Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/08/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vasta e Liliana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AT, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Riposto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 21 gennaio 2025, protocollo numero -OMISSIS-, con cui il Soprintendente - in relazione alla richiesta di “ Autorizzazione prevista dagli strumenti urbanistici per interventi in aree e immobili non assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ” relativamente al “ Progetto di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento con sistemazione di corte interna di un immobile su unico livello sito nel Comune di Risposto in -OMISSIS-, censito in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- ” - ha rilasciato il nulla osta “…a condizione che: 1) vengano eseguiti solo le opere di mera "ristrutturazione" del fabbricato esistente, volte al suo mantenimento ed uso, escludendo ogni altro intervento di sopraelevazione e ampliamento determinante aumento di volume e superficie utile ”.
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente agiva per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento indicato in epigrafe adottato in riscontro all’istanza relativa al “ Progetto di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento con sistemazione di corte interna di un immobile su unico livello sito nel Comune di Risposto in -OMISSIS-, censito in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- ”.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che l’immobile sarebbe ricaduto in Z.T.O. “A” del Piano Regolatore.
Riferiva di aver presentato per esso, in data 29 maggio 2024, la richiesta alla Soprintendenza di AT di “ Autorizzazione prevista dagli strumenti urbanistici per interventi in aree e immobili non assoggettati a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ” con riguardo al progetto di cui sopra, nel quale la sopraelevazione sarebbe stata prevista al fine di renderlo coerente con il comparto di riferimento.
Riferiva che con nota del 4 giugno, l’Amministrazione aveva richiesto, tra l’altro, certificazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune, con attestazione di fattibilità della nuova volumetria e della normativa a riguardo ed integrazione della documentazione fotografica con riportato l’elevato costruito visto dal retro (lato giardinetto).
Aggiungeva che, a seguito di presentazione di apposita istanza, il Comune di Riposto aveva rilasciato la certificazione nella quale sarebbe stato attestata, in particolare, la conformità urbanistica dell’intervento in oggetto e la fattibilità della nuova volumetria ed affermato che:
- per la costruzione della seconda elevazione fuori terra, ove il piano terreno sia stato costruito prima dell’adozione del vigente Regolamento ed in conformità alle disposizioni vigenti al momento della costruzione, il limite massimo di densità edilizia sarebbe stato di 5 mc7mq;
- il piano particolareggiato del centro storico adottato con Determina n. 50 del 23.11.2015, nel quale sarebbe ricaduto l’immobile in oggetto (Ambito 7 – Isolato 112 – Interventi ammessi: A6 ristrutturazione edilizia parziale – Artt. 5.1, 5.6, 5.9 n.t.a. e A9 sopraelevazioni- Art. 5.12 n.t.a.), sarebbe scaduto;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia (A6) avrebbero potuto portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente con l’assoluta esclusione della demolizione delle quinte prospettiche che s’affacciano su strade o spazi pubblici;
- il tecnico redattore del progetto avrebbe proceduto calcolando il caso più svantaggioso, ossia tenendo conto dei parametri urbanistici come calcolati nella tabella allegata al piano particolareggiato ossia 3,285 mc/mq (invece che i 5 mc/mq indicati nel piano o regolatore generale), avendo, tra l’altro, rispettato gli altri parametri in ordine ad altezze, continuità dei prospetti, rapporto di copertura, e cubatura;
- l’assenza di piano particolareggiato, adottato ma mai approvato in via definitiva dalla Regione Sicilia, non avrebbe potuto costituire impedimento al rilascio dell’eventuale provvedimento autorizzatorio PDC (Permesso di Costruire), in quanto sarebbe rimasto in vigore il Piano Regolatore Generale che nella fattispecie avrebbe fornito indicazioni esecutive;
- nel punto “C” della Circolare ministeriale dedicata all’“ Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17, comma 6) ”, le sopraelevazioni (anche quando l’edificio esistente raggiunga già i mc/mq 3 o i m 25 di altezza) non sarebbero state subordinate alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove si fossero configurate, come nel caso di specie, quali singoli interventi edilizi tendenti a consentire, per singoli edifici, il raggiungimento di cubature ed altezze già raggiunte dagli edifici adiacenti.
1.1 Trasmessa alla Soprintendenza tale documentazione, quest’ultima, con il provvedimento impugnato aveva rilasciato il nulla osta richiesto, subordinandolo, però, alla condizione che “ vengano eseguiti solo le opere di mera "ristrutturazione" del fabbricato esistente, volte al suo mantenimento ed uso, escludendo ogni altro intervento di sopraelevazione e ampliamento determinante aumento di volume e superficie utile ” e chiedendo, altresì, al Comune di verificare l’ammissibilità dell’intervento con riferimento alle norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio.
2. Il provvedimento, ad opinione del ricorrente, sarebbe stato illegittimo per i motivi di seguito esposti.
2.1. In primo luogo, la Soprintendenza avrebbe illegittimamente omesso di comunicare all’interessato il preavviso di provvedimento negativo, con conseguente violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8 del d. lgs. n. 42/2004.
Per parte sua, il ricorrente avrebbe correttamente assolto alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla Soprintendenza, sicché sarebbe stato incomprensibile, data la mancanza della comunicazione di preavviso, il provvedimento di rigetto
2.2 La motivazione sarebbe stata, poi, viziata e carente, in quanto la Soprintendenza non avrebbe contestato nulla riguardo all’inserimento architettonico dell’intervento nel contesto del centro storico in questione e fatto riferimento solo a profili di carattere urbanistico.
2.2.1. Il provvedimento sarebbe stato, altresì, viziato da contraddittorietà interna, in quanto la stessa Soprintendenza avrebbe definito l’intervento in questione “ rispettoso delle norme previste per la sua esecuzione ”.
2.2.2. Le determinazioni della Soprintendenza si sarebbero, inoltre, poste in contrasto con la realtà fattuale di riferimento, atteso che tutto il comparto in questione si sarebbe caratterizzato per la presenza di edifici a due elevazioni (ad eccezione di un edificio a torre dirimpettaio).
Sotto altro profilo, la Soprintendenza avrebbe illegittimamente espresso valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio di competenza dell’Amministrazione comunale, anziché limitarsi a considerare, come le avrebbero imposto i limiti della propria competenza, i soli profili paesaggistici e ambientali.
2.2.3. Sarebbe stato altresì violato il principio del cd. dissenso costruttivo, che avrebbe imposto all’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento negativo, di instaurare una leale collaborazione con il privato.
2.2.4. Infine, il provvedimento sarebbe stato privo della compiuta motivazione necessaria per i casi di esercizio di discrezionalità tecnica.
2.3. Lamentava, poi, nel merito, che il provvedimento impugnato, nell’individuare la mancanza di un valido “Piano di recupero del centro storico” e dello “Studio di dettaglio di cui alla Legge Regionale 13/2015” quali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire, avrebbe violato gli artt. 41 e 97 della Costituzione.
Evidenziava il ricorrente che, in contrario, pur non essendovi obbligato, si sarebbe attenuto ai più restrittivi parametri urbanistici previsti dal Piano particolareggiato (3,285 mc/mq), mai approvato, anziché a quelli previsti nel P.R.G.
2.3.1. Il provvedimento, infine, sarebbe stato illegittimo anche nella parte in cui avrebbe contestato l’assenza dello studio di dettaglio di cui alla L.R. n. 13/2015, in quanto, fino all’adozione dello studio di dettaglio, sarebbero fatte salve le norme del P.R.G., che avrebbero consentito la realizzazione di interventi di sopraelevazione.
2.4. Tanto premesso, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
3. Con atto di mera forma, depositato in data 28 marzo 2025, l’Amministrazione regionale convenuta si costituiva in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, parte ricorrente rinunciava all’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, in vista del sollecito svolgimento dell’udienza di merito, che veniva fissata nel giorno 8 luglio 2025.
5. In vista di quest’ultima udienza le parti depositavano memorie ex art. 73 c.p.a.
5.1. Il ricorrente insisteva nei motivi di impugnazione formulati nel ricorso. In particolare insisteva sul fatto che la Soprintendenza avrebbe fatto impropriamente riferimento a ragioni di carattere urbanistico e non di natura architettonica e/o paesaggistica, con conseguente vizio di incompetenza e di sviamento, e trascurando la conformità del progetto alle previsioni del P.R.G.
Ribadiva, altresì, che il provvedimento sarebbe stato illegittimo anche in relazione al presunto richiamo all’assenza dello studio di dettaglio di cui alla legge numero 13/2015, giacché tali aspetti avrebbero riguardato profili urbanistici esclusi dagli ambiti di competenza delle valutazioni di compatibilità paesaggistica.
Decisiva, infatti, sarebbe stata la conformità dell’intervento al P.R.G. e alle Norme di attuazione.
5.1. Con memoria depositata in data 6 giugno 2025, l’Assessorato ha precisato che la proposta progettuale del ricorrente non avrebbe rispettato i contenuti delle "Norme di attuazione del P.R.G." inerenti al vincolo di Z. T.O. A "Centro storico" (unico esistente, non sussistendo vincolo paesaggistico), in quanto la sopraelevazione possibile sarebbe stata solo di un piano, e non di due, come proposta, invece, nel progetto, e avrebbe previsto un aumento di superficie utile che avrebbe alterato la tipologia storica della zona.
Sottolineava, inoltre, che il parere rilasciato non sarebbe stato formalmente un diniego, bensì un provvedimento di approvazione parziale, sicché, per tale ragione, non sarebbe stata necessaria la preventiva comunicazione di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
In conclusione, insisteva nella propria domanda di rigetto del ricorso.
6. All’esito dell’udienza dell’8 luglio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
7. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato.
8. Privo di fondamento, anzitutto, è il primo motivo di ricorso, con cui la parte ha lamentato che l’adozione del provvedimento non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. 241/90.
Tale norma prevede che “ nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ” ed è finalizzata ad evitare ‘provvedimenti a sorpresa’, che, cioè, prospettino questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili, rafforzando, dunque, la natura collaborativa dell’ agere amministrativo.
Ciò premesso ai fini dell’inquadramento della questione, va messo in evidenza che l’Amministrazione, a fronte della censura formulata dal ricorrente, ha condivisibilmente messo in rilievo che non sarebbe stata tenuta ad effettuare tale comunicazione, in quanto il provvedimento sarebbe stato di approvazione parziale.
In effetti, anche secondo la giurisprudenza l’art. 10 bis sarebbe applicabile solo ai provvedimenti negativi e non a quelli positivi, seppur con condizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4679).
Nel caso in esame la Soprintendenza ha, in effetti, rilasciato un provvedimento positivo sottoposto alla condizione che “ vengano eseguite solo le opere di mera “ristrutturazione” del fabbricato esistente, volte al suo mantenimento ed uso, escludendo ogni altro intervento di sopraelevazione e ampliamento determinante aumento di volume e superficie utile ”.
In definitiva, il provvedimento ha accolto il progetto, limitandone soltanto la portata e l’entità, sicché l’omesso preavviso dell’esito del procedimento non inficia la validità del provvedimento.
9. Privo di fondamento deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati contestati vizi di motivazione e di istruttoria, di incompetenza e di sviamento, e di contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Non può condividersi l’assunto secondo cui la Soprintendenza, anziché effettuare le valutazioni di tipo estetico-architettonico, avrebbe sconfinato nel campo dei profili di tipo urbanistico.
Vero è che le considerazioni di natura urbanistica rientrano nella sfera di competenza dell’Autorità comunale (si veda, in proposito, C.G.A.R.S., 23 maggio 2017, n. 233; cfr. anche T.A.R. AT, sez. I, 4 aprile 2024, n. 1301, recentemente richiamata da T.A.R. AT, sez. I, 6 febbraio 2025, n. 506), che peraltro aveva già certificato la conformità urbanistica dell’intervento in oggetto la fattibilità della nuova volumetria.
Vero è, altresì che, il Comune si era anche espressamente pronunciato in ordine all’ammissibilità della costruzione della seconda elevazione fuori terra, in conformità alle “prescrizioni esecutive” del P.R.G. e anche al Piano particolareggiato del centro storico, adottato con Determinazione n. 50 del 23/11/2015 dal Responsabile della P.O., ma scaduto e non approvato.
Tutto ciò premesso, è stato, tuttavia, correttamente messo in evidenza nelle difese dell’Amministrazione che la solo apparente sovrapposizione dei giudizi espressi dal Comune e dalla Soprintendenza dipende dal fatto nel caso in esame, la Soprintendenza BB. CC. AA. di AT è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in quanto l’immobile in questione ricade all’interno della Z.T.O. “A” Centro storico, “non vincolata paesaggisticamente”.
Il previo rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza è richiesto, infatti, dall’art. 3 delle N.T.A. di Piano Regolatore Generale del Comune di Riposto, il quale – con riferimento alle Zone Territoriali Omogenee A – prescrive che “ nelle zone territoriali omogenee A gli interventi edilizi si attuano con l'osservanza delle finalità indicate dall'art.1 della L.R. 7/5/76, n.70 e delle prescrizioni dettate sia dall'art.39 della L.R. 31/3/72, n.19 - come modificato dall'art.28 della L.R. 26/5/73, n.21 ed integrato dall'art.21 della L.R. 21/12/78, n.71 - sia dall'art. 55 della medesima L.R. 27/12/78, n.71. Sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b e c dell'art.20 della L.R. 71/78; sono consentiti altresì gli interventi di cui alla lettera d) del medesimo art.20 (ristrutturazione edilizia), ad eccezione della demolizione e ricostruzione, previo parere della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. Le nuove edificazioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati alla preventiva approvazione di piani particolareggiati ovvero, secondo le indicazioni di cui alla Circolare A.R.T.A. 3/2000, mediante piani di recupero ex legge 5 agosto 1978, n.457.
Le costruzioni devono essere realizzate con fronte continuo verso la strada. Sono ammessi i risvolti dei corpi di fabbrica verso l'interno. Tali prescrizioni si applicano anche per le sopraelevazioni.
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, la densità edilizia fondiaria non deve superare quelle preesistenti, computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico. È equiparata a nuova costruzione l'operazione di trasformazione con la quale si attua un mutamento di destinazione. In tal caso il limite di densità e il rapporto di copertura sono quelli previsti dal comma successivo.
…. Le concessioni edilizie per qualsiasi modificazione da eseguire nelle zone A non possono essere rilasciate senza il preventivo nulla osta della soprintendenza ai beni culturali e ambientali”.
La tesi sostenuta nel ricorso è, poi, in concreto contraddetta dal fatto che, nel parere, le parziali valutazioni negative in esso espresse si sono basate sulla espressa necessità di “ salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici e costruttivi dei centri storici ” e, in tale ottica, sono state autorizzate solo opere di mera “ ristrutturazione del fabbricato ”, volte al suo mantenimento ed uso, escludendo ogni altro intervento di sopraelevazione e ampliamento determinante aumento di volume e superficie utile.
In definitiva, considerata l’ubicazione in centro storico, l’Ente tutorio ha autorizzato interventi di tipo solo conservativo tali da non comportare, proprio per il rispetto delle precedenti esigenze di tutela, alcun aumento volumetrico e di superficie.
Tale motivazione, per quanto formulata in termini generali, appare comunque idonea a sorreggere il provvedimento e sostanzialmente comprensibile e coerente con le finalità di tutela alla cui cura è preposta l’Amministrazione che ha adottato il medesimo atto.
Non deve, dunque, valutarsi quale illegittima e non consentita motivazione postuma la più analitica indicazione dei motivi delle valutazioni negativi contenute nel nulla osta espressa nelle difese dell’Amministrazione depositate in data 6 giugno 2025, in cui si specifica che la problematica centrale avrebbe in concreto riguardato la non consentita previsione, nel progetto della creazione di ulteriori due piani, invece che uno solo, come nella tipologia dei fabbricati limitrofi, con conseguente creazione di altezze di interpiano inusitate e apertura di porte sui prospetti di dimensioni inusuali e contrastanti con la conformazione dei fabbricati limitrofi.
In effetti, la generale indicazione presente nella motivazione del ricorso, se letta in relazione alle previsioni progettuali, specie in relazione alla prescrizione relativa alla mancata creazione di volumetria e superficie aggiuntiva, contiene gli elementi essenziali per giustificare il diniego di nulla osta e, pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso deve ritenersi infondato.
10. Per analoghe ragioni deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che la Soprintendenza avrebbe impropriamente ricondotto le proprie valutazioni negative, tra l’altro, all’assenza di un piano particolareggiato e di un Piano del centro storico validi ed efficaci.
A ben vedere, in effetti, la motivazione del ricorso si basa esclusivamente sui rilievi sopra esaminati senza alcun sconfinamento in apprezzamenti di natura urbanistica, dal momento che il richiamo agli strumenti urbanistici, al Piano del centro storico e allo studio di dettaglio sono inseriti solamente tra i “Visti” e, dunque, non sostanziano la motivazione delle condizioni e limitazioni apposte al nulla osta emesso dalla stessa Soprintendenza.
11. In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.