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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1102/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1102 del Ruolo generale dell'anno
2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesca Fiorani e dall'Avv. Floro
Bisello;
-appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Torre;
1 -appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 128/2021 del Tribunale di Urbino, pubblicata in data 11.6.2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 128/2021 emessa
l'11.06.2021 dal Tribunale di Urbino, Giudice D.ssa Mercuri, pubblicata
l'11/06/21, all'esito del processo civile R.G. n.163/2018, rep. 275/21:
- in via pregiudiziale di rito, accertare e statuire la nullità del Provvedimento di
1° grado, per omessa indicazione di una delle parti costituite, in violazione degli artt.101, 132 n.2 a 156 co.2 c.p.c.;
- nel merito, riformare integralmente e/o annullare la sentenza appellata e, per
l'effetto, anche ai sensi dell'art.346 c.p.c., ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- in via principale:
1) dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi d'appello, che il sig. Parte_1
nulla deve all'appellata in quanto la Sentenza di 1° grado non è
[...]
pronunciata nei confronti del legittimo convenuto Controparte_3
2) dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi d'appello, che il sig.
[...]
nulla deve all'appellata in quanto il credito asserito da Parte_1
controparte nei suoi confronti è impedito dall'illegittima esecuzione della decadenza dal beneficio del termine in assenza della colpa prevista
2 dall'art.1186 c.c. in capo al debitore e, conseguentemente, dichiarare
l'inefficacia del Precetto notificato al ricorrente;
- in via subordinata:
3) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt.23 TUF, 1325 e 1418 co. 2 c.c., la
nullità del contratto derivato Interest Rate Swap identificato come IRS Rif.
1576310 per cui è causa, per assenza di “contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati” posto a suo fondamento, per mancanza di causa in concreto e/o per difetto di accordo sul requisito essenziale del compenso ex art. 1709 c.c.,
4) accertare e dichiarare che la banca ha tenuto un comportamento scorretto
lesivo dei diritti dell'appellante, violando l'obbligo del comportamento di buona fede, l'obbligo della correttezza e della diligenza professionale previsto e disposto dalla normativa di cui al TU 58/98 e deliberazioni Consob attuative
(reg. n.11522/98 e n.16190/07), nonché dagli obblighi contrattuali;
5) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha tenuto un comportamento illegittimo violando gli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.;
6) dichiarare la responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. della convenuta per gli inadempimenti rispetto al contratto quadro, qualora fosse ritenuto valido ed efficace, nel cui alveo è stato negoziato il contratto derivato per cui è causa e normativa di settore che ne integra e completa il contenuto, nonché rispetto al singolo contratto derivato del 02.01.07.
In tutti i casi di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 sopra indicati, condannare la banca convenuta, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o al risarcimento dei danni e, per l'effetto condannare la banca convenuta al
3 pagamento della somma di € 55.519,96, quali importi addebitati a fronte della negoziazione oggetto di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo.
In via istruttoria si chiede:
- ammettere C.T.U. contabile sul contratto derivato indicato in narrativa, diretta a rideterminare le somme indebitamente richieste dalla e/o il CP_4
risarcimento dei danni complessivi provocati nell'alveo di detto contratto, alla luce dei principi di diritto espressi nei motivi.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti legali
antistatari.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, omnia contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione in appello proposto
dalla controparte;
- in via principale, nel merito, rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla controparte perché infondati in punto di fatto e di diritto per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa e negli scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado e del seguente procedimento e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la piena validità del titolo esecutivo (contratto di mutuo stipulato fra la e CP_5
la in persona del suo l.r.p.t., in data Controparte_6
4 20.11.2006, a rogito del Notaio Dott. di Urbino, Rep. n. 65.053, Per_1
Racc. n. 18.515), nonché l'irrilevanza delle contestazioni circa l'efficacia del
Contratto di IRS stante l'assenza di qualsiasi collegamento con il citato contratto di mutuo e comunque l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle
stesse contestazioni, conseguentemente, confermare il diritto della CP_1
di procedere in via esecutiva per l'importo precettato o, in via
[...]
subordinata, salvo gravame, per la minor somma che risulterà dagli atti di causa ovvero che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata;
- in via istruttoria, rigettare la richiesta di C.T.U. contabile in quanto puramente esplorativa e, perciò, finalizzata esclusivamente a surrogare le
attività probatorie che l'Appellante avrebbe dovuto compiere nel corso del primo grado di giudizio, assolvendo all'onere probatorio inadempiuto.
In tutti i casi con vittoria, ovvero in subordine compensazione, di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%.
Si insiste per l'accoglimento della declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità formulata per la sentenza di primo grado, in quanto, non sussistente
alcuna omissione relativa ad una delle parti costituite.
Sul punto, come già ampiamente evidenziato con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata nel fascicolo telematico in data 17.05.2019, la ha CP_1
spiegato intervento e si è costituita nel procedimento di opposizione al precetto
“nella sua qualità di cessionaria del credito azionato dalla alla quale CP_5
subentra in tutte le ragioni di credito (capitale, interessi, spese, accessori) nonché a tutti gli effetti ed in tutte le posizioni giuridiche, sostanziali e processuali, facendo proprie le richieste domande, istanze, deduzioni ed
5 eccezioni prima d'ora formulate dalla cedente”. Nel medesimo atto, peraltro, è stato espressamente specificato che la si costituiva nel CP_1
procedimento “tramite la mandataria . Controparte_3
In merito all'asserita violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e falsa applicazione
degli artt. 1186 e 1375 c.c., come più volte evidenziato, tali doglianze risultano prive di alcun supporto sia fattuale che giuridico in grado di giustificare una modifica della sentenza di primo grado.
Sulla asserita erronea valutazione delle prove in ordine alla questione del collegamento causale fra il contratto di mutuo fondiario ed il contratto di IRS
(asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) è stata ampiamente
argomentata e provata l'assoluta pretestuosità delle domande formulate da parte appallante così come sull'asserita inesistenza del contratto derivato per mancanza di data certa e conseguente nullità per mancanza di titolo a monte ex art. 1418 c.c., in riferimento all'art. 23 T.U.F. ovvero di causa ex art. 1325
c.c. del successivo contratto di IRS.
Sul punto è stato più volte evidenziato che la valutazione sulla validità del
contratto di IRS non ha mai avuto alcuna rilevanza ai fini dell'opposizione, in quanto, il contratto azionato dalla Banca con l'atto di precetto era diverso.
Del tutto pretestuosa è risultata altresì l'eccezione relativa all'asserita nullità del contratto di IRS per via della presunta applicazione, da parte della CP_5
di costi occulti e relativa responsabilità contrattuale della Banca per
[...]
aver compiuto un'operazione inadeguata e/o inappropriata per tipologia ed oggetto rispetto alle caratteristiche di inesperienza e bassa propensione al
6 rischio del cliente, con violazione dell'art. 27 della Delibera CONSOB n.
11522/1998.
Si insiste per il rigetto dell'appello formulato e nella conferma della sentenza di primo grado.”
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione al Parte_1
precetto per la somma complessiva di 483.913,20 €, oltre ad interessi, fondato sul contratto di mutuo stipulato dalla con la e CP_5 Controparte_6
in data 20.11.2006, per il quale (oltre ad CP_6 Parte_1
e rimasti estranei al presente giudizio) si Controparte_6 Parte_2
erano costituiti terzi datori di ipoteca e fideiussori.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il contratto di Parte_1
mutuo era collegato ad un contratto derivato di “Interest Rate Swap”, concluso
Contr tra la e la i cui oneri pretesi dalla banca Controparte_6 CP_6
avevano determinato un aumento del costo delle singole rate del mutuo, provocando l'incolpevole inadempimento della mutuataria, che non era riuscita a pagare le rate alla scadenza.
Contr L'opponente contestava, quindi, il diritto della di procedere ad esecuzione, rilevando l'insussistenza di un inadempimento colpevole da parte del debitore, che legittimasse la a pretendere immediatamente la restituzione CP_4
dell'importo oggetto del mutuo ex art. 1186 c.c. Eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di Interest Rate Swap concluso con la medesima banca, con
7 conseguente inefficacia del precetto opposto per invalidità derivata del contratto di mutuo, in quanto collegato al contratto di swap.
Chiedeva inoltre dichiararsi la responsabilità contrattuale della banca per inadempimenti relativi al contratto quadro ed al contratto derivato, violazione dell'obbligo di correttezza e conseguente condanna della banca alla restituzione di 55.519,16 € , quale importo illegittimamente addebitato.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_5
legittimazione attiva di in relazione alle contestazioni Parte_1
sollevate con riferimento alla validità ed efficacia del contratto “derivato” stipulato dalla e con la nel Controparte_6 CP_6 CP_5
merito, chiedeva di respingere l'avversa opposizione perché infondata, dichiarando la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, nonché del contratto di Interest Rate Swap (IRS), con conferma del diritto della Banca
a procedere nei confronti di e della e Parte_1 Controparte_6
per l'importo precettato. CP_6
Con atto del 25.3.2019, tramite la propria mandataria CP_1 [...]
interveniva nel procedimento ex art. 111 c.p.c. in Controparte_3
qualità di cessionaria dei crediti della CP_5
Con la sentenza n. 128/2021 il Tribunale di Urbino rigettava l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da ritenendola Parte_1
infondata.
8 In particolare, il giudice di primo grado negava la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo su cui si fondava il precetto opposto ed il contratto di Interest Rate Swap.
Il Tribunale, inoltre, escludeva la nullità del contratto di Interest Rate Swap
stipulato con la rilevando che la struttura contrattuale era CP_5
congegnata in modo da produrre un lieve vantaggio iniziale per la banca, senza tuttavia escludere eventuali future possibilità di guadagno per la società cliente.
Pertanto, in assenza di contestazioni in merito alla validità ed efficacia del contratto di mutuo, il giudice di primo grado confermava la validità del titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, rigettando l'opposizione.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione di una parte costituita e per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la pronuncia investe un soggetto non legittimamente costituito in giudizio;
nel merito chiede dichiararsi la nullità del contratto derivato “Interest Rate Swap” concluso con la ai sensi degli artt. 23 CP_5
TUF, 1325 e 1418, comma 2, c.c., con riflessi diretti sulla validità del titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, stante il collegamento negoziale, e conseguente l'inefficacia del precetto opposto per violazione dell'art.1186; chiede altresì di accertare la responsabilità contrattuale della banca;
in ogni caso, chiede la condanna della al risarcimento del CP_5
danno ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate
9 in 55.519,96 €, quali importi illegittimamente addebitati dalla banca, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo.
Si costituisce e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione
[...]
passiva di citata dall'appellante, e, nel merito, Controparte_3
di rigettare l'avverso gravame perché infondato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Indi, espletata ctu contabile, sulle conclusioni dele parti come riportate in epigrafe la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado ex artt. 101, 132, comma 1, n. 2 e 156, comma 2,
c.p.c. per omessa indicazione di una delle parti costituite e conseguente violazione del principio del contraddittorio: l'appellante si duole che l'impugnata sentenza sia stata emessa dal Tribunale di Urbino nei confronti di anziché della parte regolarmente costituita CP_1 Controparte_3
deducendo la nullità della pronuncia impugnata.
[...]
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. è infatti succeduta a titolo particolare alla CP_1 CP_5
nell'insieme dei rapporti sostanziali e processuali inerenti al contratto di mutuo del 20.11.2006, in forza del contratto di cessione di crediti stipulato con la BNL
10 in data 18.7.2018, tra cui era compreso anche il credito derivante dal predetto mutuo.
si è, dunque, regolarmente costituita nel giudizio di primo grado CP_1
“nella sua qualità di cessionaria del credito azionato dalla e CP_5
“tramite la mandataria , depositando Controparte_3
telematicamente, in data 17.5.2019, comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.
Ne deriva che la sentenza di primo grado è stata correttamente emessa nei confronti della parte costituita fermo restando che non è causa di CP_1
nullità l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, della mandataria, posto che risulta correttamente individuata la parte titolare della situazione giuridica sostanziale per cui è causa.
Del pari non è fondata l'eccezione dell'appellata di difetto di legittimazione passiva di , citata dall'appellante, già mandataria di Controparte_3
posto che la costituzione di e per essa quale CP_1 CP_1
mandataria di ha determinato la regolare costituzione Controparte_2
del contraddittorio nei confronti dell'appellata.
2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto derivato di swap, confermando, per l'effetto, il precetto opposto.
L' appellante, premesso di aver affermato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di
11 mutuo del 22.11.2006, costituente titolo esecutivo, ed il contratto di “derivato”
“Interest Rate Swap” (IRS Rif. 1576310), stipulato dalla Controparte_7
con la medesima banca, deduce che la nullità del contratto CP_6
“derivato” coinvolge anche il contratto di mutuo, rendendo così inefficace il precetto opposto;
il mancato pagamento delle rate del mutuo, inoltre, sarebbe dipeso dai flussi negativi generati dal “derivato” (per un totale di oltre
Contr 55.000,00 € da febbraio 2007 a luglio 2012), di talché la aveva illegittimamente richiesto l'immediata restituzione del finanziamento ex art. 1186 c.c. in assenza di un inadempimento colpevole della mutuataria.
Egli precisa che il contratto avente ad oggetto il “derivato” sarebbe nullo per totale mancanza di alea, essendo stato congegnato per produrre solo flussi positivi in favore della banca, con esclusivo pregiudizio per la CP_6
nonchè per inesistenza del contratto quadro posto a
[...] CP_6
suo fondamento;
deduce altresì la nullità della causa ed il mancato accordo su un elemento essenziale , vale a dire il compenso della banca quale mandataria dell'investitore ex art. 1709 c.c. a causa dell'applicazione di costi occulti pari a
34.722,71 €.
3. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, meritano accoglimento.
Va premessa la rilevabilità d'ufficio, nonché da parte di qualunque interessato, quale è l'odierno appellante, fideiussore e terzo datore di ipoteca, della nullità
del contratto di Interest rate swap e del contratto collegato (nella prospettazione della domanda spiegata dall'attore-appellante) di mutuo posto
12 a fondamento del precetto intimatogli, entrambi stipulati dalla società debitrice ed con la . Controparte_6 CP_6 CP_5
Deve dunque disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione di
[...]
avuto riguardo alla nullità negoziale, sollevata dall'appellata. Parte_1
Ciò posto, deve dunque anzitutto affrontarsi la questione del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo del 22.11.2006, su cui si fonda il precetto opposto, ed il contratto di “Interest Rate Swap” del 2.1.2007 .
A tal fine appare preliminarmente opportuno definire quest'ultima tipologia negoziale, riconducibile alla categoria dei c.d. contratti “derivati”.
Come desumibile dalla stessa denominazione, il valore del prodotto finanziario
“derivato” discende da quello di un'attività finanziaria sottostante, quale azioni, indici, materie prime, tassi di interesse, o valute. In particolare, mediante il contratto di interest rate swap due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto, che vengono determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
Il contratto di interest rate swap stipulato dalle parti nel caso di specie è
qualificabile come plain vanilla, nel quale l'obbligazione a carico della
[...]
Contr
era a tasso fisso, mentre l'obbligazione della era a Controparte_8
tasso variabile.
Come desumibile dalla descrizione della struttura contrattuale contenuta nella espletata ctu, nel contratto di interest rate swap in oggetto i relativi tassi di interesse erano mensilmente calcolati sulla quota capitale di cui al piano di
13 ammortamento relativo al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti il
20.11.2006, con riferimento alle rate scadenti dal 28.2.2007 al 31.1.2022.
La gestione dei flussi di cassa tra banca e cliente era previsto quale conguaglio tra i due valori mensili (netting) ed era posto a carico del soggetto la cui obbligazione risultasse superiore a quella della controparte.
Nel caso di specie, come evidenziato dal Ctu confrontando i due contratti, si riscontra:
- la sostanziale identità circa la decorrenza delle obbligazioni (2.1.2007
l'operatività del derivato, 1.1.2007 la decorrenza dell'ammortamento del mutuo);
- la perfetta identità con riferimento alla cadenza dei pagamenti (mensile per entrambi i contratti);
- la sostanziale identità con riferimento alla prima scadenza del pagamento
(28.2.2007 per i flussi del derivato – 31.1.2007 per la prima rata in ammortamento del mutuo);
- la perfetta identità con riferimento alla componente variabile del tasso
(Euribor 1 mese sia per il derivato che per il mutuo);
- l'identità tra la quota capitale delle singole rate in ammortamento (e del conseguente debito residuo) ed il valore nozionale del derivato (Amortizing swap), fino alla durata di quest'ultimo.
14 L'unico elemento di non coincidenza tra i due contratti era la scadenza del piano di ammortamento del mutuo (31.12.2026) rispetto a quella del
“derivato” (31.1.2022).
All'informativa fornita dall'intermediario all'appellante per il contratto di IRS
risulta inoltre allegata quale informazione integrativa l'indicazione dell'importo di riferimento, costituito dal piano di ammortamento di cui al mutuo ipotecario del 20.11.2006, ed in particolare la quota capitale di ogni singola rata mensile del mutuo con decorrenza 28.02.2007 e scadenza 31/01/2022.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie, come rilevato dalla Ctu, sussistono tutti i requisiti indicati sia dalla Consob (Comunicazioni nn. DI/9806S074 del
6.8.1998, DI/99013791 del 26.2.1999 e DEM/1026875 dell'11.4.2001) che dalla prassi contabile in materia di prodotti “derivati” ai fini della verificazione dell'esistenza di un collegamento contrattuale.
Quanto alla diversa scadenza dei due negozi, tale elemento di difformità non appare ostativo alla configurazione di un collegamento negoziale, dovendo unicamente rilevarsi che il “derivato” garantiva copertura parziale, per una percentuale pari al 66% della somma finanziata con il contratto di mutuo ipotecario”.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che non viene meno la funzione di copertura del “derivato” rispetto al contratto di mutuo nel caso in cui il derivato abbia scadenza anteriore rispetto al contratto sottostante (“la
durata inferiore del derivato rispetto al contratto di finanziamento non fa automaticamente venir meno la funzione di copertura, ma semmai rappresenta 15 la volontà delle parti di delimitare nel tempo detta funzione” - Cfr. Cassazione
Civ., sez. I, 24 luglio 2023, n. 22014 - ctu, p.24).
In conclusione, ad avviso del collegio, sulla base del contenuto del contratto di interest rate swap e dei relativi parametri di riferimento può concludersi che detto contratto “derivato” aveva funzione di “copertura”del contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle medesime parti e che vi è dunque correlazione funzionale tra i due negozi posti in essere dalle medesime parti.
3.2. Posto il collegamento tra i diversi negozi, occorre analizzare il contratto di
IRS per verificarne il contenuto, il funzionamento, la previsione della misura dell'alea, anche sulla base di scenari probabilistici, al fine di verificare se tale contratto potesse assolvere ab origine la funzione di copertura del rischio del mutuo.
In primo luogo, ai fini della validità del contratto, occorre accertare se la misura dell'alea è stata determinata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, che non si limiti all'indicazione del
“mark to market”, ma investa altresì gli scenari probabilistici, concernendo la misura qualitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti.
Orbene sulla base dei puntuali rilievi del consulente tecnico deve ritenersi, con giudizio ex ante e tenuto conto delle previsioni sull'andamento dei mercati all'epoca della stipula del derivato nonchè della modalità di funzionamento dello stesso, che detto contratto non poteva, neppure in astratto, assolvere alla sua funzione tipica di “copertura del rischio” del contratto di mutuo stipulato tra le parti e che vi è stato un rilevante aumento del rischio di subire 16 perdite economiche per la determinandosi Controparte_6
un'alea unilaterale a carico della società (cfr. ctu, p. 20).
Il ctu ha evidenziato che nei documenti contrattuali in atti non vi è cenno agli scenari probabilistici futuri, riferiti al tasso Euribor 1 Mese che la comunità
finanziaria internazionale si attendeva alla data di sottoscrizione dell'IRS e che costituivano il parametro a carico della per pagare quanto dovuto al CP_4
cliente ogni fine mese dal febbraio 2007 al gennaio 2022.
Vi è dunque carenza di criteri scientificamente riconosciuti per la determinazione dell'alea e, di conseguenza, una totale assenza di condivisione degli stessi tra le parti contraenti” (cfr. ctu, p. 15).
L'omessa informazione specifica degli elementi sopra descritti (costi impliciti, mark to market e scenari probabilistici) si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi: non è dunque configurabile una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto (Cass. Civ., sez. I, 29.7.2021 n.
21830).
Ancora, risulta confermato sulla base dei rilievi del ctu quanto allegato dall'appellante, vale a dire che l'importo di € 32.420,62 rappresenta il valore del mark to market, negativo per il cliente, alla data di negoziazione dell'IRS, che la banca avrebbe dovuto corrispondere al cliente stesso (quale up front)
per rendere par il “derivato” e che avrebbe dovuto essere menzionato nel documento contrattuale”. 17 I tassi mensili relativi all'Euribor 1 Mese, che la comunità finanziaria internazionale si attendeva alla data di operatività del derivato (02/01/2007) per l'intera durata dello stesso, non erano mai superiori al tasso del 4,30% che costituiva il tasso (“gamba fissa”) a carico della Controparte_6
[...]
Ed invero, secondo quanto rilevato dal Ctu nel negozio in esame non era ravvisabile uno scambio di rischi omogenei, atteso che il tasso fisso a carico della società (4,30%) , ad un livello mediamente superiore di circa il 20% rispetto ai tassi relativi all'Euribor 1 mese, non avrebbe permesso di eliminare o quanto meno ridurre, con giudizio ex ante il rischio finanziario già a carico
della società.
Lo scenario più probabile era infatti che il derivato non avrebbe pressochè mai svolto la sua funzione di “copertura”, con la conseguenza di determinare un'alea unilaterale a carico della società.
Tale sproporzione, ravvisabile con valutazione ex ante, ha peraltro trovato significativa conferma nell'effettivo andamento del rapporto e nelle maggiori somme corrisposte dalla società in esecuzione del “derivato”.
Alla luce di tutto quanto sopra, sussistendo la condizione per cui dalla valutazione ex ante della struttura del negozio di interest rate swap non sono state, in concreto, garantite le finalità economiche di copertura del contratto di mutuo da parte del contratto “derivato “, va dichiarata la nullità della causa del contratto, da intendersi quale causa concreta, ovvero quale interesse
18 effettivamente perseguito dal cliente attraverso la conclusione del contratto
(così Cass. civ. Sez. III, sent. n.10490 dell'8 maggio 2006).
Il contratto IRS oggetto di causa deve dunque considerarsi nullo e tale nullità, considerato lo stretto collegamento funzionale, determina anche la nullità del
Co contratto di mutuo, posto che l'effetto del contratto di andava direttamente ad incidere, in senso fortemente peggiorativo, sull'obbligazione di pagamento a carico del mutuatario.
Da qui la dichiarazione di inefficacia del precetto opposto (ex multis Cass. ordinanza n.22014/2023; Cass. S.U. 8770/2020 e ordinanza Cass.
n.21830/2021).
Del pari, merita accoglimento la doglianza dell'appellante relativa all'asserita violazione dell'art. 1186 c.c., in conseguenza dei maggiori importi pagati in eccesso dalla e per effetto del collegamento Controparte_6 CP_6
negoziale tra il derivato dichiarato nullo ed il mutuo ipotecario.
Ne discende che la non poteva valersi della decadenza dal beneficio di CP_4
cui all'art.1186 c.c., essendo l'inadempimento riconducibile non già ad un fatto del debitore, ma all' esecuzione del contratto “derivato”, nullo per violazione di norme di legge.
In conclusione, va dichiarata la nullità del precetto intimato all'opponente.
Con il sesto motivo d'appello chiede accertarsi la Parte_1
responsabilità contrattuale della banca appellata:
19 - per aver compiuto un'operazione inadeguata e/o inappropriata per tipologia e oggetto rispetto alle caratteristiche di palese inesperienza e bassa propensione al rischio di titolare e garante della società sottoscrittrice del Parte_1
contratto di swap;
- per omessa informazione, da parte dell'intermediario finanziario, di operare in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 27 reg. Consob n.11522/98;
- per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca previsti dalla normativa di cui al TU n. 58/98 e delle deliberazioni Consob attuative
(reg. n.11522/98 e n.16190/07), con conseguente violazione dei generali doveri di buona fede e diligenza professionale ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.
Chiede pertanto la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni ed alla restituzione di euro 55.519,96.
Il mezzo va disatteso, dovendo rilevarsi la carenza di legittimazione attiva dell'opponente avuto riguardo ai profili di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, in quanto privo di titolarità attiva del rapporto controverso, essendo estraneo ad entrambi i rapporti contrattuali, carenza che
è rilevabile di ufficio in quanto risultante dagli atti di causa (Cass. 8625 del
1.4.2025).
4) L'accoglimento del gravame comporta un nuovo regolamento delle spese di lite, da determinarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
La e per essa quale mandataria , maggiormente CP_1 Controparte_2
soccombente, va condannata alla refusione ad di 2\3 delle Parte_1
20 spese di lite di entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
128/2021 del Tribunale di Urbino proposto da disattesa ogni Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello,
così dispone:
Dichiara la nullità del contratto di interest rate swap stipulato da e CP_5
e il 2.1.2007 e del contratto di mutuo ipotecario Controparte_6 CP_6
stipulato tra le stesse parti in data 20.11.2006.
Dichiara la nullità del precetto azionato nei confronti di Parte_1
quale fideiussore e terzo datore d'ipoteca a garanzia del mutuo in favore della
, come sopra indicato. Controparte_6
Rigetta le altre domande spiegate da Parte_1
Condanna l'appellata e per essa quale mandataria CP_1 [...]
alla rifusione di 2\3 delle spese di entrambi i gradi, in favore Controparte_3
di che si liquidano, per l'intero, per il primo grado in € Parte_1
8.230,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge, e per il presente grado in euro 11.900,00 €, di cui
1.900,00 € per esborsi (comprensivi di contributo unificato) oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
21 Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di Ctu come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1102 del Ruolo generale dell'anno
2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesca Fiorani e dall'Avv. Floro
Bisello;
-appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Torre;
1 -appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 128/2021 del Tribunale di Urbino, pubblicata in data 11.6.2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 128/2021 emessa
l'11.06.2021 dal Tribunale di Urbino, Giudice D.ssa Mercuri, pubblicata
l'11/06/21, all'esito del processo civile R.G. n.163/2018, rep. 275/21:
- in via pregiudiziale di rito, accertare e statuire la nullità del Provvedimento di
1° grado, per omessa indicazione di una delle parti costituite, in violazione degli artt.101, 132 n.2 a 156 co.2 c.p.c.;
- nel merito, riformare integralmente e/o annullare la sentenza appellata e, per
l'effetto, anche ai sensi dell'art.346 c.p.c., ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- in via principale:
1) dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi d'appello, che il sig. Parte_1
nulla deve all'appellata in quanto la Sentenza di 1° grado non è
[...]
pronunciata nei confronti del legittimo convenuto Controparte_3
2) dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi d'appello, che il sig.
[...]
nulla deve all'appellata in quanto il credito asserito da Parte_1
controparte nei suoi confronti è impedito dall'illegittima esecuzione della decadenza dal beneficio del termine in assenza della colpa prevista
2 dall'art.1186 c.c. in capo al debitore e, conseguentemente, dichiarare
l'inefficacia del Precetto notificato al ricorrente;
- in via subordinata:
3) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt.23 TUF, 1325 e 1418 co. 2 c.c., la
nullità del contratto derivato Interest Rate Swap identificato come IRS Rif.
1576310 per cui è causa, per assenza di “contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati” posto a suo fondamento, per mancanza di causa in concreto e/o per difetto di accordo sul requisito essenziale del compenso ex art. 1709 c.c.,
4) accertare e dichiarare che la banca ha tenuto un comportamento scorretto
lesivo dei diritti dell'appellante, violando l'obbligo del comportamento di buona fede, l'obbligo della correttezza e della diligenza professionale previsto e disposto dalla normativa di cui al TU 58/98 e deliberazioni Consob attuative
(reg. n.11522/98 e n.16190/07), nonché dagli obblighi contrattuali;
5) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha tenuto un comportamento illegittimo violando gli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.;
6) dichiarare la responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. della convenuta per gli inadempimenti rispetto al contratto quadro, qualora fosse ritenuto valido ed efficace, nel cui alveo è stato negoziato il contratto derivato per cui è causa e normativa di settore che ne integra e completa il contenuto, nonché rispetto al singolo contratto derivato del 02.01.07.
In tutti i casi di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 sopra indicati, condannare la banca convenuta, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o al risarcimento dei danni e, per l'effetto condannare la banca convenuta al
3 pagamento della somma di € 55.519,96, quali importi addebitati a fronte della negoziazione oggetto di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo.
In via istruttoria si chiede:
- ammettere C.T.U. contabile sul contratto derivato indicato in narrativa, diretta a rideterminare le somme indebitamente richieste dalla e/o il CP_4
risarcimento dei danni complessivi provocati nell'alveo di detto contratto, alla luce dei principi di diritto espressi nei motivi.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti legali
antistatari.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, omnia contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione in appello proposto
dalla controparte;
- in via principale, nel merito, rigettare tutti i motivi d'appello proposti dalla controparte perché infondati in punto di fatto e di diritto per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa e negli scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado e del seguente procedimento e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la piena validità del titolo esecutivo (contratto di mutuo stipulato fra la e CP_5
la in persona del suo l.r.p.t., in data Controparte_6
4 20.11.2006, a rogito del Notaio Dott. di Urbino, Rep. n. 65.053, Per_1
Racc. n. 18.515), nonché l'irrilevanza delle contestazioni circa l'efficacia del
Contratto di IRS stante l'assenza di qualsiasi collegamento con il citato contratto di mutuo e comunque l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle
stesse contestazioni, conseguentemente, confermare il diritto della CP_1
di procedere in via esecutiva per l'importo precettato o, in via
[...]
subordinata, salvo gravame, per la minor somma che risulterà dagli atti di causa ovvero che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata;
- in via istruttoria, rigettare la richiesta di C.T.U. contabile in quanto puramente esplorativa e, perciò, finalizzata esclusivamente a surrogare le
attività probatorie che l'Appellante avrebbe dovuto compiere nel corso del primo grado di giudizio, assolvendo all'onere probatorio inadempiuto.
In tutti i casi con vittoria, ovvero in subordine compensazione, di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%.
Si insiste per l'accoglimento della declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità formulata per la sentenza di primo grado, in quanto, non sussistente
alcuna omissione relativa ad una delle parti costituite.
Sul punto, come già ampiamente evidenziato con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata nel fascicolo telematico in data 17.05.2019, la ha CP_1
spiegato intervento e si è costituita nel procedimento di opposizione al precetto
“nella sua qualità di cessionaria del credito azionato dalla alla quale CP_5
subentra in tutte le ragioni di credito (capitale, interessi, spese, accessori) nonché a tutti gli effetti ed in tutte le posizioni giuridiche, sostanziali e processuali, facendo proprie le richieste domande, istanze, deduzioni ed
5 eccezioni prima d'ora formulate dalla cedente”. Nel medesimo atto, peraltro, è stato espressamente specificato che la si costituiva nel CP_1
procedimento “tramite la mandataria . Controparte_3
In merito all'asserita violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e falsa applicazione
degli artt. 1186 e 1375 c.c., come più volte evidenziato, tali doglianze risultano prive di alcun supporto sia fattuale che giuridico in grado di giustificare una modifica della sentenza di primo grado.
Sulla asserita erronea valutazione delle prove in ordine alla questione del collegamento causale fra il contratto di mutuo fondiario ed il contratto di IRS
(asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) è stata ampiamente
argomentata e provata l'assoluta pretestuosità delle domande formulate da parte appallante così come sull'asserita inesistenza del contratto derivato per mancanza di data certa e conseguente nullità per mancanza di titolo a monte ex art. 1418 c.c., in riferimento all'art. 23 T.U.F. ovvero di causa ex art. 1325
c.c. del successivo contratto di IRS.
Sul punto è stato più volte evidenziato che la valutazione sulla validità del
contratto di IRS non ha mai avuto alcuna rilevanza ai fini dell'opposizione, in quanto, il contratto azionato dalla Banca con l'atto di precetto era diverso.
Del tutto pretestuosa è risultata altresì l'eccezione relativa all'asserita nullità del contratto di IRS per via della presunta applicazione, da parte della CP_5
di costi occulti e relativa responsabilità contrattuale della Banca per
[...]
aver compiuto un'operazione inadeguata e/o inappropriata per tipologia ed oggetto rispetto alle caratteristiche di inesperienza e bassa propensione al
6 rischio del cliente, con violazione dell'art. 27 della Delibera CONSOB n.
11522/1998.
Si insiste per il rigetto dell'appello formulato e nella conferma della sentenza di primo grado.”
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione al Parte_1
precetto per la somma complessiva di 483.913,20 €, oltre ad interessi, fondato sul contratto di mutuo stipulato dalla con la e CP_5 Controparte_6
in data 20.11.2006, per il quale (oltre ad CP_6 Parte_1
e rimasti estranei al presente giudizio) si Controparte_6 Parte_2
erano costituiti terzi datori di ipoteca e fideiussori.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il contratto di Parte_1
mutuo era collegato ad un contratto derivato di “Interest Rate Swap”, concluso
Contr tra la e la i cui oneri pretesi dalla banca Controparte_6 CP_6
avevano determinato un aumento del costo delle singole rate del mutuo, provocando l'incolpevole inadempimento della mutuataria, che non era riuscita a pagare le rate alla scadenza.
Contr L'opponente contestava, quindi, il diritto della di procedere ad esecuzione, rilevando l'insussistenza di un inadempimento colpevole da parte del debitore, che legittimasse la a pretendere immediatamente la restituzione CP_4
dell'importo oggetto del mutuo ex art. 1186 c.c. Eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di Interest Rate Swap concluso con la medesima banca, con
7 conseguente inefficacia del precetto opposto per invalidità derivata del contratto di mutuo, in quanto collegato al contratto di swap.
Chiedeva inoltre dichiararsi la responsabilità contrattuale della banca per inadempimenti relativi al contratto quadro ed al contratto derivato, violazione dell'obbligo di correttezza e conseguente condanna della banca alla restituzione di 55.519,16 € , quale importo illegittimamente addebitato.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_5
legittimazione attiva di in relazione alle contestazioni Parte_1
sollevate con riferimento alla validità ed efficacia del contratto “derivato” stipulato dalla e con la nel Controparte_6 CP_6 CP_5
merito, chiedeva di respingere l'avversa opposizione perché infondata, dichiarando la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, nonché del contratto di Interest Rate Swap (IRS), con conferma del diritto della Banca
a procedere nei confronti di e della e Parte_1 Controparte_6
per l'importo precettato. CP_6
Con atto del 25.3.2019, tramite la propria mandataria CP_1 [...]
interveniva nel procedimento ex art. 111 c.p.c. in Controparte_3
qualità di cessionaria dei crediti della CP_5
Con la sentenza n. 128/2021 il Tribunale di Urbino rigettava l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da ritenendola Parte_1
infondata.
8 In particolare, il giudice di primo grado negava la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo su cui si fondava il precetto opposto ed il contratto di Interest Rate Swap.
Il Tribunale, inoltre, escludeva la nullità del contratto di Interest Rate Swap
stipulato con la rilevando che la struttura contrattuale era CP_5
congegnata in modo da produrre un lieve vantaggio iniziale per la banca, senza tuttavia escludere eventuali future possibilità di guadagno per la società cliente.
Pertanto, in assenza di contestazioni in merito alla validità ed efficacia del contratto di mutuo, il giudice di primo grado confermava la validità del titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, rigettando l'opposizione.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione di una parte costituita e per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la pronuncia investe un soggetto non legittimamente costituito in giudizio;
nel merito chiede dichiararsi la nullità del contratto derivato “Interest Rate Swap” concluso con la ai sensi degli artt. 23 CP_5
TUF, 1325 e 1418, comma 2, c.c., con riflessi diretti sulla validità del titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, stante il collegamento negoziale, e conseguente l'inefficacia del precetto opposto per violazione dell'art.1186; chiede altresì di accertare la responsabilità contrattuale della banca;
in ogni caso, chiede la condanna della al risarcimento del CP_5
danno ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate
9 in 55.519,96 €, quali importi illegittimamente addebitati dalla banca, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo.
Si costituisce e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione
[...]
passiva di citata dall'appellante, e, nel merito, Controparte_3
di rigettare l'avverso gravame perché infondato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Indi, espletata ctu contabile, sulle conclusioni dele parti come riportate in epigrafe la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado ex artt. 101, 132, comma 1, n. 2 e 156, comma 2,
c.p.c. per omessa indicazione di una delle parti costituite e conseguente violazione del principio del contraddittorio: l'appellante si duole che l'impugnata sentenza sia stata emessa dal Tribunale di Urbino nei confronti di anziché della parte regolarmente costituita CP_1 Controparte_3
deducendo la nullità della pronuncia impugnata.
[...]
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. è infatti succeduta a titolo particolare alla CP_1 CP_5
nell'insieme dei rapporti sostanziali e processuali inerenti al contratto di mutuo del 20.11.2006, in forza del contratto di cessione di crediti stipulato con la BNL
10 in data 18.7.2018, tra cui era compreso anche il credito derivante dal predetto mutuo.
si è, dunque, regolarmente costituita nel giudizio di primo grado CP_1
“nella sua qualità di cessionaria del credito azionato dalla e CP_5
“tramite la mandataria , depositando Controparte_3
telematicamente, in data 17.5.2019, comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.
Ne deriva che la sentenza di primo grado è stata correttamente emessa nei confronti della parte costituita fermo restando che non è causa di CP_1
nullità l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, della mandataria, posto che risulta correttamente individuata la parte titolare della situazione giuridica sostanziale per cui è causa.
Del pari non è fondata l'eccezione dell'appellata di difetto di legittimazione passiva di , citata dall'appellante, già mandataria di Controparte_3
posto che la costituzione di e per essa quale CP_1 CP_1
mandataria di ha determinato la regolare costituzione Controparte_2
del contraddittorio nei confronti dell'appellata.
2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto derivato di swap, confermando, per l'effetto, il precetto opposto.
L' appellante, premesso di aver affermato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di
11 mutuo del 22.11.2006, costituente titolo esecutivo, ed il contratto di “derivato”
“Interest Rate Swap” (IRS Rif. 1576310), stipulato dalla Controparte_7
con la medesima banca, deduce che la nullità del contratto CP_6
“derivato” coinvolge anche il contratto di mutuo, rendendo così inefficace il precetto opposto;
il mancato pagamento delle rate del mutuo, inoltre, sarebbe dipeso dai flussi negativi generati dal “derivato” (per un totale di oltre
Contr 55.000,00 € da febbraio 2007 a luglio 2012), di talché la aveva illegittimamente richiesto l'immediata restituzione del finanziamento ex art. 1186 c.c. in assenza di un inadempimento colpevole della mutuataria.
Egli precisa che il contratto avente ad oggetto il “derivato” sarebbe nullo per totale mancanza di alea, essendo stato congegnato per produrre solo flussi positivi in favore della banca, con esclusivo pregiudizio per la CP_6
nonchè per inesistenza del contratto quadro posto a
[...] CP_6
suo fondamento;
deduce altresì la nullità della causa ed il mancato accordo su un elemento essenziale , vale a dire il compenso della banca quale mandataria dell'investitore ex art. 1709 c.c. a causa dell'applicazione di costi occulti pari a
34.722,71 €.
3. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, meritano accoglimento.
Va premessa la rilevabilità d'ufficio, nonché da parte di qualunque interessato, quale è l'odierno appellante, fideiussore e terzo datore di ipoteca, della nullità
del contratto di Interest rate swap e del contratto collegato (nella prospettazione della domanda spiegata dall'attore-appellante) di mutuo posto
12 a fondamento del precetto intimatogli, entrambi stipulati dalla società debitrice ed con la . Controparte_6 CP_6 CP_5
Deve dunque disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione di
[...]
avuto riguardo alla nullità negoziale, sollevata dall'appellata. Parte_1
Ciò posto, deve dunque anzitutto affrontarsi la questione del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo del 22.11.2006, su cui si fonda il precetto opposto, ed il contratto di “Interest Rate Swap” del 2.1.2007 .
A tal fine appare preliminarmente opportuno definire quest'ultima tipologia negoziale, riconducibile alla categoria dei c.d. contratti “derivati”.
Come desumibile dalla stessa denominazione, il valore del prodotto finanziario
“derivato” discende da quello di un'attività finanziaria sottostante, quale azioni, indici, materie prime, tassi di interesse, o valute. In particolare, mediante il contratto di interest rate swap due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto, che vengono determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
Il contratto di interest rate swap stipulato dalle parti nel caso di specie è
qualificabile come plain vanilla, nel quale l'obbligazione a carico della
[...]
Contr
era a tasso fisso, mentre l'obbligazione della era a Controparte_8
tasso variabile.
Come desumibile dalla descrizione della struttura contrattuale contenuta nella espletata ctu, nel contratto di interest rate swap in oggetto i relativi tassi di interesse erano mensilmente calcolati sulla quota capitale di cui al piano di
13 ammortamento relativo al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti il
20.11.2006, con riferimento alle rate scadenti dal 28.2.2007 al 31.1.2022.
La gestione dei flussi di cassa tra banca e cliente era previsto quale conguaglio tra i due valori mensili (netting) ed era posto a carico del soggetto la cui obbligazione risultasse superiore a quella della controparte.
Nel caso di specie, come evidenziato dal Ctu confrontando i due contratti, si riscontra:
- la sostanziale identità circa la decorrenza delle obbligazioni (2.1.2007
l'operatività del derivato, 1.1.2007 la decorrenza dell'ammortamento del mutuo);
- la perfetta identità con riferimento alla cadenza dei pagamenti (mensile per entrambi i contratti);
- la sostanziale identità con riferimento alla prima scadenza del pagamento
(28.2.2007 per i flussi del derivato – 31.1.2007 per la prima rata in ammortamento del mutuo);
- la perfetta identità con riferimento alla componente variabile del tasso
(Euribor 1 mese sia per il derivato che per il mutuo);
- l'identità tra la quota capitale delle singole rate in ammortamento (e del conseguente debito residuo) ed il valore nozionale del derivato (Amortizing swap), fino alla durata di quest'ultimo.
14 L'unico elemento di non coincidenza tra i due contratti era la scadenza del piano di ammortamento del mutuo (31.12.2026) rispetto a quella del
“derivato” (31.1.2022).
All'informativa fornita dall'intermediario all'appellante per il contratto di IRS
risulta inoltre allegata quale informazione integrativa l'indicazione dell'importo di riferimento, costituito dal piano di ammortamento di cui al mutuo ipotecario del 20.11.2006, ed in particolare la quota capitale di ogni singola rata mensile del mutuo con decorrenza 28.02.2007 e scadenza 31/01/2022.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie, come rilevato dalla Ctu, sussistono tutti i requisiti indicati sia dalla Consob (Comunicazioni nn. DI/9806S074 del
6.8.1998, DI/99013791 del 26.2.1999 e DEM/1026875 dell'11.4.2001) che dalla prassi contabile in materia di prodotti “derivati” ai fini della verificazione dell'esistenza di un collegamento contrattuale.
Quanto alla diversa scadenza dei due negozi, tale elemento di difformità non appare ostativo alla configurazione di un collegamento negoziale, dovendo unicamente rilevarsi che il “derivato” garantiva copertura parziale, per una percentuale pari al 66% della somma finanziata con il contratto di mutuo ipotecario”.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che non viene meno la funzione di copertura del “derivato” rispetto al contratto di mutuo nel caso in cui il derivato abbia scadenza anteriore rispetto al contratto sottostante (“la
durata inferiore del derivato rispetto al contratto di finanziamento non fa automaticamente venir meno la funzione di copertura, ma semmai rappresenta 15 la volontà delle parti di delimitare nel tempo detta funzione” - Cfr. Cassazione
Civ., sez. I, 24 luglio 2023, n. 22014 - ctu, p.24).
In conclusione, ad avviso del collegio, sulla base del contenuto del contratto di interest rate swap e dei relativi parametri di riferimento può concludersi che detto contratto “derivato” aveva funzione di “copertura”del contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle medesime parti e che vi è dunque correlazione funzionale tra i due negozi posti in essere dalle medesime parti.
3.2. Posto il collegamento tra i diversi negozi, occorre analizzare il contratto di
IRS per verificarne il contenuto, il funzionamento, la previsione della misura dell'alea, anche sulla base di scenari probabilistici, al fine di verificare se tale contratto potesse assolvere ab origine la funzione di copertura del rischio del mutuo.
In primo luogo, ai fini della validità del contratto, occorre accertare se la misura dell'alea è stata determinata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, che non si limiti all'indicazione del
“mark to market”, ma investa altresì gli scenari probabilistici, concernendo la misura qualitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti.
Orbene sulla base dei puntuali rilievi del consulente tecnico deve ritenersi, con giudizio ex ante e tenuto conto delle previsioni sull'andamento dei mercati all'epoca della stipula del derivato nonchè della modalità di funzionamento dello stesso, che detto contratto non poteva, neppure in astratto, assolvere alla sua funzione tipica di “copertura del rischio” del contratto di mutuo stipulato tra le parti e che vi è stato un rilevante aumento del rischio di subire 16 perdite economiche per la determinandosi Controparte_6
un'alea unilaterale a carico della società (cfr. ctu, p. 20).
Il ctu ha evidenziato che nei documenti contrattuali in atti non vi è cenno agli scenari probabilistici futuri, riferiti al tasso Euribor 1 Mese che la comunità
finanziaria internazionale si attendeva alla data di sottoscrizione dell'IRS e che costituivano il parametro a carico della per pagare quanto dovuto al CP_4
cliente ogni fine mese dal febbraio 2007 al gennaio 2022.
Vi è dunque carenza di criteri scientificamente riconosciuti per la determinazione dell'alea e, di conseguenza, una totale assenza di condivisione degli stessi tra le parti contraenti” (cfr. ctu, p. 15).
L'omessa informazione specifica degli elementi sopra descritti (costi impliciti, mark to market e scenari probabilistici) si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi: non è dunque configurabile una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto (Cass. Civ., sez. I, 29.7.2021 n.
21830).
Ancora, risulta confermato sulla base dei rilievi del ctu quanto allegato dall'appellante, vale a dire che l'importo di € 32.420,62 rappresenta il valore del mark to market, negativo per il cliente, alla data di negoziazione dell'IRS, che la banca avrebbe dovuto corrispondere al cliente stesso (quale up front)
per rendere par il “derivato” e che avrebbe dovuto essere menzionato nel documento contrattuale”. 17 I tassi mensili relativi all'Euribor 1 Mese, che la comunità finanziaria internazionale si attendeva alla data di operatività del derivato (02/01/2007) per l'intera durata dello stesso, non erano mai superiori al tasso del 4,30% che costituiva il tasso (“gamba fissa”) a carico della Controparte_6
[...]
Ed invero, secondo quanto rilevato dal Ctu nel negozio in esame non era ravvisabile uno scambio di rischi omogenei, atteso che il tasso fisso a carico della società (4,30%) , ad un livello mediamente superiore di circa il 20% rispetto ai tassi relativi all'Euribor 1 mese, non avrebbe permesso di eliminare o quanto meno ridurre, con giudizio ex ante il rischio finanziario già a carico
della società.
Lo scenario più probabile era infatti che il derivato non avrebbe pressochè mai svolto la sua funzione di “copertura”, con la conseguenza di determinare un'alea unilaterale a carico della società.
Tale sproporzione, ravvisabile con valutazione ex ante, ha peraltro trovato significativa conferma nell'effettivo andamento del rapporto e nelle maggiori somme corrisposte dalla società in esecuzione del “derivato”.
Alla luce di tutto quanto sopra, sussistendo la condizione per cui dalla valutazione ex ante della struttura del negozio di interest rate swap non sono state, in concreto, garantite le finalità economiche di copertura del contratto di mutuo da parte del contratto “derivato “, va dichiarata la nullità della causa del contratto, da intendersi quale causa concreta, ovvero quale interesse
18 effettivamente perseguito dal cliente attraverso la conclusione del contratto
(così Cass. civ. Sez. III, sent. n.10490 dell'8 maggio 2006).
Il contratto IRS oggetto di causa deve dunque considerarsi nullo e tale nullità, considerato lo stretto collegamento funzionale, determina anche la nullità del
Co contratto di mutuo, posto che l'effetto del contratto di andava direttamente ad incidere, in senso fortemente peggiorativo, sull'obbligazione di pagamento a carico del mutuatario.
Da qui la dichiarazione di inefficacia del precetto opposto (ex multis Cass. ordinanza n.22014/2023; Cass. S.U. 8770/2020 e ordinanza Cass.
n.21830/2021).
Del pari, merita accoglimento la doglianza dell'appellante relativa all'asserita violazione dell'art. 1186 c.c., in conseguenza dei maggiori importi pagati in eccesso dalla e per effetto del collegamento Controparte_6 CP_6
negoziale tra il derivato dichiarato nullo ed il mutuo ipotecario.
Ne discende che la non poteva valersi della decadenza dal beneficio di CP_4
cui all'art.1186 c.c., essendo l'inadempimento riconducibile non già ad un fatto del debitore, ma all' esecuzione del contratto “derivato”, nullo per violazione di norme di legge.
In conclusione, va dichiarata la nullità del precetto intimato all'opponente.
Con il sesto motivo d'appello chiede accertarsi la Parte_1
responsabilità contrattuale della banca appellata:
19 - per aver compiuto un'operazione inadeguata e/o inappropriata per tipologia e oggetto rispetto alle caratteristiche di palese inesperienza e bassa propensione al rischio di titolare e garante della società sottoscrittrice del Parte_1
contratto di swap;
- per omessa informazione, da parte dell'intermediario finanziario, di operare in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 27 reg. Consob n.11522/98;
- per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca previsti dalla normativa di cui al TU n. 58/98 e delle deliberazioni Consob attuative
(reg. n.11522/98 e n.16190/07), con conseguente violazione dei generali doveri di buona fede e diligenza professionale ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.
Chiede pertanto la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni ed alla restituzione di euro 55.519,96.
Il mezzo va disatteso, dovendo rilevarsi la carenza di legittimazione attiva dell'opponente avuto riguardo ai profili di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, in quanto privo di titolarità attiva del rapporto controverso, essendo estraneo ad entrambi i rapporti contrattuali, carenza che
è rilevabile di ufficio in quanto risultante dagli atti di causa (Cass. 8625 del
1.4.2025).
4) L'accoglimento del gravame comporta un nuovo regolamento delle spese di lite, da determinarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
La e per essa quale mandataria , maggiormente CP_1 Controparte_2
soccombente, va condannata alla refusione ad di 2\3 delle Parte_1
20 spese di lite di entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
128/2021 del Tribunale di Urbino proposto da disattesa ogni Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello,
così dispone:
Dichiara la nullità del contratto di interest rate swap stipulato da e CP_5
e il 2.1.2007 e del contratto di mutuo ipotecario Controparte_6 CP_6
stipulato tra le stesse parti in data 20.11.2006.
Dichiara la nullità del precetto azionato nei confronti di Parte_1
quale fideiussore e terzo datore d'ipoteca a garanzia del mutuo in favore della
, come sopra indicato. Controparte_6
Rigetta le altre domande spiegate da Parte_1
Condanna l'appellata e per essa quale mandataria CP_1 [...]
alla rifusione di 2\3 delle spese di entrambi i gradi, in favore Controparte_3
di che si liquidano, per l'intero, per il primo grado in € Parte_1
8.230,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge, e per il presente grado in euro 11.900,00 €, di cui
1.900,00 € per esborsi (comprensivi di contributo unificato) oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
21 Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di Ctu come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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