Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1952, n. 24
Articolo 2
Versione
16 febbraio 1952
Art. 1.
E' protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma dell' art. 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168 , e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488 , concernente la immissione in servizio del nuovo materiale rotabile che la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane.
E' corrispondentemente protratta al 1 luglio 1952 la data a decorrere dalla quale detta Societa', ai sensi dell' art. 1, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168 , e dell'art. 5, primo comma, della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovra' rimborsare in annualita', posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1952