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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2602/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dai magistrati: Dott.ssa Federica Abiuso Presidente Dott. Nicola Del Vecchio Giudice Dott.ssa Rossana Marcadella Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.g. 2602/2022 promossa da:
(C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Graunstein (Germania), An den Garten 26, con il patrocinio dell'avv. Ewald Rottensteiner, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTORE nei confronti di
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Nazario Sauro 15; CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: dichiarazione di paternità e accertamento della qualità di erede.
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e per memorie di replica, sulle conclusioni precisate da parte attrice nel modo seguente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito 1. accertare e dichiarare la qualità di figlia della SI.ra – nata BE ), nata a [...] - Rieti in Parte_1 C.F._1 data 11/09/1947 del defunto SI. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 ad Adria il 21/04/2014; 2. accertare e dichiarare il diritto della SI.ra nata BE Parte_1
a succedere il proprio padre ai sensi e gli effetti dell'art. 542 c.c. in qualità di erede;
3. accertare e dichiarare che la SI.ra nata BE è stata completamente pretermessa nel testamento;
4. Parte_1 accertare e dichiarare che la quota di successione dell'odierna convenuta si riduce nel limite per integrare la quota di riserva;
5. dichiarare di conseguenza che la SI.ra , l'odierna attrice è proprietaria Pt_1 dell'immobile censito nel catasto Comune A059 A – Adria (RO) Adria, Catasto Fabbricati, nat. A- 2 Foglio 43, Particella 458, sub. 3 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 725 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 733 – per la quota di ½; Comune A059 A – Adria (RO) Adria, Catasto Terreni, nat. EU Foglio 43, Particella 458 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 725 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 733 – per la quota di ½; nonché condannare l'odierna convenuta al pagamento della quota di riserva;
in ogni caso 6. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , in qualità di erede di , nato Controparte_1 Persona_1
a Scafati (SA) il 21.11.1919 e deceduto ad Adria (RO) il 21.04.2014, per sentire dichiarare la paternità del predetto, e conseguentemente sentire accertare la propria qualità di erede. Assumeva l'attrice che la qualità di figlia di poteva trarsi dalla Persona_1 seguente documentazione:
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal de cuius il 4.8.1982 avanti al funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Adria, e registrata con protocollo n. 6099, ove veniva dichiarato: “che la sig.ra nata in [...] il Persona_2
11.09.1947 è figlia del sottoscritto dichiarante”;
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal de cuius il 27.4.1983 dinanzi al Segretario Generale del Comune di Adria, e registrata con protocollo n. 6099, con cui dichiarava: “di essere padre naturale della sig.ra nata allo Ospedale Persona_3
Civile l'11.09.1947. residente a [...], Neubaustr 4, Germania Orientale (D.D.R)”. Allegava inoltre l'attrice: a) che era proprietario delle seguenti unità immobiliari: Persona_1
-Comune A059 A-Adria (RO) Adria, Catasto Fabbricati, nat. A-2 foglio 43, particella 458, sub. 3, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 725, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 733, per la quota di ½ ;
-Comune A059 A- Adria (RO) Adria, Catasto Terreni, nat. EU foglio 43, particella 458, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 725, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 733, per la quota di ½; b) che su tali immobili risultava una nota di trascrizione RG 43, RP 35, del 7.1.2015 contro e a favore di;
Persona_1 Controparte_1
c) che il de cuius aveva disposto -con testamento olografo dd. N1.6.1981, pubblicato e depositato il 22.7.2014, rep. N. 45697 e racc. n. 21119 presso lo studio del Notaio Per_4 quanto segue: “Io volendo disporre delle mie sostanze per
[...] Persona_1 quando avrò cessato di vivere, nomino ed istituisco erede universale, niente escluso od eccettuato, mia moglie;
Controparte_1
d) di essere stata pertanto pretermessa dalle disposizioni testamentarie. Per tutto quanto sopra esposto, concludeva domandando nel merito:
-di accertare e dichiarare il proprio status di figlia del defunto , Persona_1 come sopra meglio generalizzato;
-di accertare e dichiarare il proprio diritto a succedere ai sensi dell'art. 542 cod. civ.;
-di accertare e dichiarare di essere stata completamente pretermessa dal testamento;
-di accertare e dichiarare che la quota di successione della convenuta si è pertanto ridotta nel limite per integrare la quota di riserva;
-dichiarare il diritto di proprietà sull'immobile sopra meglio descritto nella quota di ½, con condanna della convenuta al pagamento della quota di riserva. * * * Non costituitasi la convenuta, con provvedimento in data 31.5.2023 venivano assegnati i termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con decorrenza dal 2.10.2023. Con ordinanza del 1.7.2024 veniva istituita CTU emato-genetica, con nomina del dott. sul seguente quesito: “Effettuati i necessari prelievi sulle persone interessate Persona_5 dall'indagine, esperite le opportune indagini ematologiche e genetiche, anche sul DNA (mediante prelievo di tessuto anche non ematico da reperire ad opera del CTU anche presso Ospedali o Luoghi di cura ove il defunto era stato ricoverato oppure ove erano state svolte nei suoi riguardi analisi ed esami), ovvero , nel caso di esito fallimentare del la prima modalità, se necessario mediante riesumazione della salma di
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Adria il 21.04.2014 Persona_1 dica se il defunto era padre di , nata a Fara Sabina (Rieti) in [...]_1 data 11.09.1947, sottoponendo a tale accertamento anche A NNA MARIA KL EITZ, e le persone necessarie (eventualmente, parte convenuta non costituita nel processo”. All'esito Controparte_1 dell'udienza di esame della consulenza tecnica d'ufficio, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, all'udienza del 16.4.2025 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ § § 1. La domanda attorea di attribuzione di paternità è, in primo luogo, ammissibile, stante l'imprescrittibilità, per i figli, dell'azione di riconoscimento e, in secondo luogo, è fondata. È provato dall'esame del DNA, svolto nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in istruttoria, che l'attrice è la figlia biologica del defunto PE
. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la condivisione di un allele per
[...] tutti i sistemi autosomici ottenuti dall'amplificazione enzimatica, tra il profilo genetico caratterizzante il defunto sig. , identicamente ottenuto Persona_1 dall'analisi dei prelievi nominati come IT26022022- 952, IT26022022-2407, e IT26022022-4471, e quello identificante (campione Parte_1
IT26022022-F1), con un grado di probabilità di paternità talmente alto da fornire la certezza scientifico-statistica, essendo emerso “un valore di probabilità di paternità (W) pari a 99,99999%, corrispondente ad un LR pari a 5.154.723”. Secondo la consulenza tecnica, “le analisi genetiche espletate hanno consentito di individuare, in relazione: all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlia di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, al numero di marcatori altamente polimorfici studiati, e, infine, alla condivisione della medesima copia di cromosoma X, nel defunto (campioni IT26022022- 952, Persona_1
IT26022022-2407, e IT26022022-4471) il padre biologico di Parte_1
(campione IT26022022-F1)”. È, quindi, supportata da inequivocabili accertamenti tecnici la tesi attorea relativa al rapporto di paternità.
2. Sono inammissibili, invece, le ulteriori domande di natura successoria avanzate contestualmente alla domanda di disconoscimento di paternità. Sotto un primo profilo, va sottolineato come l'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità, disciplinata dall'art. 269 cod. civ. sia un'azione a contenuto tipico, volta al conseguimento dello status di figlio. Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 277 cod. civ., a mente del quale la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento e con la medesima è consentito al giudice “dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”, così predicando il contenuto tipico di tale provvedimento giurisdizionale. Peraltro, gli ulteriori -rispetto alla dichiarazione di filiazione- provvedimenti che al giudice è consentito dare con la sentenza ex art. 277 cod. civ. sono relativi a diritti che si pongono in stretta connessione con il nuovo status (affidamento, mantenimento, educazione e istruzione). Sotto questo aspetto non pare non potersi dare rilevanza a quella giurisprudenza (Cass., 17914 del 2010; Cass. 26772/2011; Cass. 14417/2016;) che ha ritenuto proponibile, nell'ambito del giudizio di accertamento della filiazione, la domanda relativa al rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento del minore nei confronti dell'altro genitore, proprio in quanto domanda di natura patrimoniale strettamente connessa all'accertamento dello status. Si è in particolare affermato che “in materia di mantenimento del figlio naturale, la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello "status” (conf. Cass. 21364/2018). Ebbene, con il presente giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, l'attrice ha proposto ulteriori e diverse domande, tra cui quella di accertamento della qualità di erede, nonché della lesione della propria quota di legittima, che non appaiono invero dotate di connessione con l'oggetto della domanda tipica di accertamento giudiziale dello status di figlio, e il cui accoglimento presuppone peraltro necessariamente il preventivo accertamento della filiazione. Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che le domande attinenti ai profili successori (accertamento della qualità di erede e conseguente accertamento della proprietà nella quota di ½ del compendio immobiliare meglio descritto in citazione) potrebbero riguardare soggetti non corrispondenti ai legittimati passivi rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità. Come noto, infatti, la domanda per la dichiarazione della paternità
o maternità va proposta nei confronti dei legittimati passivi ben individuati dall'art. 276 cod. civ. (presunto genitore o, in sua mancanza, dei suoi eredi, ovvero nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso). Tali ulteriori domande vanno pertanto dichiarate inammissibili. Sotto un ulteriore profilo, va sottolineato come le domande di natura successoria proposte dall'attrice presuppongono la pronuncia, con effetti di giudicato, sulla domanda di accertamento dello status. Proprio in tema di domanda di rimborso, promossa dal genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio sino alla pronuncia del giudice, la Cassazione ha affermato che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (Cass. 15100/2005; Cass. 26575/2007). Com'è noto, le sentenze di disconoscimento di paternità, così come quelle di accertamento giudiziale di paternità, non sono immediatamente esecutive sino al passaggio in giudicato. Il principio è pacifico e, tra l'altro, in più occasioni la Suprema Corte è intervenuta a precisare che, ad esempio, anche se l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, le conseguenti pretese di carattere economico (mantenimento, rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore), presuppongono l'accertamento della filiazione e quindi, seppure possono essere proposte unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non possono trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio (v. da ultimo Cass. Sezioni Unite, sent. n. 8268/2023 del 22/03/2023). Il passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative dello status (che, di fatto, hanno effetti costitutivi), rileva, peraltro, anche in relazione alla configurabilità dei reati che presuppongono l'esistenza del rapporto di filiazione (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 27051/2008 secondo cui: “In tema di assistenza familiare, l'obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali in favore del discendente di minore età permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato (fattispecie in cui l'imputato sosteneva di non essere tenuto agli obblighi di assistenza familiare adducendo che il minore cui si facevano mancare i mezzi di sussistenza non era figlio proprio;
ciò, peraltro, in assenza del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità”). Il passaggio in giudicato di una sentenza dichiarativa dello status di figlio – e dunque di erede – è anche il momento effettivo a decorrere dal quale è possibile proporre le azioni di carattere ereditario che non sia stato possibile proporre prima. Occorre, pertanto, che le sentenze in materia di status passino in giudicato, così da eliminare ogni incertezza circa le pretese di ogni genere che possano essere avanzate in dipendenza della esistenza o meno del rapporto di filiazione. Orbene, nel caso che occupa, l'azione di disconoscimento di paternità proposta dall'attrice mira ad accertare la sussistenza dello status di figlia legittima di Persona_1
e, dunque, la sua qualità di erede. Tale accertamento è evidentemente propedeutico, indispensabile e necessario ai fini della valutazione di tutte le altre domande -di natura successoria- avanzate dall'attrice (tra di loro strettamente connesse), che agisce, infatti, in proprio e quale erede di e che, mirano, in primo luogo e di fatto, Persona_1
a quantificare la propria quota di legittima, previa complessiva ricostruzione del patrimonio del de cuius. L'esame di tali domande, pertanto, presuppone che l'accertamento in ordine allo status di figlia legittima di passi in giudicato. Persona_1 In conclusione, da un lato, si rileva la mancanza di connessione tra la domanda di accertamento giudiziale della paternità, e le ulteriori pronunce richieste al giudice (di accertamento della qualità di erede, di accertamento della lesione della quota di legittima, di accertamento della proprietà pro quota di ½ del compendio immobiliare identificato nell'atto di citazione), pronunce che, a mente dell'art. 277 cod. civ., risultano precluse al giudice che pronuncia sentenza dichiarativa della filiazione, provvedimento dal contenuto tipico, potendo questi tuttalpiù dare i provvedimenti (conseguenziali e connessi) di natura personale o economica (tra cui affidamento, mantenimento -e regresso di quanto pagato per il mantenimento-, educazione). Dall'altro lato, si osserva come l'accoglimento di tali domande presupponga il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione. Per tali ragioni, allo stato, va pronunciata sentenza in rito di inammissibilità di tutte le ulteriori domande attoree. 3. Le spese di causa vanno compensate, considerata la parziale soccombenza dell'attore e attesa la natura della controversia, che, peraltro, non contempla soccombenti, trattandosi di azione di accertamento, senza contestazione da parte convenuta, la quale è rimasta contumace. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, restano sostenute da parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
-accerta che , nata a [...] l'[...] è figlia di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Adria il Persona_1
21.04.2014;
- dichiara l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande, per le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara la compensazione delle spese di lite;
-spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025. Si comunichi.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Rossana Marcadella dott.ssa Federica Abiuso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dai magistrati: Dott.ssa Federica Abiuso Presidente Dott. Nicola Del Vecchio Giudice Dott.ssa Rossana Marcadella Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.g. 2602/2022 promossa da:
(C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Graunstein (Germania), An den Garten 26, con il patrocinio dell'avv. Ewald Rottensteiner, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTORE nei confronti di
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Nazario Sauro 15; CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: dichiarazione di paternità e accertamento della qualità di erede.
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e per memorie di replica, sulle conclusioni precisate da parte attrice nel modo seguente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito 1. accertare e dichiarare la qualità di figlia della SI.ra – nata BE ), nata a [...] - Rieti in Parte_1 C.F._1 data 11/09/1947 del defunto SI. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 ad Adria il 21/04/2014; 2. accertare e dichiarare il diritto della SI.ra nata BE Parte_1
a succedere il proprio padre ai sensi e gli effetti dell'art. 542 c.c. in qualità di erede;
3. accertare e dichiarare che la SI.ra nata BE è stata completamente pretermessa nel testamento;
4. Parte_1 accertare e dichiarare che la quota di successione dell'odierna convenuta si riduce nel limite per integrare la quota di riserva;
5. dichiarare di conseguenza che la SI.ra , l'odierna attrice è proprietaria Pt_1 dell'immobile censito nel catasto Comune A059 A – Adria (RO) Adria, Catasto Fabbricati, nat. A- 2 Foglio 43, Particella 458, sub. 3 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 725 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 733 – per la quota di ½; Comune A059 A – Adria (RO) Adria, Catasto Terreni, nat. EU Foglio 43, Particella 458 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 725 – per la quota di ½; Foglio 43, Particella 733 – per la quota di ½; nonché condannare l'odierna convenuta al pagamento della quota di riserva;
in ogni caso 6. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , in qualità di erede di , nato Controparte_1 Persona_1
a Scafati (SA) il 21.11.1919 e deceduto ad Adria (RO) il 21.04.2014, per sentire dichiarare la paternità del predetto, e conseguentemente sentire accertare la propria qualità di erede. Assumeva l'attrice che la qualità di figlia di poteva trarsi dalla Persona_1 seguente documentazione:
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal de cuius il 4.8.1982 avanti al funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Adria, e registrata con protocollo n. 6099, ove veniva dichiarato: “che la sig.ra nata in [...] il Persona_2
11.09.1947 è figlia del sottoscritto dichiarante”;
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal de cuius il 27.4.1983 dinanzi al Segretario Generale del Comune di Adria, e registrata con protocollo n. 6099, con cui dichiarava: “di essere padre naturale della sig.ra nata allo Ospedale Persona_3
Civile l'11.09.1947. residente a [...], Neubaustr 4, Germania Orientale (D.D.R)”. Allegava inoltre l'attrice: a) che era proprietario delle seguenti unità immobiliari: Persona_1
-Comune A059 A-Adria (RO) Adria, Catasto Fabbricati, nat. A-2 foglio 43, particella 458, sub. 3, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 725, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 733, per la quota di ½ ;
-Comune A059 A- Adria (RO) Adria, Catasto Terreni, nat. EU foglio 43, particella 458, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 725, per la quota di ½ ; foglio 43, particella 733, per la quota di ½; b) che su tali immobili risultava una nota di trascrizione RG 43, RP 35, del 7.1.2015 contro e a favore di;
Persona_1 Controparte_1
c) che il de cuius aveva disposto -con testamento olografo dd. N1.6.1981, pubblicato e depositato il 22.7.2014, rep. N. 45697 e racc. n. 21119 presso lo studio del Notaio Per_4 quanto segue: “Io volendo disporre delle mie sostanze per
[...] Persona_1 quando avrò cessato di vivere, nomino ed istituisco erede universale, niente escluso od eccettuato, mia moglie;
Controparte_1
d) di essere stata pertanto pretermessa dalle disposizioni testamentarie. Per tutto quanto sopra esposto, concludeva domandando nel merito:
-di accertare e dichiarare il proprio status di figlia del defunto , Persona_1 come sopra meglio generalizzato;
-di accertare e dichiarare il proprio diritto a succedere ai sensi dell'art. 542 cod. civ.;
-di accertare e dichiarare di essere stata completamente pretermessa dal testamento;
-di accertare e dichiarare che la quota di successione della convenuta si è pertanto ridotta nel limite per integrare la quota di riserva;
-dichiarare il diritto di proprietà sull'immobile sopra meglio descritto nella quota di ½, con condanna della convenuta al pagamento della quota di riserva. * * * Non costituitasi la convenuta, con provvedimento in data 31.5.2023 venivano assegnati i termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con decorrenza dal 2.10.2023. Con ordinanza del 1.7.2024 veniva istituita CTU emato-genetica, con nomina del dott. sul seguente quesito: “Effettuati i necessari prelievi sulle persone interessate Persona_5 dall'indagine, esperite le opportune indagini ematologiche e genetiche, anche sul DNA (mediante prelievo di tessuto anche non ematico da reperire ad opera del CTU anche presso Ospedali o Luoghi di cura ove il defunto era stato ricoverato oppure ove erano state svolte nei suoi riguardi analisi ed esami), ovvero , nel caso di esito fallimentare del la prima modalità, se necessario mediante riesumazione della salma di
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Adria il 21.04.2014 Persona_1 dica se il defunto era padre di , nata a Fara Sabina (Rieti) in [...]_1 data 11.09.1947, sottoponendo a tale accertamento anche A NNA MARIA KL EITZ, e le persone necessarie (eventualmente, parte convenuta non costituita nel processo”. All'esito Controparte_1 dell'udienza di esame della consulenza tecnica d'ufficio, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, all'udienza del 16.4.2025 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ § § 1. La domanda attorea di attribuzione di paternità è, in primo luogo, ammissibile, stante l'imprescrittibilità, per i figli, dell'azione di riconoscimento e, in secondo luogo, è fondata. È provato dall'esame del DNA, svolto nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in istruttoria, che l'attrice è la figlia biologica del defunto PE
. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la condivisione di un allele per
[...] tutti i sistemi autosomici ottenuti dall'amplificazione enzimatica, tra il profilo genetico caratterizzante il defunto sig. , identicamente ottenuto Persona_1 dall'analisi dei prelievi nominati come IT26022022- 952, IT26022022-2407, e IT26022022-4471, e quello identificante (campione Parte_1
IT26022022-F1), con un grado di probabilità di paternità talmente alto da fornire la certezza scientifico-statistica, essendo emerso “un valore di probabilità di paternità (W) pari a 99,99999%, corrispondente ad un LR pari a 5.154.723”. Secondo la consulenza tecnica, “le analisi genetiche espletate hanno consentito di individuare, in relazione: all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlia di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, al numero di marcatori altamente polimorfici studiati, e, infine, alla condivisione della medesima copia di cromosoma X, nel defunto (campioni IT26022022- 952, Persona_1
IT26022022-2407, e IT26022022-4471) il padre biologico di Parte_1
(campione IT26022022-F1)”. È, quindi, supportata da inequivocabili accertamenti tecnici la tesi attorea relativa al rapporto di paternità.
2. Sono inammissibili, invece, le ulteriori domande di natura successoria avanzate contestualmente alla domanda di disconoscimento di paternità. Sotto un primo profilo, va sottolineato come l'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità, disciplinata dall'art. 269 cod. civ. sia un'azione a contenuto tipico, volta al conseguimento dello status di figlio. Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 277 cod. civ., a mente del quale la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento e con la medesima è consentito al giudice “dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”, così predicando il contenuto tipico di tale provvedimento giurisdizionale. Peraltro, gli ulteriori -rispetto alla dichiarazione di filiazione- provvedimenti che al giudice è consentito dare con la sentenza ex art. 277 cod. civ. sono relativi a diritti che si pongono in stretta connessione con il nuovo status (affidamento, mantenimento, educazione e istruzione). Sotto questo aspetto non pare non potersi dare rilevanza a quella giurisprudenza (Cass., 17914 del 2010; Cass. 26772/2011; Cass. 14417/2016;) che ha ritenuto proponibile, nell'ambito del giudizio di accertamento della filiazione, la domanda relativa al rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento del minore nei confronti dell'altro genitore, proprio in quanto domanda di natura patrimoniale strettamente connessa all'accertamento dello status. Si è in particolare affermato che “in materia di mantenimento del figlio naturale, la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello "status” (conf. Cass. 21364/2018). Ebbene, con il presente giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, l'attrice ha proposto ulteriori e diverse domande, tra cui quella di accertamento della qualità di erede, nonché della lesione della propria quota di legittima, che non appaiono invero dotate di connessione con l'oggetto della domanda tipica di accertamento giudiziale dello status di figlio, e il cui accoglimento presuppone peraltro necessariamente il preventivo accertamento della filiazione. Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che le domande attinenti ai profili successori (accertamento della qualità di erede e conseguente accertamento della proprietà nella quota di ½ del compendio immobiliare meglio descritto in citazione) potrebbero riguardare soggetti non corrispondenti ai legittimati passivi rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità. Come noto, infatti, la domanda per la dichiarazione della paternità
o maternità va proposta nei confronti dei legittimati passivi ben individuati dall'art. 276 cod. civ. (presunto genitore o, in sua mancanza, dei suoi eredi, ovvero nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso). Tali ulteriori domande vanno pertanto dichiarate inammissibili. Sotto un ulteriore profilo, va sottolineato come le domande di natura successoria proposte dall'attrice presuppongono la pronuncia, con effetti di giudicato, sulla domanda di accertamento dello status. Proprio in tema di domanda di rimborso, promossa dal genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio sino alla pronuncia del giudice, la Cassazione ha affermato che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (Cass. 15100/2005; Cass. 26575/2007). Com'è noto, le sentenze di disconoscimento di paternità, così come quelle di accertamento giudiziale di paternità, non sono immediatamente esecutive sino al passaggio in giudicato. Il principio è pacifico e, tra l'altro, in più occasioni la Suprema Corte è intervenuta a precisare che, ad esempio, anche se l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, le conseguenti pretese di carattere economico (mantenimento, rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore), presuppongono l'accertamento della filiazione e quindi, seppure possono essere proposte unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non possono trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio (v. da ultimo Cass. Sezioni Unite, sent. n. 8268/2023 del 22/03/2023). Il passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative dello status (che, di fatto, hanno effetti costitutivi), rileva, peraltro, anche in relazione alla configurabilità dei reati che presuppongono l'esistenza del rapporto di filiazione (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 27051/2008 secondo cui: “In tema di assistenza familiare, l'obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali in favore del discendente di minore età permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato (fattispecie in cui l'imputato sosteneva di non essere tenuto agli obblighi di assistenza familiare adducendo che il minore cui si facevano mancare i mezzi di sussistenza non era figlio proprio;
ciò, peraltro, in assenza del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità”). Il passaggio in giudicato di una sentenza dichiarativa dello status di figlio – e dunque di erede – è anche il momento effettivo a decorrere dal quale è possibile proporre le azioni di carattere ereditario che non sia stato possibile proporre prima. Occorre, pertanto, che le sentenze in materia di status passino in giudicato, così da eliminare ogni incertezza circa le pretese di ogni genere che possano essere avanzate in dipendenza della esistenza o meno del rapporto di filiazione. Orbene, nel caso che occupa, l'azione di disconoscimento di paternità proposta dall'attrice mira ad accertare la sussistenza dello status di figlia legittima di Persona_1
e, dunque, la sua qualità di erede. Tale accertamento è evidentemente propedeutico, indispensabile e necessario ai fini della valutazione di tutte le altre domande -di natura successoria- avanzate dall'attrice (tra di loro strettamente connesse), che agisce, infatti, in proprio e quale erede di e che, mirano, in primo luogo e di fatto, Persona_1
a quantificare la propria quota di legittima, previa complessiva ricostruzione del patrimonio del de cuius. L'esame di tali domande, pertanto, presuppone che l'accertamento in ordine allo status di figlia legittima di passi in giudicato. Persona_1 In conclusione, da un lato, si rileva la mancanza di connessione tra la domanda di accertamento giudiziale della paternità, e le ulteriori pronunce richieste al giudice (di accertamento della qualità di erede, di accertamento della lesione della quota di legittima, di accertamento della proprietà pro quota di ½ del compendio immobiliare identificato nell'atto di citazione), pronunce che, a mente dell'art. 277 cod. civ., risultano precluse al giudice che pronuncia sentenza dichiarativa della filiazione, provvedimento dal contenuto tipico, potendo questi tuttalpiù dare i provvedimenti (conseguenziali e connessi) di natura personale o economica (tra cui affidamento, mantenimento -e regresso di quanto pagato per il mantenimento-, educazione). Dall'altro lato, si osserva come l'accoglimento di tali domande presupponga il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione. Per tali ragioni, allo stato, va pronunciata sentenza in rito di inammissibilità di tutte le ulteriori domande attoree. 3. Le spese di causa vanno compensate, considerata la parziale soccombenza dell'attore e attesa la natura della controversia, che, peraltro, non contempla soccombenti, trattandosi di azione di accertamento, senza contestazione da parte convenuta, la quale è rimasta contumace. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, restano sostenute da parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
-accerta che , nata a [...] l'[...] è figlia di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Adria il Persona_1
21.04.2014;
- dichiara l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande, per le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara la compensazione delle spese di lite;
-spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025. Si comunichi.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Rossana Marcadella dott.ssa Federica Abiuso