TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], res. in San Parte_1 C.F._1
Fiorano (LO) via Giuseppe Garibaldi 53;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in San Parte_2 C.F._2
Fiorano (LO) via Giuseppe Garibaldi 53
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabrizio Lamanna;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 02.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.)
l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Con sentenza n. 67/2024, pubblicata in data 29.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 29.11.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 24.01.2025 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno confermato altresì: ”che tutte le condizioni indicate nel ricorso da loro proposto si sono già tutte concretizzate: la sig.ra rimasta unica proprietaria dell'immobile Parte_1
Pag. 1 coniugale via Garibaldi n. 53 S. Fiorano LODI in quanto il sig. ha proceduto alla Pt_2 donazione del proprio 50% in favore della signora, la quale si è accollata in via esclusiva il contratto di mutuo che continuerà a pagare da sola fino alla naturale estinzione;
che anche
l'autovettura Ford UG è stata trasferita dalla sig.ra al sig. gli animali Parte_1 Pt_2 domestici parimenti sono stati sistemati” e che “le parti rinunciano reciprocamente ad avanzare ogni tipo di richiesta economica in quanto autosufficienti economicamente”. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L. 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta di divorzio dei coniugi può pertanto esser recepita non sussistendo statuizioni economiche contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Fiorano (LO) in data 20.04.2013, trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 1, parte 1, anno 2013;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Fiorano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], res. in San Parte_1 C.F._1
Fiorano (LO) via Giuseppe Garibaldi 53;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in San Parte_2 C.F._2
Fiorano (LO) via Giuseppe Garibaldi 53
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabrizio Lamanna;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 02.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.)
l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Con sentenza n. 67/2024, pubblicata in data 29.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 29.11.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 24.01.2025 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno confermato altresì: ”che tutte le condizioni indicate nel ricorso da loro proposto si sono già tutte concretizzate: la sig.ra rimasta unica proprietaria dell'immobile Parte_1
Pag. 1 coniugale via Garibaldi n. 53 S. Fiorano LODI in quanto il sig. ha proceduto alla Pt_2 donazione del proprio 50% in favore della signora, la quale si è accollata in via esclusiva il contratto di mutuo che continuerà a pagare da sola fino alla naturale estinzione;
che anche
l'autovettura Ford UG è stata trasferita dalla sig.ra al sig. gli animali Parte_1 Pt_2 domestici parimenti sono stati sistemati” e che “le parti rinunciano reciprocamente ad avanzare ogni tipo di richiesta economica in quanto autosufficienti economicamente”. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L. 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta di divorzio dei coniugi può pertanto esser recepita non sussistendo statuizioni economiche contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Fiorano (LO) in data 20.04.2013, trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 1, parte 1, anno 2013;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Fiorano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 2