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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile
Ufficio procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Procedimento n. 162/2024 - SOLFER Componenti S.r.l.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Teresa Giardino Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi Giudice
dr.ssa Sara Fioroni Giudice
Letto il ricorso depositato in data 13.11.2024 da Parte_1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Bacchi;
letti gli atti e i documenti di causa, udito il giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che la società attiva da oltre 60 Parte_1
anni nel settore della produzione di arredi metallici per giardini scuole e forniture di acciaio anche per il Ministero della Difesa, ha chiesto l'omologa – sulla base delle previsioni di un Piano di ristrutturazione basato sulla continuità d'impresa in un orizzonte di medio termine – del complessivo Accordo di ristrutturazione risultante dagli accordi raggiunti con i propri creditori (quelli titolari di crediti scaduti, costituiti dai dipendenti per crediti da TFR, fornitori e ceto bancario chirografario), con adesione dell'Amministrazione Finanziaria alla proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCI;
rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza e che sussiste la competenza dell'adito
Tribunale, da radicare in considerazione della sede legale dell'impresa;
rilevato che risultano altresì allegati i documenti richiesti dall'art. 57
CCI in relazione all'art. 39 commi 1 e 3 CCI;
rilevato che la società ricorrente ha provveduto alla pubblicazione degli Accordi raggiunti con i propri creditori presso il
Registro delle Imprese nonché alla pubblicazione, sempre presso il
Registro delle imprese, della relazione di attestazione, comprovandone l'avvenuta esecuzione;
rilevato che non sono state proposte opposizioni;
rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame della domanda di omologa verificando la ricorrenza delle condizioni ex artt. 57 e 48 CCII;
rilevato che a corredo del ricorso risulta allegata relazione di
Attestazione, rilasciata da esperto indipendente, in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità del complessivo A.D.R. ed alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge (rappresentati nel caso dai debiti correnti d'esercizio); rilevato che la relazione dell'attestatore indica che il “Business
Plan”, e la previsione di “Cash Flow” annuale il periodo 2024-2028, appaiono idonei a sorreggere, anche dal punto di vista finanziario, il progetto di ristruttuazione, in quanto considerano il fabbisogno annuo necessario a pagare la rateazione riveniente dall'eventuale accettazione della proposta di transazione (vds. tabella riepilogata dei risultati stimati d'esercizio di cui alle pagg. 33 e 34), nonché per l'integrale pagamento del debito (in parte attraverso lo strumento della rottamazione “quater” e CP_1
in parte mediante l'istituto della rateazione ordinaria);
rilevato che l'attestatore garantisce come “l'accettazione di tale proposta di ristrutturazione garantisce, ai sensi dell'art.57 D.Lgs. 14/2019, il pieno e regolare pagamento di tutti gli altri fornitori estranei entro 120 giorni dalla data di scadenza, mediante utilizzo dei crediti da incassare verso clienti, le disponibilità liquide esistenti e flussi di reddito prospettici generati dalla gestione corrente”;
rilevato che l'adesione dell'Amministrazione finanziaria alla c.d transazione fiscale – condizione necessaria per la sostenibilità del Piano e della conseguente manovra finanziaria – è intervenuta in data 24 ottobre
2024;
rilevato che gli Accordi di ristrutturazione sono intervenuti con i dipendenti e con i creditori chirografari (e sono stati pubblicati una volta che erano stati formalmente riprodotti tramite scambio di pec o per scrittura privata autenticata), i quali rappresentano, unitamente all'Erario e ad , CP_1
la totalità dei debiti scaduti (la ricorrente precisa che “il restante 38% però
è costituito da creditori in bonis che sono pagati secondo le rispettive scadenze” e che “effettivamente sono stati tutti pagati come da schede contabili” allegate alla memoria integrativa del 5.3.2025);
rilevato che sono rispettate le soglie di legge,
rilevato che, sulla scorta di quanto emerge dalla relazione di attestazione, non appare manifestamente irragionevole la previsione di tenuta del piano previsto dall'Accordo di ristrutturazione e dalla connessa transazione erariale, confidandosi in maniera non manifestamente implausibile, pur nell'aleatorietà legata alle difficoltà di proiezioni in un orizzonte temporale pluriennale, negli effetti positivi dell'adesione dell'Erario alla proposta, la quale era la condizione essenziale e non derogabile per la riuscita del piano (in ogni caso, l'espresso consenso dell'amministrazione finanziaria è salvaguardato dalla clausola “forte” di cui all'u.c. art 63 CCI, secondo cui la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste i pagamenti e dalle clausole di cui agli artt. 11 e 13 della transazione sottoscritta);
rilevato che la ricorrente rappresenta che il debito bancario è stato definito “a saldo e stralcio”; che vengono pagati i crediti correnti nonché le rateizzazioni;
CP_1
rilevato, peraltro, che tutti i creditori estranei sono liberi di tutelare i propri diritti, senza necessità di impugnare l'accordo, sì che non emergono ragioni, all'esito positivo del riscontro di legittimità svolto, per non omologare l'accordo concluso;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa;
***
P.Q.M.
Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII presentato da (P.IVA: con ricorso Parte_1 P.IVA_1
depositato in data 13.11.2024 e concluso tramite accordi raggiunti con i creditori aderenti (Dipendenti; oggi;
Fornitori Controparte_2 CP_3
, con annessa transazione fiscale ai CP_4 CP_5 CP_6
sensi dell'art. 63 CCII, alla quale hanno aderito e Controparte_7
. Controparte_8
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
Perugia, 14.4.2025
Il Presidente
(dr.ssa Teresa Giardino)
Il Giudice est.
(dr.ssa Stefania Monaldi)
Sezione III Civile
Ufficio procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Procedimento n. 162/2024 - SOLFER Componenti S.r.l.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Teresa Giardino Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi Giudice
dr.ssa Sara Fioroni Giudice
Letto il ricorso depositato in data 13.11.2024 da Parte_1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Bacchi;
letti gli atti e i documenti di causa, udito il giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che la società attiva da oltre 60 Parte_1
anni nel settore della produzione di arredi metallici per giardini scuole e forniture di acciaio anche per il Ministero della Difesa, ha chiesto l'omologa – sulla base delle previsioni di un Piano di ristrutturazione basato sulla continuità d'impresa in un orizzonte di medio termine – del complessivo Accordo di ristrutturazione risultante dagli accordi raggiunti con i propri creditori (quelli titolari di crediti scaduti, costituiti dai dipendenti per crediti da TFR, fornitori e ceto bancario chirografario), con adesione dell'Amministrazione Finanziaria alla proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCI;
rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza e che sussiste la competenza dell'adito
Tribunale, da radicare in considerazione della sede legale dell'impresa;
rilevato che risultano altresì allegati i documenti richiesti dall'art. 57
CCI in relazione all'art. 39 commi 1 e 3 CCI;
rilevato che la società ricorrente ha provveduto alla pubblicazione degli Accordi raggiunti con i propri creditori presso il
Registro delle Imprese nonché alla pubblicazione, sempre presso il
Registro delle imprese, della relazione di attestazione, comprovandone l'avvenuta esecuzione;
rilevato che non sono state proposte opposizioni;
rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame della domanda di omologa verificando la ricorrenza delle condizioni ex artt. 57 e 48 CCII;
rilevato che a corredo del ricorso risulta allegata relazione di
Attestazione, rilasciata da esperto indipendente, in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità del complessivo A.D.R. ed alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge (rappresentati nel caso dai debiti correnti d'esercizio); rilevato che la relazione dell'attestatore indica che il “Business
Plan”, e la previsione di “Cash Flow” annuale il periodo 2024-2028, appaiono idonei a sorreggere, anche dal punto di vista finanziario, il progetto di ristruttuazione, in quanto considerano il fabbisogno annuo necessario a pagare la rateazione riveniente dall'eventuale accettazione della proposta di transazione (vds. tabella riepilogata dei risultati stimati d'esercizio di cui alle pagg. 33 e 34), nonché per l'integrale pagamento del debito (in parte attraverso lo strumento della rottamazione “quater” e CP_1
in parte mediante l'istituto della rateazione ordinaria);
rilevato che l'attestatore garantisce come “l'accettazione di tale proposta di ristrutturazione garantisce, ai sensi dell'art.57 D.Lgs. 14/2019, il pieno e regolare pagamento di tutti gli altri fornitori estranei entro 120 giorni dalla data di scadenza, mediante utilizzo dei crediti da incassare verso clienti, le disponibilità liquide esistenti e flussi di reddito prospettici generati dalla gestione corrente”;
rilevato che l'adesione dell'Amministrazione finanziaria alla c.d transazione fiscale – condizione necessaria per la sostenibilità del Piano e della conseguente manovra finanziaria – è intervenuta in data 24 ottobre
2024;
rilevato che gli Accordi di ristrutturazione sono intervenuti con i dipendenti e con i creditori chirografari (e sono stati pubblicati una volta che erano stati formalmente riprodotti tramite scambio di pec o per scrittura privata autenticata), i quali rappresentano, unitamente all'Erario e ad , CP_1
la totalità dei debiti scaduti (la ricorrente precisa che “il restante 38% però
è costituito da creditori in bonis che sono pagati secondo le rispettive scadenze” e che “effettivamente sono stati tutti pagati come da schede contabili” allegate alla memoria integrativa del 5.3.2025);
rilevato che sono rispettate le soglie di legge,
rilevato che, sulla scorta di quanto emerge dalla relazione di attestazione, non appare manifestamente irragionevole la previsione di tenuta del piano previsto dall'Accordo di ristrutturazione e dalla connessa transazione erariale, confidandosi in maniera non manifestamente implausibile, pur nell'aleatorietà legata alle difficoltà di proiezioni in un orizzonte temporale pluriennale, negli effetti positivi dell'adesione dell'Erario alla proposta, la quale era la condizione essenziale e non derogabile per la riuscita del piano (in ogni caso, l'espresso consenso dell'amministrazione finanziaria è salvaguardato dalla clausola “forte” di cui all'u.c. art 63 CCI, secondo cui la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste i pagamenti e dalle clausole di cui agli artt. 11 e 13 della transazione sottoscritta);
rilevato che la ricorrente rappresenta che il debito bancario è stato definito “a saldo e stralcio”; che vengono pagati i crediti correnti nonché le rateizzazioni;
CP_1
rilevato, peraltro, che tutti i creditori estranei sono liberi di tutelare i propri diritti, senza necessità di impugnare l'accordo, sì che non emergono ragioni, all'esito positivo del riscontro di legittimità svolto, per non omologare l'accordo concluso;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa;
***
P.Q.M.
Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII presentato da (P.IVA: con ricorso Parte_1 P.IVA_1
depositato in data 13.11.2024 e concluso tramite accordi raggiunti con i creditori aderenti (Dipendenti; oggi;
Fornitori Controparte_2 CP_3
, con annessa transazione fiscale ai CP_4 CP_5 CP_6
sensi dell'art. 63 CCII, alla quale hanno aderito e Controparte_7
. Controparte_8
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
Perugia, 14.4.2025
Il Presidente
(dr.ssa Teresa Giardino)
Il Giudice est.
(dr.ssa Stefania Monaldi)