare la sentenza di primo grado portante n.
3880/2018 emessa dal Tribunale di Napoli – G.O.T. – cassandola Tes_1 completamente nelle motivazioni e nel
p.q.m.
e per l'effetto:
- Accertare e Dichiarare il conducente del veicolo pirata quale unico responsabile del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare la società Controparte_4
, n.q. di FGVS ente des. in persona del legale rapp.te pro
[...] CP_5 tempore, al risarcimento del danno biologico, estetico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, patrimoniale e non, per la ridotta capacità lavorativa specifica, ITT e
ITP, nonché del danno da ridotta capacità specifica a lavorare, e pertanto al pagamento della somma complessiva di euro 52.000,00, così come sopra specificata e quantificata, dalla espletata CTU già in atti delle lesioni e relativo nesso causale (già accertato dalla stessa), di cui sin d'ora si formula richiesta istruttoria e comunque da contenersi nei limiti di euro 52.000,00
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione in faore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.pc.;
- Riformare la sent. Impugnata per omessa valutazione della prova testimoniale espletata;
- Condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione, dichiarata la contumacia di
[...]
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e il CP_6 processo subiva rinvii d'ufficio per eccessivo carico dei ruoli.
Con comparsa depositata successivamente, il 15 giugno 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, il processo veniva riassegnato a questa
Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni
3 delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 17 marzo 2025.
Il solo appellante depositava comparsa conclusionale.
L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Errata valutazione del comportamento del danneggiato e delle prove raccolte”, col quale censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto, nel valutare la condotta del danneggiato, in primis, che non vi era a suo carico alcun onere di denuncia ma che, in ogni caso, sebbene non avesse sporto la predetta denuncia a causa della patologia dalla quale era afflitto, era stato ascoltato dalla Polizia, come emergerebbe dall'invito rivoltogli, nonché dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale.
Con riguardo alla testimonianza resa da il Tribunale ne avrebbe Testimone_1 erroneamente ritenuto non genuino il contenuto sol perché, a distanza di circa sei anni il teste non poteva certamente ricordare se il casco indossato fosse o meno integrale ovvero il colore esatto dei veicoli, circostanza questa che, anzi, deponeva in senso contrario, peraltro, senza nulla dire in ordine alle dichiarazioni sulla dinamica del sinistro, le quali apparivano concordanti con quella descritta dal danneggiato e prive di incongruenze.
L'appello è fondato.
risulta essere stato ricoverato, come da cartella clinica, al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Bosco”, a mezzo ambulanza (modalità di accesso: protetto), ove venne riscontrato “Trauma cranico. Trauma dorsale con scoppio di D4. Contusioni multiple per il corpo” e disposto il ricovero con successiva diagnosi di dimissione “Frattura somatica da compressione - tipo A3.1 sec Magerl - di
D4. Stabilizzazione percutanea D3-D5 + cifoplastica di D4 con , al quale CP_7 seguirono controlli e riabilitazione, terminati circa un anno dopo.
Nella cartella clinica (doc. 5, prod. primo grado appellante), all'anamnesi patologica prossima, si legge “frattura da compressione … da incidente motociclo occorso (illeggibile) …; amnesia post-traumatica: il p., solo alla guida di moto di
4 grossa cilindrata su strada a scorrimento veloce, non ricorda la dinamica dell'incidente (probabile tamponamento con disarcionamento dal motociclo”.
Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti che , affetto da Parte_1 seri esiti dell'incidente, pur non rammentandone la precisa dinamica ebbe subito a riferire ai sanitari dell'Ospedale di aver subito un probabile tamponamento mentre alla guida di motoveicolo.
Inoltre, l'originario attore ha prodotto la richiesta del 21 febbraio 2012 e decreto di archiviazione del procedimento penale rg 617257/2011 del 3 maggio 2012, iscritto contro ignoti in data 8 novembre 2011, nei quale si rileva l'improcedibilità del reato di lesioni per mancanza di querela e, inoltre, la circostanza che “non sono stati identificati gli autori del reato né tanto meno pare possibile svolgere utilmente indagini a tal fine”.
Quanto al teste , indifferente, escusso circa 5 anni dopo i fatti all'udienza del Tes_1
17 marzo 2016, come da verbali di causa prodotti dall'appellante al momento dell'iscrizione a ruolo del gravame e la cui conformità non è stata contestata da
, egli ha così descritto l'incidente: “Ricordo che ero in auto e stavo Controparte_1 andando verso l'autostrada e percorrevo via delle ville romane;
era l'inizio del mese di novembre e io mi trovavo in auto in Barra-Ponticelli ed ero quasi all'altezza dell'ingresso dell'autostrada; io ero da solo in auto;
ricordo che vidi un'autovettura che mi superò alla mia sinistra;
ricordo che era di colore scuro;
dopo avermi superato nel rientrare a destra della carreggiata andò a tamponare un motociclo con a bordo una persona che venne sbalzata unitamente al motociclo dalla stessa auto;
dopo l'urto mi accostai con la auto e mi avvicinai al conducente della moto che si trovava a terra ed a pochi metri da lui vi era lo moto distrutta;
io mi accostai e credevo che l'auto che aveva urtato la moto si fermasse invece si allontanò direzione autostrada;
preciso che ero a circa 15/20 metri di distanza dai veicoli coinvolti nel sinistro;
dell'auto che tamponò la moto ricordo che era di colore scuro e niente altro;
preciso che l'urto tra l'auto e la moto avvenne con la parte anteriore della stessa auto e parte posteriore della moto;
preciso che erano circa le 11,00/12,00; ricordo che si avvicinarono diverse persone e che arrivò l'ambulanza ma sino a quando sono stato io non ho visto forze dell'ordine … ricordo che lasciai a una persona di sesso maschile della mia stessa età il mio recapito e successivamente
5 sono stato contattato;
preciso che il conducente della moto dopo la caduta non era cosciente;
la moto ricordo che era molto danneggiata e ricordo che in particolare era danneggiata la parte posteriore;
non ho più visto il conducente della moto dopo
l'incidente; preciso che la strada in cui è avvenuto il sinistro è a quattro corsie di cui due in direzione autostrada e due ad uscire e le stesse sono divise da un marciapiedi
e dal guardrail;
il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo;
non so altro”.
Il teste non è stato indotto a sospetto e le dichiarazioni rese confermano la dinamica descritta in citazione, per la quale il motoveicolo veniva investito da tergo da una vettura, la quale effettuava un'azzardata manovra di sorpasso e repentino cambio di direzione, rientrando nella parte destra della carreggiata, sbalzando il motociclista e scaraventandolo a terra col mezzo, dandosi poi alla fuga.
La disamina complessiva delle prove acquisite al processo consente di ritenere assolto l'onere puntuale gravante sul danneggiato di provare che il sinistro è stato cagionato da veicolo non identificato e le sue modalità.
Il procedimento penale, iscritto dopo pochi giorni, è stato archiviato dall'Autorità
Giudiziaria per l'impossibilità di identificare l'autore del fatto e non è emerso che sul luogo sia intervenuta alcuna autorità di polizia mentre ha trovato conferma la circostanza che il ferito venne trasferito in Pronto Soccorso, in gravi condizioni, a mezzo ambulanza.
Le dichiarazioni rese dalla vittima in Ospedale sono congruenti con quanto narrato dal teste, la cui deposizione, al di là del mancato ricordo circa il colore preciso dei veicoli coinvolti e del tipo di casco indossato dal motociclista, dettagli che ben possono sfumare col passare degli anni, ha chiaramente e puntualmente descritto la dinamica dell'incidente e la circostanza del repentino allontanamento del veicolo investitore, senza che emergano contraddizioni dalla testimonianza.
Inoltre, se è vero che la consulenza medico legale non può certo essere posta a fondamento della ricostruzione del sinistro, non di meno se ne possono trarre elementi da valutare unitamente con le altre prove acquisite, giacché l'ausiliario, nell'affermare che le lesioni patite dal danneggiato erano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali, con l'evento, ha precisato che “Nello specifico la dinamica riferita in anamnesi risulta compatibile con la produzione della frattura
6 del soma di D4, posto che un tal genere di frattura è di norma sostenuto da un meccanismo di compressione.
Traumi ad alta energia, come quello oggetto di valutazione, in cui il periziando subì un violento tamponamento con successivo disarcionamento dal motoveicolo da lui condotto, sono in grado di determinare una frattura in un osso precedentemente sano”.
Trattandosi di un tamponamento non può predicarsi un concorso nella produzione dell'evento in capo al conducente del motoveicolo, il quale non poteva effettuare alcuna manovra di scampo né avvedersi del veicolo pirata, proveniente all'improvviso da tergo, al quale va, dunque, ascritta la responsabilità del sinistro.
Quanto al danno risarcibile l'originario attore, pur avendo dedotto di essersi trovato nell'impossibilità di lavorare a seguito dell'incidente nonché che fosse desumibile che esso lo avrebbe condizionato in futuro, non ha né allegato né men che meno provato l'attività lavorativa svolta (risultando anzi aver riferito al ctu che all'epoca dei fatti non lavorava) ovvero il corso di studi e le aspirazioni di carriera.
L'ausiliario del Tribunale ha, peraltro, riferito che “I postumi allo stato residuati non impediscono del tutto ogni tipo di attività lavorativa pur potendo avere lieve incidenza su tutte quelle attività lavorative che richiedono il mantenimento della stazione eretta prolungata”.
Risultano documentati, con riferimento alle cure mediche effettuate, esborsi per €
289,44, ritenuti congrui dal ctu.
Tale somma andrà rifusa e sulla stessa saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale dalle date degli esborsi al saldo.
Quanto al danno non patrimoniale, che va liquidato unitariamente, il consulente tecnico d'ufficio lo ha valutato, senza che la chiara e approfondita relazione sia stata oggetto di critiche tanto nel precedente quanto nel presente grado di giudizio, in gg.
20 di invalidità temporanea totale, gg. 20 di invalidità temporanea parziale al 75%, gg. 30 di invalidità temporanea parziale al 50% e, infine, gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 25%, mentre il danno permanente, da ascrivere a esiti cicatriziali a carico della cute della regione dorsale, riduzione in ampiezza del soma di
7 D4 e leggera deformazione a cuneo dello stesso, con esiti di cifoplastica, da una limitazione funzionale dei movimenti del rachide con persistenza di mezzi di sintesi metallici (staffe e viti da D3 a D5) in situ, è stato indicato in misura del 10%.
La Tabella Unica Nazionale di cui al DPR 12/2025, è stata espressamente dichiarata applicabile ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, 5 marzo 2025, dunque, dovrà farsi applicazione per la liquidazione in favore di , 18 anni all'epoca del sinistro, del danno non Parte_1 patrimoniale, comprensivo delle componenti di danno alla salute e sofferenza soggettiva, delle note Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel Tribunale di Milano, aggiornate da ultimo nel 2024, dunque in complessivi €
36.299,25, dei quali € 30.118,00 per 10% di invalidità permanente ed € 6.181,25 per danno temporaneo (ITT gg. 20 € 2.300,00, ITP 75% gg. 20 € 1.725,00, ITP 50% gg.
30 € 1.725,00, ITP 25% gg 15 € 431,25). Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo – 4 novembre 2011 – e, via via, anno per anno rivalutata, saranno dovuti gli interessi legali dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sulla somma così complessivamente determinata saranno dovuti i soli interessi legali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 36.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole, per il primo grado in riferimento ai valori intermedi tra i minimi e i medi, in €
5.712,50 per onorari (non risultando documentati gli esborsi) e, per il presente grado con riferimento ai valori minimi, in € 804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti IT AR ed CO MP, dichiaratisi antistatari. Le spese di ctu svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale
8 di Napoli numero 3880 pubblicata il 19 aprile 2018, proposto da Parte_1 nei confronti di , Impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità del sinistro stradale del 4 novembre 2011 da ascrivere a veicolo rimasto ignoto, condanna , Impresa designata per la Controparte_1 gestione dei sinistri del FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 liquidati in € 289,44, per danni patrimoniali, oltre interessi legali dalle date degli esborsi sino al soddisfo, ed € 36.299,25, per danni non patrimoniali, somma sulla quale, devalutata alla data del sinistro e via via anno per anno rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal 4 novembre 2011 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sulla somma così determinata, saranno dovuti i soli interessi legali;
2) condanna , Impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio liquidate, per il primo grado, in € 5.712,50 per onorari e, per il presente grado, in € 804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti IT AR ed CO MP, dichiaratisi antistatari. Pone a carico di le spese di ctu svolta in primo grado. Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5587 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 3880 pubblicata il 19 aprile 2018 e non notificata, avente a oggetto danni da circolazione stradale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IT AR (cf ed CO MP (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, C.F._3
Isola G 8, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
e
1 (p. iva , in persona dei legali rappresentanti, Controparte_1 P.IVA_1
Dott. e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
IO RO (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._4
Nuovo Tempio, 41, nello studio del difensore giusta procura alle liti per atto Notaio in Treviso del 18 dicembre 2014, rep.186905, racc. Persona_1
30367;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio in qualità di Impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la gestione dei sinistri dal Fondo Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale, quando, in data 4 novembre 2011, mentre percorreva alla guida del motociclo Ducati Monster tg BE96550 di proprietà di , Via Parte_2 delle Ville Romane alle ore 11.30 circa, veniva investito da tergo da un'autovettura la quale, dopo il tamponamento, si dileguava senza prestare soccorso.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti espletata prova orale nonché disposta ctu medico legale, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che la vittima, al momento del sinistro e successivamente, non avesse in alcun modo attivato le indagini da parte della competente autorità al fine di identificare il veicolo investitore, non potendo, dunque, ritenersi che egli fosse rimasto nella incolpevole impossibilità di individuare il responsabile. Inoltre, il primo giudice riteneva non attendibile la testimonianza resa da il quale non ricordava con Testimone_1 sicurezza il colore del motoveicolo e dell'auto coinvolti nel sinistro né se il conducente indossasse o meno un casco integrale. Nessuna ulteriore prova poteva trarsi dalla ctu,
2 con la quale l'ausiliario aveva ritenuto compatibili le lesioni in conseguenza della caduta ma che non poteva fornire dettagli sulla dinamica del sinistro.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 16 novembre 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- riformare la sentenza di primo grado portante n.
3880/2018 emessa dal Tribunale di Napoli – G.O.T. – cassandola Tes_1 completamente nelle motivazioni e nel
p.q.m.
e per l'effetto:
- Accertare e Dichiarare il conducente del veicolo pirata quale unico responsabile del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare la società Controparte_4
, n.q. di FGVS ente des. in persona del legale rapp.te pro
[...] CP_5 tempore, al risarcimento del danno biologico, estetico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, patrimoniale e non, per la ridotta capacità lavorativa specifica, ITT e
ITP, nonché del danno da ridotta capacità specifica a lavorare, e pertanto al pagamento della somma complessiva di euro 52.000,00, così come sopra specificata e quantificata, dalla espletata CTU già in atti delle lesioni e relativo nesso causale (già accertato dalla stessa), di cui sin d'ora si formula richiesta istruttoria e comunque da contenersi nei limiti di euro 52.000,00
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione in faore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.pc.;
- Riformare la sent. Impugnata per omessa valutazione della prova testimoniale espletata;
- Condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione, dichiarata la contumacia di
[...]
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e il CP_6 processo subiva rinvii d'ufficio per eccessivo carico dei ruoli.
Con comparsa depositata successivamente, il 15 giugno 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, il processo veniva riassegnato a questa
Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni
3 delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 17 marzo 2025.
Il solo appellante depositava comparsa conclusionale.
L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Errata valutazione del comportamento del danneggiato e delle prove raccolte”, col quale censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto, nel valutare la condotta del danneggiato, in primis, che non vi era a suo carico alcun onere di denuncia ma che, in ogni caso, sebbene non avesse sporto la predetta denuncia a causa della patologia dalla quale era afflitto, era stato ascoltato dalla Polizia, come emergerebbe dall'invito rivoltogli, nonché dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale.
Con riguardo alla testimonianza resa da il Tribunale ne avrebbe Testimone_1 erroneamente ritenuto non genuino il contenuto sol perché, a distanza di circa sei anni il teste non poteva certamente ricordare se il casco indossato fosse o meno integrale ovvero il colore esatto dei veicoli, circostanza questa che, anzi, deponeva in senso contrario, peraltro, senza nulla dire in ordine alle dichiarazioni sulla dinamica del sinistro, le quali apparivano concordanti con quella descritta dal danneggiato e prive di incongruenze.
L'appello è fondato.
risulta essere stato ricoverato, come da cartella clinica, al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Bosco”, a mezzo ambulanza (modalità di accesso: protetto), ove venne riscontrato “Trauma cranico. Trauma dorsale con scoppio di D4. Contusioni multiple per il corpo” e disposto il ricovero con successiva diagnosi di dimissione “Frattura somatica da compressione - tipo A3.1 sec Magerl - di
D4. Stabilizzazione percutanea D3-D5 + cifoplastica di D4 con , al quale CP_7 seguirono controlli e riabilitazione, terminati circa un anno dopo.
Nella cartella clinica (doc. 5, prod. primo grado appellante), all'anamnesi patologica prossima, si legge “frattura da compressione … da incidente motociclo occorso (illeggibile) …; amnesia post-traumatica: il p., solo alla guida di moto di
4 grossa cilindrata su strada a scorrimento veloce, non ricorda la dinamica dell'incidente (probabile tamponamento con disarcionamento dal motociclo”.
Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti che , affetto da Parte_1 seri esiti dell'incidente, pur non rammentandone la precisa dinamica ebbe subito a riferire ai sanitari dell'Ospedale di aver subito un probabile tamponamento mentre alla guida di motoveicolo.
Inoltre, l'originario attore ha prodotto la richiesta del 21 febbraio 2012 e decreto di archiviazione del procedimento penale rg 617257/2011 del 3 maggio 2012, iscritto contro ignoti in data 8 novembre 2011, nei quale si rileva l'improcedibilità del reato di lesioni per mancanza di querela e, inoltre, la circostanza che “non sono stati identificati gli autori del reato né tanto meno pare possibile svolgere utilmente indagini a tal fine”.
Quanto al teste , indifferente, escusso circa 5 anni dopo i fatti all'udienza del Tes_1
17 marzo 2016, come da verbali di causa prodotti dall'appellante al momento dell'iscrizione a ruolo del gravame e la cui conformità non è stata contestata da
, egli ha così descritto l'incidente: “Ricordo che ero in auto e stavo Controparte_1 andando verso l'autostrada e percorrevo via delle ville romane;
era l'inizio del mese di novembre e io mi trovavo in auto in Barra-Ponticelli ed ero quasi all'altezza dell'ingresso dell'autostrada; io ero da solo in auto;
ricordo che vidi un'autovettura che mi superò alla mia sinistra;
ricordo che era di colore scuro;
dopo avermi superato nel rientrare a destra della carreggiata andò a tamponare un motociclo con a bordo una persona che venne sbalzata unitamente al motociclo dalla stessa auto;
dopo l'urto mi accostai con la auto e mi avvicinai al conducente della moto che si trovava a terra ed a pochi metri da lui vi era lo moto distrutta;
io mi accostai e credevo che l'auto che aveva urtato la moto si fermasse invece si allontanò direzione autostrada;
preciso che ero a circa 15/20 metri di distanza dai veicoli coinvolti nel sinistro;
dell'auto che tamponò la moto ricordo che era di colore scuro e niente altro;
preciso che l'urto tra l'auto e la moto avvenne con la parte anteriore della stessa auto e parte posteriore della moto;
preciso che erano circa le 11,00/12,00; ricordo che si avvicinarono diverse persone e che arrivò l'ambulanza ma sino a quando sono stato io non ho visto forze dell'ordine … ricordo che lasciai a una persona di sesso maschile della mia stessa età il mio recapito e successivamente
5 sono stato contattato;
preciso che il conducente della moto dopo la caduta non era cosciente;
la moto ricordo che era molto danneggiata e ricordo che in particolare era danneggiata la parte posteriore;
non ho più visto il conducente della moto dopo
l'incidente; preciso che la strada in cui è avvenuto il sinistro è a quattro corsie di cui due in direzione autostrada e due ad uscire e le stesse sono divise da un marciapiedi
e dal guardrail;
il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo;
non so altro”.
Il teste non è stato indotto a sospetto e le dichiarazioni rese confermano la dinamica descritta in citazione, per la quale il motoveicolo veniva investito da tergo da una vettura, la quale effettuava un'azzardata manovra di sorpasso e repentino cambio di direzione, rientrando nella parte destra della carreggiata, sbalzando il motociclista e scaraventandolo a terra col mezzo, dandosi poi alla fuga.
La disamina complessiva delle prove acquisite al processo consente di ritenere assolto l'onere puntuale gravante sul danneggiato di provare che il sinistro è stato cagionato da veicolo non identificato e le sue modalità.
Il procedimento penale, iscritto dopo pochi giorni, è stato archiviato dall'Autorità
Giudiziaria per l'impossibilità di identificare l'autore del fatto e non è emerso che sul luogo sia intervenuta alcuna autorità di polizia mentre ha trovato conferma la circostanza che il ferito venne trasferito in Pronto Soccorso, in gravi condizioni, a mezzo ambulanza.
Le dichiarazioni rese dalla vittima in Ospedale sono congruenti con quanto narrato dal teste, la cui deposizione, al di là del mancato ricordo circa il colore preciso dei veicoli coinvolti e del tipo di casco indossato dal motociclista, dettagli che ben possono sfumare col passare degli anni, ha chiaramente e puntualmente descritto la dinamica dell'incidente e la circostanza del repentino allontanamento del veicolo investitore, senza che emergano contraddizioni dalla testimonianza.
Inoltre, se è vero che la consulenza medico legale non può certo essere posta a fondamento della ricostruzione del sinistro, non di meno se ne possono trarre elementi da valutare unitamente con le altre prove acquisite, giacché l'ausiliario, nell'affermare che le lesioni patite dal danneggiato erano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali, con l'evento, ha precisato che “Nello specifico la dinamica riferita in anamnesi risulta compatibile con la produzione della frattura
6 del soma di D4, posto che un tal genere di frattura è di norma sostenuto da un meccanismo di compressione.
Traumi ad alta energia, come quello oggetto di valutazione, in cui il periziando subì un violento tamponamento con successivo disarcionamento dal motoveicolo da lui condotto, sono in grado di determinare una frattura in un osso precedentemente sano”.
Trattandosi di un tamponamento non può predicarsi un concorso nella produzione dell'evento in capo al conducente del motoveicolo, il quale non poteva effettuare alcuna manovra di scampo né avvedersi del veicolo pirata, proveniente all'improvviso da tergo, al quale va, dunque, ascritta la responsabilità del sinistro.
Quanto al danno risarcibile l'originario attore, pur avendo dedotto di essersi trovato nell'impossibilità di lavorare a seguito dell'incidente nonché che fosse desumibile che esso lo avrebbe condizionato in futuro, non ha né allegato né men che meno provato l'attività lavorativa svolta (risultando anzi aver riferito al ctu che all'epoca dei fatti non lavorava) ovvero il corso di studi e le aspirazioni di carriera.
L'ausiliario del Tribunale ha, peraltro, riferito che “I postumi allo stato residuati non impediscono del tutto ogni tipo di attività lavorativa pur potendo avere lieve incidenza su tutte quelle attività lavorative che richiedono il mantenimento della stazione eretta prolungata”.
Risultano documentati, con riferimento alle cure mediche effettuate, esborsi per €
289,44, ritenuti congrui dal ctu.
Tale somma andrà rifusa e sulla stessa saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale dalle date degli esborsi al saldo.
Quanto al danno non patrimoniale, che va liquidato unitariamente, il consulente tecnico d'ufficio lo ha valutato, senza che la chiara e approfondita relazione sia stata oggetto di critiche tanto nel precedente quanto nel presente grado di giudizio, in gg.
20 di invalidità temporanea totale, gg. 20 di invalidità temporanea parziale al 75%, gg. 30 di invalidità temporanea parziale al 50% e, infine, gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 25%, mentre il danno permanente, da ascrivere a esiti cicatriziali a carico della cute della regione dorsale, riduzione in ampiezza del soma di
7 D4 e leggera deformazione a cuneo dello stesso, con esiti di cifoplastica, da una limitazione funzionale dei movimenti del rachide con persistenza di mezzi di sintesi metallici (staffe e viti da D3 a D5) in situ, è stato indicato in misura del 10%.
La Tabella Unica Nazionale di cui al DPR 12/2025, è stata espressamente dichiarata applicabile ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, 5 marzo 2025, dunque, dovrà farsi applicazione per la liquidazione in favore di , 18 anni all'epoca del sinistro, del danno non Parte_1 patrimoniale, comprensivo delle componenti di danno alla salute e sofferenza soggettiva, delle note Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel Tribunale di Milano, aggiornate da ultimo nel 2024, dunque in complessivi €
36.299,25, dei quali € 30.118,00 per 10% di invalidità permanente ed € 6.181,25 per danno temporaneo (ITT gg. 20 € 2.300,00, ITP 75% gg. 20 € 1.725,00, ITP 50% gg.
30 € 1.725,00, ITP 25% gg 15 € 431,25). Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo – 4 novembre 2011 – e, via via, anno per anno rivalutata, saranno dovuti gli interessi legali dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sulla somma così complessivamente determinata saranno dovuti i soli interessi legali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 36.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole, per il primo grado in riferimento ai valori intermedi tra i minimi e i medi, in €
5.712,50 per onorari (non risultando documentati gli esborsi) e, per il presente grado con riferimento ai valori minimi, in € 804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti IT AR ed CO MP, dichiaratisi antistatari. Le spese di ctu svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale
8 di Napoli numero 3880 pubblicata il 19 aprile 2018, proposto da Parte_1 nei confronti di , Impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità del sinistro stradale del 4 novembre 2011 da ascrivere a veicolo rimasto ignoto, condanna , Impresa designata per la Controparte_1 gestione dei sinistri del FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 liquidati in € 289,44, per danni patrimoniali, oltre interessi legali dalle date degli esborsi sino al soddisfo, ed € 36.299,25, per danni non patrimoniali, somma sulla quale, devalutata alla data del sinistro e via via anno per anno rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal 4 novembre 2011 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sulla somma così determinata, saranno dovuti i soli interessi legali;
2) condanna , Impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio liquidate, per il primo grado, in € 5.712,50 per onorari e, per il presente grado, in € 804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti IT AR ed CO MP, dichiaratisi antistatari. Pone a carico di le spese di ctu svolta in primo grado. Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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