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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5186/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesco L. de Cesare;
ricorrente
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità. Parte ricorrente rappresenta che in data 21.11.2023 trasmetteva all richiesta amministrativa di liquidazione dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità ex art 1 L.222/84 (sentenza allegata in atti), che l CP_1 respingeva, sul presupposto dell'incumulabilità con la rendita in CP_2 godimento (46%);
con ricorso amministrativo del 23.11.2023 chiedeva “la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità come da sentenza e perizia allegate in quota parte in quanto le patologie per le quali gode di rendita CP_2 sono parzialmente diverse da quelle per le quali è stato riconosciuto
l'assegno ordinario di invalidità”.
Il Comitato Provinciale rigettava il ricorso sui presupposti dell'art. 1, comma 43 l. 335/1995, confermando la precedente valutazione.
Pertanto, in questo giudizio, chiede:
“a) accertato e dichiarato il relativo diritto, condannare l CP_1 corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore di essa parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.6.2019) per un importo ad oggi pari ad € 28.925,76, ovvero da quell'altra data ritenuta di Giustizia”.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Nel merito della questione, ai sensi dell'art. 1, comma 43, L.335/95:
“Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Nel corso del giudizio incardinato dall'odierno istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio preteso stato invalidante utile a conseguire il diritto all'assegno ordinario ex l.222/84, negatogli in via amministrativa dall , il CTU esprimeva il seguente parere: CP_1
“Si precisa che al netto delle menomazioni già oggetto di CP_2 rendita del 46%, le patologie extrainfortunistiche non consentirebbero da sole di raggiungere i 2/3. Tuttavia, si può sostenere che il raggiungimento dei 2/3 si ottiene grazie al contributo per meta del 2/3 delle menomazioni
. Per tali motivi, alla luce dell'esame obiettivo effettuato in sede CP_2 di visita peritale, il quadro clinico determina la riduzione permanente a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della legge 222/84”.
Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dall'
[...]
, l'origine delle provvidenze in questione è da ricondurre, CP_3 in buona parte, al medesimo evento invalidante (art. 1, comma 43, L.335/95) con conseguente incumulabilità della rendita con l'assegno ordinario CP_2 di invalidità.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile