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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 34285/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), nella sua qualità di procuratrice dei IG e P.IVA_2 CP_2 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO e elettivamente domiciliato in Parte_3
PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. COMBA FEDERICO
appellata
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1440/2024 pubblicata il 21.2.2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 13.5.2025:
Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 1440/2024 depositata in cancelleria il 21 febbraio 2024, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott.ssa Ornella Mari, nell'ambito del giudizio R.G.N. 58904/2021:
Nel merito ed in via definitiva Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. pagina 1 di 10 1440/2024, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata da Parte_1 Parte_4
per conto del Signor in relazione al contratto di finanziamento n.
[...] Parte_2
590294 nonché ogni pretesa restitutoria avanzata da per conto dei IG Parte_4
, e a titolo di spese di perizia, in quanto CP_2 Parte_2 Parte_3 infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare nella sua qualità di procuratore dei IG , e CP_3 CP_2 Parte_2
a corrispondere l'importo complessivo di € 1.843,00.- (di cui € 643,23 a Parte_3 titolo di oneri e interessi corrisposti per il Signor e € 1.200,00 a titolo di spese di Pt_2
perizia corrisposti per i IG , e , oltre interessi e spese legali, CP_2 Pt_2 Pt_3 pari a quanto versato da parte di in adempimento spontaneo della Parte_1 sentenza di primo grado n. 1440/2024, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
NEL MERITO: in relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto Parte_2
da siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata Parte_1
sentenza; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa - in relazione alla posizione CP_2
, rigettare l'appello proposto da siccome infondato, con
[...] Parte_1 conseguente conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
- in relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto da Parte_3 [...]
siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
con Parte_1
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
La società nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 Parte_2
e conveniva davanti al Giudice di Pace la società al fine di Parte_3 Parte_1 ottenere l'accertamento del loro diritto alla restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, della quota parte degli oneri corrisposti in sede di stipula dei contratti di finanziamento intercorsi tra le parti pagina 2 di 10 e non maturati a fronte dell'anticipata estinzione dei rapporti nonché al rimborso della somma di €
610,00 ciascuno per spese di perizia.
Si costituiva che contestava l'avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto. Pt_1 Parte_1
Con sentenza n.1440/2024 pubblicata il 21.2.2024 il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava al pagamento in favore di della somma di € 1.847,85, in Parte_1 CP_2 favore di della somma di € 602,34 e in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
95,85, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte indicate in parte motiva nella misura di € 400.00 per ciascuno, oltre alle spese del giudizio.
Ha tempestivamente proposto appello e ha contestato la decisione del primo Parte_1
giudice limitatamente alle statuizioni relative sia alla condanna in favore di (per Parte_2
l'importo di € 602,34 per oneri) sia alla condanna in favore di ciascuno dei IG , e CP_2 Pt_2
della somma di € 400.00 per spese di perizia di parte. Pt_3
Entro i predetti termini ha chiesto la riforma della sentenza e, dato atto di aver eseguito il dispositivo di condanna con il pagamento (doc.10), ha chiesto la condanna nella sua qualità di Parte_4
procuratrice dei IG , e alla restituzione della CP_2 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 1.843,30 (€ 643,23 per oneri e interessi corrisposti per il sig. e € Pt_2
1.200,00 per spese di perizia complessivamente corrisposte).
Si è costituita nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 [...]
e e ha chiesto l'integrale rigetto della impugnazione. Pt_2 Parte_3
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 13.5.2025 e all'esito della discussione orale, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
≥ Con i primi motivi di impugnazione è contestata la decisione rispetto alla posizione di
[...]
censura la decisione del Giudice di Pace che ha ritenuto applicabile l'art. Pt_2 Parte_1
125 sexies TUB anche all'ipotesi di estinzione anticipata non determinata dalla volontà del mutuatario, ma dipesa dalla cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo il lavoratore, anche in questo caso, soggetto alla disciplina nazionale ed europea che assiste il consumatore.
Nel caso di specie, ha sottoscritto il contratto di finanziamento con (poi Parte_5 CP_4
con cessione del quinto dello stipendio (docc.
6-7 produzione parte attrice Parte_1
primo grado). pagina 3 di 10 Durante il contratto di finanziamento, la OC s.p.a, datrice di lavoro di ha Pt_2
tempestivamente comunicato alla banca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro alla data del
30.6.2020 (doc. 24 produzione parte convenuta primo grado).
In virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, è decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di destinare il Pt_2
T.F.R., le somme accantonate presso i fondi pensioni, nonché ogni altro emolumento dovuto per la cessione del rapporto di lavoro all'estinzione del debito residuo.
L'amministrazione terza ceduta, ha pagato la somma residua del finanziamento a seguito dell'intervenuta estinzione del rapporto.
Tanto premesso, la banca appellante ritiene che l'estinzione anticipata del contratto intervenuta non per volontà ed intenzione del mutuatario, ma per interruzione anticipata del rapporto di lavoro, renderebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa la disciplina di cui al menzionato art. 125 sexies TUB, in quanto mancherebbe la volontà del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, che invece costituirebbe il presupposto ex lege della richiesta di rimborso.
Come questo giudice ha già avuto modo di ritenere in fattispecie affatto analoga (sentenza n. 240/2025 del 13/01/2025), tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ai fini dell'applicazione all'art. 125 sexies TUB non ha rilevanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto per volontà del mutuatario o per intervenuta interruzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, restando inalterata l'esigenza di tutela del consumatore.
La ratio dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza c.d. “IT”, che verrà analizzata più avanti, è quella di tutelare il consumatore, evitando che la banca consegua un indebito arricchimento, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Sul punto rileva anche il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. 9617/18 CP_5
ABF Milano, n. 4227/2020; n. 12351/2020) secondo il quale il diritto del consumatore alle CP_6 riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto di lavoro, non essendoci alcun motivo per distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore, da quella determinata per interruzione del rapporto di pagina 4 di 10 lavoro, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito.
Alla luce di quanto innanzi, l'art. 125 sexies T.U.B. si applica alla fattispecie oggetto di causa.
≥ Quale ulteriore motivo di impugnazione sempre rispetto alla posizione di la banca Parte_2
appellante censura la sentenza de quo per aver il Giudice di prime cure previsto il rimborso degli oneri front up secondo il criterio del pro rata temporis: in particolare il Giudice di Pace sarebbe incorso in errore ricomprendendo le commissioni accessorie e le spese fisse tra i “costi dovuti per la vita residua del contratto”, come se fossero, quindi, costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire, in caso di estinzione, secondo il criterio del pro rata temporis.
Parte appellante ritiene, inoltre, che al contratto di finanziamento, sottoscritto in data 12.4.2016, e concluso per intervenuta cessione anticipata debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2 dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. IT, ai contratti conclusi ante 25.07.2021, ritenendo, altresì che anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/22), sia possibile continuare ad escludere il rimborso del costi front up per il contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di motivando nel senso che chi estingue Pt_2
anticipatamente un finanziamento, in cui sono previsti costi, assicurazioni e commissioni versati in un'unica soluzione, ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza IT, che ha fornito un'interpretazione univoca dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE in materia di tutela del consumatore richiedente finanziamenti.
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata.
Appare necessario, al fine di analizzare i motivi di appello posti dalla banca finanziatrice, ripercorrere il quadro normativo sia nazionale sia europeo sviluppatosi negli ultimi anni in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente pagina 5 di 10 che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso IT) che ha osservato come l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipati includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
pagina 6 di 10 Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. IT, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, invece l'art. 27 del D.L. 104/23, che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/121, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità 263/22, ha distinto la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta data, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” è senza dubbio orientata ai principi della decisione IT, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza IT.
La banca ha, infine, impugnato la sentenza per aver il giudice di prime cure calcolato l'importo da rimborsare secondo il criterio del pro rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Se è vero è che l'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023, che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies
D.L. 73/21, indica esplicitamente il criterio del costo ammortizzato, tuttavia tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione comunque richiamati dalla stessa norma. CP_7
Infatti, nella sentenza c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo CP_7
assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile pagina 7 di 10 applicazione per il creditore;
inoltre per loro natura i costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Ancora, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale.
Non appare chiaro -allo stato- quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza IT, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza IT.
≥ La banca ha impugnato la sentenza anche in relazione al riconoscimento, per ciascuno dei soggetti rappresentati da di € 400,00 per spese di perizia, rilevando che si tratta di spese eccessive e Pt_4
superflue oltre che prive di prova dell'effettivo esborso.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha riconosciuto a ciascuno l'importo di € 400,00 senza alcuna motivazione sul punto e ritiene di aver dato prova del diritto dei IG , e con la produzione Pt_4 CP_2 Pt_2 Pt_3
delle tre perizie (docc. 14, 15 e 16) e delle relative pro- forma (docc. 22, 23 e 24).
pagina 8 di 10 Ha inoltre affermato che “La ripetibilità non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (costituzione in appello, pag.6).
La pretesa di non è meritevole di accoglimento. Pt_4
Non è contestato che nel giudizio non sia stata data la prova dell'effettivo pagamento delle fatture pro forma emesse dalla stessa nei confronti di ciascuno dei suoi assistiti con oggetto “perizia Pt_4
econometrica”.
Detta carenza probatoria preclude il riconoscimento della spesa così come affermato anche da una recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. ord. n. 21402/2022).
Si legge in motivazione (dopo aver richiamato la precedente pronuncia n.2605/2006) che "E' da escludere dunque che l'assunzione dell'obbligazione -come sostenuto dai ricorrenti- possa ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo viceversa prova "dell'esborso sopportato", sicché la questione si riduce nello stabilire se la "notula" del professionista possa ritenersi idonea a provarlo, come non può affermarsi, ancora una volta a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, semplicemente in base al disposto dlel'art.6 DPR n.633 del 1972, norma destinata ad operare solo in ambito tributario".
Pertanto, in mancanza della prova dell'esborso, nessun importo può essere a tale titolo riconosciuto.
≥ L'appellante ha allegato e provato di aver corrisposto a nella sua qualità di procuratore, Pt_4
anche l'importo di € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascuno dei rappresentati - doc. 10 appellante) in adempimento della sentenza di primo grado;
la circostanza non è contestata.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'impugnazione, viene respinta la domanda di Pt_4
nella sua qualità di procuratrice dei IG , e
[...] CP_2 Parte_2 Pt_3
di rimborso delle spese di perizia e SE viene condannata alla restituzione in favore di
[...] della somma di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
Spese interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.1440/2024 del 21.2.2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-in parziale accoglimento della impugnazione e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 [...]
e di rimborso delle spese di perizia e condanna alla Pt_2 Parte_3 Parte_4 restituzione in favore di della somma di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda;
-conferma nel resto la sentenza impugnata e rigetta ogni altra domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 19 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 34285/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), nella sua qualità di procuratrice dei IG e P.IVA_2 CP_2 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO e elettivamente domiciliato in Parte_3
PIAZZA VELASCA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. COMBA FEDERICO
appellata
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1440/2024 pubblicata il 21.2.2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 13.5.2025:
Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 1440/2024 depositata in cancelleria il 21 febbraio 2024, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott.ssa Ornella Mari, nell'ambito del giudizio R.G.N. 58904/2021:
Nel merito ed in via definitiva Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. pagina 1 di 10 1440/2024, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata da Parte_1 Parte_4
per conto del Signor in relazione al contratto di finanziamento n.
[...] Parte_2
590294 nonché ogni pretesa restitutoria avanzata da per conto dei IG Parte_4
, e a titolo di spese di perizia, in quanto CP_2 Parte_2 Parte_3 infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare nella sua qualità di procuratore dei IG , e CP_3 CP_2 Parte_2
a corrispondere l'importo complessivo di € 1.843,00.- (di cui € 643,23 a Parte_3 titolo di oneri e interessi corrisposti per il Signor e € 1.200,00 a titolo di spese di Pt_2
perizia corrisposti per i IG , e , oltre interessi e spese legali, CP_2 Pt_2 Pt_3 pari a quanto versato da parte di in adempimento spontaneo della Parte_1 sentenza di primo grado n. 1440/2024, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
NEL MERITO: in relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto Parte_2
da siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata Parte_1
sentenza; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa - in relazione alla posizione CP_2
, rigettare l'appello proposto da siccome infondato, con
[...] Parte_1 conseguente conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
- in relazione alla posizione , rigettare l'appello proposto da Parte_3 [...]
siccome infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
con Parte_1
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
La società nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 Parte_2
e conveniva davanti al Giudice di Pace la società al fine di Parte_3 Parte_1 ottenere l'accertamento del loro diritto alla restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, della quota parte degli oneri corrisposti in sede di stipula dei contratti di finanziamento intercorsi tra le parti pagina 2 di 10 e non maturati a fronte dell'anticipata estinzione dei rapporti nonché al rimborso della somma di €
610,00 ciascuno per spese di perizia.
Si costituiva che contestava l'avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto. Pt_1 Parte_1
Con sentenza n.1440/2024 pubblicata il 21.2.2024 il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava al pagamento in favore di della somma di € 1.847,85, in Parte_1 CP_2 favore di della somma di € 602,34 e in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
95,85, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte indicate in parte motiva nella misura di € 400.00 per ciascuno, oltre alle spese del giudizio.
Ha tempestivamente proposto appello e ha contestato la decisione del primo Parte_1
giudice limitatamente alle statuizioni relative sia alla condanna in favore di (per Parte_2
l'importo di € 602,34 per oneri) sia alla condanna in favore di ciascuno dei IG , e CP_2 Pt_2
della somma di € 400.00 per spese di perizia di parte. Pt_3
Entro i predetti termini ha chiesto la riforma della sentenza e, dato atto di aver eseguito il dispositivo di condanna con il pagamento (doc.10), ha chiesto la condanna nella sua qualità di Parte_4
procuratrice dei IG , e alla restituzione della CP_2 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 1.843,30 (€ 643,23 per oneri e interessi corrisposti per il sig. e € Pt_2
1.200,00 per spese di perizia complessivamente corrisposte).
Si è costituita nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 [...]
e e ha chiesto l'integrale rigetto della impugnazione. Pt_2 Parte_3
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 13.5.2025 e all'esito della discussione orale, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
≥ Con i primi motivi di impugnazione è contestata la decisione rispetto alla posizione di
[...]
censura la decisione del Giudice di Pace che ha ritenuto applicabile l'art. Pt_2 Parte_1
125 sexies TUB anche all'ipotesi di estinzione anticipata non determinata dalla volontà del mutuatario, ma dipesa dalla cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo il lavoratore, anche in questo caso, soggetto alla disciplina nazionale ed europea che assiste il consumatore.
Nel caso di specie, ha sottoscritto il contratto di finanziamento con (poi Parte_5 CP_4
con cessione del quinto dello stipendio (docc.
6-7 produzione parte attrice Parte_1
primo grado). pagina 3 di 10 Durante il contratto di finanziamento, la OC s.p.a, datrice di lavoro di ha Pt_2
tempestivamente comunicato alla banca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro alla data del
30.6.2020 (doc. 24 produzione parte convenuta primo grado).
In virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, è decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di destinare il Pt_2
T.F.R., le somme accantonate presso i fondi pensioni, nonché ogni altro emolumento dovuto per la cessione del rapporto di lavoro all'estinzione del debito residuo.
L'amministrazione terza ceduta, ha pagato la somma residua del finanziamento a seguito dell'intervenuta estinzione del rapporto.
Tanto premesso, la banca appellante ritiene che l'estinzione anticipata del contratto intervenuta non per volontà ed intenzione del mutuatario, ma per interruzione anticipata del rapporto di lavoro, renderebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa la disciplina di cui al menzionato art. 125 sexies TUB, in quanto mancherebbe la volontà del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, che invece costituirebbe il presupposto ex lege della richiesta di rimborso.
Come questo giudice ha già avuto modo di ritenere in fattispecie affatto analoga (sentenza n. 240/2025 del 13/01/2025), tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ai fini dell'applicazione all'art. 125 sexies TUB non ha rilevanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto per volontà del mutuatario o per intervenuta interruzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, restando inalterata l'esigenza di tutela del consumatore.
La ratio dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza c.d. “IT”, che verrà analizzata più avanti, è quella di tutelare il consumatore, evitando che la banca consegua un indebito arricchimento, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Sul punto rileva anche il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. 9617/18 CP_5
ABF Milano, n. 4227/2020; n. 12351/2020) secondo il quale il diritto del consumatore alle CP_6 riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto di lavoro, non essendoci alcun motivo per distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore, da quella determinata per interruzione del rapporto di pagina 4 di 10 lavoro, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito.
Alla luce di quanto innanzi, l'art. 125 sexies T.U.B. si applica alla fattispecie oggetto di causa.
≥ Quale ulteriore motivo di impugnazione sempre rispetto alla posizione di la banca Parte_2
appellante censura la sentenza de quo per aver il Giudice di prime cure previsto il rimborso degli oneri front up secondo il criterio del pro rata temporis: in particolare il Giudice di Pace sarebbe incorso in errore ricomprendendo le commissioni accessorie e le spese fisse tra i “costi dovuti per la vita residua del contratto”, come se fossero, quindi, costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire, in caso di estinzione, secondo il criterio del pro rata temporis.
Parte appellante ritiene, inoltre, che al contratto di finanziamento, sottoscritto in data 12.4.2016, e concluso per intervenuta cessione anticipata debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2 dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. IT, ai contratti conclusi ante 25.07.2021, ritenendo, altresì che anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/22), sia possibile continuare ad escludere il rimborso del costi front up per il contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di motivando nel senso che chi estingue Pt_2
anticipatamente un finanziamento, in cui sono previsti costi, assicurazioni e commissioni versati in un'unica soluzione, ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza IT, che ha fornito un'interpretazione univoca dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE in materia di tutela del consumatore richiedente finanziamenti.
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata.
Appare necessario, al fine di analizzare i motivi di appello posti dalla banca finanziatrice, ripercorrere il quadro normativo sia nazionale sia europeo sviluppatosi negli ultimi anni in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente pagina 5 di 10 che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso IT) che ha osservato come l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipati includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
pagina 6 di 10 Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. IT, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, invece l'art. 27 del D.L. 104/23, che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/121, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità 263/22, ha distinto la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta data, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” è senza dubbio orientata ai principi della decisione IT, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza IT.
La banca ha, infine, impugnato la sentenza per aver il giudice di prime cure calcolato l'importo da rimborsare secondo il criterio del pro rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Se è vero è che l'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023, che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies
D.L. 73/21, indica esplicitamente il criterio del costo ammortizzato, tuttavia tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione comunque richiamati dalla stessa norma. CP_7
Infatti, nella sentenza c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo CP_7
assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile pagina 7 di 10 applicazione per il creditore;
inoltre per loro natura i costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Ancora, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale.
Non appare chiaro -allo stato- quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza IT, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza IT.
≥ La banca ha impugnato la sentenza anche in relazione al riconoscimento, per ciascuno dei soggetti rappresentati da di € 400,00 per spese di perizia, rilevando che si tratta di spese eccessive e Pt_4
superflue oltre che prive di prova dell'effettivo esborso.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha riconosciuto a ciascuno l'importo di € 400,00 senza alcuna motivazione sul punto e ritiene di aver dato prova del diritto dei IG , e con la produzione Pt_4 CP_2 Pt_2 Pt_3
delle tre perizie (docc. 14, 15 e 16) e delle relative pro- forma (docc. 22, 23 e 24).
pagina 8 di 10 Ha inoltre affermato che “La ripetibilità non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (costituzione in appello, pag.6).
La pretesa di non è meritevole di accoglimento. Pt_4
Non è contestato che nel giudizio non sia stata data la prova dell'effettivo pagamento delle fatture pro forma emesse dalla stessa nei confronti di ciascuno dei suoi assistiti con oggetto “perizia Pt_4
econometrica”.
Detta carenza probatoria preclude il riconoscimento della spesa così come affermato anche da una recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. ord. n. 21402/2022).
Si legge in motivazione (dopo aver richiamato la precedente pronuncia n.2605/2006) che "E' da escludere dunque che l'assunzione dell'obbligazione -come sostenuto dai ricorrenti- possa ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo viceversa prova "dell'esborso sopportato", sicché la questione si riduce nello stabilire se la "notula" del professionista possa ritenersi idonea a provarlo, come non può affermarsi, ancora una volta a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, semplicemente in base al disposto dlel'art.6 DPR n.633 del 1972, norma destinata ad operare solo in ambito tributario".
Pertanto, in mancanza della prova dell'esborso, nessun importo può essere a tale titolo riconosciuto.
≥ L'appellante ha allegato e provato di aver corrisposto a nella sua qualità di procuratore, Pt_4
anche l'importo di € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascuno dei rappresentati - doc. 10 appellante) in adempimento della sentenza di primo grado;
la circostanza non è contestata.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'impugnazione, viene respinta la domanda di Pt_4
nella sua qualità di procuratrice dei IG , e
[...] CP_2 Parte_2 Pt_3
di rimborso delle spese di perizia e SE viene condannata alla restituzione in favore di
[...] della somma di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
Spese interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.1440/2024 del 21.2.2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-in parziale accoglimento della impugnazione e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di nella sua qualità di procuratrice dei IG , Parte_4 CP_2 [...]
e di rimborso delle spese di perizia e condanna alla Pt_2 Parte_3 Parte_4 restituzione in favore di della somma di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda;
-conferma nel resto la sentenza impugnata e rigetta ogni altra domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 19 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
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