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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del
D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dall'aggravamento della tecnopatia sofferta e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia accertata, secondo la percentuale accertata in corso di causa, e comunque in misura pari al 18%.
Assumeva, infatti, di aver già ottenuto il riconoscimento della malattia professionale, nella specie “broncopatia a carattere asmatiforme”, a seguito di giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale e concluso con sentenza n.36/2020, con danno biologico quantificato all' 8%,
Precisava, inoltre, di aver subito anche l'amputazione della terza falange e sub- amputazione della seconda falange del quinto dito della mano sinistra, a seguito di infortunio occorso in data 14.3.2023, che l' quantificava nella misura del CP_1
4%.
Tuttavia, poiché i postumi connessi alla broncopatia si erano aggravati, in data
2.12.2021 il ricorrente presentava domanda di aggravamento della malattia professionale, che l' rigettava confermando la percentuale già CP_1 riconosciutagli.
Avverso la suddetta decisione, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, ma senza esito.
Costituitasi ritualmente, l' contestava la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto
Ebbene, dalle risultanze peritali del CTU dott. è emerso che Per_1 attualmente il ricorrente è affetto da “broncopneumopatia cronica asmatiforme con deficit ventilatorio moderato severo”. Questi precisa, infatti, che gli esami spirometrici hanno evidenziato una riduzione dell'indice FEV (Volume Espiratorio
Forzato nel primo secondo, ossia l'indice di riferimento per il deficit ventilatorio, considerato la più fedele espressione del disturbo funzionale) nella misura del
40%.
Di conseguenza il CTU, confermando la patologia da cui è affetto il ricorrente, ha accertato l'aggravamento della tecnopatia in oggetto, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti e della documentazione medica in atti, riconoscendo un maggior danno del 14% (quattordici percento). Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il dott. a ravvisare e Per_1 confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa.
Inoltre, atteso che al ricorrente, a seguito di infortunio occorso alla mano sinistra, sono stati riconosciuti postumi invalidanti nella misura del 4% (quattro per cento), ne consegue, eseguito il calcolo scalare, che il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del 18% (diciotto per cento),
a far data dalla domanda di aggravamento.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n°
17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al
9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione dell'istanza di aggravamento. Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007,
N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura complessiva del 18% (diciotto) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 9 gennaio 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del
D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dall'aggravamento della tecnopatia sofferta e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia accertata, secondo la percentuale accertata in corso di causa, e comunque in misura pari al 18%.
Assumeva, infatti, di aver già ottenuto il riconoscimento della malattia professionale, nella specie “broncopatia a carattere asmatiforme”, a seguito di giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale e concluso con sentenza n.36/2020, con danno biologico quantificato all' 8%,
Precisava, inoltre, di aver subito anche l'amputazione della terza falange e sub- amputazione della seconda falange del quinto dito della mano sinistra, a seguito di infortunio occorso in data 14.3.2023, che l' quantificava nella misura del CP_1
4%.
Tuttavia, poiché i postumi connessi alla broncopatia si erano aggravati, in data
2.12.2021 il ricorrente presentava domanda di aggravamento della malattia professionale, che l' rigettava confermando la percentuale già CP_1 riconosciutagli.
Avverso la suddetta decisione, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, ma senza esito.
Costituitasi ritualmente, l' contestava la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto
Ebbene, dalle risultanze peritali del CTU dott. è emerso che Per_1 attualmente il ricorrente è affetto da “broncopneumopatia cronica asmatiforme con deficit ventilatorio moderato severo”. Questi precisa, infatti, che gli esami spirometrici hanno evidenziato una riduzione dell'indice FEV (Volume Espiratorio
Forzato nel primo secondo, ossia l'indice di riferimento per il deficit ventilatorio, considerato la più fedele espressione del disturbo funzionale) nella misura del
40%.
Di conseguenza il CTU, confermando la patologia da cui è affetto il ricorrente, ha accertato l'aggravamento della tecnopatia in oggetto, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti e della documentazione medica in atti, riconoscendo un maggior danno del 14% (quattordici percento). Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il dott. a ravvisare e Per_1 confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa.
Inoltre, atteso che al ricorrente, a seguito di infortunio occorso alla mano sinistra, sono stati riconosciuti postumi invalidanti nella misura del 4% (quattro per cento), ne consegue, eseguito il calcolo scalare, che il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del 18% (diciotto per cento),
a far data dalla domanda di aggravamento.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n°
17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al
9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione dell'istanza di aggravamento. Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007,
N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura complessiva del 18% (diciotto) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 9 gennaio 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)