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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1349/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1349/2021 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARTA- Parte_1 C.F._1
GLIONE LUCA
APPELLANTE contro
(CF n. ) tramite la procuratrice (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(già ) (C.F. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 ll'av I GR
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 10/02/2021
1 CONCLUSIONI
In data 25 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Ordi- nario di Pistoia, Sezione Civile, n. 144/2021, depositata il 10.02.2021 e non notificata: - in via principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità della fi deiussione omni- bus sottoscritta in data 21.08.2009 dal Sig. e delle sue successive inte- Parte_1 grazioni e, per l'effetto, liberare il fideiusso e revocare, dichia- Parte_1 rare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribuna- le di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018; - in via subordinata: accertare e dichiarare estinta l'obbligazione ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, liberare il fideiussore Sig. e revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribunale di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018; - nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribunale di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018, in quanto infondatamente reso;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate in atti nel giudizio di 1° grado. Con riserva di ogni ulterio- re produzione e deduzione istruttoria”
Per la parte : Controparte_3
“«(i) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal signor per tutti i motivi di cui al presente atto ed in Parte_1 particolare per i motivi di cui 4 e/o, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
(ii) NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal signor sicco- Parte_1 me inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, con- fermare la sentenza impugnata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. quale fideiussore della società proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del Tribunale di Pistoia, con il quale era ingiunto il pagamento a favore di , quale procuratrice di CP_2 CP_1
(cessionaria di , a sua volta cessionaria di
[...] Controparte_5 [...]
), di complessivi € 116.139,78, oltre interessi e spese, quale credito de- CP_6 rivante dal finanziamento chirografario n. 0016211001076 di € 50.000,00 nonché dagli affidamenti, sottoforma di anticipo ordini export e concessi. Org_1
2 A sostegno dell'opposizione eccepiva: Parte_1
- la nullità della fideiussione prestata in quanto stipulata sulla base del modello
ABI e quindi in contrasto con la legge antitrust;
- l'intervenuta decadenza della società creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo agito nei confronti del fideiussore entro 6 mesi dal fallimento della;
Parte_2
- l'estinzione del debito relativo al finanziamento chirografario attesa la riscossione delle obbligazioni date in pegno dal garante Persona_1
Si costituiva in giudizio , a mezzo della procuratrice , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 144/2021 pubblicata il 10/02/2021 così statuiva :
“1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
797/2018 del 12.7.2018;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 opposta, liquidate in € 9.785,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese gene- rali, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Parte opponente, in primo luogo, eccepisce la nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata, in quanto conforme allo schema di contratto predisposto dalla ABI e sanzionato dalla , integrante gli estremi di una intesa restrittiva della Org_2 concorrenza, vietata ai sensi della l. 287/1990. […]
Sul punto, allora, va osservato come, al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all'opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anti- concorrenziale a cui avrebbe aderito l'istituto di credito (nel caso de quo,
[...]
e spetta, altresì, all'opponente provare l'uniformità nell'applicazione Controparte_6 delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte della …] CP_6 le doglianze dell'opponente si limitano ad una enunciazione di elaborazioni giuri- sprudenziali, senza, però, in concreto, allegare o provare che il contratto “a valle” sia effettiva realizzazione di una restrizione della concorrenza e in che termini ciò lo abbia pregiudicato.
3
Per questi motivi
, tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'opponente, in secondo luogo, eccepisce la decadenza del creditore dal proprio diritto di ottenere il pagamento ai sensi dell'art. 1957 c.c., atteso che, a seguito della scadenza del debito – data dal fallimento della debitrice principale, il 7.11.2013, ai sensi dell'art. 55 L. Fall – l'istituto di credito ometteva di coltivare nel termine di sei mesi le proprie istanze verso la debitrice principale e verso il garante.
Sul punto, merita osservare, così come evidenziato dall'opposta, che, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. i diritti derivanti al- Parte_1 la Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore mede- simi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato.
Ebbene, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debito- re principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideius- sore (cfr. Cass. Civ., 6.4.1992, n. 4208; Cass. Civ., 28.3.1990, n. 2545; Cass. Civ.,
20.4.1982, n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni pa- trimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ., 11.1.2006, n. 394; Cass. Civ., 20.1.2004, n. 776;
Cass. Civ., 9.12.1997, n. 12456; Cass. Civ., 22.6.1993, n. 6897), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro con- traente (cfr. Cass. Civ., 18.4.2007, n. 9245; Cass. Civ., 12.11.1988, n. 6142)
Peraltro, nel caso di specie, la clausola in questione appare anche specificamente approvata per iscritto.
Stante la deroga prevista in contratto all'art. 1957 c.c., ritenuta giuridicamente valida, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Parte opponente, infine, eccepisce che la con comunicazioni Controparte_7 del 21.1.2014 e del 29.1.2014 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione), rappresentava
4 di avere escusso il pegno su titoli e valori per € 30.000,00 rilasciato dal sig.
[...]
così decurtando il proprio credito verso […] Persona_2 Parte_2
A ben vedere, sia sufficiente rilevare come l'escussione del pegno per € 30.000,00 da parte della nulla prova circa l'estinzione del credito comples- Controparte_7 sivo in questa sede allegato da . CP_1
Ebbene, tale credito, fondato sulla documentazione contrattuale sopra citata, non appare, invero, specificamente contestato dall'opponente, così che spettava a quest'ultimo la prova di avere provveduto al pagamento, prova non fornita.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gra- Parte_1 vata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) “Errata ricostruzione dei fatti a seguito della erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (in violazione degli artt. 2697 e ss. c.c.), compiuta sul punto da parte del Giudice di primo grado. Conseguente nullità/invalidità della fi- deiussione omnibus prestata dal Sig. in data 21.08.2009 in quanto le Parte_1 parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle”;
2) “Violazione degli artt. 1186 e 1957 c.c. e 55, co. 2, Regio decreto 16.03.1942 n.
267, nonché dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990 e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della ”; Org_2
3) “in punto di estinzione della obbligazione di cui al finanziamento chirografario di euro 50.000,00 concesso dalla alla a seguito Controparte_8 Parte_2 del pagamento da parte del Sig. ”. Persona_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
rimaneva contumace;
si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_3
, che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza
[...]
5 impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 25 gennaio 2024, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. Il primo motivo (“Errata ricostruzione dei fatti a seguito della erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (in violazione degli artt. 2697
e ss. c.c.), compiuta sul punto da parte del Giudice di primo grado. Conseguente nulli- tà/invalidità della fideiussione omnibus prestata dal Sig. in data Parte_1
21.08.2009 in quanto le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nul- le”), con cui parte appellante in sintesi lamenta l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata poiché predisposta sulla base del mo- delli ABI e quindi in contrasto con la L. 287/1990 e segnatamente afferma come “La fi- deiussione omnibus prestata dal Sig. in data 21.08.2009 (doc. 2 e doc. Parte_1
5 avversario), (e le sue successive integrazioni), è nulla, poiché conforme, anzi, identi- ca, allo schema di contratto predisposto dalla ABI, sanzionato dalla per- Org_2 ché integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 […] Ebbene, il contenuto delle clausole sanzionate è del tutto analogo a quello delle clausole oggetto della presente impugna- zione, in quanto l'art. 2 del contratto di fideiussione rilasciata dal ricorrente il
21.08.2009 contempla la c.d. clausola di reviviscenza, l'art. 6 la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e l'art. 8 la c.d. clausola di sopravvivenza, ricalcandone anche la numerazione”- e il secondo motivo (“Violazione degli artt. 1186 e 1957 c.c. e 55, co. 2,
Regio decreto 16.03.1942 n. 267, nonché dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990
e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della ”), con cui parte appel- Org_2 lante si duole del rigetto dell'eccezione sollevata ex art. 1957 c.c. in forza della quale la
6 banca è decaduta dalla garanzia non avendo dalla scadenza dell'obbligazione principale avanzato alcuna istanza nei confronti del fideiussore nel termine di legge, possono essere trattati congiuntamente in quanto interconnessi.
I motivi sono in parte fondati per le ragioni che seguono.
3.1 Le Sezioni Unite hanno chiarito che : “I contratti di fideiussione a valle di inte- se dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul fun- zionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproduca- no quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (vedi Cas- sazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994 che in motivazione ha inoltre osservato: “Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce ec- cezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni del- le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza ricono- scergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore .. - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo,
è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alterna- tiva sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.15.4. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità deri-
7 vata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costitui- scono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espres- Org_2 samente fatto salve le altre clausole [..] Va, per contro, esclusa - per diversi ordini di ragioni - la nullità totale del contratto a valle, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio [..] 2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzi- tutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla , Org_2 poiché anticoncorrenziali”).
Posto ciò, si osserva come sia onere della parte che abbia sollevato la predetta ecce- zione dedurre tempestivamente le circostanze di fatto nonché i documenti, sulle quali è fondata la doglianza (ex multis in tal senso Corte App. Firenze 61/2024, 462/2023,
1444/2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, risulta sufficiente ai fini dell'accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione la produzione in atti della fideiussione oggetto della controversia, del provvedimento di Org_2
55/2005 nonché del modello ABI, sulla cui base è stata predisposta la garanzia.
Laddove quindi risulti che la fideiussione stipulata riproduca esattamente le clau- sole nn. 2,6,8 del modello ABI 2003, tacciate di invalidità poiché attuative di una intesa restrittiva se applicate indiscriminatamente a valle da parte degli istituti di credito, deve presumersi soddisfatto l'onere probatorio a carico del fideiussore non essendo necessa- rio che egli fornisca ulteriori prove a sostegno del collegamento fra l'intesa a monte e la garanzia oggetto di contestazione.
Nella fattispecie l'opponente, tempestivamente, con l'atto di citazione in primo grado, ha dedotto la nullità totale della garanzia producendo il provvedimento di
[...]
n. 55/2005, adempiendo in tal modo all'onere probatorio su di esso incombente. Org_2
Non si reputa infatti preclusivo ai fini di tale accertamento l'omessa produzione in giudizio, come osservato dalla appellata, del modello ABI 2003 essendo il contenuto re- lativo alle clausole nn. 2,6 e 8 riportato per esteso nel provvedimento di Org_2
(di cui al doc. 8 del fascicolo di parte opponente).
8 Orbene, confrontando i due atti emerge come gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sot- toscritta dal (doc. 2 del fascicolo di parte opponente) riproducano pedisse- CP_9 quamente le clausole ABI nn. 2,6 e 8; ne consegue pertanto la nullità dei predetti articoli.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcun concreto elemento per ritenere, eccezio- nalmente, che il fideiussore non avrebbe prestato la garanzia, anche senza le clausole nulle ovvero che la banca non avesse un interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole.
Né vale a ritenere il contrario quanto dedotto dall'appellante circa le difese dell'ABI, riportate nel provvedimento di , atteso che il meccanismo di Org_2 estensione della nullità della clausola all'intero negozio, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. opera solo tenendo conto della volontà delle parti contraenti e non delle dichiarazioni ri- portate da un soggetto estraneo al contratto, quale è l'ABI.
Dalla nullità delle clausole 2, 6, 8 non può quindi derivare, come preteso da parte appellante, la nullità dell'intero contratto.
In definitiva va dichiarata la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione prestata da con reviviscenza della disciplina codicistica di cui Parte_1 all'art. 1957 c.c., derogata invalidamente dalla clausola 6 del regolamento contrattuale.
3.2 Attesa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al rapporto de quo, l'eccezione di inter- venuta decadenza del creditore dalla garanzia, ritualmente opposta dal non Parte_1 può che essere accolta.
Sul punto deve ricordarsi come: “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2,
l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma
1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (vedi Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24296).
Orbene nel caso di specie è pacifico che con sentenza n. 73/2013 dell'11/11/2013 la società debitrice principale è stata dichiarata fallita sì che da tale data il de- Parte_2 bito da essa maturato deve intendersi scaduto.
9 A fronte della eccezione sollevata dall'opponente, la controparte non ha provato di aver proposto l'azione entro i termini di legge, essendosi limitata a produrre l'ammissione al passivo fallimentare avvenuta nel luglio 2014 a seguito di una domanda tardiva, senza documentare l'effettiva presentazione di tale domanda nel termine di sei mesi dal fallimento.
Ne consegue la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione pre- stata dal e quindi la revoca del decreto ingiuntivo essendo il garante liberato Parte_1 dall'obbligazione assunta.
4. Il terzo motivo di appello (“in punto di estinzione della obbligazione di cui al fi- nanziamento chirografario di euro 50.000,00 concesso dalla Controparte_10 alla a seguito del pagamento da parte del Sig. ”)
[...] Parte_2 Persona_1 con cui l'appellante sostiene l'estinzione dell'obbligazione principale garantita relativa al finanziamento, deve intendersi assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di gra- vame.
5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza.
Avuto riguardo alla relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché al- la bassa complessità, le spese possono liquidarsi per il primo grado in € 7.052,00 (€
1.276,00 per fase di studio;
€ 814,00 per fase introduttiva;
€ 2.835,00 per fase istrutto- ria;
€ 2.127 per fase decisionale) da porsi a carico di ed in € Controparte_1
4.997,00 (€ 1.489,00 per fase di studio;
€ 956,00 per fase introduttiva;
€ 2.552,00 per
10 fase decisionale) da porsi a carico di per il presente giudizio di ap- Controparte_3 pello, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3 nei confronti di , con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 10/02/2021, così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12/07/2018 emesso dal Tribunale di Pistoia;
2) condanna a rimborsare all'appellante le spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
condanna a rifondere all'appellante le spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liqua in € 4.997,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1349/2021 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARTA- Parte_1 C.F._1
GLIONE LUCA
APPELLANTE contro
(CF n. ) tramite la procuratrice (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(già ) (C.F. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 ll'av I GR
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 10/02/2021
1 CONCLUSIONI
In data 25 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Ordi- nario di Pistoia, Sezione Civile, n. 144/2021, depositata il 10.02.2021 e non notificata: - in via principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità della fi deiussione omni- bus sottoscritta in data 21.08.2009 dal Sig. e delle sue successive inte- Parte_1 grazioni e, per l'effetto, liberare il fideiusso e revocare, dichia- Parte_1 rare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribuna- le di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018; - in via subordinata: accertare e dichiarare estinta l'obbligazione ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, liberare il fideiussore Sig. e revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribunale di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018; - nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12.07.2018 del Tribunale di Pistoia, emesso nell'ambito della causa R.G. n. 2209/2018, in quanto infondatamente reso;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate in atti nel giudizio di 1° grado. Con riserva di ogni ulterio- re produzione e deduzione istruttoria”
Per la parte : Controparte_3
“«(i) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal signor per tutti i motivi di cui al presente atto ed in Parte_1 particolare per i motivi di cui 4 e/o, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
(ii) NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal signor sicco- Parte_1 me inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, con- fermare la sentenza impugnata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. quale fideiussore della società proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 797/2018 del Tribunale di Pistoia, con il quale era ingiunto il pagamento a favore di , quale procuratrice di CP_2 CP_1
(cessionaria di , a sua volta cessionaria di
[...] Controparte_5 [...]
), di complessivi € 116.139,78, oltre interessi e spese, quale credito de- CP_6 rivante dal finanziamento chirografario n. 0016211001076 di € 50.000,00 nonché dagli affidamenti, sottoforma di anticipo ordini export e concessi. Org_1
2 A sostegno dell'opposizione eccepiva: Parte_1
- la nullità della fideiussione prestata in quanto stipulata sulla base del modello
ABI e quindi in contrasto con la legge antitrust;
- l'intervenuta decadenza della società creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo agito nei confronti del fideiussore entro 6 mesi dal fallimento della;
Parte_2
- l'estinzione del debito relativo al finanziamento chirografario attesa la riscossione delle obbligazioni date in pegno dal garante Persona_1
Si costituiva in giudizio , a mezzo della procuratrice , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 144/2021 pubblicata il 10/02/2021 così statuiva :
“1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
797/2018 del 12.7.2018;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 opposta, liquidate in € 9.785,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese gene- rali, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Parte opponente, in primo luogo, eccepisce la nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata, in quanto conforme allo schema di contratto predisposto dalla ABI e sanzionato dalla , integrante gli estremi di una intesa restrittiva della Org_2 concorrenza, vietata ai sensi della l. 287/1990. […]
Sul punto, allora, va osservato come, al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all'opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anti- concorrenziale a cui avrebbe aderito l'istituto di credito (nel caso de quo,
[...]
e spetta, altresì, all'opponente provare l'uniformità nell'applicazione Controparte_6 delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte della …] CP_6 le doglianze dell'opponente si limitano ad una enunciazione di elaborazioni giuri- sprudenziali, senza, però, in concreto, allegare o provare che il contratto “a valle” sia effettiva realizzazione di una restrizione della concorrenza e in che termini ciò lo abbia pregiudicato.
3
Per questi motivi
, tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'opponente, in secondo luogo, eccepisce la decadenza del creditore dal proprio diritto di ottenere il pagamento ai sensi dell'art. 1957 c.c., atteso che, a seguito della scadenza del debito – data dal fallimento della debitrice principale, il 7.11.2013, ai sensi dell'art. 55 L. Fall – l'istituto di credito ometteva di coltivare nel termine di sei mesi le proprie istanze verso la debitrice principale e verso il garante.
Sul punto, merita osservare, così come evidenziato dall'opposta, che, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. i diritti derivanti al- Parte_1 la Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore mede- simi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato.
Ebbene, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debito- re principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideius- sore (cfr. Cass. Civ., 6.4.1992, n. 4208; Cass. Civ., 28.3.1990, n. 2545; Cass. Civ.,
20.4.1982, n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni pa- trimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ., 11.1.2006, n. 394; Cass. Civ., 20.1.2004, n. 776;
Cass. Civ., 9.12.1997, n. 12456; Cass. Civ., 22.6.1993, n. 6897), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro con- traente (cfr. Cass. Civ., 18.4.2007, n. 9245; Cass. Civ., 12.11.1988, n. 6142)
Peraltro, nel caso di specie, la clausola in questione appare anche specificamente approvata per iscritto.
Stante la deroga prevista in contratto all'art. 1957 c.c., ritenuta giuridicamente valida, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Parte opponente, infine, eccepisce che la con comunicazioni Controparte_7 del 21.1.2014 e del 29.1.2014 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione), rappresentava
4 di avere escusso il pegno su titoli e valori per € 30.000,00 rilasciato dal sig.
[...]
così decurtando il proprio credito verso […] Persona_2 Parte_2
A ben vedere, sia sufficiente rilevare come l'escussione del pegno per € 30.000,00 da parte della nulla prova circa l'estinzione del credito comples- Controparte_7 sivo in questa sede allegato da . CP_1
Ebbene, tale credito, fondato sulla documentazione contrattuale sopra citata, non appare, invero, specificamente contestato dall'opponente, così che spettava a quest'ultimo la prova di avere provveduto al pagamento, prova non fornita.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gra- Parte_1 vata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) “Errata ricostruzione dei fatti a seguito della erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (in violazione degli artt. 2697 e ss. c.c.), compiuta sul punto da parte del Giudice di primo grado. Conseguente nullità/invalidità della fi- deiussione omnibus prestata dal Sig. in data 21.08.2009 in quanto le Parte_1 parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle”;
2) “Violazione degli artt. 1186 e 1957 c.c. e 55, co. 2, Regio decreto 16.03.1942 n.
267, nonché dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990 e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della ”; Org_2
3) “in punto di estinzione della obbligazione di cui al finanziamento chirografario di euro 50.000,00 concesso dalla alla a seguito Controparte_8 Parte_2 del pagamento da parte del Sig. ”. Persona_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
rimaneva contumace;
si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_3
, che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza
[...]
5 impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 25 gennaio 2024, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. Il primo motivo (“Errata ricostruzione dei fatti a seguito della erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (in violazione degli artt. 2697
e ss. c.c.), compiuta sul punto da parte del Giudice di primo grado. Conseguente nulli- tà/invalidità della fideiussione omnibus prestata dal Sig. in data Parte_1
21.08.2009 in quanto le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nul- le”), con cui parte appellante in sintesi lamenta l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata poiché predisposta sulla base del mo- delli ABI e quindi in contrasto con la L. 287/1990 e segnatamente afferma come “La fi- deiussione omnibus prestata dal Sig. in data 21.08.2009 (doc. 2 e doc. Parte_1
5 avversario), (e le sue successive integrazioni), è nulla, poiché conforme, anzi, identi- ca, allo schema di contratto predisposto dalla ABI, sanzionato dalla per- Org_2 ché integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 […] Ebbene, il contenuto delle clausole sanzionate è del tutto analogo a quello delle clausole oggetto della presente impugna- zione, in quanto l'art. 2 del contratto di fideiussione rilasciata dal ricorrente il
21.08.2009 contempla la c.d. clausola di reviviscenza, l'art. 6 la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e l'art. 8 la c.d. clausola di sopravvivenza, ricalcandone anche la numerazione”- e il secondo motivo (“Violazione degli artt. 1186 e 1957 c.c. e 55, co. 2,
Regio decreto 16.03.1942 n. 267, nonché dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990
e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della ”), con cui parte appel- Org_2 lante si duole del rigetto dell'eccezione sollevata ex art. 1957 c.c. in forza della quale la
6 banca è decaduta dalla garanzia non avendo dalla scadenza dell'obbligazione principale avanzato alcuna istanza nei confronti del fideiussore nel termine di legge, possono essere trattati congiuntamente in quanto interconnessi.
I motivi sono in parte fondati per le ragioni che seguono.
3.1 Le Sezioni Unite hanno chiarito che : “I contratti di fideiussione a valle di inte- se dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul fun- zionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproduca- no quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (vedi Cas- sazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994 che in motivazione ha inoltre osservato: “Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce ec- cezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni del- le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza ricono- scergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore .. - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo,
è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alterna- tiva sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.15.4. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità deri-
7 vata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costitui- scono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espres- Org_2 samente fatto salve le altre clausole [..] Va, per contro, esclusa - per diversi ordini di ragioni - la nullità totale del contratto a valle, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio [..] 2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzi- tutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla , Org_2 poiché anticoncorrenziali”).
Posto ciò, si osserva come sia onere della parte che abbia sollevato la predetta ecce- zione dedurre tempestivamente le circostanze di fatto nonché i documenti, sulle quali è fondata la doglianza (ex multis in tal senso Corte App. Firenze 61/2024, 462/2023,
1444/2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, risulta sufficiente ai fini dell'accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione la produzione in atti della fideiussione oggetto della controversia, del provvedimento di Org_2
55/2005 nonché del modello ABI, sulla cui base è stata predisposta la garanzia.
Laddove quindi risulti che la fideiussione stipulata riproduca esattamente le clau- sole nn. 2,6,8 del modello ABI 2003, tacciate di invalidità poiché attuative di una intesa restrittiva se applicate indiscriminatamente a valle da parte degli istituti di credito, deve presumersi soddisfatto l'onere probatorio a carico del fideiussore non essendo necessa- rio che egli fornisca ulteriori prove a sostegno del collegamento fra l'intesa a monte e la garanzia oggetto di contestazione.
Nella fattispecie l'opponente, tempestivamente, con l'atto di citazione in primo grado, ha dedotto la nullità totale della garanzia producendo il provvedimento di
[...]
n. 55/2005, adempiendo in tal modo all'onere probatorio su di esso incombente. Org_2
Non si reputa infatti preclusivo ai fini di tale accertamento l'omessa produzione in giudizio, come osservato dalla appellata, del modello ABI 2003 essendo il contenuto re- lativo alle clausole nn. 2,6 e 8 riportato per esteso nel provvedimento di Org_2
(di cui al doc. 8 del fascicolo di parte opponente).
8 Orbene, confrontando i due atti emerge come gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sot- toscritta dal (doc. 2 del fascicolo di parte opponente) riproducano pedisse- CP_9 quamente le clausole ABI nn. 2,6 e 8; ne consegue pertanto la nullità dei predetti articoli.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcun concreto elemento per ritenere, eccezio- nalmente, che il fideiussore non avrebbe prestato la garanzia, anche senza le clausole nulle ovvero che la banca non avesse un interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole.
Né vale a ritenere il contrario quanto dedotto dall'appellante circa le difese dell'ABI, riportate nel provvedimento di , atteso che il meccanismo di Org_2 estensione della nullità della clausola all'intero negozio, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. opera solo tenendo conto della volontà delle parti contraenti e non delle dichiarazioni ri- portate da un soggetto estraneo al contratto, quale è l'ABI.
Dalla nullità delle clausole 2, 6, 8 non può quindi derivare, come preteso da parte appellante, la nullità dell'intero contratto.
In definitiva va dichiarata la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione prestata da con reviviscenza della disciplina codicistica di cui Parte_1 all'art. 1957 c.c., derogata invalidamente dalla clausola 6 del regolamento contrattuale.
3.2 Attesa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al rapporto de quo, l'eccezione di inter- venuta decadenza del creditore dalla garanzia, ritualmente opposta dal non Parte_1 può che essere accolta.
Sul punto deve ricordarsi come: “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2,
l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma
1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (vedi Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24296).
Orbene nel caso di specie è pacifico che con sentenza n. 73/2013 dell'11/11/2013 la società debitrice principale è stata dichiarata fallita sì che da tale data il de- Parte_2 bito da essa maturato deve intendersi scaduto.
9 A fronte della eccezione sollevata dall'opponente, la controparte non ha provato di aver proposto l'azione entro i termini di legge, essendosi limitata a produrre l'ammissione al passivo fallimentare avvenuta nel luglio 2014 a seguito di una domanda tardiva, senza documentare l'effettiva presentazione di tale domanda nel termine di sei mesi dal fallimento.
Ne consegue la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione pre- stata dal e quindi la revoca del decreto ingiuntivo essendo il garante liberato Parte_1 dall'obbligazione assunta.
4. Il terzo motivo di appello (“in punto di estinzione della obbligazione di cui al fi- nanziamento chirografario di euro 50.000,00 concesso dalla Controparte_10 alla a seguito del pagamento da parte del Sig. ”)
[...] Parte_2 Persona_1 con cui l'appellante sostiene l'estinzione dell'obbligazione principale garantita relativa al finanziamento, deve intendersi assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di gra- vame.
5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza.
Avuto riguardo alla relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché al- la bassa complessità, le spese possono liquidarsi per il primo grado in € 7.052,00 (€
1.276,00 per fase di studio;
€ 814,00 per fase introduttiva;
€ 2.835,00 per fase istrutto- ria;
€ 2.127 per fase decisionale) da porsi a carico di ed in € Controparte_1
4.997,00 (€ 1.489,00 per fase di studio;
€ 956,00 per fase introduttiva;
€ 2.552,00 per
10 fase decisionale) da porsi a carico di per il presente giudizio di ap- Controparte_3 pello, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3 nei confronti di , con l'intervento di
[...] Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 10/02/2021, così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 797/2018 del 12/07/2018 emesso dal Tribunale di Pistoia;
2) condanna a rimborsare all'appellante le spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
condanna a rifondere all'appellante le spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liqua in € 4.997,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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