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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4686/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4686/2022 R.G.A.C., pendente tra
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, (C.F. Parte_1
e P.IV , rappresentata e difesa dall' C.F._1 P.IV_1 avv.to Claudia Mandrioli, presso il cui studio in Bologna alla via Massarenti n. 478, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposi- zione;
Opponente
E
(P.IV , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IV_2 dall'avv.to Mariapia Uccella, dall'avv.to Annarita Billwiller e dall'avv.to Ivana Cer- vone, elett.te dom.ta presso il loro studio in Portici al Corso Garibaldi n. 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di franchising.
Conclusioni: Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.03.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e con ordinanza del 15 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione giusta con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1001/2022 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_2
[...] N. 4686/2022 CP_3
della somma di euro 6.312,59 oltre interessi e spese di lite, chiedendone la
[...] revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Alla base della ingiunzione de qua, l'opposta poneva l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in ragione del rapporto di franchising intercorso tra le parti.
A fondamento dell'opposizione, in rito, eccepiva la nullità della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito ,non contestava la sussistenza del rap- porto sottostante;
tuttavia, eccepiva in compensazione i crediti da esso vantato nei confronti dell'opposta.
Peraltro, deduceva che non era dovuta la somma indicata nella fattura n. 4-
004 del 06.08.2020 perché già corrisposta e, infine, eccepiva che l'importo dovuto a titolo di affiliazione per il secondo anno (2020) non era dovuto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dipesa dall'emergenza sanitaria verificatasi per il Virus
Covid 19.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, di- chiarare l'inesistenza e/o comunque la nullità della procura alle liti allegata alla noti- fica del decreto ingiuntivo n. 1001 del 21.03.2022, in assenza degli elementi essenziali di cui all'art. 83 c.c., e per l'effetto dichiarare inesistente, nonché inefficace, il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE accertare che le somme portate in de- creto dall sia a titolo di capitale che di interessi moratori, non sono Controparte_4 dovute per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, nonché privo dei requisiti di liqui- dità, certezza ed esigibilità; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, rideter- minare la somma che dovesse risultare eventualmente ancora dovuta all CP_4
[... in seguito alla compensazione con il controcredito vantato dalla impresa indivi- duale e/o alla decurtazione dell'importo di cui alla fattura 4-004 del Parte_1
06.08.2020, e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge.”
2. Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'avversa domanda riba- dendo la correttezza dell'importo ingiunto che era stato calcolato già tenendo conto dei rispettivi crediti vantati.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiun- tivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 N. 4686/2022 R.G.A.C.
3. Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Preliminarmente, in rito è infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente in quanto, a suo dire, la procura alle liti allegata non sarebbe stata autenticata dal procuratore.
Ed infatti, a prescindere dalla validità o meno di siffatta circostanza tenuto conto che la procura era un file digitale sottoscritto digitalmente dal legale rapp.te dell'opposta, la Suprema Corte ha chiarito che “ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costi- tuito nel procedimento monitorio”.
Pertanto, la notifica è stata correttamente eseguita e la procura alle liti depo- sitata nel presente procedimento è valida ed efficace poiché autenticata.
4. Nel merito occorre evidenziare che non è oggetto di contestazione la sus- sistenza del rapporto di franchising intercorso tra le parti, che è l'accordo con cui un'impresa (franchisor) concede a un'altra (franchisee), in cambio di un corrispettivo, il diritto di entrare a far parte di una rete commerciale, utilizzando segni distintivi, know-how e assistenza, secondo una formula commerciale sperimentata, con obbli- ghi e garanzie reciproche, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto chiarito, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'opponente relativa- mente ai crediti da essa vantati, occorre procedere ad analizzare le reciproche pretese creditorie delle parti al fine di valutare la sussistenza o meno del credito azionato dall'opposta mediante il decreto ingiuntivo.
4.1. In particolare, l'opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di aver diritto al pagamento della somma di € 6.312,59, di € 5.472,90 così come indicati nelle fatture nn. 1-004, 2-004 e 3-004 (quest'ultima pagata parzialmente, resi- duando l'importo di € 1.813,90) e la somma di € 839,69 a titolo di interessi moratori su dette fatture.
3 N. 4686/2022 R.G.A.C.
Di contro, l'opponente ha contestato la debenza del credito indicato nella fattura n.
4-004 asserendo di aver già corrisposto tale somma quale quota di affilia- zione per il secondo anno.
Peraltro, eccepiva l'insussistenza di tale credito in quanto a causa della pan- demia Covid-19 e delle misure restrittive adottate dal governo, l'attività oggetto del contratto di franchising era divenuta impossibile o eccessivamente onerosa, tant'è che successivamente, e precisamente in data 23.09.2020, l'affiliato aveva comunicato la chiusura della sede per l'interruzione dell'attività.
Infine, eccepiva l'insussistenza del credito in quanto l'opposta Parte_1 non aveva tenuto conto, a sua volta, dei crediti dallo stesso nei propri con- Pt_1
fronti derivanti dalle fatture nn. 1B, 2B e 3B per l'importo complessivo di €
7.344,44, che non era stato integralmente pagato dalla CP_4
Sulla scorta di tale prospettazione, l'opposta deduceva che le fatture emesse da erano invece imputabili a differenti pagamenti. Parte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di paga- mento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito - l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione”.
(Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2005 n. 1064)
A fronte dell'eccezione di compensazione nonché di estinzione dell'obbliga- zione per l'intervenuto pagamento, l'opposta ha dedotto che, complessivamente, il credito dovuto da era pari ad € 12.810,00, e segnatamente: Parte_1
- € 5.490,00 in relazione alla fattura n.
3-004 del 18/03/2019;
- € 2.440,00 in relazione alla fattura n. 6-004 05/09/2019;
- € 2.440,00 per la fattura n.
1-004 del 10/02/2020;
- € 2.440,00 per la fattura n.
4-004 del 06/08/2020.
A fronte di tale importo, ha corrisposto la somma di € 3.676,90 Parte_1
per stessa ammissione dell'opposta sicché, tenuto conto delle reciproche compensa- zioni l'opposta quantificava il proprio credito in € 5.472,90 così come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Di contro, ha dedotto di essere creditore nei confronti dell'op- Parte_1 posta delle seguenti somme:
- € 1.227,10 per la fattura n. 1B del 23/01/2020;
4 N. 4686/2022 R.G.A.C.
- € 4.896,34 per la fattura n. 2B del 23/02/2020
- Infine, € 1.221,00 in relazione alla fattura n. 3B del 22/04/2020.
Rispetto all'importo complessivo pari ad € 7.344,44, sono stati versati da CP le somme di € 2.907,34 come da pagamenti in atti, residuando, per tal verso,
[...]
l'importo di € 4.437,10 quale credito vantato da Parte_1
Dalle suesposte considerazioni, tenuto conto delle reciproche compensazioni e dei rispettivi crediti, emerge quindi che il credito vantato dall'opposta è pari ad €
1035,80 (5472,90 – 4437,10).
5. Ai fini sopra riportati non appare accoglibile, a parere dello scrivente, l'ecce- zione di in ordine alla debenza della fattura 4-004 (€ 2.440,00), in Parte_1
quanto non vi è stata duplicazione o non dovuta per impossibilità sopravvenuta. sostiene che la fattura n.
1-004 del 10.02.2020, recante la causale Parte_1
“Saldo 2019/2020 servizi resi presso nostro affiliato”, era comprensiva del corrispet- tivo dovuto a titolo di “fee” sia il primo che per il secondo anno di affiliazione.
Pertanto, la successiva fattura n.
4-004 del 06.08.2020 costituirebbe una duplica- zione indebita della quota già richiesta e saldata con la precedente fattura.
Deduce inoltre che, a causa della pandemia Covid-19 e delle misure restrittive adottate dal governo, l'attività oggetto del contratto di franchising è divenuta impossi- bile o eccessivamente onerosa.
Ed infatti, secondo la tesi dell'opponente, la risoluzione anticipata del contratto nel corso del 2020 non è dipesa da sua volontà, ma da cause di forza maggiore
(DPCM emergenziali e art. 91 D.L. Cura Italia), con conseguente impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Sul punto, occorre considerare che ai sensi dell'art. 91 del D.L. “Cura Italia”
(D.L. 18/2020) ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223
c.c.
La Cassazione ha affermato, in via generale, che la sopravvenienza di una causa di forza maggiore può incidere sull'obbligazione contrattuale, ma la valutazione con- creta spetta al giudice di merito, che deve accertare il nesso causale tra la pandemia e l'impossibilità di adempiere (ex multis, Cass. civ. sez. III, 08/07/2021, n. 19443;
Cass. civ. sez. III, 30/06/2022, n. 20965).
5 N. 4686/2022 R.G.A.C.
Si giustifica la risoluzione anticipata del contratto per cause legate alla pandemia solo nei casi in cui la prestazione diventa oggettivamente e definitivamente impossi- bile per effetto di provvedimenti normativi o eventi di forza maggiore. La sola diffi- coltà economica o la temporanea sospensione dell'attività non bastano. In presenza di eccessiva onerosità, la risoluzione può essere chiesta, ma la controparte può evi- tarla offrendo una modifica equa delle condizioni contrattuali.
Nel caso in esame, peraltro, così come correttamente evidenziato dall'opposta, la comunicazione richiamata dall'opponente è solo una volontà di recesso dal contratto ma non vi è indicata alcuna possibilità di rinegoziare il contratto anche con una so- spensione della prestazione: si è, quindi, in presenza di una risoluzione consensuale efficace dalla data di invio della nota di recesso di parte opponente (23-9-2020: in allegato all'opposizione).
Non essendo provata l'impossibilità della prestazione deve ritenersi che l'oppo- nente abbia comunicato il proprio recesso, con la conseguenza che le obbligazioni maturate prima della comunicazione di recesso sono dovute.
A ciò va poi aggiunto che nel contratto stipulato tra le parti vi è la seguente clau- sola: "Resta convenuto tra le parti che la predetta somma (fee entry) rimarrà intera- mente e definitivamente acquisita in favore dell'affiliante il quale pertanto a nessun titolo dovrà restituirla e/o rimborsarla all'affiliato indipendentemente da qualsiasi sia la sorte del presente contratto".
Stante il recesso unilaterale, l'importo dovuto a titolo di affiliazione per l'anno
2020 era dovuto. A tale riguardo, tale somma, per accordo delle parti, era stata fissata nel quantum ma suddivisa per annualità, ossia da versare a rate e, quindi, non si è realizzata alcuna ipotesi di duplicazione nella richiesta di pagamento.
6. Pertanto, in definitiva, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, stante l'accertamento del credito di nei confronti di CP [...]
, quest'ultimo va condannato al pagamento in favore dell'opposta di € CP_5
1035,80, oltre interessi moratori e legali dal deposito della domanda sino all'effettivo soddisfo.
7. Stante l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la reciproca soccom- benza, sussistono giuste ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
6 N. 4686/2022 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 1001/2022;
2) condanna al pagamento in favore di in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
della somma di euro=1035,80=, oltre interessi legali e moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4686/2022 R.G.A.C., pendente tra
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, (C.F. Parte_1
e P.IV , rappresentata e difesa dall' C.F._1 P.IV_1 avv.to Claudia Mandrioli, presso il cui studio in Bologna alla via Massarenti n. 478, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposi- zione;
Opponente
E
(P.IV , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IV_2 dall'avv.to Mariapia Uccella, dall'avv.to Annarita Billwiller e dall'avv.to Ivana Cer- vone, elett.te dom.ta presso il loro studio in Portici al Corso Garibaldi n. 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di franchising.
Conclusioni: Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.03.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e con ordinanza del 15 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione giusta con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1001/2022 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_2
[...] N. 4686/2022 CP_3
della somma di euro 6.312,59 oltre interessi e spese di lite, chiedendone la
[...] revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Alla base della ingiunzione de qua, l'opposta poneva l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in ragione del rapporto di franchising intercorso tra le parti.
A fondamento dell'opposizione, in rito, eccepiva la nullità della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito ,non contestava la sussistenza del rap- porto sottostante;
tuttavia, eccepiva in compensazione i crediti da esso vantato nei confronti dell'opposta.
Peraltro, deduceva che non era dovuta la somma indicata nella fattura n. 4-
004 del 06.08.2020 perché già corrisposta e, infine, eccepiva che l'importo dovuto a titolo di affiliazione per il secondo anno (2020) non era dovuto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dipesa dall'emergenza sanitaria verificatasi per il Virus
Covid 19.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, di- chiarare l'inesistenza e/o comunque la nullità della procura alle liti allegata alla noti- fica del decreto ingiuntivo n. 1001 del 21.03.2022, in assenza degli elementi essenziali di cui all'art. 83 c.c., e per l'effetto dichiarare inesistente, nonché inefficace, il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE accertare che le somme portate in de- creto dall sia a titolo di capitale che di interessi moratori, non sono Controparte_4 dovute per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, nonché privo dei requisiti di liqui- dità, certezza ed esigibilità; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, rideter- minare la somma che dovesse risultare eventualmente ancora dovuta all CP_4
[... in seguito alla compensazione con il controcredito vantato dalla impresa indivi- duale e/o alla decurtazione dell'importo di cui alla fattura 4-004 del Parte_1
06.08.2020, e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge.”
2. Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'avversa domanda riba- dendo la correttezza dell'importo ingiunto che era stato calcolato già tenendo conto dei rispettivi crediti vantati.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiun- tivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 N. 4686/2022 R.G.A.C.
3. Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Preliminarmente, in rito è infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente in quanto, a suo dire, la procura alle liti allegata non sarebbe stata autenticata dal procuratore.
Ed infatti, a prescindere dalla validità o meno di siffatta circostanza tenuto conto che la procura era un file digitale sottoscritto digitalmente dal legale rapp.te dell'opposta, la Suprema Corte ha chiarito che “ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costi- tuito nel procedimento monitorio”.
Pertanto, la notifica è stata correttamente eseguita e la procura alle liti depo- sitata nel presente procedimento è valida ed efficace poiché autenticata.
4. Nel merito occorre evidenziare che non è oggetto di contestazione la sus- sistenza del rapporto di franchising intercorso tra le parti, che è l'accordo con cui un'impresa (franchisor) concede a un'altra (franchisee), in cambio di un corrispettivo, il diritto di entrare a far parte di una rete commerciale, utilizzando segni distintivi, know-how e assistenza, secondo una formula commerciale sperimentata, con obbli- ghi e garanzie reciproche, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto chiarito, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'opponente relativa- mente ai crediti da essa vantati, occorre procedere ad analizzare le reciproche pretese creditorie delle parti al fine di valutare la sussistenza o meno del credito azionato dall'opposta mediante il decreto ingiuntivo.
4.1. In particolare, l'opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di aver diritto al pagamento della somma di € 6.312,59, di € 5.472,90 così come indicati nelle fatture nn. 1-004, 2-004 e 3-004 (quest'ultima pagata parzialmente, resi- duando l'importo di € 1.813,90) e la somma di € 839,69 a titolo di interessi moratori su dette fatture.
3 N. 4686/2022 R.G.A.C.
Di contro, l'opponente ha contestato la debenza del credito indicato nella fattura n.
4-004 asserendo di aver già corrisposto tale somma quale quota di affilia- zione per il secondo anno.
Peraltro, eccepiva l'insussistenza di tale credito in quanto a causa della pan- demia Covid-19 e delle misure restrittive adottate dal governo, l'attività oggetto del contratto di franchising era divenuta impossibile o eccessivamente onerosa, tant'è che successivamente, e precisamente in data 23.09.2020, l'affiliato aveva comunicato la chiusura della sede per l'interruzione dell'attività.
Infine, eccepiva l'insussistenza del credito in quanto l'opposta Parte_1 non aveva tenuto conto, a sua volta, dei crediti dallo stesso nei propri con- Pt_1
fronti derivanti dalle fatture nn. 1B, 2B e 3B per l'importo complessivo di €
7.344,44, che non era stato integralmente pagato dalla CP_4
Sulla scorta di tale prospettazione, l'opposta deduceva che le fatture emesse da erano invece imputabili a differenti pagamenti. Parte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di paga- mento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito - l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione”.
(Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2005 n. 1064)
A fronte dell'eccezione di compensazione nonché di estinzione dell'obbliga- zione per l'intervenuto pagamento, l'opposta ha dedotto che, complessivamente, il credito dovuto da era pari ad € 12.810,00, e segnatamente: Parte_1
- € 5.490,00 in relazione alla fattura n.
3-004 del 18/03/2019;
- € 2.440,00 in relazione alla fattura n. 6-004 05/09/2019;
- € 2.440,00 per la fattura n.
1-004 del 10/02/2020;
- € 2.440,00 per la fattura n.
4-004 del 06/08/2020.
A fronte di tale importo, ha corrisposto la somma di € 3.676,90 Parte_1
per stessa ammissione dell'opposta sicché, tenuto conto delle reciproche compensa- zioni l'opposta quantificava il proprio credito in € 5.472,90 così come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Di contro, ha dedotto di essere creditore nei confronti dell'op- Parte_1 posta delle seguenti somme:
- € 1.227,10 per la fattura n. 1B del 23/01/2020;
4 N. 4686/2022 R.G.A.C.
- € 4.896,34 per la fattura n. 2B del 23/02/2020
- Infine, € 1.221,00 in relazione alla fattura n. 3B del 22/04/2020.
Rispetto all'importo complessivo pari ad € 7.344,44, sono stati versati da CP le somme di € 2.907,34 come da pagamenti in atti, residuando, per tal verso,
[...]
l'importo di € 4.437,10 quale credito vantato da Parte_1
Dalle suesposte considerazioni, tenuto conto delle reciproche compensazioni e dei rispettivi crediti, emerge quindi che il credito vantato dall'opposta è pari ad €
1035,80 (5472,90 – 4437,10).
5. Ai fini sopra riportati non appare accoglibile, a parere dello scrivente, l'ecce- zione di in ordine alla debenza della fattura 4-004 (€ 2.440,00), in Parte_1
quanto non vi è stata duplicazione o non dovuta per impossibilità sopravvenuta. sostiene che la fattura n.
1-004 del 10.02.2020, recante la causale Parte_1
“Saldo 2019/2020 servizi resi presso nostro affiliato”, era comprensiva del corrispet- tivo dovuto a titolo di “fee” sia il primo che per il secondo anno di affiliazione.
Pertanto, la successiva fattura n.
4-004 del 06.08.2020 costituirebbe una duplica- zione indebita della quota già richiesta e saldata con la precedente fattura.
Deduce inoltre che, a causa della pandemia Covid-19 e delle misure restrittive adottate dal governo, l'attività oggetto del contratto di franchising è divenuta impossi- bile o eccessivamente onerosa.
Ed infatti, secondo la tesi dell'opponente, la risoluzione anticipata del contratto nel corso del 2020 non è dipesa da sua volontà, ma da cause di forza maggiore
(DPCM emergenziali e art. 91 D.L. Cura Italia), con conseguente impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Sul punto, occorre considerare che ai sensi dell'art. 91 del D.L. “Cura Italia”
(D.L. 18/2020) ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223
c.c.
La Cassazione ha affermato, in via generale, che la sopravvenienza di una causa di forza maggiore può incidere sull'obbligazione contrattuale, ma la valutazione con- creta spetta al giudice di merito, che deve accertare il nesso causale tra la pandemia e l'impossibilità di adempiere (ex multis, Cass. civ. sez. III, 08/07/2021, n. 19443;
Cass. civ. sez. III, 30/06/2022, n. 20965).
5 N. 4686/2022 R.G.A.C.
Si giustifica la risoluzione anticipata del contratto per cause legate alla pandemia solo nei casi in cui la prestazione diventa oggettivamente e definitivamente impossi- bile per effetto di provvedimenti normativi o eventi di forza maggiore. La sola diffi- coltà economica o la temporanea sospensione dell'attività non bastano. In presenza di eccessiva onerosità, la risoluzione può essere chiesta, ma la controparte può evi- tarla offrendo una modifica equa delle condizioni contrattuali.
Nel caso in esame, peraltro, così come correttamente evidenziato dall'opposta, la comunicazione richiamata dall'opponente è solo una volontà di recesso dal contratto ma non vi è indicata alcuna possibilità di rinegoziare il contratto anche con una so- spensione della prestazione: si è, quindi, in presenza di una risoluzione consensuale efficace dalla data di invio della nota di recesso di parte opponente (23-9-2020: in allegato all'opposizione).
Non essendo provata l'impossibilità della prestazione deve ritenersi che l'oppo- nente abbia comunicato il proprio recesso, con la conseguenza che le obbligazioni maturate prima della comunicazione di recesso sono dovute.
A ciò va poi aggiunto che nel contratto stipulato tra le parti vi è la seguente clau- sola: "Resta convenuto tra le parti che la predetta somma (fee entry) rimarrà intera- mente e definitivamente acquisita in favore dell'affiliante il quale pertanto a nessun titolo dovrà restituirla e/o rimborsarla all'affiliato indipendentemente da qualsiasi sia la sorte del presente contratto".
Stante il recesso unilaterale, l'importo dovuto a titolo di affiliazione per l'anno
2020 era dovuto. A tale riguardo, tale somma, per accordo delle parti, era stata fissata nel quantum ma suddivisa per annualità, ossia da versare a rate e, quindi, non si è realizzata alcuna ipotesi di duplicazione nella richiesta di pagamento.
6. Pertanto, in definitiva, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, stante l'accertamento del credito di nei confronti di CP [...]
, quest'ultimo va condannato al pagamento in favore dell'opposta di € CP_5
1035,80, oltre interessi moratori e legali dal deposito della domanda sino all'effettivo soddisfo.
7. Stante l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la reciproca soccom- benza, sussistono giuste ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
6 N. 4686/2022 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 1001/2022;
2) condanna al pagamento in favore di in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
della somma di euro=1035,80=, oltre interessi legali e moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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