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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10922 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NI LA, all'udienza del 28 ottobre 2028, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 26872/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Scartozzi giusta procura speciale in atti. Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuta non costituita
Conclusioni: come da nota depositata il 27/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 24/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della dapprima in forza di contratto di lavoro intermittente Controparte_1 dal 5/8/2022 al 31/8/2022; poi dal 13/9/2022 al 31/12/2022 in forza di contratto a termine ed infine dal 31/12/2022 al 15/3/2023 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto;
di aver nuovamente lavorato alle dipendenze di detta società in qualità di autista in forza di contratto a tempo determinato dall'1/32024 al 31/1/2025; di non aver ricevuto le retribuzioni di dicembre 2024 e gennaio 2025 ed il tfr maturato in tale secondo periodo.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la condanna della Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 7.340,66, oltre accessori, per i titoli in
[...] precedenza indicati.
Che non si è costituita la Controparte_1
Che all'odierna udienza, chiamata la causa, nessuno è comparso;
1
Ritenuto che
il ricorso è improcedibile, stante l'inerzia delle parti e la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo;
.
Rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291
c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell' udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto
“ex nunc” (Cass. SS.UU. n. 2166.1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all' art. 421 comma 1° c.p.c., si applica solo nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 533/73 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa, che tra l'altro nel caso di specie è stata eseguita.
Ritenuto che in senso contrario non può essere invocato il precedente della stessa Corte n. 1483 del
2015, secondo cui “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”;
Ritenuto, invero, che esso può operare solo nell'ipotesi in cui la parte che non ha provveduto alla rituale istaurazione del contraddittorio si presenti in udienza e si attivi per sollecitare la concessione di un nuovo termine perentorio al fine di provvedere all'adempimento omesso ( v. Cass., n.
3251/2003);
Ritenuto che, stante la mancata costituzione della parte convenuta. nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Giudice
NI LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NI LA, all'udienza del 28 ottobre 2028, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 26872/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Scartozzi giusta procura speciale in atti. Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuta non costituita
Conclusioni: come da nota depositata il 27/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 24/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della dapprima in forza di contratto di lavoro intermittente Controparte_1 dal 5/8/2022 al 31/8/2022; poi dal 13/9/2022 al 31/12/2022 in forza di contratto a termine ed infine dal 31/12/2022 al 15/3/2023 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto;
di aver nuovamente lavorato alle dipendenze di detta società in qualità di autista in forza di contratto a tempo determinato dall'1/32024 al 31/1/2025; di non aver ricevuto le retribuzioni di dicembre 2024 e gennaio 2025 ed il tfr maturato in tale secondo periodo.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la condanna della Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 7.340,66, oltre accessori, per i titoli in
[...] precedenza indicati.
Che non si è costituita la Controparte_1
Che all'odierna udienza, chiamata la causa, nessuno è comparso;
1
Ritenuto che
il ricorso è improcedibile, stante l'inerzia delle parti e la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo;
.
Rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291
c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell' udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto
“ex nunc” (Cass. SS.UU. n. 2166.1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all' art. 421 comma 1° c.p.c., si applica solo nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 533/73 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa, che tra l'altro nel caso di specie è stata eseguita.
Ritenuto che in senso contrario non può essere invocato il precedente della stessa Corte n. 1483 del
2015, secondo cui “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”;
Ritenuto, invero, che esso può operare solo nell'ipotesi in cui la parte che non ha provveduto alla rituale istaurazione del contraddittorio si presenti in udienza e si attivi per sollecitare la concessione di un nuovo termine perentorio al fine di provvedere all'adempimento omesso ( v. Cass., n.
3251/2003);
Ritenuto che, stante la mancata costituzione della parte convenuta. nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Giudice
NI LA
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