TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4707/2023 in data 01/09/2023, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pase
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Boris Beltram
parte convenuta
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
parte convenuta contumace
***
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice : Parte_1
Nel merito: accertato che, in occasione del sinistro sub judice, verificatosi in data 01.11.2021, a Treviso (TV),
via Castellana, l'attore viaggiava, in Parte_1
qualità di trasportato, sul veicolo Ford Fiesta targato EG
036 WN, di proprietà del conducente Controparte_2
assicurato per la r.c.a. con la Controparte_1
accertato altresì il nesso di causalità tra il sinistro de quo ed i danni attorei dedotti, per l'effetto, condannarsi ex art. 141 del D.lgs n. 209/2005 la convenuta Compagnia,
Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo vettore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'esponente, nelle somme e voci di cui agli atti ovvero nella misura anche maggiore o minore che sarà accertata di giustizia, in via equitativa, alla luce dell'attività istruttoria- dedotto l'acconto versato in data 27.2.2024 pari ad €. 75.109,60 - con la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno da ritardata corresponsione delle somme nella misura degli interessi cc.dd. compensativi da liquidarsi in un determinando saggio di giustizia dal fatto alla domanda,
oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4°, c.c. (così come introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014) maturandi sulla somma
Pag. 2 di 14 complessiva dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria:
A) Si chiede, per mero scrupolo difensivo, che il Giudice voglia autorizzare l'acquisizione del rapporto integrale degli Agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto,
intervenuti sul luogo del sinistro;
B) Ammettersi prova per testi in ordine alle circostanze qui di seguito capitolate: 1) “vero che l'attore aveva conseguito dei brillanti risultati frequentando la scuola dell'obbligo e quella superiore?”; 2) “vero che prima del sinistro de quo l'attore era calmo, razionale, allegro?”;
3) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore è diventato timoroso, irritabile e permaloso?”; 4) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore ha paura di ogni cosa, accusa amnesie, dimentica sistematicamente dove ripone gli oggetti
(le chiavi, il telefonino ecc…)?” 5) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore tende a ripetere le stesse cose?”;
6) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore è stato lasciato dalla ragazza che frequentava da circa un anno e sei mesi e con la quale progettava di crearsi una famiglia?”; 7) “vero che l'ex fidanzata afferma che la causa della rottura è stato il radicale cambiamento (in pejus) dell'attore dopo il sinistro per cui è causa?”; 8)
“vero che dopo il sinistro de quo l'attore trascorre le sue giornate chiuso in casa?”; 9) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore ha smesso di frequentare gli amici?”; 10)
Pag. 3 di 14 “vero che dopo il sinistro de quo l'attore è diffidente,
sospettoso, si sente osservato e giudicato?”; 11) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore si dimentica i nomi degli amici, ha dei vuoti, non si ricorda quello che deve fare?”;
12) “vero che dopo il sinistro de quo l'attore ha abbandonato la passione per il ballo?”; 13) “vero che prima del sinistro de quo l'attore con una piccola compagnia di ballo creava coreografie di balli folcloristici e si esibiva in locali, durante manifestazioni e/o eventi paesani?”; 14) “vero che dopo il sinistro l'attore non balla più in quanto si dimentica le coreografie?”; 15)
“vero che successivamente al sinistro de quo l'attore si lamenta delle frequenti cefalee e dei disturbi del sonno?”.
Si indicano a testi: residente a [...]Testimone_1
(TV), via Brigate Marche n. 197, residente a Tes_2
Carbonera (TV), via Brigate Marche n. 197 e Tes_3
, residente a [...], via Brigate Marche n.
[...]
197. L'avv. Pase, infine, chiede di essere autorizzato a produrre le fatture del c.t.u. e dei cc.tt.pp..”
per parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- NEL MERITO Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni subite in occasione
Pag. 4 di 14 dell'incidente stradale per cui è causa e che la Società
convenuta ha materialmente pagato all'attore dopo instaurazione del presente giudizio l'importo di euro
75.109,60 mentre l'INPS ha liquidato in favore dell'attore l'importo di euro 7.553,40 ante causam, accertare la satisfattorietà di detti pagamenti a saldo di tutti i diritti risarcitori spettanti all'attore, con il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate nel presente giudizio.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni subite in occasione dell'incidente stradale per cui è causa e che la
Società convenuta ha materialmente pagato all'attore dopo instaurazione del presente giudizio l'importo di euro
75.109,60 mentre l' ha liquidato in favore dell'attore CP_3
l'importo di euro 7.553,40 ante causam, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore dell'attore.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
- IN VIA ISTRUTTORIA Non ammettere le istanze per prova orale articolare nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, perché aventi ad oggetto circostanze estremamente generiche, da provarsi documentalmente e/o aventi ad oggetto fatti di natura medico legale non richiedibili ai testi ex art. 244 c.p.c.
Pag. 5 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2
per sentirli condannare in solido Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti a Treviso il giorno
1/11/2021, quando l'autovettura Ford Fiesta targata EG036WN
di proprietà e condotta da assicurata Controparte_2
per la r.c. auto da sulla quale Controparte_1
egli viaggiava quale trasportato, all'uscita da una curva invadeva l'opposta corsia di marcia andando così a collidere con altra autovettura.
Non avendo l'assicurazione corrisposto alcunchè, nonostante le plurime richieste avanzate ante causam, l'attore chiedeva disporsi in suo favore una provvisionale.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_2
costituendosi in giudizio, Controparte_1
eccepiva un concorso di colpa in capo al danneggiato per avere egli accettato di essere trasportato da conducente in stato di ebbrezza alcolica;
inoltre andava considerato che il danneggiato aveva già percepito dall' euro 7.553,40. CP_3
In corso di causa, anteriormente alla prima udienza,
l'assicurazione versava euro 75.109,60 , somma che il danneggiato tratteneva quale acconto rinunciando alla domanda di provvisionale.
Pag. 6 di 14 Espletata CTU medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. L'an debeautur.
Il diritto al risarcimento spettante al sig è certo: Pt_1
egli agisce nei confronti del conducente del veicolo sul quale viaggiava quale trasportato e nei confronti dell'assicurazione di tale veicolo.
La responsabilità del conducente del veicolo, peraltro,
risulta all'evidenza dal verbale della Polizia Stradale
depositato dalla stessa convenuta assicurazione quale doc.
2; nulla invece autorizza a ritenere che il conducente viaggiasse in stato di alterazione alcolica e, oltretutto,
che un tale stato fosse noto al trasportato.
L'eccezione ex art 1227 c.c. sollevata dall'assicurazione è
quindi del tutto infondata.
2. Il quantum debeatur.
Per valutare il danno alla persona bisogna fare riferimento all'espletata CTU medico legale, alle cui conclusioni i consulenti di parte non hanno mosso obiezioni.
Il CTU dr ha così concluso: Persona_1
“- Nel sinistro in discussione il periziando riportava un
trauma cranico, un trauma addominale nonché un trauma
fratturativo al polso di destra.
Pag. 7 di 14 - La temporanea biologica può essere valutata sulla scorta
di giorni 32 (trentadue) a totale, di giorni 30 (trenta) al
75%, di giorni 90 (novanta ) al 50%.
- La menomazione all'integrità psicofisica può essere
valutata sulla scorta di 28 punti in % (ventotto punti
percento)
- Per quanto attiene la temporanea lavorativa questa può
essere valutata sulla base di 148 giorni
- Incidenza sulla capacità lavorativa specifica: Il maggior
sforzo, il maggior logorio cui il leso andrà incontro potrà
essere indennizzata in termini equitativi, magari
apportando un correttivo di maggiorazione al valore del
punto considerato nel danno biologico magari facendolo
rientrare nell'art. 138 della legge 209 del 2015.
- Il grado di sofferenza può essere così valutato: nei
primi 5 mesi, la sofferenza può essere considerata di
entità medio elevata, mentre nella fase dei postumi la
sofferenza può essere valutata di media entità “
Nel valutare il danno alla persona, il CTU ha ritenuto di includere tra le lesioni conseguenti al sinistro anche il
“trauma fratturativo al polso di destra”.
Sul punto, il C.T.U. ha scritto:
“Polso destro è stato sede di un traumatismo che ha
determinato un distacco dello stiloide ulnare nonché un
Pag. 8 di 14 aumento dell'ampiezza della rima articolare tra semilunare
e scafoide a configurare verosimile lesione legamentosa.
L'attuale obiettività fa apprezzare un profilo dello
stiloide ulnare lievemente più abbondante rispetto al
controlaterale con un plus circonferenziale di circa cm. 1.
Per quanto attiene la capacità articolare i movimenti sul
piano frontale evidenziano un deficit di circa 1/3 rispetto
al controlaterale così come sul piano latero laterale.
Per quanto attiene il polso credo si renda opportuno fare
una precisazione rispondendo a questa domanda: la frattura
del polso destro è in rapporto causale con il sinistro in
analisi?
La domanda è d'obbligo in quanto diagnosticata in ritardo
rispetto al momento traumatico e dopo una caduta dal letto
mentre era ricoverato.
Si potrebbe sostenere che nel corso della malattia è
intervenuto un fatto nuovo, la caduta del letto, che ha
causato la frattura del polso.
Personalmente non sono di questo avviso. Dalla lettura
della cartella clinica si evince che il soggetto
presentava, quando è caduto, uno stato di agitazione e
questo può essere ben correlato all'importante trauma
cranico patito.
Credo allora ci si possa basare, ai fini della correlazione
Pag. 9 di 14 causale con il sinistro, sul concetto che causa causae est
causa causati.
Per tale affermazione ritengo che anche la lesione al polso
possa essere ritenuta in rapporto causale con il sinistro
in discussione”
Se è vero che il si è procurato la frattura al polso Pt_1
cadendo dal letto in corso di degenza ospedaliera, come è
probabile, allora – come sostenuto dall'assicurazione convenuta - non se ne può riconoscere il nesso causale con l'incidente stradale, perché non sono note le ragioni della caduta dal letto;
ragioni che il CTU ipotizza collegabili ad uno stato di agitazione del paziente dovuto al trauma cranico, ma sulle quali in realtà nulla si sa.
Applicando le tabelle milanesi, tenuto conto che alla data del sinistro il Bande aveva 25 anni, il danno alla persona viene liquidato come segue.
A ristoro dell'inabilità temporanea, si riconosce l'importo di euro 160 al giorno in considerazione della “sofferenza
di entità medio elevata” riconosciuta dal CTU per i primi 5
mesi; e pertanto:
-per i 32 giorni di inabilità temporanea al 100%: euro
5.120;
-per i 30 giorni di inabilità temporanea al 75%: euro
3.600;
Pag. 10 di 14 -per i 90 giorni di inabilità temporanea al 50%: euro
7.200.
Per i 24 punti di invalidità permanente (i 28 punti riconosciuti dal CTU – 4 punti per la frattura al polso non riconducibile al sinistro): euro 145.000 ivi compreso un aumento, determinato in via equitativa, per il “ maggior
sforzo e logorio cui il leso dovrà sottoporsi in concreto
per mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello
simile a quello precedente al sinistro…” ; si veda più
diffusamente sul punto la relazione del CTU, alla quale qui ci si riporta.
Il danno alla persona, pertanto, ammonta ad euro 160.920
all'attualità; e con la precisazione che con ciò si è
inteso risarcire il danno comprensivo della sofferenza soggettiva, come da tabelle milanesi.
Vanno rifuse le spese sanitarie documentate, pari ad euro
74,50 (doc. 25 di parte attrice) e le spese sostenute per le consulenze mediche ante causam e pari ad euro 3.416
(docc 26 e 27 di parte attrice).
Quanto alle spese per l'assistenza stragiudiziale resa dallo studio di infortunistica in forza dell'incarico doc.
14 di parte attrice, si osserva quanto segue.
L'incarico prevede un elevato compenso, pari al 10% su quanto “ricevuto ed effettivamente incassato a titolo di
risarcimento” compresi interessi e rivalutazione.
Pag. 11 di 14 Nel nostro caso, di incassato c'è solo la somma di euro
75.109,60 versata dall'assicurazione in corso di causa
(come da assegno 27/2/2024; doc. 5 di parte convenuta); ma non c'è traccia di un pagamento all'agenzia di infortunistica, pagamento che l'attore neppure ha allegato definendola quale spesa futura. Dunque allo stato nulla spetta all'attore per tale voce di danno.
Infine, va respinta l'istanza dell'assicurazione di detrarre dal dovuto quanto versato dall' a titolo di CP_3
indennità per malattia (doc. 4 di parte convenuta),
trattandosi di versamento che non copre il danno non patrimoniale alla persona.
I convenuti vanno conclusivamente condannati al pagamento di euro 89.300,90 (euro 164.410,50 – euro 75.109,60) in favore del . Pt_1
Spettano inoltre gli interessi compensativi al tasso annuo del 3%, da calcolare sull'importo di euro 164.410,50
devalutato alla data del sinistro e via via annualmente rivalutato fino alla data dell'incasso dell'assegno; a partire da tale data, sul residuo di euro 89.300,90
anch'esso da devalutare alla data dell'incasso dell'assegno e poi via via annualmente rivalutato.
Spettato anche gli interessi legali ex art 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Infine, vanno rifuse le spese di CTP pari complessivamente
Pag. 12 di 14 ad euro 3.660 (docc 33 e 34 di parte attrice).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 55/2014, tenendo conto del credito risarcitorio riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr.
4707/2023, così decide:
1.condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido al pagamento di euro 89.300,90 in CP_2
favore dell'attore oltre agli interessi Parte_1
come da motivazione;
2. condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido alla rifusione delle spese di lite in CP_2
favore dell'attore spese che si liquidano Parte_1
in euro 14.013 complessivamente, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge, oltre ad euro 786 per spese;
in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
oltre alla rifusione delle spese di CTP pari ad euro 3.660;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico dei convenuti.
Pag. 13 di 14 Così deciso a Treviso, 14/04/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 14 di 14