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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1516 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , C.F._1
27 98031 Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., al fine di ottenere l'integrazione e/o l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale relativamente ai contributi figurativi maturati per i periodi di disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo negli anni 2009, 2010 e 2011. La ricorrente ha evidenziato che tali periodi contributivi erano stati già riconosciuti con la sentenza n. 1421/2015, passata in giudicato, e che l' , nonostante fosse CP_1
stato sollecitato con apposite richieste amministrative, non aveva provveduto all'aggiornamento dell'estratto contributivo.
L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse concreto ed attuale, sostenendo che l'ente pubblico non può essere condannato a un obbligo di facere, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Inoltre, ha affermato di aver già ottemperato alla decisione giudiziale con la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, sostenendo che tale operazione fosse sufficiente a soddisfare il dispositivo della sentenza invocata dalla ricorrente.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti e dalle argomentazioni giuridiche esposte, il Tribunale rileva quanto segue:
La ricorrente ha dimostrato di avere un interesse concreto ed attuale alla richiesta di aggiornamento dell'estratto contributivo. Tale interesse è evidente in quanto l'estratto conto previdenziale costituisce il documento fondamentale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche future e la sua mancata corretta compilazione può determinare un pregiudizio nella determinazione dei diritti previdenziali della ricorrente.
L' ha sostenuto di avere esaurito i propri obblighi mediante la CP_1
reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici. Tuttavia, tale argomentazione non può ritenersi sufficiente. La corretta gestione del rapporto assicurativo previdenziale non si esaurisce con la sola reiscrizione dell'interessata negli elenchi anagrafici, bensì deve necessariamente includere l'aggiornamento effettivo dell'estratto conto previdenziale, così da consentire alla ricorrente di vantare una posizione contributiva pienamente corrispondente al diritto riconosciuto con la sentenza passata in giudicato.
La mancata integrazione dell'estratto contributivo da parte dell' CP_1
potrebbe pregiudicare i futuri diritti pensionistici della ricorrente, impedendole di ottenere il trattamento previdenziale spettante nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa. L'inosservanza dell'obbligo da parte dell' di procedere CP_1 all'aggiornamento contributivo, nonostante la chiara statuizione della sentenza n.
1421/2015, comporta una lesione del diritto della ricorrente e giustifica l'accoglimento della domanda.
La condotta dell' , caratterizzata da inerzia e mancata piena CP_1
esecuzione della sentenza giudiziale, si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. In tale contesto, l'ordine di aggiornamento dell'estratto conto previdenziale si configura come un atto dovuto, in applicazione del principio della certezza del diritto e della stabilità delle decisioni giudiziarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza:
1. Accerta e dichiara il diritto di all'aggiornamento Parte_1 dell'estratto conto previdenziale relativamente ai contributi figurativi per i periodi di disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo degli anni 2009, 2010 e 2011;
2. Condanna l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, ad effettuare l'aggiornamento dell'estratto contributivo della ricorrente nei termini indicati;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore CP_1 dell'Avv. Antonio TIMPANARO nella misura di euro 1680,00, oltre spese generali, iva e cpa con relativa distrazione;
Così deciso in Patti 06/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo